Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 08/07/2019 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont") |
Art. 2. (Programma degli interventi) |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.7.197 - L.R. 8 luglio 2019, n. 10.
Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".
(B.U. 17 luglio 2019, n. 29)
Art. 1. (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont")
1. È istituita la "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont", al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall'uomo e promuoverne la prevenzione.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" ha luogo annualmente il 9 ottobre.
Art. 2. (Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;
b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. [1].
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. All'onere complessivo di 300.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del
[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della