Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/05/2018 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. |
Art. 2. Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione. |
Art. 3. Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. |
Art. 4. Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa. |
Art. 5. Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale. |
Art. 6. Norme a sostegno dell'agricoltura. |
Art. 7. Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali. |
Art. 8. Disposizioni in materia di beni culturali. |
Art. 9. Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori. |
Art. 10. Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica. |
Art. 11. Sostegno finanziario all'istruzione. |
Art. 12. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.). |
Art. 13. Disposizioni in materia di beni della Regione. |
Art. 14. Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali. |
Art. 15. Riserve sul fondo delle autonomie locali. |
Art. 16. Sostegno economico per le donne vittime di violenza. |
Art. 17. Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici. |
Art. 18. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane. |
Art. 19. Disposizioni in materia di associazionismo comunale. |
Art. 20. Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale. |
Art. 21. Sottoconti di Tesoreria. |
Art. 22. Norme per il personale regionale e degli enti. |
Art. 23. Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio. |
Art. 24. Norme in materia di semplificazione amministrativa per le strutture di vendita. |
Art. 25. Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici. |
Art. 26. Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali. |
Art. 27. Disposizioni in materia finanziaria. |
Art. 28. Rifinanziamento della spesa per gli Enti. |
Art. 29. Integrazione oraria personale SAS. |
Art. 30. Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza. |
Art. 31. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. |
Art. 32. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale. |
Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 34. Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79. |
Art. 35. Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. |
Art. 36. |
Art. 37. Rimozione e smaltimento amianto. |
Art. 38. Adozioni internazionali. |
Art. 39. Biobanca del Mediterraneo. |
Art. 40. Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico. |
Art. 41. Adeguamento ISTAT indennità talassemici. |
Art. 42. Contributo all'Ente luglio musicale trapanese. |
Art. 43. Convenzioni per idromoto. |
Art. 44. Contributo al teatro comunale di Adrano. |
Art. 45. Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS. |
Art. 46. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport. |
Art. 47. Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari. |
Art. 48. Interventi per la Targa Florio. |
Art. 49. Ente fiera di Messina. |
Art. 50. Fondo regionale per le politiche giovanili. |
Art. 51. Teatro popolare Samonà. |
Art. 52. Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. |
Art. 53. Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza. |
Art. 54. Ricerca scientifica e tecnologica. |
Art. 55. Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi. |
Art. 56. Banco alimentare onlus e banco opere di carità. |
Art. 57. Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità. |
Art. 58. Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria. |
Art. 59. Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta. |
Art. 60. Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive. |
Art. 61. Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson. |
Art. 62. Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. |
Art. 63. Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi. |
Art. 64. Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP). |
Art. 65. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. |
Art. 66. Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali. |
Art. 67. Personale Ente Parco dei Nebrodi. |
Art. 68. Trasporto pubblico locale del comune di Catania. |
Art. 69. Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi. |
Art. 70. Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario. |
Art. 71. Sanzioni derivanti da abbandono di animali. |
Art. 72. Rete integrata di servizi per l'autismo. |
Art. 73. Zone franche per la legalità. |
Art. 74. Norme in materia di consorzi agrari e di Enoteche regionali. |
Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria. |
Art. 76. Modalità di sostegno pubblico alle imprese. |
Art. 77. Norme sulle cooperative giovanili. |
Art. 78. Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen". |
Art. 79. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari. |
Art. 80. Interventi per il turismo. |
Art. 81. Nomine e designazioni di competenza regionale. |
Art. 82. Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate. |
Art. 83. Indennità ispettori del lavoro. |
Art. 84. Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana. |
Art. 85. Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione. |
Art. 86. Proroga termini di inizio e ultimazione lavori. |
Art. 87. Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici. |
Art. 88. Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori. |
Art. 89. Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. |
Art. 90. Attività di conciliazione del personale SAS. |
Art. 91. Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo. |
Art. 92. Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità. |
Art. 93. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 in materia di Ufficio stampa della Regione. |
Art. 94. Collegamento "open data". |
Art. 95. Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali. |
Art. 96. Norme in materia di parcheggi di interscambio. |
Art. 97. Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata. |
Art. 98. Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica. |
Art. 99. Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria. |
Art. 100. Misure in favore dell'aeroporto di Comiso. |
Art. 101. Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole. |
Art. 102. Fondi speciali e tabelle. |
Art. 103. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 104. Entrata in vigore. |
§ 5.3.470 - L.R. 8 maggio 2018, n. 8.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.
(G.U.R. 11 maggio 2018, n. 21 - S.O. n. 1)
TITOLO I
Norme di razionalizzazione dell'amministrazione e degli enti regionali
Art. 1. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.
1. Le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
3. Le procedure previste all'articolo 4, comma 4, della
4. L'articolo 4, comma 7, della
Art. 2. Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della
3. Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47 della
4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla
5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 dall'articolo 3, comma 11, della
6. L'Allegato 3 di cui al comma 9 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 3. Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
1. Ai sensi dell'articolo 63 del
2. L'Autorità di bacino è istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione. Alla tabella A allegata alla
3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del
4. L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della
5. In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del
a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
6. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del comma 7.
7. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto di cui al comma 6 disciplina l'attribuzione e il trasferimento all'Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le sedi e l'eventuale articolazione territoriale a livello regionale. Il decreto di cui al comma 6 prevede, inoltre, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 del
8. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di segreteria tecnico-operativa del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera ai sensi dell'articolo 63 del
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati per ciascun esercizio finanziario in 200 migliaia di euro per il triennio 2018-2020.
9-bis. Alle spese di funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia a partire dall'esercizio finanziario 2024 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del
Art. 4. Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa.
1. Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della
2. Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della
[3. Il personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2005 è autorizzato ad essere iscritto nell'albo previsto dal comma 1 dell'articolo 64 della
[4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20,
5. All'articolo 61 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della
b) [dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup."] [8].
TITOLO II
Disposizioni per la crescita e lo sviluppo
Art. 5. Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale.
1. Il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
3. [Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana] [10].
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del
Art. 6. Norme a sostegno dell'agricoltura.
1. All'articolo 80, commi da 1 a 5, della
a) al comma 1 dopo le parole "calamità naturali, " sono aggiunte le parole "nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali" e la parola "risorse" è sostituita dalla parola "politiche";
b) al comma 2 le parole "e/o" sono sostituite dalla parola "e", le parole "oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali" sono soppresse e la cifra "8.500" è sostituita dalla cifra "10.000". Il finanziamento di tali interventi avviene nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle date di approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono fino alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.";
d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della
e) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
f) il comma 5 è così sostituito:
"5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del
2. L'articolo 7 della
"Art. 7.
Danni e prevenzione
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'autoconsumo.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del
4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il Programma di sviluppo rurale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020", per le quali non è stato riconosciuto l'indennizzo.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.".
TITOLO III
Norme di armonizzazione in materia amministrativa e contabile e revisione della spesa
Art. 7. Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali.
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
a) le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno";
b) dopo le parole "successivo decadono" sono aggiunte le parole "ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo";
c) le parole "nomina immediatamente" sono sostituite dalle parole "nomina entro trenta giorni";
d) dopo le parole "dell'organo di amministrazione decaduto" è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato.".
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 8. Disposizioni in materia di beni culturali.
1. All'articolo 7 della
a) al comma 1 le parole "fino ad una quota massima del trenta per cento, " sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno 2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento.
1-ter. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina il 20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai musei regionali ed alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo 376545), da erogare come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato all'organizzazione di mostre e all'attività didattica, da erogare in modo proporzionale al numero di ingressi (capitolo 376541).".
2. Sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i contributi previsti dall'articolo 35 del
3. Per l'ammontare e la procedura di concessione dei contributi si applica quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 35 del
4. I beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nella spesa, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra 1'Assessorato ed i singoli proprietari all'atto della concessione del contributo ai sensi del comma 3. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Art. 9. Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori.
1. I contributi alle associazioni di comuni e loro amministratori, previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della
Art. 10. Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica.
1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.
3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.
5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al
6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della
Art. 11. Sostegno finanziario all'istruzione.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo determinato in relazione al numero di [14]:
a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all'insegnamento di sostegno;
c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 4.586.862,51 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 3.985.402,46 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro, come determinata nell'Allegato 1 - Parte B di cui all'articolo 31.
3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore dell'Università di Catania, finalizzata all'attività sportiva.
Art. 12. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).
1. All'articolo 59 della
a) al comma 1, dopo le parole "Fondazione The Brass Group" sono inserite le parole "Fondazione Taormina Arte Sicilia";
b) al comma 1, lettera a), le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2017";
c) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le parole "nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della
2. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della
Art. 13. Disposizioni in materia di beni della Regione.
1. Il Centro direzionale del Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione, è acquisito al patrimonio della Regione. Il relativo utilizzo è stabilito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Il Villino Messina Verderame di proprietà della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane di Palermo è acquisito al patrimonio della Regione.
3. Il comma 2 dell'articolo 27 della
"2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall'organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale.".
4. Al fine di far fronte all'esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, sul demanio idrico fluviale, anche relativi ai manufatti pubblici e alle opere pubbliche ivi insistenti in condizione di precarietà strutturale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 6.541.284,75 euro, di cui 6.154.220,51 euro per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza e 387.064,24 euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento regionale destinatario delle risorse si avvale, per la manutenzione, del personale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'ESA e dei Consorzi di bonifica. Per la progettazione si provvede attraverso le strutture tecniche centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, anche con la previsione degli incentivi previsti dalla vigente normativa.
5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, previo assenso del dipartimento regionale competente, anche dai comuni associati tra loro, senza oneri a carico del bilancio della Regione. L'assenso si ha per dato decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Per attività urgenti connesse alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente nelle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione, finalizzate all'aggiornamento dei piani di settore nonché al monitoraggio della qualità dell'aria ed al contrasto ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Tali attività sono svolte con il supporto tecnico dell'Arpa.
7. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 91 della
8. Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ai sensi dell'articolo 192 del
9. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 242 e degli articoli 245 e 250 del
10. Al fine di consentire la corretta gestione, il controllo di polizia amministrativa sul demanio marittimo, la vigilanza estesa anche ai S.I.C. marini ed alle fasce costiere delle riserve naturali terrestri, ai sensi dell'articolo 23 della
11. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 dopo le parole "il mancato pagamento" la parola "anticipato" è soppressa e dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "entro il 15 settembre di ciascun anno".
Art. 14. Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali.
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 6 della
4. Per il quadriennio 2020-2023 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della
5. Al comma 15 dell'articolo 7 della
6. All'articolo 6 della
"1-bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
1-ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:
a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.
1-quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato.".
7. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
8. Al comma 3 dell'articolo 9 della
9. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la concessione di contributi (capitolo 191321) per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 4 della
Art. 15. Riserve sul fondo delle autonomie locali.
1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori [17].
3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della
4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della
5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del
6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della
b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della
d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;
e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subìto danni alluvionali;
e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate [19];
e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A. [20];
e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della
e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia [22].
7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della
10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della
11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della
12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della
13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 8 del
14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della
15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del
16. Per le finalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 della
17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
19. [La Regione sostiene il funzionamento delle consulte e delle politiche giovanili nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Alle previsioni di cui al presente comma si provvede in sede di riparto con una dotazione di 500 migliaia di euro a carico del Fondo per le autonomie locali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 16. Sostegno economico per le donne vittime di violenza.
1. All'articolo 8 della
"5-bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali.".
Art. 17. Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici. [27]
1. Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 19. Disposizioni in materia di associazionismo comunale.
1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del
Art. 20. Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale. [29]
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della
"1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".
Art. 21. Sottoconti di Tesoreria.
1. L'articolo 21 della
2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.
3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.
4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.
5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.
6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.
6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2020 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
7. Il comma 7-bis dell'articolo 1 della
8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo.
Art. 22. Norme per il personale regionale e degli enti.
1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 12, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, della
3. [Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 52 della
4. [Il comma 8 dell'articolo 52 della
"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della
5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della
6. Al comma 20 dell'articolo 49 della
7. Al comma 12 dell'articolo 3 della
8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della
9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della
10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.
11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.
13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.
14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del
15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001 [34].
Art. 23. Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio. [35]
1. Il rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, è effettuato direttamente all'ASP competente per territorio.
Art. 24. Norme in materia di semplificazione amministrativa per le strutture di vendita. [36]
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della
"a) non inizi l'attività di vendita una:
1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;
2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9;
3) un'area commerciale integrata, come definita dall'articolo 4, comma 4, dell'allegato 1 del
2. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato delle diverse tipologie della rete di vendita esistente alle condizioni socio-economiche del territorio regionale, la Regione, relativamente alle grandi strutture di vendita, predispone una programmazione commerciale regionale che tiene conto delle peculiarità dei diversi ambiti territoriali.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono attuate le disposizioni di cui al comma 2.
4. Le conferenze di servizi di cui all'articolo 9 della
Art. 25. Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici.
1. Nell'ambito di una strategia di difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, in sinergia con il progresso tecnologico, la Regione promuove la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternati per la ricarica di mezzi elettrici.
2. Fermo restando le disposizioni legislative ed attuative vigenti nel territorio nazionale che trovano applicazione nell'ambito della Regione, alle nuove attività economiche imprenditoriali sottoelencate, qualora per l'attivazione delle stesse sia prevista dagli strumenti urbanistici comunali la dotazione di spazi di parcheggio, è fatto obbligo di istallare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche:
a) medie strutture di vendita;
b) grandi strutture di vendita;
c) parcheggi e autorimesse.
3. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2 le strutture per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedono la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio o l'assenza di parcheggio.
Art. 26. Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.
1. In armonia con le disposizioni recate dal
"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
2. Al comma 8 dell'articolo 3 della
3. Al comma 9 dell'articolo 3 della
4. Al comma 21 dell'articolo 3 della
5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del
6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della
6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del
7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.
8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della
9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del
10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della
11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della
12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della
13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della
14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie
Art. 27. Disposizioni in materia finanziaria.
1. Per gli oneri discendenti dalle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap come previsto dall'articolo 14 della
3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 48 della
4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie statali l'introduzione, a decorrere dall'anno 2019, della "no Tax Area" limitata ai contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.
5. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro "Comuni amici della famiglia" al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il regolamento individua:
a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti utili all'iscrizione al registro "Comuni amici della famiglia";
b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.
6. Al comma 2 dell'articolo 2 della
7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:
ANNO |
|
INTERESSI |
CAPITALE |
2019 |
euro |
551.636,77 |
522.562,00 |
2020 |
euro |
534.566,41 |
522.562,00 |
2021 |
euro |
514.549,38 |
522.562,00 [44] |
8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie innovative nel campo biotecnologico, è assegnata alla fondazione Ri.Med, anche avvalendosi della società partecipata Ismett s.r.l., per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 8.000 migliaia di euro.
9. Per l'anno 2018 la quota relativa all'anno 2016 del limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
10. Al comma 1 dell'articolo 8 della
11. Al comma 2 dell'articolo 8 della
12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 alla presente legge, sono apportate le riduzioni di spesa ivi riportate.
Art. 28. Rifinanziamento della spesa per gli Enti.
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della
2. Il contributo concesso all'Istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
Art. 29. Integrazione oraria personale SAS.
1. Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della
Art. 30. Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza.
1. Il comma 5 dell'articolo 9 della
"5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
5-bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il Decreto Presidenziale 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.".
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 9 della
4. Al fine di dare attuazione all'articolo 14 della
Art. 31. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.
3. In esito al risultato del negoziato aperto con lo Stato sulla revisione degli accordi di natura finanziaria del 2014, del 2016 e del 2017, il Ragioniere generale della Regione adotta i consequenziali provvedimenti conformi alle delibere di Giunta, previo parere della II Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, anche in relazione al comma 510 dell'articolo 1 della
4. Il Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di attuazione di cui dall'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale [45].
5. Per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo l, comma 832, della
6. Per le finalità dell'articolo 6 della
7. Per le finalità dell'articolo 1 della
8. Per le finalità dell'articolo 19 della
Art. 32. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Restano a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai gruppi.";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale - 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della
c) all'articolo 8-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole "per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della
2) al comma 2 le parole "XVI legislatura" ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole "XVII legislatura", le parole "relativo all'IRAP" sono sostituite dalle parole "relativo al 50 per cento dell'IRAP" e le parole" per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della
d) all'articolo 8-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole "dell'articolo 8" sono aggiunte le parole ", aumentando il relativo capitolo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana del 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad 38.071,43 euro, moltiplicato per il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, ";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante annualmente al deputato, sia trasferito al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 7.";
e) dopo l'articolo 8-ter è inserito il seguente:
"8-quater Adeguamento importi spese personale - 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, può aggiornare gli importi di cui agli articoli 7 e 8-ter in adeguamento ad eventuali modifiche stabilite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".
2. Il comma 1 dell'articolo 74 della
3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'l luglio 2018.
4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della
2. Al comma 2 dell'articolo 49 della
3. All'articolo 8 della
"2-bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento.".
4. All'articolo 16 della
"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.".
5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
6. All'articolo 50 della
a) al comma 3 le parole "nonché le successive modifiche finanziarie e di merito" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione "Bilanciò e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.".
TITOLO V
Ulteriori disposizioni finanziarie
Art. 34. Accertamento entrate contributi di cui alla
1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla
Art. 35. Accertamento entrate contributi di cui alla
1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla
1. Al fine di far fronte alla situazione di grave criticità finanziaria dell'IRVO è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, a fronte del quale l'Istituto trasferisce alla Regione beni immobili di pari importo.
Art. 37. Rimozione e smaltimento amianto.
1. Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, di cui alla
Art. 38. Adozioni internazionali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della
Art. 39. Biobanca del Mediterraneo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 18 della
Art. 40. Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.
1. È istituito il Fondo per la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione finanziaria di 100 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, al fine della salvaguardia del territorio e della mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, a favore dei comuni dotati di Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile che, qualora non dispongano delle relative professionalità tra il personale dipendente, assumano nel proprio organico, anche con contratti a termine e previa selezione pubblica, idonee professionalità nel campo delle scienze della terra, quali laureati in scienze geologiche o ingegneria per l'ambiente ed il territorio (quinquennale o magistrale), con comprovata esperienza nell'utilizzo dei sistemi GIS (Sistema Informativo Geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile, maturata nell'ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica ed ambientale. Con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.
2. Le attività svolte dalle figure di cui al comma 1 sono inquadrabili nel contesto della prevenzione, della pianificazione e della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, in generale, del rischio geologico e sono finalizzate all'aggiornamento ed alla revisione periodica del Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile e della cartografia Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali.
3. In particolare, le figure di cui al comma 1 sono inserite nell'ufficio di protezione civile all'interno della struttura del Presidio territoriale dei Piani di Emergenza Comunale (PEC) di protezione civile e nell'ufficio tecnico comunale per la verifica, il controllo e la validazione di tutti gli aspetti di carattere geologico dei progetti.
Art. 41. Adeguamento ISTAT indennità talassemici.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 42. Contributo all'Ente luglio musicale trapanese.
1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere all'Ente luglio musicale trapanese, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, un contributo, per l'esercizio finanziario 2018, di 200 migliaia di euro.
Art. 43. Convenzioni per idromoto.
1. Per la valorizzazione dei beni mobili di proprietà della Regione, l'Assessore regionale per la salute autorizza il dipartimento regionale della protezione civile a stipulare apposita convenzione con la SEUS al fine di utilizzare le idromoto da soccorso disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, altresì, la stipula di convenzioni con il personale del CONI Sicilia in possesso dei brevetti di salvataggio e soccorso in mare.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.
Art. 44. Contributo al teatro comunale di Adrano.
1. Per le finalità di cui all'articolo 64 della
Art. 45. Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS.
1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della
2. [La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto] [51].
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.
Art. 46. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.
1. Per le finalità di cui alla
2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne le relazioni sociali.
Art. 47. Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in base ad un apposito bando, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a favore dei comuni per l'avvio di scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, così suddivisi: 750 migliaia di euro, per acquisto di arredi e attrezzature e 750 migliaia di euro, per spese di avviamento e promozione.
Art. 48. Interventi per la Targa Florio.
1. Per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali rievocazioni storiche è concesso un contributo all'Automobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Art. 49. Ente fiera di Messina.
1. Al fine di consentire il completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente fiera internazionale di Messina, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018.
Art. 50. Fondo regionale per le politiche giovanili.
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la crescita occupazionale, culturale ed economica del territorio regionale.
2. Al fine di concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le politiche giovanili".
3. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di euro 70 migliaia di euro.
4. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del
Art. 51. Teatro popolare Samonà.
1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare al comune di Sciacca, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 150 migliaia di euro finalizzata alla riapertura e al riutilizzo del teatro popolare Samonà.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, sottoscrive apposita convenzione con il comune per la gestione del sito e la programmazione di eventi teatrali, musicali ed altri di interesse culturale.
Art. 52. Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
1. In attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 14 del
2. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al presente articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, politiche sociali ed il lavoro, sentita la Commissione legislativa "Cultura, formazione e lavoro" dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 450 migliaia di euro [52].
Art. 53. Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
1. A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica nelle condizioni di cui al comma 3.
2. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà consiste in un patto tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un'autosufficienza economica.
3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella delibera di cui al comma 4.
4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti criteri, requisiti e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.
6. [Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del
Art. 54. Ricerca scientifica e tecnologica.
1. Per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla
Art. 55. Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi.
1. Per l'intera copertura della partecipazione regionale al finanziamento dell'OCM "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi", prima annualità Campagna 2015-2016, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.380 migliaia di euro.
Art. 56. Banco alimentare onlus e banco opere di carità.
1. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia occidentale, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di 200 migliaia di euro [54].
Art. 57. Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità.
1. Per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo "una tantum" in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano subìto minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.
Art. 58. Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria.
1. Per le finalità di cui all'articolo 38 della
Art. 59. Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta.
1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro, al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'Associazione sportiva "Caltanissetta corse" per il rally di Caltanissetta, coppa Italia 16a edizione.
2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'ASD Club Nautico Gela (CL), per la prima prova coppa Sicilia "OPIMISTE", gara di 120 barche a vela monoposto.
Art. 60. Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive. [55]
1. Per le finalità attribuite dalla
Art. 61. Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson.
1. I beni immobili dell'ESA provenienti dalla liquidazione della società ex Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, possono essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente ordinamento, al comune nel cui territorio insistono.
Art. 62. Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.
1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le baracche, è istituita l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. L'Agenzia svolge le funzioni attribuite al Comune e all'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla
2. L'Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:
a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di Messina;
b) promuovere e sostenere l'utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni di finanza di progetto, per la costruzione ovvero per l'acquisto degli alloggi;
c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite, sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all'assegnazione di un alloggio inserite nelle relative graduatorie;
d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata, finanza di progetto e acquisto degli alloggi.
3. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Agenzia, è trasferita al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro.
Art. 63. Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi.
1. È autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le misure di cui all'articolo 33 della
2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della
Art. 64. Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP).
1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei soggetti attualmente utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino di cui all'articolo 19 della
2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione delle procedure di transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal dipartimento regionale del lavoro l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito nonché degli assegni familiari in godimento al 31 dicembre 2017. Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte Costituzionale [59].
3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al comma 2, il dipartimento regionale del lavoro trasmette, entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RESAIS S.p.A. l'elenco ad esaurimento di cui al comma 1 [60].
4. Ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.
5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla Missione 12, Programma 4, capitolo 183799 [61].
6. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
7. Ferma restando la consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta
8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale, transitano nell'elenco ad esaurimento.
Art. 65. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
1. Allo scopo di garantire senza alcuna interruzione il servizio di prevenzione incendi, i lavoratori di cui all'articolo 12 della
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 66. Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
Art. 67. Personale Ente Parco dei Nebrodi.
1. Al personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cui al
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.
Art. 68. Trasporto pubblico locale del comune di Catania.
1. In applicazione dell'articolo 7 della
Art. 69. Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato.".
2. All'articolo 67 della
a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole "Nella Regione non si applica l'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159." [62];
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di gara nei comuni inadempienti.".
Art. 70. Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario.
1. In attuazione delle previsioni dello Statuto regionale e della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, la Regione promuove le azioni e gli interventi di competenza nei confronti delle autorità statali e comunitarie per il riconoscimento della condizione di insularità del territorio regionale e per l'accesso ai benefici e ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di realizzare una compiuta ed effettiva continuità territoriale e la piena integrazione nelle reti e nei sistemi europei dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, all'adozione di formale deliberazione, corredata della documentazione a supporto, per l'attivazione nei confronti del Governo nazionale dell'iniziativa volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento comunitario per le regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.
Art. 71. Sanzioni derivanti da abbandono di animali.
1. L'articolo 26 della
"Art. 26.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da 650 a 1.100 euro.
2. Ai sensi della
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 9 è maggiorata delle spese di custodia, mantenimento ed eventuale sterilizzazione degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano per il 50 per cento ai comuni affinché siano utilizzati per la realizzazione del canile sanitario esclusivamente pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi liberi sul territorio.".
Art. 72. Rete integrata di servizi per l'autismo.
1. Al comma 8 dell'articolo 25 della
2. Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.
3. L'Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di decadenza dei relativi incarichi.
Art. 73. Zone franche per la legalità.
1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all'articolo 143 del
Art. 74. Norme in materia di consorzi agrari e di Enoteche regionali.
1. Le disposizioni di cui alla
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 420 migliaia di euro.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per tre anni un contributo ai comuni in cui ricadono le Enoteche regionali per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, istituita con
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 280 migliaia di euro, alla quale si fa fronte con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 80 della
Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria. [63]
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla
2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del
Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria. [64]
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018" [65].
3. Nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all'articolo 3 del
4. Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla
Art. 76. Modalità di sostegno pubblico alle imprese.
1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, previsti dall'articolo 5 del
Art. 77. Norme sulle cooperative giovanili.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della
2. [Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 78. Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen".
1. Per il funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen".
4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità [68];
c) [di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da trentadue unità] [69].
5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
7. L'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della Regione.
Art. 79. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari. [70]
1. L'articolo 5 della
"Art. 5.
Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari
1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla
2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.".
Art. 80. Interventi per il turismo.
1. Sono recepite le norme di cui al
Art. 81. Nomine e designazioni di competenza regionale.
1. Al comma 7 dell'articolo 48 della
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 82. Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate. [71]
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
"3-bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.".
Art. 83. Indennità ispettori del lavoro.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale cui è stato riconosciuto il profilo di "ispettore del lavoro", che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6 del
2. Al fine di implementare e rafforzare le attuali dotazioni organiche degli Ispettorati territoriali del lavoro, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a prevedere, in sede di contrattazione decentrata, misure idonee ad incentivare l'inquadramento nel relativo profilo nonché a tutelare l'esposizione ai rischi discendenti dalla funzione.
Art. 84. Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana. [72]
1. Il comando del Corpo forestale della Regione, per le attività di salvaguardia ambientale e di antincendio boschivo, si avvale dell'operato di associazioni senza scopo di lucro che per statuto hanno finalità di guardie ambientali riconosciute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il comando del Corpo forestale della Regione stipula apposite convenzioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del comando del Corpo forestale della Regione.
Art. 85. Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione.
1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del
Art. 86. Proroga termini di inizio e ultimazione lavori.
1. Previa comunicazione dell'interessato, i termini di inizio e ultimazione dei lavori, già prorogati con i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della
Art. 87. Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici.
1. Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, nelle more del completamento del processo di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 22-bis del
Art. 88. Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori.
1. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della
"ed in particolare:
1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all'uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall'Associazione italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf (Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;
2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie per l'attuazione compiuta dei servizi.".
2. Al comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 89. Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.
1. All'articolo 3 della
"b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;".
Art. 90. Attività di conciliazione del personale SAS.
1. Al fine di evitare l'ulteriore indebitamento derivante dalle cause ancora pendenti a seguito dei contenziosi promossi dai lavoratori esclusi dal processo di riordino societario e a fronte delle assunte pronunce definitive passate in giudicato per stesse cause, la SAS è autorizzata ad avviare percorsi di sottoscrizione di atti di conciliazione con effetti neutrali sull'equilibrio di bilancio della società stessa.
Art. 91. Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo.
1. Limitatamente alla riconversione ai fini turistico-ricettivi, trovano applicazione i commi 4 e 13 dell'articolo 7 della
Art. 92. Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità.
1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della
2. Al comma 25 dell'articolo 3 della
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro [75].
Art. 93. Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 94. Collegamento "open data".
1. In applicazione delle linee guida del patrimonio informativo pubblico, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a creare un collegamento "open data" per l'implementazione del registro regionale georeferenziato integrato dei tumori e delle patologie di interesse sanitario nonché per tutte le informazioni relative ai bandi europei e regionali, che sia disponibile, secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, accessibile in formato aperto e con i relativi metadati e gratuito.
2. Gli eventuali oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo, trovano copertura nell'ambito delle risorse derivanti dal POFESR - obiettivo tematico - agenda digitale.
Art. 95. Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali.
1. Il comma 7 dell'articolo 47 della
Art. 96. Norme in materia di parcheggi di interscambio.
1. Al comma 3 dell'articolo 47 della
2. Il comma 6 dell'articolo 47 della
"6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti.".
3. Il comma 8 dell'articolo 47 della
"8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.".
Art. 97. Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata.
1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cooperative edilizie già utilmente inserite nelle graduatorie ma non ancora finanziate.
Art. 98. Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 99. Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria.
1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi approvati con
2. Al fine di superare le criticità conseguenti all'emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
3. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui 5.000 migliaia di euro riservati agli enti locali e 5.000 migliaia di euro a soggetti privati. Le risorse sono assegnate con bando emanato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con priorità per gli edifici scolastici e per gli immobili destinati a sede istituzionale per i servizi municipali o politico-istituzionali.
4. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie in conformità alle finalità di cui al comma 1, lettera h), e al comma 3 dell'articolo 6 della
5. Al fine di bonificare e valorizzare l'area ex Sanderson ricadente nel territorio della città di Messina, è destinata al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
6. Per la realizzazione delle opere previste dalla
7. Per le finalità di cui alla
8. Con bando dell'Assessorato regionale della salute, ai comuni singoli o associati, con priorità alle città metropolitane, per la realizzazione dei rifugi sanitari di cui all'articolo 20 della
9. Per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500 migliaia di euro per la redazione dei piani regolatori generali e la somma di 4.500 migliaia di euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.
10. Per le finalità di cui all'articolo 13 della
11. Per la realizzazione di impianti sportivi e per gli interventi di recupero edilizio di impianti sportivi esistenti è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 13.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
12. Per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti di proprietà degli enti locali, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
13. Per le finalità di cui all'articolo 31 della
14. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
15. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri dove insistono siti oggetto di riconoscimento da parte dell'Unesco, è istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana un fondo con dotazione pari a 10.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 in favore dei comuni che abbiano adeguato i piani di gestione dei siti siciliani iscritti nel patrimonio Unesco e i cui comitati di pilotaggio siano regolarmente costituiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I comuni nel cui territorio ricadono i beni delimitano, con delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso di privati, gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione.
16. A valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per l'esercizio finanziario 2018, è destinata la somma di 50.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto, per un piano di intervento da attuare con bando di selezione dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
17. Al fine di tutelare e valorizzare il complesso monumentale della Fornace "Penna", l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad avviare le procedure di esproprio per l'acquisizione al patrimonio regionale del complesso monumentale Fornace "Penna", quale bene di archeologia industriale. Per le finalità del presente comma è destinata la somma di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
18. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere con bando contributi per l'apertura di start-up nel settore dell'innovazione tecnologica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020.
19. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere con bando contributi per la trasformazione e l'utilizzo della propria barca, nave o peschereccio, per finalità turistica e attività di pescaturismo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020.
20. La Regione istituisce borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in Sicilia, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.
21. La Regione sostiene economicamente i contratti di apprendistato professionalizzante tra imprese siciliane e giovani laureati siciliani con una copertura fino al 50 per cento per una durata massima di tre anni.
22. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a dodici mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.
23. Per le medesime finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, ovvero all'associazione professionale di riferimento.
24. Con regolamento dell'Assessorato regionale competente, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.
25. Per le finalità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23 si provvede, fino a 5.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020,.
Art. 100. Misure in favore dell'aeroporto di Comiso.
1. Al fine di assicurare il pagamento relativo ai servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV nell'aeroporto di Comiso, per il periodo 1° febbraio 2016 - 31 agosto 2016, data di inserimento dello stesso nel programma di servizio dell'ENAV, in prosecuzione del contributo già previsto dal comma 6 dell'articolo 6 dalla
Art. 101. Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole.
1. È istituito un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese sostenute dalle piccole imprese agricole per le opere di efficientamento energetico.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.
Art. 102. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
Art. 103. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Art. 104. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 8 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della
[4] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della
[5] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. 9 della
[7] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[10] Comma abrogato dall'art. 4 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[12] Comma così modificato dall'art. 11 della
[13] Comma così modificato dall'art. 16 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 90 della
[15] Comma così modificato dall'art. 7 della
[16] Comma così modificato dall'art. 23 della
[17] Comma così modificato dall'art. 3 della
[18] Comma così modificato dall'art. 1 della
[19] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[22] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[23] Comma così modificato dall'art. 1 della
[24] Comma così modificato dall'art. 1 della
[25] Comma così modificato dall'art. 1 della
[26] Comma abrogato dall'art. 1 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] Comma così modificato dall'art. 21 della
[29] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[31] Comma abrogato dall'art. 1 della
[32] Comma abrogato dall'art. 1 della
[33] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[34] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[36] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[37] Comma così modificato dall'art. 1 della
[38] Comma così modificato dall'art. 1 della
[39] Comma inserito dall'art. 1 della
[40] Comma così modificato dall'art. 18 della
[41] Comma così modificato dall'art. 15 della
[42] Comma così modificato dall'art. 3 della
[43] Comma così modificato dall'art. 3 della
[44] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[45] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[46] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[47] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[48] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2019, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[49] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2019, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[50] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[51] Comma abrogato dall'art. 20 della
[52] Comma così modificato dall'art. 2 della
[53] Comma abrogato dall'art. 109 della
[54] Comma così modificato dall'art. 2 della
[55] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[56] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 38 della
[57] Comma così modificato dall'art. 1 della
[58] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa.
[59] Comma già modificato dall'art. 9 della
[60] Comma già modificato dall'art. 9 della
[61] Comma così modificato dall'art. 9 della
[62] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[63] Articolo così modificato dall'art. 22 della
[64] Testo previgente alla modifica apporta dall'art. 22 della
[65] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del
[66] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del
[67] Comma abrogato dall'art. 9 della
[68] Lettera così sostituita dall'art. 32 della
[69] Lettera abrogata dall'art. 32 della
[70] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2021, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8,
[71] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[72] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[73] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[74] Comma così modificato dall'art. 4 della
[75] Comma aggiunto dall'art. 15 della