§ 5.3.470 - L.R. 8 maggio 2018, n. 8.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/05/2018
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.
Art. 2.  Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 3.  Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
Art. 4.  Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa.
Art. 5.  Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale.
Art. 6.  Norme a sostegno dell'agricoltura.
Art. 7.  Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali.
Art. 8.  Disposizioni in materia di beni culturali.
Art. 9.  Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori.
Art. 10.  Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica.
Art. 11.  Sostegno finanziario all'istruzione.
Art. 12.  Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).
Art. 13.  Disposizioni in materia di beni della Regione.
Art. 14.  Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali.
Art. 15.  Riserve sul fondo delle autonomie locali.
Art. 16.  Sostegno economico per le donne vittime di violenza.
Art. 17.  Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici.
Art. 18.  Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.
Art. 19.  Disposizioni in materia di associazionismo comunale.
Art. 20.  Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale.
Art. 21.  Sottoconti di Tesoreria.
Art. 22.  Norme per il personale regionale e degli enti.
Art. 23.  Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio.
Art. 24.  Norme in materia di semplificazione amministrativa per le strutture di vendita.
Art. 25.  Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici.
Art. 26.  Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.
Art. 27.  Disposizioni in materia finanziaria.
Art. 28.  Rifinanziamento della spesa per gli Enti.
Art. 29.  Integrazione oraria personale SAS.
Art. 30.  Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza.
Art. 31.  Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale.
Art. 33.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 34.  Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.
Art. 35.  Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
Art. 36. 
Art. 37.  Rimozione e smaltimento amianto.
Art. 38.  Adozioni internazionali.
Art. 39.  Biobanca del Mediterraneo.
Art. 40.  Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.
Art. 41.  Adeguamento ISTAT indennità talassemici.
Art. 42.  Contributo all'Ente luglio musicale trapanese.
Art. 43.  Convenzioni per idromoto.
Art. 44.  Contributo al teatro comunale di Adrano.
Art. 45.  Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS.
Art. 46.  Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.
Art. 47.  Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.
Art. 48.  Interventi per la Targa Florio.
Art. 49.  Ente fiera di Messina.
Art. 50.  Fondo regionale per le politiche giovanili.
Art. 51.  Teatro popolare Samonà.
Art. 52.  Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
Art. 53.  Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Art. 54.  Ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 55.  Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi.
Art. 56.  Banco alimentare onlus e banco opere di carità.
Art. 57.  Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità.
Art. 58.  Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria.
Art. 59.  Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta.
Art. 60.  Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive.
Art. 61.  Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson.
Art. 62.  Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.
Art. 63.  Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi.
Art. 64.  Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP).
Art. 65.  Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
Art. 66.  Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.
Art. 67.  Personale Ente Parco dei Nebrodi.
Art. 68.  Trasporto pubblico locale del comune di Catania.
Art. 69.  Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
Art. 70.  Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario.
Art. 71.  Sanzioni derivanti da abbandono di animali.
Art. 72.  Rete integrata di servizi per l'autismo.
Art. 73.  Zone franche per la legalità.
Art. 74.  Norme in materia di consorzi agrari e di Enoteche regionali.
Art. 75.  Norme in materia di sanità penitenziaria.
Art. 76.  Modalità di sostegno pubblico alle imprese.
Art. 77.  Norme sulle cooperative giovanili.
Art. 78.  Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen".
Art. 79.  Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari.
Art. 80.  Interventi per il turismo.
Art. 81.  Nomine e designazioni di competenza regionale.
Art. 82.  Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate.
Art. 83.  Indennità ispettori del lavoro.
Art. 84.  Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana.
Art. 85.  Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione.
Art. 86.  Proroga termini di inizio e ultimazione lavori.
Art. 87.  Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici.
Art. 88.  Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori.
Art. 89.  Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.
Art. 90.  Attività di conciliazione del personale SAS.
Art. 91.  Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo.
Art. 92.  Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità.
Art. 93.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 in materia di Ufficio stampa della Regione.
Art. 94.  Collegamento "open data".
Art. 95.  Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali.
Art. 96.  Norme in materia di parcheggi di interscambio.
Art. 97.  Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata.
Art. 98.  Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica.
Art. 99.  Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria.
Art. 100.  Misure in favore dell'aeroporto di Comiso.
Art. 101.  Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole.
Art. 102.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 103.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 104.  Entrata in vigore.


§ 5.3.470 - L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 11 maggio 2018, n. 21 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Norme di razionalizzazione dell'amministrazione e degli enti regionali

 

Art. 1. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.

1. Le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 devono essere completate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 1.

3. Le procedure previste all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 16/2017 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. L'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 16/2017 trova applicazione a far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di nuovo personale nel rispetto dell'analisi dell'effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria e previo svolgimento delle procedure di mobilità.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata rispettivamente per l'esercizio finanziario 2018 di euro 91.085.132,00, per l'esercizio finanziario 2019 di euro 120.016.070,66 e per l'esercizio finanziario 2020 di euro 200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

3. Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514).

4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla D.G.R. n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema agroforestale- ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di 6.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, le complessive risorse per una quota pari a 20.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale [1].

6. L'Allegato 3 di cui al comma 9 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 8/2017, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

 

     Art. 3. Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

1. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è istituita, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito "Autorità di bacino", che opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. L'Autorità di bacino è istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "Dipartimento regionale degli affari extraregionali" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale Autorità di bacino".

3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa. Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, partecipano: il Presidente della Regione, le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità; l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe. La conferenza operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli Assessorati presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è convocata dal segretario generale che la presiede. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale, è nominato con decreto del Presidente della Regione e svolge le funzioni di cui al comma 8 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.

5. In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del comma 7.

7. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto di cui al comma 6 disciplina l'attribuzione e il trasferimento all'Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le sedi e l'eventuale articolazione territoriale a livello regionale. Il decreto di cui al comma 6 prevede, inoltre, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.

8. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di segreteria tecnico-operativa del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati che sino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato le competenze trasferite dalla presente legge all'Autorità di bacino.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati per ciascun esercizio finanziario in 200 migliaia di euro per il triennio 2018-2020.

9-bis. Alle spese di funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia a partire dall'esercizio finanziario 2024 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni [2].

 

     Art. 4. Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa.

1. Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 [3].

2. Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni [4].

[3. Il personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2005 è autorizzato ad essere iscritto nell'albo previsto dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.] [5]

[4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20, L.R. n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni in quanto devono attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge n. 21/2014, nel rispetto dell'effettivo fabbisogno e della sostenibilità finanziaria, tenuto annualmente conto dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo medesimo [6].] [7]

5. All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilità a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e l'IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.";

b) [dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup."] [8].

 

TITOLO II

Disposizioni per la crescita e lo sviluppo

 

     Art. 5. Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale.

1. Il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, limitatamente a 25.000 migliaia di euro quali quota parte delle risorse provenienti dal "Fondo Jeremie FESR", è destinato all'attuazione di uno strumento finanziario da attivare nell'ambito del Fondo di Fondi denominato "Emergenza Imprese Sicilia" secondo apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e la Banca europea degli investimenti da stipularsi anche per il conferimento a quest'ultima delle predette risorse. Gli oneri di gestione derivanti dalla suddetta convenzione sono a carico del Fondo di Fondi "Emergenza Imprese Sicilia" [9].

2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/2017 possono essere utilizzate, con la stessa priorità di cui al comma 1, per il sostegno, totale o parziale, di piani di risanamento ovvero per gli accordi di ristrutturazione del debito, proposti da imprese, società di persone o di capitali, con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, purché gli stessi abbiano la garanzia della prededuzione, ai sensi dell'articolo 182-quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. [Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana] [10].

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche e integrazioni o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni [11].

 

     Art. 6. Norme a sostegno dell'agricoltura.

1. All'articolo 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "calamità naturali, " sono aggiunte le parole "nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali" e la parola "risorse" è sostituita dalla parola "politiche";

b) al comma 2 le parole "e/o" sono sostituite dalla parola "e", le parole "oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali" sono soppresse e la cifra "8.500" è sostituita dalla cifra "10.000". Il finanziamento di tali interventi avviene nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle date di approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono fino alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.";

d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499.";

e) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

f) il comma 5 è così sostituito:

"5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014.".

2. L'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 7.

Danni e prevenzione

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'autoconsumo.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il Programma di sviluppo rurale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020", per le quali non è stato riconosciuto l'indennizzo.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.".

 

TITOLO III

Norme di armonizzazione in materia amministrativa e contabile e revisione della spesa

 

     Art. 7. Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno";

b) dopo le parole "successivo decadono" sono aggiunte le parole "ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo";

c) le parole "nomina immediatamente" sono sostituite dalle parole "nomina entro trenta giorni";

d) dopo le parole "dell'organo di amministrazione decaduto" è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato.".

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2017, come modificato dal comma 1, si applicano dal 1° gennaio 2019. I soggetti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 6 danno applicazione alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020 [12].

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di beni culturali.

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "fino ad una quota massima del trenta per cento, " sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno 2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento.

1-ter. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina il 20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai musei regionali ed alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo 376545), da erogare come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato all'organizzazione di mostre e all'attività didattica, da erogare in modo proporzionale al numero di ingressi (capitolo 376541).".

2. Sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i contributi previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, da destinare al concorso della spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

3. Per l'ammontare e la procedura di concessione dei contributi si applica quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nella spesa, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra 1'Assessorato ed i singoli proprietari all'atto della concessione del contributo ai sensi del comma 3. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

 

     Art. 9. Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori.

1. I contributi alle associazioni di comuni e loro amministratori, previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati annualmente a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e sono determinati dalla Conferenza Regione-autonomie locali.

 

     Art. 10. Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica.

1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 132.656,50 euro [13].

6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.

 

     Art. 11. Sostegno finanziario all'istruzione.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo determinato in relazione al numero di [14]:

a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all'insegnamento di sostegno;

c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 4.586.862,51 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 3.985.402,46 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro, come determinata nell'Allegato 1 - Parte B di cui all'articolo 31.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore dell'Università di Catania, finalizzata all'attività sportiva.

 

     Art. 12. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).

1. All'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "Fondazione The Brass Group" sono inserite le parole "Fondazione Taormina Arte Sicilia";

b) al comma 1, lettera a), le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2017";

c) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le parole "nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44.".

2. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 1.476.074,98 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 1.473.961,11 euro (Missione 7, Programma l, capitolo 473312).

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di beni della Regione.

1. Il Centro direzionale del Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione, è acquisito al patrimonio della Regione. Il relativo utilizzo è stabilito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Villino Messina Verderame di proprietà della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane di Palermo è acquisito al patrimonio della Regione.

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

"2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall'organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale.".

4. Al fine di far fronte all'esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, sul demanio idrico fluviale, anche relativi ai manufatti pubblici e alle opere pubbliche ivi insistenti in condizione di precarietà strutturale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 6.541.284,75 euro, di cui 6.154.220,51 euro per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza e 387.064,24 euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento regionale destinatario delle risorse si avvale, per la manutenzione, del personale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'ESA e dei Consorzi di bonifica. Per la progettazione si provvede attraverso le strutture tecniche centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, anche con la previsione degli incentivi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, previo assenso del dipartimento regionale competente, anche dai comuni associati tra loro, senza oneri a carico del bilancio della Regione. L'assenso si ha per dato decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

6. Per attività urgenti connesse alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente nelle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione, finalizzate all'aggiornamento dei piani di settore nonché al monitoraggio della qualità dell'aria ed al contrasto ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Tali attività sono svolte con il supporto tecnico dell'Arpa.

7. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 91 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 500 migliaia di euro.

8. Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 424.709,49 euro. L'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente provvede ad assegnare le necessarie risorse su richiesta degli enti locali [15].

9. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 242 e degli articoli 245 e 250 del decreto legislativo n. 152/2006 è autorizzato a intervenire nei siti potenzialmente contaminati dei rami del demanio di competenza per gli adempimenti e le operazioni previste dai citati articoli. Per la realizzazione e la gestione delle relative attività, il Dipartimento regionale dell'ambiente può avvalersi di soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 20 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 50 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 50 migliaia di euro.

10. Al fine di consentire la corretta gestione, il controllo di polizia amministrativa sul demanio marittimo, la vigilanza estesa anche ai S.I.C. marini ed alle fasce costiere delle riserve naturali terrestri, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la verifica della corretta riscossione dei canoni concessori, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 254.825,70 euro. L'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

11. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 dopo le parole "il mancato pagamento" la parola "anticipato" è soppressa e dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "entro il 15 settembre di ciascun anno".

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "in proporzione alla base imponibile" fino a "e la popolazione residente" sono sostituite dalle parole "ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole "Per il periodo 2017-2020".

3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, l'ulteriore spesa di 23.000 migliaia di euro da destinare ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

4. Per il quadriennio 2020-2023 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402) [16].

5. Al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 dopo le parole "di parte corrente" è inserita la parola "complessiva".

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1-ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;

b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1-quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato.".

7. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la concessione di contributi destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 quantificati in 1.441 migliaia di euro.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole "anno 2017" sono sostituite dalle parole "biennio 2017-2018" e dopo le parole "1.100 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.641 migliaia di euro".

9. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la concessione di contributi (capitolo 191321) per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Per le finalità del presente comma 1a spesa è rideterminata in 2.765.541,32 euro per l'esercizio finanziario 2018 ed in 1.217.761,86 euro per l'esercizio finanziario 2019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 2018 con la lettera b) del comma 10 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 27/2016 (capitolo 191320).

 

     Art. 15. Riserve sul fondo delle autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori [17].

3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015 [18].

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;

e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subìto danni alluvionali;

e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate [19];

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A. [20];

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018 [21];

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia [22].

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni [23].

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell'ultimo quinquennio il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità [24].

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni [25].

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243-bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. [La Regione sostiene il funzionamento delle consulte e delle politiche giovanili nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Alle previsioni di cui al presente comma si provvede in sede di riparto con una dotazione di 500 migliaia di euro a carico del Fondo per le autonomie locali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni] [26].

 

     Art. 16. Sostegno economico per le donne vittime di violenza.

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali.".

 

     Art. 17. Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici. [27]

1. Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, è autorizzata l'ulteriore spesa rispettivamente di 22.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la progettazione di opere pubbliche, e di 12.000 migliaia di euro e per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 101.050 migliaia di euro.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di associazionismo comunale.

1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti [28].

 

     Art. 20. Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale. [29]

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".

 

     Art. 21. Sottoconti di Tesoreria.

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.

3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.

4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.

6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2020 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni [30].

7. Il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo.

 

     Art. 22. Norme per il personale regionale e degli enti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 293.049,55 euro per l'esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro per l'esercizio finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025), per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale Unica di Committenza (CUC).

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 884.376,67 euro (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).

3. [Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che maturano i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine del 31 dicembre 2018] [31].

4. [Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."] [32].

5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore dei soggetti posti in quiescenza a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

6. Al comma 20 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "esclusivamente in ore" sono aggiunte le parole "ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni".

7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "per il biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "per il triennio 2017-2019". Il termine di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.

8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. A tal fine il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo dipartimento regionale della funzione pubblica.

9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.

14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5 [33].

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001 [34].

 

     Art. 23. Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio. [35]

1. Il rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, è effettuato direttamente all'ASP competente per territorio.

 

     Art. 24. Norme in materia di semplificazione amministrativa per le strutture di vendita. [36]

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"a) non inizi l'attività di vendita una:

1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;

2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9;

3) un'area commerciale integrata, come definita dall'articolo 4, comma 4, dell'allegato 1 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, entro quattro anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9. Le proroghe già concesse per la realizzazione degli insediamenti commerciali continuano ad avere efficacia fino alla naturale scadenza delle stesse;".

2. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato delle diverse tipologie della rete di vendita esistente alle condizioni socio-economiche del territorio regionale, la Regione, relativamente alle grandi strutture di vendita, predispone una programmazione commerciale regionale che tiene conto delle peculiarità dei diversi ambiti territoriali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono attuate le disposizioni di cui al comma 2.

4. Le conferenze di servizi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 possono essere indette solo in presenza dello strumento urbanistico adeguato alle disposizioni in materia di programmazione commerciale comunale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale.

 

     Art. 25. Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici.

1. Nell'ambito di una strategia di difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, in sinergia con il progresso tecnologico, la Regione promuove la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternati per la ricarica di mezzi elettrici.

2. Fermo restando le disposizioni legislative ed attuative vigenti nel territorio nazionale che trovano applicazione nell'ambito della Regione, alle nuove attività economiche imprenditoriali sottoelencate, qualora per l'attivazione delle stesse sia prevista dagli strumenti urbanistici comunali la dotazione di spazi di parcheggio, è fatto obbligo di istallare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche:

a) medie strutture di vendita;

b) grandi strutture di vendita;

c) parcheggi e autorimesse.

3. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2 le strutture per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedono la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio o l'assenza di parcheggio.

 

     Art. 26. Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021.".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" [37].

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi [38].

6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro [39].

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320 e 313319) [40].

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente [41].

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale [42].

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 27. Disposizioni in materia finanziaria.

1. Per gli oneri discendenti dalle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.200 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106) [43].

2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap come previsto dall'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 9.474.419,34 euro ed è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 8.232.070,19 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 8.220.281,14 euro.

4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie statali l'introduzione, a decorrere dall'anno 2019, della "no Tax Area" limitata ai contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

5. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro "Comuni amici della famiglia" al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il regolamento individua:

a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti utili all'iscrizione al registro "Comuni amici della famiglia";

b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.

6. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, le parole "nell'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2018" e dopo le parole "Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione" sono aggiunte le parole "e di immobili di interesse regionale".

7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:

 

ANNO

 

INTERESSI

CAPITALE

2019

euro

551.636,77

522.562,00

2020

euro

534.566,41

522.562,00

2021

euro

514.549,38

522.562,00 [44]

 

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie innovative nel campo biotecnologico, è assegnata alla fondazione Ri.Med, anche avvalendosi della società partecipata Ismett s.r.l., per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 8.000 migliaia di euro.

9. Per l'anno 2018 la quota relativa all'anno 2016 del limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell'articolo 7, comma 21, e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all'anno 2021.

10. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017" sono soppresse.

11. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro".

12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 alla presente legge, sono apportate le riduzioni di spesa ivi riportate.

 

     Art. 28. Rifinanziamento della spesa per gli Enti.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono complessivamente determinate in 6.288.246,15 euro per l'esercizio finanziario 2018, in 4.837.097,72 euro per l'esercizio finanziario 2019 e in 4.830.170,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 175.829,73 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 182.773,76 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 182.554,98 euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 940.306,81 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 817.007,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 815.837,48 euro (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 2.117.601,53 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 1.998.605,53 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 1.995.743,35 euro (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).

 

     Art. 29. Integrazione oraria personale SAS.

1. Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

     Art. 30. Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

"5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5-bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il Decreto Presidenziale 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 8/2017, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo annuo di 30.000 migliaia di euro.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2017, autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e reimputate all'esercizio finanziario 2018, appostate sul capitolo 183808, che residuano a seguito del completamento delle procedure per l'anno 2017, integrano la dotazione finanziaria per l'anno 2018 del "Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza".

4. Al fine di dare attuazione all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro. tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

 

     Art. 31. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.

3. In esito al risultato del negoziato aperto con lo Stato sulla revisione degli accordi di natura finanziaria del 2014, del 2016 e del 2017, il Ragioniere generale della Regione adotta i consequenziali provvedimenti conformi alle delibere di Giunta, previo parere della II Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, anche in relazione al comma 510 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di attuazione di cui dall'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale [45].

5. Per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo l, comma 832, della legge n. 296/2006, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, e nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione, uno specifico accantonamento in apposito fondo [46].

6. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

7. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.

8. Per le finalità dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale.

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Restano a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai gruppi.";

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale - 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in misura non superiore all'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis.";

c) all'articolo 8-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole "per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9" sono sostituite dalle parole "per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7";

2) al comma 2 le parole "XVI legislatura" ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole "XVII legislatura", le parole "relativo all'IRAP" sono sostituite dalle parole "relativo al 50 per cento dell'IRAP" e le parole" per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015" sono sostituite dalle parole" per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7";

d) all'articolo 8-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "dell'articolo 8" sono aggiunte le parole ", aumentando il relativo capitolo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana del 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad 38.071,43 euro, moltiplicato per il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, ";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante annualmente al deputato, sia trasferito al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 7.";

e) dopo l'articolo 8-ter è inserito il seguente:

"8-quater Adeguamento importi spese personale - 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, può aggiornare gli importi di cui agli articoli 7 e 8-ter in adeguamento ad eventuali modifiche stabilite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

2. Il comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'l luglio 2018.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la parola "2017" è sostituita dalla parola "2018".

3. All'articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento.".

4. All'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.".

5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data [47].

6. All'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "nonché le successive modifiche finanziarie e di merito" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione "Bilanciò e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.".

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni finanziarie

 

     Art. 34. Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79. [48]

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per 6.600 migliaia di euro.

 

     Art. 35. Accertamento entrate contributi di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. [49]

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 per 1.450 migliaia di euro.

 

     Art. 36. [50]

1. Al fine di far fronte alla situazione di grave criticità finanziaria dell'IRVO è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, a fronte del quale l'Istituto trasferisce alla Regione beni immobili di pari importo.

 

     Art. 37. Rimozione e smaltimento amianto.

1. Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, ad erogare la somma di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 38. Adozioni internazionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 600 migliaia di euro.

 

     Art. 39. Biobanca del Mediterraneo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 40. Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.

1. È istituito il Fondo per la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione finanziaria di 100 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, al fine della salvaguardia del territorio e della mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, a favore dei comuni dotati di Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile che, qualora non dispongano delle relative professionalità tra il personale dipendente, assumano nel proprio organico, anche con contratti a termine e previa selezione pubblica, idonee professionalità nel campo delle scienze della terra, quali laureati in scienze geologiche o ingegneria per l'ambiente ed il territorio (quinquennale o magistrale), con comprovata esperienza nell'utilizzo dei sistemi GIS (Sistema Informativo Geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile, maturata nell'ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica ed ambientale. Con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.

2. Le attività svolte dalle figure di cui al comma 1 sono inquadrabili nel contesto della prevenzione, della pianificazione e della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, in generale, del rischio geologico e sono finalizzate all'aggiornamento ed alla revisione periodica del Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile e della cartografia Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali.

3. In particolare, le figure di cui al comma 1 sono inserite nell'ufficio di protezione civile all'interno della struttura del Presidio territoriale dei Piani di Emergenza Comunale (PEC) di protezione civile e nell'ufficio tecnico comunale per la verifica, il controllo e la validazione di tutti gli aspetti di carattere geologico dei progetti.

 

     Art. 41. Adeguamento ISTAT indennità talassemici.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, alla fine, sono aggiunte le parole "cui si applica l'adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente ai sensi della normativa vigente".

 

     Art. 42. Contributo all'Ente luglio musicale trapanese.

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere all'Ente luglio musicale trapanese, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, un contributo, per l'esercizio finanziario 2018, di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 43. Convenzioni per idromoto.

1. Per la valorizzazione dei beni mobili di proprietà della Regione, l'Assessore regionale per la salute autorizza il dipartimento regionale della protezione civile a stipulare apposita convenzione con la SEUS al fine di utilizzare le idromoto da soccorso disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, altresì, la stipula di convenzioni con il personale del CONI Sicilia in possesso dei brevetti di salvataggio e soccorso in mare.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.

 

     Art. 44. Contributo al teatro comunale di Adrano.

1. Per le finalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 (Teatro comunale di Adrano), per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro.

 

     Art. 45. Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS.

1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.

2. [La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto] [51].

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.

 

     Art. 46. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è destinata, per il triennio 2018-2020, la spesa annua di 500 migliaia di euro.

2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne le relazioni sociali.

 

     Art. 47. Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in base ad un apposito bando, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a favore dei comuni per l'avvio di scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, così suddivisi: 750 migliaia di euro, per acquisto di arredi e attrezzature e 750 migliaia di euro, per spese di avviamento e promozione.

 

     Art. 48. Interventi per la Targa Florio.

1. Per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali rievocazioni storiche è concesso un contributo all'Automobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

     Art. 49. Ente fiera di Messina.

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente fiera internazionale di Messina, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018.

 

     Art. 50. Fondo regionale per le politiche giovanili.

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la crescita occupazionale, culturale ed economica del territorio regionale.

2. Al fine di concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le politiche giovanili".

3. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di euro 70 migliaia di euro.

4. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 51. Teatro popolare Samonà.

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare al comune di Sciacca, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 150 migliaia di euro finalizzata alla riapertura e al riutilizzo del teatro popolare Samonà.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, sottoscrive apposita convenzione con il comune per la gestione del sito e la programmazione di eventi teatrali, musicali ed altri di interesse culturale.

 

     Art. 52. Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

1. In attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Regione, al fine di contrastare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, amplia la platea dei beneficiari del reddito di inserimento (REI) residenti nel proprio territorio, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 7.000 euro nonché un valore dell'ISRE non superiore a 3.500 euro, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo.

2. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al presente articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, politiche sociali ed il lavoro, sentita la Commissione legislativa "Cultura, formazione e lavoro" dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 450 migliaia di euro [52].

 

     Art. 53. Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

1. A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà consiste in un patto tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un'autosufficienza economica.

3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella delibera di cui al comma 4.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti criteri, requisiti e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

6. [Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118] [53].

 

     Art. 54. Ricerca scientifica e tecnologica.

1. Per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

 

     Art. 55. Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi.

1. Per l'intera copertura della partecipazione regionale al finanziamento dell'OCM "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi", prima annualità Campagna 2015-2016, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.380 migliaia di euro.

 

     Art. 56. Banco alimentare onlus e banco opere di carità.

1. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia occidentale, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di 200 migliaia di euro [54].

 

     Art. 57. Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità.

1. Per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo "una tantum" in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano subìto minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.

 

     Art. 58. Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria.

1. Per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea - dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico.

 

     Art. 59. Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta.

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro, al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'Associazione sportiva "Caltanissetta corse" per il rally di Caltanissetta, coppa Italia 16a edizione.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'ASD Club Nautico Gela (CL), per la prima prova coppa Sicilia "OPIMISTE", gara di 120 barche a vela monoposto.

 

     Art. 60. Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive. [55]

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni, dall'articolo 111 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni, operanti a Palermo, è destinata la somma di 300 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 4, capitolo 183717.

 

     Art. 61. Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson.

1. I beni immobili dell'ESA provenienti dalla liquidazione della società ex Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, possono essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente ordinamento, al comune nel cui territorio insistono.

 

     Art. 62. Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.

1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le baracche, è istituita l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. L'Agenzia svolge le funzioni attribuite al Comune e all'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di Messina. All'Agenzia sono trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo IACP di Messina aventi ad oggetto le attività e le opere di risanamento urbanistico relative alle proprietà immobiliari. Il patrimonio immobiliare oggetto di risanamento è trasferito all'Agenzia [56].

2. L'Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di Messina;

b) promuovere e sostenere l'utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni di finanza di progetto, per la costruzione ovvero per l'acquisto degli alloggi;

c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite, sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all'assegnazione di un alloggio inserite nelle relative graduatorie;

d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata, finanza di progetto e acquisto degli alloggi.

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Agenzia, è trasferita al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro.

 

     Art. 63. Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi.

1. È autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le misure di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2019" (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340) [57].

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.

 

     Art. 64. Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP).

1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei soggetti attualmente utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 "Emergenza Palermo ex PIP" nonché al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, integrata dall'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento previa verifica delle procedure selettive, i medesimi soggetti transitano con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la società "RESAIS società per azioni" con decorrenza 1° gennaio 2019 con conclusione delle operatività istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019, nei limiti del relativo stanziamento e senza l'incremento di oneri per la finanza regionale. Entro la richiamata data di conclusione delle operatività istruttorie il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le previsioni di cui al comma 5 [58].

2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione delle procedure di transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal dipartimento regionale del lavoro l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito nonché degli assegni familiari in godimento al 31 dicembre 2017. Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte Costituzionale [59].

3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al comma 2, il dipartimento regionale del lavoro trasmette, entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RESAIS S.p.A. l'elenco ad esaurimento di cui al comma 1 [60].

4. Ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.

5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla Missione 12, Programma 4, capitolo 183799 [61].

6. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, che abbiano beneficiato dell'indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono determinati i criteri di iscrizione nella lista.

7. Ferma restando la consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 possono transitare nell'elenco a esaurimento secondo le modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a condizione che si creino posti vacanti nel medesimo elenco.

8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale, transitano nell'elenco ad esaurimento.

 

     Art. 65. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

1. Allo scopo di garantire senza alcuna interruzione il servizio di prevenzione incendi, i lavoratori di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che abbiano prestato la loro attività presso il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio gestione del patrimonio forestale negli anni 2015, 2016 e 2017, continuano a svolgere il suddetto servizio nel triennio 2018- 2020.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 66. Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 67. Personale Ente Parco dei Nebrodi.

1. Al personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.

 

     Art. 68. Trasporto pubblico locale del comune di Catania.

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e al fine di garantire l'esercizio del trasporto pubblico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità eroga in favore del comune di Catania le somme, come individuate dalla normativa vigente, in relazione all'esercizio finanziario 2017. Per le medesime finalità, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti trasferisce annualmente le somme dovute secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

 

     Art. 69. Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

"4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato.".

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole "Nella Regione non si applica l'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159." [62];

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di gara nei comuni inadempienti.".

 

     Art. 70. Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario.

1. In attuazione delle previsioni dello Statuto regionale e della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, la Regione promuove le azioni e gli interventi di competenza nei confronti delle autorità statali e comunitarie per il riconoscimento della condizione di insularità del territorio regionale e per l'accesso ai benefici e ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di realizzare una compiuta ed effettiva continuità territoriale e la piena integrazione nelle reti e nei sistemi europei dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, all'adozione di formale deliberazione, corredata della documentazione a supporto, per l'attivazione nei confronti del Governo nazionale dell'iniziativa volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento comunitario per le regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.

 

     Art. 71. Sanzioni derivanti da abbandono di animali.

1. L'articolo 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 26.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da 650 a 1.100 euro.

2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni della presente legge.

3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 9 è maggiorata delle spese di custodia, mantenimento ed eventuale sterilizzazione degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano per il 50 per cento ai comuni affinché siano utilizzati per la realizzazione del canile sanitario esclusivamente pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi liberi sul territorio.".

 

     Art. 72. Rete integrata di servizi per l'autismo.

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 le parole "destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme" sono sostituite dalle parole "destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme".

2. Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.

3. L'Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di decadenza dei relativi incarichi.

 

     Art. 73. Zone franche per la legalità.

1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che lo siano stati nel corso degli ultimi dieci anni, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno per l'istituzione della zona franca per la legalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 15/2008, anche qualora la popolazione residente sia inferiore a cinquantamila abitanti.

 

     Art. 74. Norme in materia di consorzi agrari e di Enoteche regionali.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si applicano anche al personale dei Consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 420 migliaia di euro.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per tre anni un contributo ai comuni in cui ricadono le Enoteche regionali per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, istituita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, così determinato: 120 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 280 migliaia di euro, alla quale si fa fronte con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

     Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria. [63]

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 1° aprile 2008.

2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, apposite linee guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti accordi collettivi nazionali.

 

     Art. 75. Norme in materia di sanità penitenziaria. [64]

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 1° aprile 2008.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018" [65].

3. Nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sino al 31 dicembre 2018 [66].

4. Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2015 che hanno prestato servizio presso il dipartimento penitenziario dello Stato senza soluzione di continuità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 222/2015 e transitato presso il Servizio sanitario regionale in forza dell'elenco nominativo di cui al comma 9 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 222/2015.

 

     Art. 76. Modalità di sostegno pubblico alle imprese.

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono attuati in via prioritaria secondo le modalità di cui al comma 2 del predetto articolo.

 

     Art. 77. Norme sulle cooperative giovanili.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni le parole "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2020".

2. [Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021."] [67].

 

     Art. 78. Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen".

1. Per il funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen".

4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità [68];

c) [di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da trentadue unità] [69].

5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

7. L'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della Regione.

 

     Art. 79. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari. [70]

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80 per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.

2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.".

 

     Art. 80. Interventi per il turismo.

1. Sono recepite le norme di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13 "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel".

 

     Art. 81. Nomine e designazioni di competenza regionale.

1. Al comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 dopo la parola "funzionario" aggiungere le parole "ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali o giuridiche".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 dopo le parole "di presidente" sono aggiunte le parole "o assessore" e dopo le parole "di sindaco" sono aggiunte le parole "o assessore".

 

     Art. 82. Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate. [71]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.".

 

     Art. 83. Indennità ispettori del lavoro.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale cui è stato riconosciuto il profilo di "ispettore del lavoro", che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, è attribuita, in relazione alle specifiche responsabilità e alla esposizione a particolare rischi, una indennità il cui importo è determinato in sede di contrattazione sindacale nella misura minima.

2. Al fine di implementare e rafforzare le attuali dotazioni organiche degli Ispettorati territoriali del lavoro, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a prevedere, in sede di contrattazione decentrata, misure idonee ad incentivare l'inquadramento nel relativo profilo nonché a tutelare l'esposizione ai rischi discendenti dalla funzione.

 

     Art. 84. Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana. [72]

1. Il comando del Corpo forestale della Regione, per le attività di salvaguardia ambientale e di antincendio boschivo, si avvale dell'operato di associazioni senza scopo di lucro che per statuto hanno finalità di guardie ambientali riconosciute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il comando del Corpo forestale della Regione stipula apposite convenzioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del comando del Corpo forestale della Regione.

 

     Art. 85. Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione.

1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [73].

 

     Art. 86. Proroga termini di inizio e ultimazione lavori.

1. Previa comunicazione dell'interessato, i termini di inizio e ultimazione dei lavori, già prorogati con i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14 sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 87. Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici.

1. Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, nelle more del completamento del processo di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificata dai commi 652 e 656 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4, Programma 2, capitolo 373314), il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione [74].

 

     Art. 88. Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori.

1. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, alla fine sono aggiunte le parole:

"ed in particolare:

1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all'uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall'Associazione italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf (Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;

2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie per l'attuazione compiuta dei servizi.".

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole "Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori" sono aggiunte le parole "nonché all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia".

 

     Art. 89. Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;".

 

     Art. 90. Attività di conciliazione del personale SAS.

1. Al fine di evitare l'ulteriore indebitamento derivante dalle cause ancora pendenti a seguito dei contenziosi promossi dai lavoratori esclusi dal processo di riordino societario e a fronte delle assunte pronunce definitive passate in giudicato per stesse cause, la SAS è autorizzata ad avviare percorsi di sottoscrizione di atti di conciliazione con effetti neutrali sull'equilibrio di bilancio della società stessa.

 

     Art. 91. Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo.

1. Limitatamente alla riconversione ai fini turistico-ricettivi, trovano applicazione i commi 4 e 13 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, abbattendo l'incidenza del contributo di costruzione, trattandosi di edifici esistenti, nella misura non superiore al 5 per cento del costo documentato. Al fine di incentivare la riconversione turistico-ricettiva del patrimonio edilizio esistente non sono dovuti oneri di urbanizzazione.

 

     Art. 92. Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità.

1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad avvalersi degli Uffici del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, previa stipula di apposita convenzione con lo stesso.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo le parole "Capo I" sono aggiunte le parole "e al Capo II".

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro [75].

 

     Art. 93. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 in materia di Ufficio stampa della Regione.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è soppresso.

 

     Art. 94. Collegamento "open data".

1. In applicazione delle linee guida del patrimonio informativo pubblico, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a creare un collegamento "open data" per l'implementazione del registro regionale georeferenziato integrato dei tumori e delle patologie di interesse sanitario nonché per tutte le informazioni relative ai bandi europei e regionali, che sia disponibile, secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, accessibile in formato aperto e con i relativi metadati e gratuito.

2. Gli eventuali oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo, trovano copertura nell'ambito delle risorse derivanti dal POFESR - obiettivo tematico - agenda digitale.

 

     Art. 95. Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali.

1. Il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

 

     Art. 96. Norme in materia di parcheggi di interscambio.

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina" sono sostituite dalle parole "comuni di Palermo, Catania e Messina".

2. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti.".

3. Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.".

 

     Art. 97. Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata.

1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, al fine di realizzare i programmi costruttivi esistenti delle graduatorie di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 132 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, un limite di impegno di spesa ventennale dell'importo di 750 migliaia di euro a carico del bilancio della Regione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cooperative edilizie già utilmente inserite nelle graduatorie ma non ancora finanziate.

 

     Art. 98. Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 le parole "previa risoluzione del contenzioso in essere" sono soppresse.

 

     Art. 99. Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria.

1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.

2. Al fine di superare le criticità conseguenti all'emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

3. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui 5.000 migliaia di euro riservati agli enti locali e 5.000 migliaia di euro a soggetti privati. Le risorse sono assegnate con bando emanato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con priorità per gli edifici scolastici e per gli immobili destinati a sede istituzionale per i servizi municipali o politico-istituzionali.

4. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie in conformità alle finalità di cui al comma 1, lettera h), e al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018 e per ciascun anno seguente, la somma di 3.000 migliaia di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

5. Al fine di bonificare e valorizzare l'area ex Sanderson ricadente nel territorio della città di Messina, è destinata al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 50.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

8. Con bando dell'Assessorato regionale della salute, ai comuni singoli o associati, con priorità alle città metropolitane, per la realizzazione dei rifugi sanitari di cui all'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

9. Per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500 migliaia di euro per la redazione dei piani regolatori generali e la somma di 4.500 migliaia di euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

10. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 24.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

11. Per la realizzazione di impianti sportivi e per gli interventi di recupero edilizio di impianti sportivi esistenti è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 13.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

12. Per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti di proprietà degli enti locali, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

13. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse derivanti dai fondi del primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, secondo le procedure adottate con delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10.

14. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, è destinata la somma 50.000 migliaia di euro per il finanziamento, previa selezione con modalità di evidenza pubblica, di progetti d'importo complessivo fino a 5 milioni di euro promossi da partenariati pubblicoprivati composti da comuni, con priorità per quelli ricadenti nelle Città metropolitane, e soggetti gestori di strutture di cui al Dec.Ass. 13 ottobre 1997 dell'Assessore regionale per la sanità, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di strutture residenziali per disabili di cui al Decreto Presidenziale 25 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di strutture di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, già accreditati con il Servizio sanitario regionale, per la realizzazione di interventi per la residenzialità ("Villaggi del Dopo di Noi") di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 22 giugno 2016, n. 112. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e per il lavoro, da emanarsi entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi della residenzialità ed i criteri di priorità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.

15. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri dove insistono siti oggetto di riconoscimento da parte dell'Unesco, è istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana un fondo con dotazione pari a 10.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 in favore dei comuni che abbiano adeguato i piani di gestione dei siti siciliani iscritti nel patrimonio Unesco e i cui comitati di pilotaggio siano regolarmente costituiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I comuni nel cui territorio ricadono i beni delimitano, con delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso di privati, gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione.

16. A valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per l'esercizio finanziario 2018, è destinata la somma di 50.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto, per un piano di intervento da attuare con bando di selezione dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

17. Al fine di tutelare e valorizzare il complesso monumentale della Fornace "Penna", l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad avviare le procedure di esproprio per l'acquisizione al patrimonio regionale del complesso monumentale Fornace "Penna", quale bene di archeologia industriale. Per le finalità del presente comma è destinata la somma di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

18. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere con bando contributi per l'apertura di start-up nel settore dell'innovazione tecnologica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020.

19. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere con bando contributi per la trasformazione e l'utilizzo della propria barca, nave o peschereccio, per finalità turistica e attività di pescaturismo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020.

20. La Regione istituisce borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in Sicilia, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

21. La Regione sostiene economicamente i contratti di apprendistato professionalizzante tra imprese siciliane e giovani laureati siciliani con una copertura fino al 50 per cento per una durata massima di tre anni.

22. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a dodici mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.

23. Per le medesime finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, ovvero all'associazione professionale di riferimento.

24. Con regolamento dell'Assessorato regionale competente, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.

25. Per le finalità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23 si provvede, fino a 5.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020,.

 

     Art. 100. Misure in favore dell'aeroporto di Comiso.

1. Al fine di assicurare il pagamento relativo ai servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV nell'aeroporto di Comiso, per il periodo 1° febbraio 2016 - 31 agosto 2016, data di inserimento dello stesso nel programma di servizio dell'ENAV, in prosecuzione del contributo già previsto dal comma 6 dell'articolo 6 dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è destinata al comune di Comiso, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.320 migliaia di euro.

 

     Art. 101. Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole.

1. È istituito un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese sostenute dalle piccole imprese agricole per le opere di efficientamento energetico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

     Art. 102. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

 

     Art. 103. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

     Art. 104. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35.

[3] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[4] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[5] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[7] Gli originari commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[8] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2020, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, L.R. 14/2019.

[13] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[14] Alinea così modificato dall'art. 90 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9. L'art. 23, comma 2, L.R. 9/2021, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29, non prevede modifiche testuali.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[28] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[29] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2019, n. 26.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2019, n. 26.

[39] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2019, n. 26.

[40] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[41] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[42] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[43] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[44] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[45] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[46] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[47] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[48] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2019, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[49] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2019, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[51] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[52] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[53] Comma abrogato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[54] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[56] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 38 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[58] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa.

[59] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[60] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[61] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[62] La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[63] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17. Per il testo previgente, vedi infra.

[64] Testo previgente alla modifica apporta dall'art. 22 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[65] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

[66] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

[67] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[68] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[69] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[70] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2021, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, L.R. 17/2019.

[71] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[72] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

[73] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2019, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[74] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[75] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.