§ 3.12.123 – L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.
Riforma della disciplina del commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:22/12/1999
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Definizioni e ambito di applicazione della legge.
Art. 3.  Requisiti di accesso all'attività.
Art. 4.  Corsi professionali.
Art. 5.  Programmazione della rete distributiva.
Art. 6.  Osservatorio regionale per il commercio.
Art. 7.  Esercizi di vicinato.
Art. 8.  Medie strutture di vendita.
Art. 8 bis. 
Art. 9.  Grandi strutture di vendita.
Art. 9 bis.  Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti
Art. 10.  Correlazione e semplificazione dei procedimenti.
Art. 11.  Disposizioni particolari.
Art. 12.  Orario di apertura e di chiusura.
Art. 13.  Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
Art. 14.  Disposizioni speciali.
Art. 15.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 16.  Vendite straordinarie e di liquidazione.
Art. 17.  Spacci interni.
Art. 18.  Apparecchi automatici.
Art. 19.  Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione.
Art. 20.  Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Art. 21.  Commercio elettronico.
Art. 22.  Sanzioni e revoca.
Art. 23.  Disciplina transitoria.
Art. 24.  Commercio su aree pubbliche.
Art. 25.  Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica.
Art. 26.  Centri di assistenza tecnica.
Art. 27.  Aziende del turismo balneare.
Art. 28.  Lotti nelle aree di sviluppo industriale.
Art. 29.  Disposizioni finali.
Art. 30. 


§ 3.12.123 – L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

Riforma della disciplina del commercio.

(G.U.R. 24 dicembre 1999, n. 60).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.

     2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

     a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

     b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

     c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

     d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

     e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

 

     Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione della legge.

     1. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività puo assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;

     b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

     c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;

     d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

     e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f) [1];

     f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell'applicazione della presenta lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;

2) natanti [2];

     g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);

     h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

     i) per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;

     l) per forme speciali di vendita al dettaglio:

     1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

     2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

     3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

     4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

     2. La presente legge non si applica:

     a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici;

     b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

     c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

     d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;

     e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;

     f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

     g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

     h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

     i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

     l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

     m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

     n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

     3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

     a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

     b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;

     c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.

     4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

 

Titolo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

 

     Art. 3. Requisiti di accesso all'attività.

     1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

     2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni [3].

     3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

     a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

     b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

     c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

     4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

     5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 4. Corsi professionali.

     1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari [4].

     2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

     4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

     5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

 

Titolo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO

 

     Art. 5. Programmazione della rete distributiva.

     1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

     a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;

     b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;

     c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

     d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

     e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;

     f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;

     g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

     h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.

     2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

     a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

     b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

     c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

     d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

     3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

     a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;

     b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

     c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

     d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;

     e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

     4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

     5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

     6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

     7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     8. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale [5].

     9. In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22 [6].

     10. In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi [7].

 

     Art. 6. Osservatorio regionale per il commercio.

     1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:

     a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;

     b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

     c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;

     e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

     f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;

     g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;

     h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

     i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;

     l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;

     m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;

     n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;

     o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

     2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

     3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.

     5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

 

     Art. 7. Esercizi di vicinato.

     1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

     b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

     c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

     3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.

     4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

     6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

 

     Art. 8. Medie strutture di vendita.

     1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

     2. Nella domanda l'interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

     b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

     3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

     4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.

     6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

     7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

 

     Art. 8 bis. [8]

     1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.

 

     Art. 9. Grandi strutture di vendita.

     1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

     2. Nella domanda l'interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

     b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

     3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

     4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

     5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti come sopra autorizzate, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata [9].

 

     Art. 9 bis. Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti [10]

     1. Le medie e le grandi strutture di vendita già autorizzate, come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei relativi settori merceologici, possono essere frazionate in non più di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al SUAP del comune territorialmente competente.

     2. A seguito del frazionamento di cui al comma 1, rimane vincolata la stessa dotazione di parcheggi pertinenziali originariamente previsti nella struttura commerciale.

 

     Art. 10. Correlazione e semplificazione dei procedimenti.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

 

     Art. 11. Disposizioni particolari.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:

     a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;

     b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;

     c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

     3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.

     4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

 

Titolo IV

ORARI DI VENDITA

 

     Art. 12. Orario di apertura e di chiusura.

     1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitrè nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere [11].

     3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

     4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

     5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori nove domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, puo altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere [12].

     6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.

     8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

 

     Art. 13. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

     1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1 [13].

     3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.

     4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

 

     Art. 14. Disposizioni speciali.

     1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, mobili d'arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti [14].

     2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

     3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.

     4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

 

Titolo V

OFFERTA DI VENDITA

 

     Art. 15. Pubblicità dei prezzi.

     1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

     1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria [15].

     1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire [16].

     1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti [17].

     1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1 quater [18].

     1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo [19].

     1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita [20].

     1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 [21].

     1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative [22].

     2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

     3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

     4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

     5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

 

Titolo VI

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

 

     Art. 16. Vendite straordinarie e di liquidazione.

     1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

 

     Art. 17. Spacci interni.

     1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.

     2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

     3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

     4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.

     6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.

     7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

 

     Art. 18. Apparecchi automatici.

     1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

     2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

     3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.

     4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.

     5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

 

     Art. 19. Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione.

     1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

     3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.

     4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

     5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

     6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

 

     Art. 20. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

     1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

     2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

     3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.

     4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.

     5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.

     6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

     7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

     8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

     9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

     10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.

     11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. Commercio elettronico.

     1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:

     a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

     b) tutelare gli interessi dei consumatori;

     c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

     d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

     e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

     f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

     2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.

     3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.

     4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

 

Titolo VII

SANZIONI

 

     Art. 22. Sanzioni e revoca.

     1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

     2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

     3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

     4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

     a) non inizi l'attività di vendita una:

1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;

2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9;

3) un'area commerciale integrata, come definita dall'articolo 4, comma 4, dell'allegato 1 del Decreto Presidenziale 11 luglio 2000, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, entro quattro anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9. Le proroghe già concesse per la realizzazione degli insediamenti commerciali continuano ad avere efficacia fino alla naturale scadenza delle stesse [23];

     b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

     c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;

     d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

     5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

     a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

     b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;

     c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

     6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

     7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.

     8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 23. Disciplina transitoria.

     1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.

     2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

     4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.

     6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

     7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

     8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

 

     Art. 24. Commercio su aree pubbliche.

     1. [24].

     2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

     3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

 

     Art. 25. Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica.

     1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

 

     Art. 26. Centri di assistenza tecnica.

     1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

 

     Art. 27. Aziende del turismo balneare.

     1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

 

     Art. 28. Lotti nelle aree di sviluppo industriale. [25]

 

     Art. 29. Disposizioni finali.

     1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

     3. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento anche parziale della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato [26].

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.

     6. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

 

     Art. 30.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegato

SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI AI FINI DEI CORSI PROFESSIONALI E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

 

Settore alimentare

     I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

 

Settore non alimentare

     II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

     III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).


[1] Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[2] Lettera già modificata dall'art. 23 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così ulteriormente modificata dall'art. 43 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[5] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[6] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[8] Articolo inserito dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2007, n. 21.

[10] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[11] Comma già modificato dall’art. 50 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[12] Comma così modificato dall’art. 50 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[13] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 9 luglio 2004, n. 12.

[14] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[15] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[16] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[17] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[18] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[19] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[20] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[21] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[22] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[23] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2007, n. 21 e così ulteriormente sostituita dall'art. 24 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[24] Modifica i commi 1 e 3, art. 14 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

[25] Modifica il comma 4, art. 30 della L.R. 4 aprile 1995, n. 29.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 2007, n. 21.