§ 6.3.81 - Direttiva 23 ottobre 2007, n. 60.
Direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:23/10/2007
Numero:60


Sommario
Art. 1. Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio [...]
Art. 2. Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all’articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le [...]
Art. 3. 1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE
Art. 4. 1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro [...]
Art. 5. 1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, [...]
Art. 6. 1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di [...]
Art. 7. 1. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui [...]
Art. 8. 1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano [...]
Art. 9. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni [...]
Art. 10. 1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del [...]
Art. 11. 1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici [...]
Art. 12. 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 2000/60/CE
Art. 13. 1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all’articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno
Art. 14. 1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e [...]
Art. 15. 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del [...]
Art. 16. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell’elaborare la [...]
Art. 17. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano [...]
Art. 18. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 19. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.3.81 - Direttiva 23 ottobre 2007, n. 60.

Direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

(G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le alluvioni possono provocare vittime, l’evacuazione di persone e danni all’ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3) Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, introduce l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un’analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma che un’azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6) Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l’efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio, e con i successivi accordi di applicazione.

(7) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi interventi del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9) Nell’elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto degli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.

(10) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all’altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(11) In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.

(12) Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l’elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di alluvioni.

(13) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell’area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all’interno dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure o dall’intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.

(14) I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all’ambiente, al patrimonio culturale e all’attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(15) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un’equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d’acqua sono decise collettivamente nell’interesse comune.

(16) Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(17) L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(18) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.

(19) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l’ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l’eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento». La direttiva 2000/60/CE prevede inoltre, all’articolo 9, il recupero dei costi.

(20) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(21) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l’allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, della decisione 1999/468/CE.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare intende promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall’articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(23) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull’applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(25) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità.

 

     Art. 2.

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all’articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1) «alluvione»: l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;

2) «rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica derivanti da tale evento.

 

     Art. 3.

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2. Tuttavia, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un’unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all’allegato I, della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all’unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

 

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

 

     Art. 4.

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l’utilizzo del territorio;

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell’inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative; e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

 

     Art. 5.

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi.

2. L’individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell’ambito di un distretto idrografico internazionale o di un’unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

 

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

 

     Art. 6.

1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1.

2. L’elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all’articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;

b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);

c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

a) portata della piena;

b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;

c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d’acqua considerato.

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

b) tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;

c) impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell’allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;

d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l’indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.

6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.

 

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

 

     Art. 7.

1. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.

2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l’accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A. I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell’articolo 8.

5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

 

     Art. 8.

1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

 

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE,

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

 

     Art. 9.

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

2) l’elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

 

     Art. 10.

1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

 

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

 

     Art. 11.

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, e nell’articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento, può adeguare l’allegato al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

 

     Art. 12.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 2000/60/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

 

     Art. 13.

1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all’articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all’individuazione della zona tra quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1; oppure

b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell’articolo 6.

3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all’articolo 7.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l’articolo 14.

 

CAPO VIII

RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14.

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4. I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

 

     Art. 15.

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8, nell’articolo 7, paragrafo 5, e nell’articolo 14.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 4, nell’articolo 6, paragrafo 8 e nell’articolo 7, paragrafo 5.

 

     Art. 16.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell’elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

 

     Art. 17.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 18.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 19.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

A. Piani di gestione del rischio di alluvioni

I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

1) conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell’unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate all’articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;

2) mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all’articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3) descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2;

4) sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell’articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell’ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e la direttiva 2000/60/CE;

5) qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II. Descrizione dell’attuazione del piano:

1) descrizione dell’ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2) sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3) elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all’interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B. Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1) eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14;

2) valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

3) descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4) descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.