§ 3.8.44 - L.R. 1 settembre 1997, n. 33.
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:01/09/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fauna selvatica.
Art. 3.  Divieto di uccellagione ed altri divieti.
Art. 4.  Controllo della fauna.
Art. 5.  Cattura temporanea ed inanellamento.
Art. 6.  Centri di recupero.
Art. 7.  Danni e prevenzione.
Art. 8.  Ripartizioni faunistico-venatorie.
Art. 9.  Osservatorio faunistico siciliano.
Art. 10.  Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie.
Art. 11.  Competenze dei comuni.
Art. 12.  Comitato regionale faunistico-venatorio.
Art. 13.  Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.
Art. 14.  Pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 15.  Piano regionale faunistico-venatorio.
Art. 16.  Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi.
Art. 17.  Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 18.  Calendario venatorio.
Art. 19.  Periodi di attività venatoria.
Art. 20.  Particolari modalità di caccia.
Art. 21.  Divieti.
Art. 22.  Ambiti territoriali di caccia.
Art. 23.  Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia.
Art. 24.  Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.
Art. 25.  Aziende faunistico-venatorie.
Art. 26.  Aziende agro-venatorie.
Art. 27.  Allevamenti di cani.
Art. 28.  Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 29.  Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 30.  Tasse di concessione regionale.
Art. 31.  Tesserino regionale.
Art. 32.  Sanzioni.
Art. 33.  Appostamenti temporanei.
Art. 34.  Associazioni venatorie e ambientaliste.
Art. 35.  Federazione siciliana della caccia.
Art. 36.  Aiuti alle associazioni.
Art. 37.  Modalità di corresponsione delle sovvenzioni.
Art. 38.  Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti.
Art. 39.  Ripopolamento.
Art. 40.  Aiuti.
Art. 41.  Zone di addestramento, allenamento e gare per cani.
Art. 42.  Tassidermia.
Art. 43.  Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista.
Art. 44.  Vigilanza venatoria ed ambientalista.
Art. 45.  Oasi di protezione e rifugio della fauna.
Art. 46.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 47.  Parco d'Orlèans.
Art. 48.  Abrogazione di norme.
Art. 49.  Rinvio.
Art. 50.  Disposizioni transitorie.
Art. 51.  Disposizioni finanziarie.
Art. 52.  Lavoro straordinario del personale forestale.
Art. 53.  Incremento di capitoli della rubrica "agricoltura".
Art. 54.  Opere di bonifica.
Art. 55.  Norma finanziaria.
Art. 56.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
Art. 57.  Marchiatura capi di bestiame.
Art. 58.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 59.  Entrata in vigore.


§ 3.8.44 - L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.

(G.U.R. 2 settembre 1997, n. 47).

 

Capo I

SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA

E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

     2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.

 

          Art. 2. Fauna selvatica.

     1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

     2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

     a) specie particolarmente protette;

     b) specie protette;

     c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

     3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV, lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

     4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

     5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.

     7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Ernia all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia [1].

 

     Art. 3. Divieto di uccellagione ed altri divieti.

     1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:

     a) ogni forma di uccellagione;

     b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;

     c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;

     d) l'introduzione di specie alloctone.

 

     Art. 4. Controllo della fauna.

     1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico- artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.

     2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.

     3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare pini di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani diabbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni [2].

     4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni [3].

     5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio [4].

     6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o tale da compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati [5].

     7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento [6].

 

     Art. 5. Cattura temporanea ed inanellamento.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.

     2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

     3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.

     5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.

 

     Art. 6. Centri di recupero.

     1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio [7].

     4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705 [8].

     5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi [9].

     5 bis. Sono riconosciuti i centri di recupero già autorizzati ed operanti nel territorio regionale da almeno cinque anni, la cui attività deve essere comunque svolta nel rispetto del disciplinare di cui al comma 3 [10].

     6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua. Il gestore, deve alla fine di ogni anno, presentare relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste [11].

 

     Art. 7. Danni e prevenzione. [12]

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

     2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all'autoconsumo.

     3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

     4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il Programma di sviluppo rurale.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020", per le quali non è stato riconosciuto l'indennizzo.

     6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

 

Titolo II

Pianificazione faunistico-venatoria

Osservatorio faunistico siciliano e organizzazione tecnico-amministrativa

 

     Art. 8. Ripartizioni faunistico-venatorie.

     1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.

     2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:

     a) predisporre ed attuare:

     1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;

     2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;

     3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

     b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;

     c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;

     d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;

     e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;

     f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;

     g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;

     h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto [13];

     i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;

     l) [14];

     m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;

     n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;

     o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;

     p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;

     q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico- venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;

     s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;

     t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti;

     u) Partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall’ente gestore dell’area naturale protetta [15].

     3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale [16].

 

     Art. 9. Osservatorio faunistico siciliano.

     1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.

     2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.

     4. Spetta in particolare all'Osservatorio:

     a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

     b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;

     c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

     d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

     e) il coordinamento delle attività di inanellamento degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

     f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.

     5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000 la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.

 

     Art. 10. Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie.

     1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.

     2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico- venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.

     3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.

     4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

     5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.

     6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purchè in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.

 

     Art. 11. Competenze dei comuni.

     1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.

     2. I sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:

     a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;

     b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;

     c) la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

     d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;

     e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.

 

     Art. 12. Comitato regionale faunistico-venatorio.

     1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico- consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

     2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.

     3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:

     a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;

     b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;

     c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;

     d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;

     e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;

     f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;

     g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani [17];

     h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

     i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;

     l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.

     4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

     5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

     7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati [18].

     8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.

     9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 13. Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.

     1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:

     a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

     b) il calendario venatorio regionale;

     c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico- venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;

     d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico- venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;

     e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;

     f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;

     g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;

     h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;

     i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;

     l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;

     m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;

     n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

     o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi;

     p) gli interventi di controllo della fauna selvatica [19].

     2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.

 

     Art. 14. Pianificazione faunistico-venatoria.

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

     2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.

     3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni [20].

     4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali [21].

     5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.

     6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

     7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.

 

     Art. 15. Piano regionale faunistico-venatorio.

     1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunisticovenatorio con periodicità quinquennale [22].

     2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

     3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

     4. Il piano regionale determina altresì:

     a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

     b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c;

     c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.

     5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

     6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

     7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico- ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

     8. Le province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

     10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.

 

     Art. 16. Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi.

     1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

     2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

     3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.

     4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.

 

Titolo III

Disciplina dell'attività venatoria

 

     Art. 17. Esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.

     2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.

     4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

     5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

     6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate [23].

     7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.

     7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato [24].

     8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.

     10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 18. Calendario venatorio.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo [25].

     2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.

     3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.

     4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

     5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso [26].

     6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto [27].

     7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

     8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. Periodi di attività venatoria.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

     a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

     - quaglia (Coturnix coturnix);

     - tortora (Streptopeia turtur);

     - merlo (Turdus merula);

     - allodola (Alauda arvensis);

     - coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

     b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

     - cesena (Turdus pilaris);

     - tordo bottaccio (Turdus philomelos);

     - tordo sassello (Turdus iliacus);

     - germano reale (Anas platyrhynchos);

     - folaga (Fulica atra);

     - gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

     - alzavola (Anas crecca);

     - canapiglia (Anas strepera);

     - porciglione (Rallus acquaticus);

     - fischione (Anas penelope);

     - codone (Anas acuta);

     - mestolone (Anas clypeata);

     - moriglione (Aythya ferina);

     - moretta (Aythya fuligula);

     - beccaccino (Gallinago gallinago);

     - colombaccio (Columba palumbus);

     - combattente (Phillomachus pugnax);

     - beccaccia (Scolopax rusticola);

     - pavoncella (Vanellus vanellus);

     - ghiandaia (Garrulus glandarius);

     - gazza (Pica pica);

     - volpe (Vulpes vulpes);

     - fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico- venatorie e, nei periodi consentiti per le rispettive attività, nelle aziende agro-venatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;

     c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca Whitakeri). Il prelievo della coturnice siciliana (alectoris graeca witakeri) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale.

     d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: "cinghiale (Sus scropha)" [28].

     1 bis. I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [29].

     2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.

     3. Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino.

     4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.

     5. [30]

 

     Art. 20. Particolari modalità di caccia.

     1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dall'1 gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purchè scarica o smontata.

     L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purchè scarica.

     2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.

     3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.

     4. [31]

 

     Art. 21. Divieti.

     1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. E' vietato in particolare:

     a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;

     b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;

     c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;

     d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;

     e) usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;

     f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;

     g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;

     h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

     i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;

     l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.

     1 bis. Il divieto di cui al comma 1, lettera e), non si applica per l'uso come richiamo vivo delle specie cacciabili previste dalla vigente normativa, in esecuzione e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 21, lettera p), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [32].

     2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.

     3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.

 

     Art. 22. Ambiti territoriali di caccia.

     1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico- venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso [33].

     2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province [34].

     3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.

     4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

     5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:

     a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio [35];

     b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza [36];

     c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;

     d) il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.

     6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.

     7. Le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono [37].

     8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.

     9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi [38].

 

     Art. 23. Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia.

     1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.

     2. Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.

     3. Il comitato è composto da:

     a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, designati dalle stesse associazioni;

     b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia, designati dalle medesime organizzazioni;

     c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia, riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime;

     d) tre rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di cui uno in rappresentanza della minoranza [39].

     4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

     a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;

     b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;

     c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

     d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;

     e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

     f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

     5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.

     6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

     7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.

     8. Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni.

 

     Art. 24. Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi.

     1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.

     3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. E' altresì accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.

     4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.

     5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.

     6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

     7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

     8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 25. Aziende faunistico-venatorie.

     1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico- venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

     2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

     2 bis. In caso di riperimetrazione di aziende già esistenti per la trasformazione in due o più aziende faunistico-venatorie contigue la superficie minima di ciascuna non può essere inferiore a 140 ettari. Il decreto iniziale di riconoscimento dell’azienda al momento della riperimetrazione, conserva la propria validità, fino all’emissione dei nuovi decreti di riconoscimento per le aziende richiedenti la nuova perimetrazione, fermo restando la contiguità delle stesse, gli impegni assunti, i programmi, i piani, i tributi e l’obbligo della tabellazione previsti dal decreto iniziale, a mezzo di singole dichiarazioni dei nuovi concessionari. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma provvede direttamente il Servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste [40].

     3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:

     a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;

     b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;

     c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;

     d) fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;

     e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;

     g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.

     4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.

     5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

     6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico- venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.

     8. L'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di dieci anni. Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo agli interessati di presentare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, i piani indicati al comma 3 per il successivo quinquennio, che sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Alla scadenza del decennio l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3 [41].

 

     Art. 26. Aziende agro-venatorie.

     1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.

     2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.

     3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:

     a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;

     b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.

     4. Le aziende agro-venatorie utilizzano le specie di fauna indicate all'articolo 19, purchè le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio [42].

     5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.

     6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.

 

     Art. 27. Allevamenti di cani.

     1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti al Registro dell'Ente nazionale della cinofilia italiano , possono ottenere contributi sino ad un massimo di lire 8 milioni, nel limite del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nel limite del 35 per cento, elevato al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984 n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature di allevamento [43].

     2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.

     3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.

     4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.

     5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.

 

     Art. 28. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

     1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

     3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria;

     b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

     d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;

     e) norme di pronto soccorso;

     f) cinologia.

     4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

     5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

     7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.

     8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

 

     Art. 29. Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

     1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     2. La commissione è composta da:

     a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;

     b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi, garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste [44].

     3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.

     4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

     4 bis. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno cinque componenti, oltre il presidente [45].

     5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.

     6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

 

     Art. 30. Tasse di concessione regionale.

     1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza [46].

     2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

     3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

     4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico- venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.

 

     Art. 31. Tesserino regionale.

     1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.

     2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.

     3. Il rilascio del tesserino è gratuito.

     4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.

     5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.

     6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.

     Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, al comune di residenza che ha l'obbligo di inviarlo, entro 15 giorni dalla suddetta scadenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici [47].

     7. Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico- venatoria competente.

     8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

     9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

     10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia [48].

 

     Art. 32. Sanzioni.

     1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 [49].

     2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima [50].

     3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

     4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione [51].

     5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria [52].

     6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti sono raddoppiate e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi [53].

     7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 [54].

     9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 [55].

     9 bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali [56].

     10. Le sanzioni vengono irrogate dalle ripartizioni faunistico- venatorie competenti per territorio [57].

     11. [58].

 

     Art. 33. Appostamenti temporanei.

     1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

     2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.

     3. E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

     4. L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.

     5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

     6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

 

Titolo IV

Associazioni venatorie e ambientaliste

Centri di produzione e allevamenti di selvaggina

 

     Art. 34. Associazioni venatorie e ambientaliste.

     1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

     a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;

     b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

     2. [59].

     3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.

     3 bis. Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio [60].

     4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti [61].

     5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province.

 

     Art. 35. Federazione siciliana della caccia.

     1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport, l'Associazione siciliana caccia e natura), Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale – ANUU, Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS. E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "l'Italcaccia". Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia. È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano). Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica [62].

 

     Art. 36. Aiuti alle associazioni.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziate per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

 

     Art. 37. Modalità di corresponsione delle sovvenzioni.

     1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a).

 

     Art. 38. Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti.

     1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci anni salvo rinnovo alla scadenza [63].

     3. La gestione dei centri privati ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.

     5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.

     6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

     7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.

     7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e 7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 [64].

     8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

     9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8 bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

     10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ai fini della detenzione degli esemplari medesimi [65].

 

     Art. 39. Ripopolamento.

     1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico- venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.

     1 bis. Al fine di garantire che nei ripopolamenti faunistici in territorio siciliano vengano utilizzati esemplari indigeni, le forniture di lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento dovranno essere effettuate da ditte che garantiscano che ciascuno esemplare fornito sia non solo di origine autoctona ma anche adattato, con specifiche tecniche di allevamento, al particolare ecosistema agro-forestale siciliano [66].

     2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico- venatoria.

     3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

     4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.

 

     Art. 40. Aiuti.

     1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

     a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;

     b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;

     c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;

     d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

     2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ammessa in caso di acquisto iniziale di riproduttori maschi, e nella misura del 35 per cento, elevata al 75 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, per l'acquisto iniziale di fattrici e per il miglioramento delle attrezzature nonché per la realizzazione di strutture ed attrezzature di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 [67].

     3. [68].

     4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

 

     Art. 41. Zone di addestramento, allenamento e gare per cani.

     1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico- venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

     3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

     4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

     a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

     b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

     5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma, da cerca e da seguito possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio [69].

     6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

     7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cino- venatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

 

Titolo V

Disposizioni varie

 

     Art. 42. Tassidermia.

     1. Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.

     2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4.

     3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

     4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.

     5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico- venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.

     6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della ripartizione faunistico-venatoria.

     7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.

     9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio

dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Quest'ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.

 

     Art. 43. Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista.

     1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico- venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.

     2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.

     3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.

     4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

     5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio [70].

     6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.

 

     Art. 44. Vigilanza venatoria ed ambientalista.

     1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.

     2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge [71].

     2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione [72].

     3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

     4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

     5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria [73].

     5 bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste [74].

 

     Art. 45. Oasi di protezione e rifugio della fauna.

     1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.

     3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.

     4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

     5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

     6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.

     7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     8. Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.

     9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi.

     10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.

 

     Art. 46. Zone di ripopolamento e cattura.

     1. Nel territorio di ogni ripartizione faunistica-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento [75].

     2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.

     3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

     4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Per le zone di ripopolamento e cattura, già istituite ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, i cinque anni decorrono dalla data della loro istituzione. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre [76].

     5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.

     6. Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelevamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.

     7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.

 

          Art. 47. Parco d'Orlèans.

     1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

     2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.

 

     Art. 48. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 49. Rinvio.

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 50. Disposizioni transitorie.

     1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, sono prorogate fino al 31 gennaio 2000. Entro il medesimo termine le associazioni concessionarie possono chiedere la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In caso contrario le gestioni sociali dal 1° febbraio 2000 sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza [77].

     2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.

     3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.

     5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:

 

 

                                       (in milioni di lire)

                                  1997          1998         1999

Art. 2, comma 7                    --          200           200

Art. 5, comma 1                    15           80            80

Art. 6, comma 6                    50          100           100

Art. 7                            160          300           300

Art. 8                            700        2.000         2.000

Art. 12, comma 6                   20           80            80

Art. 22, comma 8                   --          900           900

Art. 23, comma 8                   --          100           100

 Art. 27                            50          100           100

Art. 29                            20          200           200

Art. 31                            60          120           120

 Art. 36                           140        1.200         1.200

Art. 40                            75        1.400         1.400

Art. 43, comma 6                   --          100           100

Art. 45                           130          500           500

Art. 46                            50          300           300

Totali                          1.470        7.680         7.680

 

 

     2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. All'onere di lire 1.470 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati:

 

 

Capitoli                                                   Milioni

16259                                                          2

16261                                                        644

16262                                                          7

16263                                                         14

16265                                                         60

16269                                                         60

16308                                                         17

16309                                                         75

16310                                                         60

16311                                                         93

16312                                                        168

16314                                                        140

16316                                                         40

16603                                                         50

56301                                                         30

56302                                                         10

 

 

     4. La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice 2001.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

 

     Art. 52. Lavoro straordinario del personale forestale.

     1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 53. Incremento di capitoli della rubrica "agricoltura".

     1. Il capitolo 16602 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato di lire 27.000 milioni.

     2. Il capitolo 56756 del bilancio della Regione, rubrica "Assessorato agricoltura e foreste", è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 54. Opere di bonifica.

     1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).

 

     Art. 55. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

     2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

 

     Art. 56. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16. [78]

 

     Art. 57. Marchiatura capi di bestiame.

     1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305).

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1.

 

     Art. 58. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 59. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[3] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[5] Comma già sostitutito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[6] Comma così sostitutito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[14] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[17] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[18] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2011, n. 19.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[22] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[24] Comma inserito dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così sostituito dall'art. 33 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[25] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

[26] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 19.

[27] Comma già omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e successivamente così aggiunto dall'art. 5 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[28] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, aggiunto dall'art. 6 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[29] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[30] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[31] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[32] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[33] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] Lettera sostituita dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7 e così modificata dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui disponeva che «a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica».

[36] Lettera modificata dall'art. 8 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 e così sostituita dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 2000, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[38] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[39] Comma già omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e successivamente così aggiunto dall'art. 9 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[40] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[41] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[42] Comma già omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e successivamente così aggiunto dall'art. 11 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[43] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[44] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[45] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[46] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[47] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[48] Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[49] Comma già rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R. 13 settembre 1997, n. 50, e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[50] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[51] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[52] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[53] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[54] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[55] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[56] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 8 maggio 2001,n. 7.

[57] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[58] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[59] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[60] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[61] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[62] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15, dallo stesso art. 17 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 nel testo stabilito dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, dall'art. 16 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7, dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, dall’art. 5 della L.R. 26 marzo 2004, n. 2, dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004, dall'art. 22 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[63] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[64] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[65] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[66] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[67] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[68] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[69] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 19.

[70] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[71] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[72] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[73] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.r. 8 maggio 2001, n. 7.

[74] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[75] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[76] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[77] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 31 agosto 1998, n. 15.

[78] Integra l'art. 3, comma 4, della L.R. 27 maggio 1997, n. 16.