§ 2.9.137 - L.R. 31 luglio 2003, n. 10.
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:31/07/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambiti d'intervento.
Art. 2.  Obiettivi della politica regionale per la famiglia.
Art. 3.  Interventi e garanzie creditizie.
Art. 4.  Interventi abitativi.
Art. 5.  Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile.
Art. 6.  Tutela della maternità e della vita nascente.
Art. 7.  Concorso alle spese per le adozioni internazionali.
Art. 7 bis.  Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive
Art. 8.  Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.
Art. 9.  Centri di accoglienza.
Art. 10.  Buono socio-sanitario.
Art. 11.  Madri di giorno.
Art. 12.  Attività di formazione ed informazione.
Art. 13.  Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie.
Art. 14.  Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo.
Art. 15.  Sportelli per la famiglia.
Art. 16.  Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare.
Art. 17.  Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione.
Art. 18.  Osservatorio permanente sulle famiglie.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20. 


§ 2.9.137 - L.R. 31 luglio 2003, n. 10.

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

(G.U. 1 agosto 2003, n. 34).

 

     Art. 1. Finalità ed ambiti d'intervento.

     1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.

     3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

 

     Art. 2. Obiettivi della politica regionale per la famiglia.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:

     a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;

     b) riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;

     c) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;

     d) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

     e) definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;

     f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;

     g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;

     h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;

     i) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché dei minori abusati o deviati;

     l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;

     m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

     n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.

 

     Art. 3. Interventi e garanzie creditizie.

     1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.

     2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:

     a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

     b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

     1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

     2) persona non autosufficiente;

     c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

     1) figlio minore di età;

     2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

     3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.

     3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.

     5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.

     6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Interventi abitativi.

     1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.

     2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.

     3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.

     4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:

     a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;

     b) carico familiare;

     c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.

     5.L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione [1].

 

     Art. 5. Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile.

     1. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.

     2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone.

     3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:

     a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la madre alla interruzione della gravidanza;

     b) prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

     c) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortività spontanea;

     d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;

     e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile;

     f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

     g) garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i figli.

 

     Art. 6. Tutela della maternità e della vita nascente.

     1. La Regione tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:

     a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio;

     b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;

     c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali;

     d) assicurare al bambino, in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo.

     2. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.

     3. L'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:

     a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;

     b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;

     c) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.

     4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:

     a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire all'evento nascita ed al parto la massima serenità e naturalezza;

     b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;

     c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;

     d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze.

     5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali.

 

     Art. 7. Concorso alle spese per le adozioni internazionali.

     1. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

     2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.

 

     Art. 7 bis. Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive [2]

     1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e di ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.

 

     Art. 8. Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative.

     1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche, oratori e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni [3].

     2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

     a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;

     b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;

     c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;

     d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;

     e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

     f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

     3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.

 

     Art. 9. Centri di accoglienza.

     1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o diversamente abili, a prescindere dall’età, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico [4].

     2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

     3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.

     4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. Buono socio-sanitario.

     1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.

     2. Il buono può essere, altresì, impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalità in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.

     3. L'importo del buono non può, in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia.

     4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo.

 

     Art. 11. Madri di giorno.

     1. Per "madre di giorno" s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.

     2. Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

     3. La madre di giorno svolge la propria attività senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.

     4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

     5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:

     a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;

     b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;

     c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;

     d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.

 

     Art. 12. Attività di formazione ed informazione.

     1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:

     a) programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un componente del nucleo familiare;

     b) corsi di formazione per portatori di handicap;

     c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

     2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.

 

     Art. 13. Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie.

     1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:

     a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;

     b) la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;

     c) l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.

     3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione, nonché a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria.

     4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.

     5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di day hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.

 

     Art. 14. Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo.

     1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per "banche del tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare.

     2. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.

     3. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.

     4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.

 

     Art. 15. Sportelli per la famiglia.

     1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

     2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

     3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 16. Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare.

     1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:

     a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;

     b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;

     c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

     3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.

 

     Art. 17. Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione.

     1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità del sistema di welfare regionale e locale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.

 

     Art. 18. Osservatorio permanente sulle famiglie.

     1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L'Osservatorio, in particolare:

     a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

     b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

     c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

     d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

     3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

     4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa:

 

 

 

(migliaia di euro)

 

 

2003

2004

2005

Art. 6

200

200

200

Art. 7

200

200

200

Art. 8

100

100

100

Art. 9

200

200

200

Art. 10

300

300

300

Art. 14

200

200

200

Art. 17

100

100

100

Art. 18

100

100

100

 

     2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2003, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

     3. Per le finalità dell'articolo 3, comma 1, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in 600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600 e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

     4. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[2] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.