Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/08/2014 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 3. Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi. |
Art. 4. Accantonamenti tributari. |
Art. 5. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione. |
Art. 6. Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio. |
Art. 7. Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale. |
Art. 8. Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza. |
Art. 9. Norme di risparmi nel settore sanitario. |
Art. 10. Integrazione socio-sanitaria. |
Art. 11. Ricovero minori. |
Art. 12. Comunità alloggio per disabili psichici. |
Art. 13. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi. |
Art. 14. Norme in materia di consorzi di bonifica. |
Art. 15. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale. |
Art. 16. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani. |
Art. 17. Gestione impianti idrici. |
Art. 18. Fondi Globali. |
Art. 19. Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014. |
Art. 20. Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche. |
Art. 21. Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. |
Art. 22. Contributo di solidarietà. |
Art. 23. |
Art. 24. Definizione accordo transattivo. |
Art. 25. Finanziamento interventi di spesa. |
Art. 26. Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione. |
Art. 27. Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori. |
Art. 28. Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari. |
Art. 29. Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico. |
Art. 30. Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. |
Art. 31. Contributo all'Unione italiana ciechi. |
Art. 32. Misure in favore del Centro regionale Helen Keller. |
Art. 33. Interventi in favore della stamperia Braille. |
Art. 34. Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. |
Art. 35. Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori. |
Art. 36. Assegnazione alle università per attività sportive. |
Art. 37. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato. |
Art. 38. Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri. |
Art. 39. Fondo di riserva per le spese impreviste. |
Art. 40. Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale. |
Art. 41. Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group". |
Art. 42. Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti. |
Art. 43. Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive. |
Art. 44. Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B. |
Art. 45. Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. |
Art. 46. Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali. |
Art. 47. |
Art. 48. |
Art. 49. |
Art. 50. |
Art. 51. |
Art. 52. Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti. |
Art. 53. Contributo in favore delle associazioni concertistiche. |
Art. 54. Contributo in favore delle associazioni bandistiche. |
Art. 55. Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker. |
Art. 56. Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri antiviolenza. |
Art. 57. Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS. |
Art. 58. Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria. |
Art. 59. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) |
Art. 60. |
Art. 61. Impiego fondi IRCAC inutilizzati. |
Art. 62. |
Art. 63. Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS. |
Art. 64. Società partecipate. |
Art. 65. |
Art. 66. Riscossione Sicilia. |
Art. 67. Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica. |
Art. 68. Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa. |
Art. 69. |
Art. 70. Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis". |
Art. 71. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 72. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. |
Art. 73. |
Art. 74. |
Art. 75. |
Art. 76. Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale. |
Art. 77. Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido. |
Art. 78. Copertura finanziaria. |
Art. 79. Norma finale. |
§ 5.3.442 - L.R. 12 agosto 2014, n. 21.
Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.
(G.U.R. 19 agosto 2014, n. 34)
TITOLO I
Ripianamento del disavanzo 2013 e accantonamenti tributari
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B", comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 - U.P.B. 4.2.1.5.10 - è inserito nell'elenco relativo a "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 3. Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi.
1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).
2. All'articolo 4, comma 5, della
3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della
5. [Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per l'esercizio finanziario 2014] [2].
Art. 4. Accantonamenti tributari.
1. All'articolo 4 della
a) al comma 1 dopo le parole "
b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" è sostituita dalla cifra "508.300";
c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" è sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016";
d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012";
e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" è soppresso.
2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della
Art. 5. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.
1. Al quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata |
|
Fondo iniziale di cassa |
- 35.515.166,88 |
Spesa |
|
Assessorato economia bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione |
|
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa |
|
Capitolo 21571 - Interventi regionali |
- 35.515.166,88 |
Art. 6. Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio.
1. [A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.
4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell'articolo 16, comma 7, della
5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
6. Per le finalità ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'articolo 5 della
7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari. Può essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari.
8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed è costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico.
9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non dà diritto ad alcun emolumento od indennità aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina.
10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali. In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, è quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalità di impiego e modalità di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresì le modalità di rendicontazione.
11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, può essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Per le medesime finalità l'Ufficio corrisponde con le Università ed i centri di ricerca.
TITOLO II
Misure di contenimento della spesa
Art. 7. Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale.
1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all'interno dell'Amministrazione regionale, la cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili.
3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all'individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.
Art. 8. Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Norme di risparmi nel settore sanitario.
1. Per le finalità dell'articolo 8 del
2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del
3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.
4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Art. 10. Integrazione socio-sanitaria.
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della
2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1.C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture.
TITOLO III
Finanziamento interventi di spesa
Art. 11. Ricovero minori.
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della
Art. 12. Comunità alloggio per disabili psichici.
1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, della
Art. 13. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della
2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della
Art. 14. Norme in materia di consorzi di bonifica.
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della
Art. 15. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 16. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani.
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della
Art. 17. Gestione impianti idrici.
1. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18. Fondi Globali.
1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 1, della
Art. 19. Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della
1. All'articolo 34 della
"3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della
3 ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della
3 quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:
a) maggiore carico familiare;
b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;
c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.
3 sexies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001.".
Art. 20. Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche.
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Contributi per spese di organizzazione - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.
2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.".
2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della
Art. 21. Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della
1. Per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate le somme derivanti:
a) dall'avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'importo di cui all'articolo 23;
b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;
c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali.
3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 è destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età inferiore ad anni 34.
4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.
Art. 22. Contributo di solidarietà.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici superiori a euro 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della
a) 5 per cento per la parte eccedente l'importo annuo di euro 50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40;
b) 5,50 per cento per la parte eccedente il precedente importo annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251,16.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 24. Definizione accordo transattivo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 9, della
Art. 25. Finanziamento interventi di spesa.
1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 8, comma 1, della
2. Tutti gli interventi dell'Allegato 1 sono ridotti dell'1,5 per cento.
Art. 26. Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione.
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 99 e 100, della
Art. 27. Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori.
1. Per le finalità di cui all'articolo 54 della
Art. 28. Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari.
1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della
Art. 29. Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico.
1. Per le finalità di cui all'articolo 128 della
Art. 30. Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico.
1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della
Art. 31. Contributo all'Unione italiana ciechi.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 32. Misure in favore del Centro regionale Helen Keller.
1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della
Art. 33. Interventi in favore della stamperia Braille.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della
Art. 34. Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della
Art. 35. Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori.
1. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della
Art. 36. Assegnazione alle università per attività sportive.
1. Per le assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della
Art. 37. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato.
1. Per le finalità dell'articolo 1 della
Art. 38. Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri.
1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della
Art. 39. Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Il fondo previsto dall'articolo 28 della
Art. 40. Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale.
1. La dotazione finanziaria della UPB 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 è incrementata per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 1.300 migliaia di euro, di cui 1.074 migliaia di euro per consentire il pagamento rateale in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione delle azioni già detenute dalla stessa nella Società Riscossione Sicilia S.p.A.
Art. 41. Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group".
1. La spesa autorizzata dall'articolo 48, comma 6, della
2. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).
Art. 42. Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti.
1. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei Comuni di Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero e Porto Empedocle è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro, in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore del comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali (UPB 7.3.1.3.2 - cap. 191314).
Art. 43. Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive.
1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
Art. 44. Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B.
1. All'articolo 21, comma 2, della
2. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 45. Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della
Art. 46. Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lett. c), della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 52. Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti.
1. Per le finalità della
Art. 53. Contributo in favore delle associazioni concertistiche.
1. Per le finalità dell'articolo 5 della
Art. 54. Contributo in favore delle associazioni bandistiche.
1. Per le finalità dell'articolo 6 della
Art. 55. Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker.
1. Per le finalità dell'articolo 1 della
Art. 56. Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri antiviolenza.
1. All'articolo 48, comma 6, tabella G della
|
UPB 13.2.1.3.3 |
capitolo 473309 |
+60 |
|
UPB 6.3.2.6.2 |
capitolo 712402 |
+3.000 |
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UPB 6.2.1.3.1 |
capitolo 183786 |
+100 |
Art. 57. Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS.
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla
Art. 58. Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria.
1. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalità già previste dall'articolo 7, comma 2, della
Art. 59. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono [4]:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario [5];
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;
c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;
e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;
f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.
2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare l'Irfis Finsicilia per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della
3. L'Irfis Finsicilia eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano e senza alcuna valutazione del merito creditizio, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 61. Impiego fondi IRCAC inutilizzati.
1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della
4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
TITOLO IV
Disposizioni varie
Art. 63. Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS.
1. L'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della
2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 64. Società partecipate.
1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni [8].
4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane [10].
5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della
7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della
8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della
9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.
10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 66. Riscossione Sicilia. [11]
1. Per le finalità e il rispetto delle condizioni di cui al
2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.
3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati è subordinata alla fissazione degli obiettivi strategici previsti dall'ordinamento di settore garantendo la fruibilità delle sedi decentrate.
Art. 67. Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica.
1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al
Art. 68. Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.
3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni lavorativi, pena la sua nullità [12].
4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.
5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 70. Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis".
1. Il rinvio al
a) articolo 16 della
b) articolo 17 della
c) articolo 18 della
d) lettera h nonies del comma 1 dell'articolo 4 della
e) articolo 7 della
f) articolo 10 della
g) articolo 15 della
h) articolo 31 della
2. Il rinvio al
- articolo 16 della
- articolo 17 della
- articolo 18 della
- comma 8 dell'articolo 80 della
- articolo 7 della
- articolo 13 della
- articolo 15 della
- articolo 31 della
3. All'articolo 3 della
"1 bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal
Art. 71. Abrogazione e modifiche di norme.
1. All'articolo 1 della
2. Al comma 10 dell'articolo 6 della
3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della
4. È abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della
5. Al comma 1 dell'articolo 3 della
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali".
Art. 72. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della
2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della
3. All'articolo 47, comma 17, della
4. All'articolo 33, comma 1, della
5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 76. Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale.
1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 47 della
Art. 77. Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido.
1. All'articolo 6 della
"7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della
a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della
b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della
2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.".
Art. 78. Copertura finanziaria.
1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede:
a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;
b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge;
c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della
d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), della
e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013;
f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016;
g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della
3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della
4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della
5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della
6. All'articolo 4 della
Art. 79. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 38 della
[2] Comma abrogato dall'art. 38 della
[3] Comma abrogato dall'art. 11 della
[4] Alinea così modificato dall'art. 12 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[6] Comma già sostituito dall'art. 12 della
[7] Comma già modificato dall'art. 3 della
[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della
[9] Comma già modificato dall'art. 11 della
[10] Comma inserito dall'art. 9 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 98 della
[14] Comma già sostituito dall'art. 16 della
[15] Comma già sostituito dall'art. 16 della
[16] Comma sostituito dall'art. 16 della
[17] Comma già modificato dall'art. 93 della
[18] Comma così modificato dall'art. 38 della