§ 5.3.467 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 19.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2017
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui passivi perenti
Art. 3.  Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto
Art. 4.  Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.3.467 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 19.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

(G.U.R. 3 gennaio 2018, n. 1)

 

Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all’articolo 6, comma 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 – Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 – Programma 5 (capitolo 150514).

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell’interruzione dei termini di prescrizione da parte dell’Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall’esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l’interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l’obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro.”.

 

     Art. 4. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.”.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.