Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2017 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione |
Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti |
Art. 3. Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto |
Art. 4. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.3.467 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 19.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.
(G.U.R. 3 gennaio 2018, n. 1)
Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del
2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 23, commi 3, 4 e 5, della
Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti
1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell’interruzione dei termini di prescrizione da parte dell’Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.
2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall’esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.
4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l’interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l’obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della
Art. 3. Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto
1. Il comma 9 dell’articolo 1 della
“9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 4. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.