Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 10/07/2018 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias. |
Art. 2. Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate. |
Art. 3. Disposizioni sul Corpo forestale. |
Art. 4. Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali. |
Art. 5. Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale. |
Art. 6. Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di sostegno alle associazioni antiracket. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. |
Art. 11. Progetti incagliati. |
Art. 12. Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano. |
Art. 13. Discipline obbligatorie per le case di cura private. |
Art. 14. Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. |
Art. 15. Disposizioni di spesa. |
Art. 16. Bacino di carenaggio del porto di Trapani. |
Art. 17. Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. |
Art. 18. Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. |
Art. 19. Interventi in materia di centri per l'impiego. |
Art. 20. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 5.3.472 - L.R. 10 luglio 2018, n. 10.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.
(G.U.R. 13 luglio 2018, n. 30 - S.O.)
Art. 1. Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias.
1. Al fine della riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle imprese, attraverso la relativa concentrazione, e della razionalizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia, sono approvate le seguenti disposizioni.
2. La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.
3. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo sono costituite dai fondi istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo.
4. Il personale in atto in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, in forza della presente legge, nell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), mantenendo il trattamento giuridico-economico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" e della Commissione "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.
5-bis. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione [1].
Art. 2. Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate.
1. La Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate. Tali attività sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.
4. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6 del
a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 3. Disposizioni sul Corpo forestale.
1. Il Corpo Forestale della Regione è autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2 sexies dell'articolo 30 del
2. [Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli Enti di provenienza] [3].
3. Al comma 5 dell'articolo 49 della
4. Per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale comandato, secondo le qualifiche, le categorie e le posizioni economiche possedute all'atto del comando, è autorizzata a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da iscriversi in appositi capitoli del Comando del Corpo forestale, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 [4].
4 bis. Per il trattamento economico fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, di L. 185 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [5].
4 ter. La cessazione della posizione di comando, oltre che per la scadenza dei termine, è disposta per il venire meno delle esigenze di cui al comma 1 [6].
Art. 4. Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali.
1. All'articolo 66 della
a) al comma 1, dopo le parole "da destinare" sono inserite le parole "al funzionamento e";
b) al comma 6-bis le parole "dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente".
2. All'articolo 87 della
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale.
1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'articolo 14 della
2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'articolo 14 della
3. All'articolo 1, comma 6, della
4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624 dell'articolo 1 della
Art. 6. Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale.
1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono concessi in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'articolo 106 del
2. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a provvedere al pagamento del personale con qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:
a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;
b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;
c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;
d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno;
e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'articolo 13 della
f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusisi con rinvio a giudizio;
g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurai presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.".
Art. 8. Modifiche alla
1. Alla
a) le parole "Ufficio amianto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Servizio amianto";
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole ", entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle parole ", entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale, ";
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'articolo 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.";
d) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbestocorrelate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.".
Art. 9. Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della
2. Al comma 14 dell'articolo 22 della
3. Il comma 5 dell'articolo 33 della
"5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
4. All'articolo 64 della
a) ai commi 2 e 3 le parole "dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali" sono sostituite dalle parole "dipartimento regionale del lavoro";
b) al comma 5 le parole "Programma 3" sono sostituite dalle parole "Programma 4".
5. Il comma 2 dell'articolo 77 della
6. All'articolo 85 della
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del
Art. 10. Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) nella rubrica, la parola "straordinari " è sostituita dalla parola "liquidatori";
b) al comma 1 le parole da "Al fine di consentire" fino a "tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI." sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:
a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;
c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili.";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.";
e) al comma 5 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2";
f) al comma 6 le parole "di cui alla lettera c) del comma 2" sono sostituite dalle parole "di cui alla lettera a) del comma 2" e le parole da "il dipartimento regionale delle Attività Produttive" fino a "di cui alla lettera f) del comma 2" sono soppresse;
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione.";
h) al comma 8 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2" e le parole da "ogni singola liquidazione di cui al presente comma" fino a "dell'ex Consorzio ASI di competenza" sono soppresse;
i) al comma 9 le parole da "individuati a seguito dell'attività" fino a "nominati ai sensi del comma 1" sono soppresse; le parole "di cui alla lettera b) del comma 2" sono sostituite dalle parole "da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio"; le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2"; dopo le parole "discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio." sono aggiunte le parole "I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni."; le parole "Conclusa la liquidazione, " sono sostituite dalle parole "I beni, mobili e immobili, e";
l) al comma 9-bis le parole "espressamente declinati al comma 2, lettera f) secondo periodo" sono soppresse;
m) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP.".
Art. 11. Progetti incagliati.
1. Al fine di assicurare ai destinatari dei finanziamenti sulle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 l'integrale rimborso delle spese sostenute nei termini regolamentari sugli interventi conclusi e funzionanti alla data del 31 marzo 2017, già riconosciuto ma non erogato per cause non imputabili agli stessi, previa delibera del CIPE, i competenti dipartimenti regionali sono autorizzati, anche nel caso dei regimi di aiuto, all'utilizzo delle risorse finanziarie riferite ai fondi PAC 2014-2020 non impegnate sugli stanziamenti di cui all'articolo 15 della
Art. 12. Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano.
1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 18, comma 1, della
Art. 13. Discipline obbligatorie per le case di cura private.
1. Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70, la disciplina di chirurgia generale non costituisce disciplina obbligatoria per le case di cura private.
Art. 14. Fruizione alloggi di cui alla
1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della
Art. 15. Disposizioni di spesa.
1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della
2. Per l'esercizio finanziario 2018, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposte per l'anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.
3. Al fine di assicurare l'attività di vigilanza sulle acque annesse alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.
4. All'articolo 92 della
"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.".
5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202.
Art. 16. Bacino di carenaggio del porto di Trapani.
1. Quota parte della somma di 15.000 migliaia di euro, di cui all'articolo 4 della
Art. 17. Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani.
1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identità e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la valorizzazione, a valere sulle disponibilità del capitolo 376599, e di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro, a valere sulle disponibilità del capitolo 776016.
Art. 18. Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.
1. Al fine di scongiurare pregiudizi funzionari e patrimoniali, nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti e sino a pronunciamento definitivo, i lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. ed in forza alla SAS S.p.A. possono proseguire l'attività lavorativa purché in servizio al 27 giugno 2018 nei limiti delle commesse in corso.
Art. 19. Interventi in materia di centri per l'impiego.
1. All'articolo 13 della
"3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.".
Art. 20. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. L'articolo 63 della
2. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunisticovenatorio con periodicità quinquennale.";
b) all'articolo 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della
3. Il comma 21 dell'articolo 3 della
4. Al comma 24 dell'articolo 7 della
5. Il comma 3 dell'articolo 127 della
"3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della
6. All'articolo 23 della
7. L'articolo 16 della
8. Al comma 5 dell'articolo 19 della
Art. 21. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma sostituito dall'art. 1 della
[4] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della
[5] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della
[6] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2019, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della