§ 5.3.472 - L.R. 10 luglio 2018, n. 10.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/07/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias.
Art. 2.  Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate.
Art. 3.  Disposizioni sul Corpo forestale.
Art. 4.  Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali.
Art. 5.  Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Art. 6.  Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di sostegno alle associazioni antiracket.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 11.  Progetti incagliati.
Art. 12.  Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano.
Art. 13.  Discipline obbligatorie per le case di cura private.
Art. 14.  Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Art. 15.  Disposizioni di spesa.
Art. 16.  Bacino di carenaggio del porto di Trapani.
Art. 17.  Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani.
Art. 18.  Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.
Art. 19.  Interventi in materia di centri per l'impiego.
Art. 20.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 5.3.472 - L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.

(G.U.R. 13 luglio 2018, n. 30 - S.O.)

 

Art. 1. Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias.

1. Al fine della riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle imprese, attraverso la relativa concentrazione, e della razionalizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia, sono approvate le seguenti disposizioni.

2. La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

3. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo sono costituite dai fondi istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo.

4. Il personale in atto in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, in forza della presente legge, nell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), mantenendo il trattamento giuridico-economico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" e della Commissione "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.

5-bis. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione [1].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate.

1. La Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate. Tali attività sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.

4. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulla base dell'attività di indirizzo di cui al comma 1, le società controllate dalla Regione, fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste a norma di legge o di statuto, predispongono:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3. Disposizioni sul Corpo forestale.

1. Il Corpo Forestale della Regione è autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2 sexies dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco [2].

2. [Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli Enti di provenienza] [3].

3. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni il secondo periodo è soppresso.

4. Per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale comandato, secondo le qualifiche, le categorie e le posizioni economiche possedute all'atto del comando, è autorizzata a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da iscriversi in appositi capitoli del Comando del Corpo forestale, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 [4].

4 bis. Per il trattamento economico fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, di L. 185 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [5].

4 ter. La cessazione della posizione di comando, oltre che per la scadenza dei termine, è disposta per il venire meno delle esigenze di cui al comma 1 [6].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di Consorzi universitari ed Istituti musicali.

1. All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "da destinare" sono inserite le parole "al funzionamento e";

b) al comma 6-bis le parole "dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente".

2. All'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole "legge 21 dicembre 1999, n. 508" sono inserite le parole "ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale.

1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto.

3. All'articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 le parole da "oltre al recupero delle anticipazioni" fino a "legge regionale 8 novembre 2007, n. 21" sono sostituite dalle parole "con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni".

4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 6. Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale.

1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono concessi in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, il concessionario è tenuto a versare il corrispettivo delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale dell'amministrazione regionale che deve garantire l'apertura dei siti.
2. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a provvedere al pagamento del personale con qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di sostegno alle associazioni antiracket.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

"2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;

c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;

d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno;

e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusisi con rinvio a giudizio;

g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurai presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto.

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Ufficio amianto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Servizio amianto";

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole ", entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle parole ", entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale, ";

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'articolo 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.";

d) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbestocorrelate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole "come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti" sono soppresse.

2. Al comma 14 dell'articolo 22 della legge regionale n. 8/2018 le parole da "Le disposizioni" fino a "D5" sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

"5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.".

4. All'articolo 64 della legge regionale n. 8/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 3 le parole "dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali" sono sostituite dalle parole "dipartimento regionale del lavoro";

b) al comma 5 le parole "Programma 3" sono sostituite dalle parole "Programma 4".

5. Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato.

6. All'articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." [7].

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola "straordinari " è sostituita dalla parola "liquidatori";

b) al comma 1 le parole da "Al fine di consentire" fino a "tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI." sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'Assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive.";

e) al comma 5 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2";

f) al comma 6 le parole "di cui alla lettera c) del comma 2" sono sostituite dalle parole "di cui alla lettera a) del comma 2" e le parole da "il dipartimento regionale delle Attività Produttive" fino a "di cui alla lettera f) del comma 2" sono soppresse;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione.";

h) al comma 8 le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2" e le parole da "ogni singola liquidazione di cui al presente comma" fino a "dell'ex Consorzio ASI di competenza" sono soppresse;

i) al comma 9 le parole da "individuati a seguito dell'attività" fino a "nominati ai sensi del comma 1" sono soppresse; le parole "di cui alla lettera b) del comma 2" sono sostituite dalle parole "da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio"; le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2"; dopo le parole "discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio." sono aggiunte le parole "I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni."; le parole "Conclusa la liquidazione, " sono sostituite dalle parole "I beni, mobili e immobili, e";

l) al comma 9-bis le parole "espressamente declinati al comma 2, lettera f) secondo periodo" sono soppresse;

m) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP.".

 

     Art. 11. Progetti incagliati.

1. Al fine di assicurare ai destinatari dei finanziamenti sulle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 l'integrale rimborso delle spese sostenute nei termini regolamentari sugli interventi conclusi e funzionanti alla data del 31 marzo 2017, già riconosciuto ma non erogato per cause non imputabili agli stessi, previa delibera del CIPE, i competenti dipartimenti regionali sono autorizzati, anche nel caso dei regimi di aiuto, all'utilizzo delle risorse finanziarie riferite ai fondi PAC 2014-2020 non impegnate sugli stanziamenti di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano.

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all'anno 2018.

 

     Art. 13. Discipline obbligatorie per le case di cura private.

1. Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70, la disciplina di chirurgia generale non costituisce disciplina obbligatoria per le case di cura private.

 

     Art. 14. Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 15. Disposizioni di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1, capitolo 116516).

2. Per l'esercizio finanziario 2018, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposte per l'anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.

3. Al fine di assicurare l'attività di vigilanza sulle acque annesse alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.

4. All'articolo 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.".

5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202.

 

     Art. 16. Bacino di carenaggio del porto di Trapani.

1. Quota parte della somma di 15.000 migliaia di euro, di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, è destinata per l'importo massimo di 2.240 migliaia di euro al completamento del bacino di carenaggio galleggiante sito nel porto di Trapani.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani.

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identità e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la valorizzazione, a valere sulle disponibilità del capitolo 376599, e di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro, a valere sulle disponibilità del capitolo 776016.

 

     Art. 18. Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.

1. Al fine di scongiurare pregiudizi funzionari e patrimoniali, nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti e sino a pronunciamento definitivo, i lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. ed in forza alla SAS S.p.A. possono proseguire l'attività lavorativa purché in servizio al 27 giugno 2018 nei limiti delle commesse in corso.

 

     Art. 19. Interventi in materia di centri per l'impiego.

1. All'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.".

 

     Art. 20. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. L'articolo 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

2. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunisticovenatorio con periodicità quinquennale.";

b) all'articolo 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.".

3. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è abrogato.

4. Al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 le parole "comma 23" sono sostituite dalle parole "presente comma".

5. Il comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il Segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

6. All'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla fine sono aggiunte le parole "unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (l08 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese".

7. L'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 è abrogato.

8. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2017 le parole "2011-2016" sono sostituite dalle parole "2014-2021" [8].

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[4] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[5] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[6] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2019, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.