§ 5.3.484 - L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.
Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:16/10/2019
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17 in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Art. 2.  Rimodulazione pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.
Art. 3.  Iniziative a valere sulle risorse del Fondo Sicilia.
Art. 4.  Promozione prodotti "made in Sicily".
Art. 5.  Piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari.
Art. 6.  Regolarizzazione oneri previdenziali e assistenziali.
Art. 7.  Disposizioni in materia di Autorità d'Ambito ottimali poste in liquidazione.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10.
Art. 10.  Istituzione capitolo nelle entrate del bilancio della Regione per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 11.  Utilizzo sabbie.
Art. 12.  Percorsi letterari di Sicilia.
Art. 13.  Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva.
Art. 14.  Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex.
Art. 15.  Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.
Art. 16.  Disposizioni urgenti in materia di istruzione, formazione professionale ed enti vigilati.
Art. 17.  Modifiche di norme in materia di istruzione e formazione professionale.
Art. 18.  Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo.
Art. 19.  Comitato regionale per la programmazione sportiva.
Art. 20.  Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche.
Art. 21.  Complesso monumentale "Santa Margherita".
Art. 22.  Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 23.  Modifiche al paragrafo 5 dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.
Art. 24.  Progetti terapeutici individualizzati.
Art. 25.  Istituzione dello sportello unico per la disabilità e del portale informatico per la disabilità.
Art. 26.  Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Art. 27.  Resais sp.a.
Art. 28.  Disposizioni in materia di Riscossione Sicilia s.p.a.
Art. 29.  Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù.
Art. 30.  Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
Art. 33.  Norma finale.


§ 5.3.484 - L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.

(G.U.R. 18 ottobre 2019, n. 47 - S.O.)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17 in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "su area privata" sono inserite le parole "e, nel rispetto dei regolamenti comunali, pubblica";

b) al comma 5 le parole "per cinque anni" sono sostituite dalle parole "per un anno".

 

     Art. 2. Rimodulazione pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. [1]

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, tenuto conto dell'autonomia statutaria dell'Istituto, nel rispetto dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Istituto in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi in Italia e nell'Unione europea;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nella seguente Tabella A, è rimodulata l'attuale consistenza della dotazione organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia in base ai fabbisogni e al vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale del Contratto collettivo regionale di lavoro della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

 

TABELLA A

 

QUALIFICA

CATEGORIA CCRL

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Operatori

A

0

12

Collaboratori

B

0

1

Istruttori

C

30

3

Funzionari

D

1

1

TOT.

 

31

17

 

3. La consistenza della dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico della dirigenza regionale è fissata in 1 unità.

4. La dotazione organica totale dell'Istituto è di 18 unità.

5. Alle eccedenze di personale di ruolo, individuate a seguito della rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2, il dirigente responsabile dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia applica le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, immediatamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza il dirigente responsabile dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.

7. L'accordo di mobilità di cui al comma 6 regola anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica.

8. Qualora ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno essere regolate col ricorso all'istituto del distacco del personale ai sensi dell'articolo 62 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 3. Iniziative a valere sulle risorse del Fondo Sicilia.

1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di 30 anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali.".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, dopo le parole "in tutti i settori economici" sono aggiunte le parole ", agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2019, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.".

 

     Art. 4. Promozione prodotti "made in Sicily".

1. La Regione promuove accordi quadro con soggetti privati con sede in Sicilia, tra cui catene commerciali e alberghiere, per la promozione e commercializzazione di prodotti locali denominati "made in Sicily". L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per definire i requisiti per il riconoscimento dei prodotti "made in Sicily" oggetto della tutela e promuove un progetto speciale triennale per valorizzare gli stessi prodotti sul mercato internazionale-europeo, sfruttando, tra gli altri, i canali della grande distribuzione e le catene commerciali internazionali.

 

     Art. 5. Piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari.

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, tracciabilità, rintracciabilità degli stessi e per accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e delle aziende. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. Le disposizioni attuative relative all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e sentita l'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Regolarizzazione oneri previdenziali e assistenziali.

1. Al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, accertate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per violazioni dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ove notificate dall'INPS ai commissari straordinari ed ai commissari liquidatori nominati dalla Regione, per il periodo gestionale successivo alla data del 30 settembre 2013 di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, si provvede a valere dei trasferimenti regionali di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a trattenere, in sede di liquidazione trimestrale dei predetti trasferimenti, le somme occorrenti secondo le indicazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in proporzione alle partecipazioni sociali di ciascun comune nei consorzi e nelle società d'ambito in liquidazione o in fallimento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, con provvedimento adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede alla ripartizione ed imputazione delle somme a carico di ciascun comune facente parte dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, nonché alla determinazione delle modalità di pagamento delle somme di cui al presente articolo a cura del Dipartimento regionale delle autonomie locali, in nome e per conto di consorzi e di società d'ambito in liquidazione o fallimento, di cui i comuni sono soci. I pagamenti sono effettuati dal Dipartimento regionale delle autonomie locali in favore dell'INPS e/o in favore dei commissari di nomina regionale, nella ipotesi in cui gli stessi abbiano già provveduto a loro carico, previa esibizione di idonea documentazione.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di Autorità d'Ambito ottimali poste in liquidazione.

1. Per gli ATO idrici messi in liquidazione, la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Nei casi in cui il bilancio dell'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, ovvero si trovi in condizione di insolvenza, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. [2]

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10.

1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, nel primo capoverso le parole comprese tra "Entro 60 giorni" e "amministrazioni di appartenenza" sono sostituite dalle parole "L'agenzia di cui all'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è autorizzata la revisione straordinaria delle aree di cui al presente articolo al fine di allineare la situazione censita a seguito della presente legge all'attuale stato di fatto.";

c) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

1-ter. I nuclei familiari aventi i requisiti di cui al comma 1-bis, sono inseriti in un'apposita graduatoria da utilizzare a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1.

1-quater. È consentito l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1-bis pur non essendo esaurita la graduatoria di cui al comma 1 esclusivamente al fine di poter garantire un omogeneo e definitivo sbaraccamento e risanamento ambientale dei singoli ambiti.

1-quinquies. Al fine di scongiurare, nelle more della demolizione il fenomeno della rioccupazione dell'alloggio fatiscente, vengono individuati custodi degli stessi gli assegnatari di immobili costruiti o acquistati con fondi di cui alla presente legge.".

     Art. 10. Istituzione capitolo nelle entrate del bilancio della Regione per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. È istituito nella parte relativa alle entrate nella rubrica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento ambiente, un capitolo per le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

     Art. 11. Utilizzo sabbie.

1. Per ridurre i processi di dissipamento delle sabbie individuate nei fondali della Regione, al fine di consentire l'utilizzazione per scopi di ripascimento e di difesa costiera e contrastare conseguentemente i processi erosivi costieri, i bandi di gara e le concessioni prevedono che le sabbie debbano essere prioritariamente utilizzate per interventi di protezione e recupero dei litorali della Regione.

2. Per le concessioni in corso, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a rinegoziare le stesse alla luce delle previsioni di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Percorsi letterari di Sicilia. [3]

1. I "Percorsi letterari di Sicilia" accomunano soggetti pubblici e privati in un percorso anche senza continuità territoriale dedicato agli scrittori e alla scrittura e in genere alla crescita culturale delle comunità siciliane. Essi sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, attraverso i quali si raggiungono i luoghi vissuti dagli scrittori siciliani o descritti nelle loro opere e che costituiscono un itinerario che coinvolge i luoghi della cultura, biblioteche, centri storici, caffè letterari, corti e palazzi storici, botteghe storiche, case museo, parchi archeologici, parchi culturali, teatri e cinema, luoghi per eventi e botteghe artigiane, siti archeologici, cantine sociali, enogastronomia, siti naturalistici e strutture per l'accoglienza con i relativi servizi.

2. I "Percorsi letterari di Sicilia", su richiesta del Comitato promotore, sono istituiti e riconosciuti con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio comunale, dai sindaci dei comuni interessati nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dai "Percorsi letterari di Sicilia".

4. Il Comitato promotore presenta all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, unitamente alla domanda, il disciplinare del "Percorso letterario" contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa l'itinerario nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale del "Percorso letterario".

5. L'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 13. Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva.

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole "31 dicembre 2013" sono aggiunte le parole ", ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 8/2017, nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Società Almaviva Contact s.p.a. e transitati alla Società Exprivia Projects s.r.l.

 

     Art. 14. Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex.

1. I lavoratori ex Pumex, impegnati nei "Progetti obiettivo" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais s.p.a., alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. Ai lavoratori restano applicabili le disposizioni contenute al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modificazioni [4].

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 15. Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo [5].

3. Al comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie" sono sostituite dalle parole "nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente".
4. Dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di istruzione, formazione professionale ed enti vigilati.

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 è vincolato.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.

3. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l'anno scolastico 2020/21, l'aggiornamento del punteggio già attribuito.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:

1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo;

2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34/1990.".

3. Il sesto comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 53/1976 è abrogato.

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono abrogati.

5. All'articolo 10, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole "(capitolo 372514)" sono aggiunte le parole "ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni".

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 17. Modifiche di norme in materia di istruzione e formazione professionale.

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento".
2. Alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera h) dopo le parole "percorsi formativi" sono aggiunte le parole "previa intesa con l'Amministrazione statale";

b) l'articolo 10 è abrogato;

c) all'articolo 26 la Rubrica è sostituita dalla seguente "Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)";

d) all'articolo 28 la Rubrica è sostituita dalla seguente "Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6";

e) all'articolo 39, comma 3, le parole "All'articolo 2" sono sostituite dalle parole "All'articolo 3".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole "dei minori" sono sostituite dalle parole "degli alunni" e le parole "del minore" sono sostituite dalle parole "dell'alunno disabile".

 

     Art. 18. Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo.

1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2018, presso l'Istituto superiore di giornalismo estinto per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale è inserito nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e pertanto, non scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 64 [6].

 

     Art. 19. Comitato regionale per la programmazione sportiva.

1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Comitato regionale per la programmazione sportiva

1. Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sulla base delle proposte formulate dal comitato regionale per la programmazione sportiva, istituito con decreto dello stesso Assessore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

c) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

d) da un rappresentante designato dal CONI Sicilia;

e) da un rappresentante designato dal CIP Sicilia;

f) da due atleti designati dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo su indicazione delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal Coni e dal Cip, sulla base di meriti e risultati sportivi riconosciuti;

g) da un rappresentante degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio siciliano;

h) da un esperto in medicina sportiva, tesserato della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

i) da un tecnico esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

l) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

m) da un esperto di diritto sportivo di comprovata esperienza didattica universitaria nel settore, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

n) da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale in materia di impiantistica sportiva;

o) da un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutta la durata della legislatura e la nomina è rinnovabile una sola volta.

4. Svolge le funzioni di segretario del Comitato regionale per la programmazione sportiva un dirigente del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo designato dall'Assessore con proprio decreto.

5. Il Comitato regionale per la programmazione sportiva è costituito ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e decide a maggioranza dei presenti. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni, esperti, atleti ed ex atleti.

7. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del Piano.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 20. Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche.

1. All'articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "destagionalizzazione", le parole "del calendario turistico" sono soppresse e sono aggiunte le parole "della programmazione artistica anche nel periodo estivo";

b) al comma 2, dopo le parole "dei servizi comuni" le parole "l'elaborazione dei un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi" e le parole "per l'intero anno solare" sono soppresse;

c) al comma 3 le parole "e con l'assessore regionale per l'economia" sono soppresse;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5, le parole "e un calendario annuale degli eventi gestiti direttamente dai comuni" sono soppresse.

2. L'articolo 22 della legge regionale n. 16/2017 si interpreta nel senso che esso trova applicazione per l'allestimento dei teatri storici e delle aree archeologiche ricadenti nei comuni Unesco o di elevato interesse turistico e per la realizzazione degli spettacoli a cura di enti, associazioni e fondazioni teatrali e musicali.

 

     Art. 21. Complesso monumentale "Santa Margherita".

1. Al fine di assicurare la salvaguardia e la conservazione del bene monumentale in atto in grave stato di abbandono, l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è autorizzata a trasferire al patrimonio indisponibile della Regione il complesso monumentale "Santa Margherita", sito in Sciacca, comprensivo di tutti i beni in esso contenuti, affinché esso sia utilizzato esclusivamente come museo regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono sostituiti dal seguente:

"2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, apposite linee guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti accordi collettivi nazionali.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 23. Modifiche al paragrafo 5 dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.

1. Al paragrafo 5, lettera c), dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, dopo le parole "medici ad hoc", le parole "con i requisiti di assistenti" sono soppresse.

 

     Art. 24. Progetti terapeutici individualizzati.

1. Ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento di progetti terapeutici individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del "Budget di Salute" come definito dal capitolo 8.1 del documento piano delle azioni e dei servizi sociosanitari e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie approvato con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 31 luglio 2017, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

1-bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo [7].

1-ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali [8].

 

     Art. 25. Istituzione dello sportello unico per la disabilità e del portale informatico per la disabilità.

1. Per consentire un adeguato accesso ai servizi sanitari, sociali ed educativi dedicati alle persone con disabilità, la Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, organizza, utilizzando proprio personale ed aggiornando il portale informatico, lo Sportello Unico per la Disabilità, avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in ordine al panorama normativo, ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrativo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, i comuni e gli enti locali che erogano servizi sanitari e/o socio - educativi provvedono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare e comunicare allo Sportello Unico per la Disabilità l'ufficio interno chiamato a dialogare e coadiuvare lo sportello regionale nelle sue funzioni ed attività.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 26. Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche e integrazioni (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è incrementata di euro 654.355 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 1.115.623,33 per l'esercizio finanziario 2020. Per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 27. Resais sp.a.

1. La società Resais s.p.a., costituita dall'ente siciliano per l'industria, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, continua ad esercitare, quale società di diritto singolare, anche secondo la disciplina dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la gestione dei servizi di interesse generale per la Regione, già individuati dalla predetta legge regionale e dalle altre successive specifiche disposizioni legislative regionali vigenti. Per tali finalità il socio Regione è autorizzato a prorogarne la durata per un periodo uguale a quello in atto previsto dallo Statuto. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole "entro il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di Riscossione Sicilia s.p.a.

1. L'Assessorato regionale per l'economia, Dipartimento regionale delle finanze, è autorizzato a compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili alla data di entrata in vigore della presente legge con Riscossione Sicilia s.p.a. ed a rateizzare il debito residuo in dieci anni con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non trovano applicazione le sanzioni per mancato o ritardato riversamento nell'ipotesi di estinzione del debito da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. per compensazione e rateizzazione di cui al presente articolo.

 

     Art. 29. Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù.

1. Al fine di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, la Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù continua a garantire l'erogazione dei L.E.A. di pertinenza di un D.E.A. di I livello. Per le medesime finalità, la Regione continua a garantire, anche nelle more della individuazione del partner privato che dovrà avvenire entro ventiquattro mesi, in coerenza con le proprie finalità statutarie, il finanziamento del relativo contratto di negoziazione dei volumi delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.";

b) al comma 3 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "dall'1 gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "dall'1 gennaio 2021".

2. Tutti i soggetti, già inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al Registro delle imprese e l'insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie.

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "14 aprile 2016, n. 16" sono sostituite dalle parole "14 aprile 2006, n. 16";

b) le parole "e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33" sono soppresse.

 

     Art. 33. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2021, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[5] Per proroghe del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9, l'art. 36 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 e l'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 36, L.R. 9/2021.

[6] Comma così modificato dall'art. 120 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.