§ 3.14.44 - L.R. 28 novembre 2002, n. 21.
Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:28/11/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.A.
Art. 2.  Normativa applicabile.
Art. 3.  Abrogazione di norme.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.14.44 - L.R. 28 novembre 2002, n. 21.

Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

(G.U.R. 30 novembre 2002, n. 55).

 

Art. 1. Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.A.

     1. Il personale beneficiario dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, privo dei requisiti anagrafico-contributivi minimi per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anzianità, viene trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

 

     Art. 2. Normativa applicabile.

     1. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

     2. Per il personale dei consorzi agrari di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ancora in servizio presso i consorzi medesimi, la disciplina di cui alla presente legge si applica, in forza dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 gennaio 2004.

 

     Art. 3. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati l'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, l'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, l'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 - capitolo 144106.

     2. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 12.000 migliaia di euro per ciascun anno e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - U.P.B. 2.2.1.3.1 - codice 06.02.01.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.