§ 5.3.502 - L.R. 26 novembre 2021, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/11/2021
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 3.  Modifiche agli articoli 22, 23, 24, 25 e 33 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 4.  Modifiche agli articoli 36, 37, 47, 63, 66 e 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 5.  Modifiche agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 6.  Assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 7.  Disposizioni per il settore della forestazione e per i Consorzi di bonifica.
Art. 8.  Interventi finanziari in materia di turismo.
Art. 9.  Interventi in favore di attività teatrali.
Art. 10.  Servizi ausiliari Sicilia.
Art. 11.  Pip - emergenza Palermo.
Art. 12.  Lavoratori Asu.
Art. 13.  Contributo in favore della Missione di Speranza e carità.
Art. 14.  Interventi per favorire la sicurezza dei luoghi della cultura.
Art. 15.  Servizio di assistenza igienico-personale e Asacom.
Art. 16.  Interventi per il settore delle cooperative.
Art. 17.  Contributo straordinario al Consorzio di bonifica 2 Palermo.
Art. 18.  Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 20.  Modifiche di norme.
Art. 21.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 5.3.502 - L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie.

(G.U.R. 2 dicembre 2021, n. 53)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. I commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono soppressi.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale n. 9/2021, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio) di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 20212023 (Missione 13, Programma 4, capitolo 413345), cui si provvede mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, capitolo 215782.

2-ter. La Regione garantisce la copertura finanziaria dell'importo di 40.000 migliaia di euro da reiscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio alla Missione 20, programma 1, capitolo 215772.

2-quater. Per far fronte alla rata per l'anno 2021, a carico della Regione, del rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali delle Aziende del settore sanitario, tenuto conto anche della eventuale definizione delle operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del prestito, pari a complessivi 80.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di cui euro 45.133.610,20 quale quota interessi ed euro 34.866.389,80 quale quota capitale (Missione 13, programma 4, capitoli 214923 e 900027), si provvede mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215774.

2-quinquies. I minori oneri per l'esercizio 2021, a seguito delle operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del prestito di cui al comma 2-quater, sono destinati al miglioramento degli equilibri di bilancio dei fondi regionali.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. I commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 e sostituito dal seguente:

"2. Per il triennio 2021-2023 le quote annue dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 19.000.000,00 per l'anno 2021, di euro 57.434.025,90 per l'anno 2022 e di euro 58.449.349,96 per l'anno 2023 (Missione l, Programma 11, capitolo 511603).".

3. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"28. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710):

a) le parole "complessiva di 85.380 migliaia di curo, " sono soppresse;

b) le parole "8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021" sono sostituite dalle parole "6.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021";

c) le parole "11.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "5.626.587,62 euro, per l'esercizio finanziario 2022";

d) le parole "13.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023" sono sostituite dalle parole "13.413.630.48 euro, per l'esercizio finanziario 2023".".

4. Al comma 35 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021, le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 47.924.228,41" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 47.924.228,41 euro, per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 23.326.1 13,35 euro e per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 47.476.949,11".

5. All'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021 sono aggiunti i seguenti commi:

"44-bis. Per le finalità delle leggi regionali di seguito indicate e successive modificazioni, le relative spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, sono determinate per ciascun anno nell'ammontare complessivo a fianco specificato comprensivo degli importi già autorizzati da precedenti leggi regionali per le medesime finalità:

 

 

44-ter. Alle Missioni e Programmi di seguito elencati sono apportate le riduzioni per il triennio 2021-2023 per gli importi annui a fianco delle stesse specificati:

 

 

     Art. 3. Modifiche agli articoli 22, 23, 24, 25 e 33 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. All'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "101.800 migliaia di euro e di 207.300 migliaia di euro", sono sostituite dalle parole "euro 100.494.933,10 ed euro 161.271.777,71";

b) Al comma 3 le parole "101.800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 e 207.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023" sono sostituite dalle parole "euro 100.494.933,10 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 161.271.777,71 per l'esercizio finanziario 2023";

c) Al comma 3 le parole "e nella Missione 20. Programma 3, capitolo 215746 per l'importo di 56.170 migliaia di euro per l'anno 2021, di 54.170 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 160.170 migliaia di euro per l'anno 2023." sono sostituite dalle parole "e nella Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 per l'importo di 56.170 migliaia di euro per l'anno 2021, di euro 52.864.933,10 per l'anno 2022 e di euro 114.141.777,71 per l'anno 2023.".

2. All'articolo 23 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 330.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 319.376.645,28";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il triennio 2021 -2023 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2021, in euro 104.598.069,19 per l'anno 2022 e in euro 113.926.699,07 per l'anno 2023 (Missione 18, programma 1, capitolo 590402),";

c) al comma 3 le parole ", per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 101.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "in 99.000 migliaia di euro per l'anno 2021, in euro 49.135.295,88 per l'anno 2022 ed in euro 100.057.361,79 per l'anno 2023".

3. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 9/2021 le parole "per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021" e le parole "per gli anni 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2021".

4. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 le parole "per il triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2021".

5. All'articolo 33 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "2014-2023" sono sostituite dalle parole "2014-2021";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2021 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni".

 

     Art. 4. Modifiche agli articoli 36, 37, 47, 63, 66 e 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e la spesa annua di euro 54.159.248.56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "e la spesa di euro 26.360.878,68 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l'esercizio finanziario 2023";

b) le parole "per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023" sono sostituite dalle paiole "per la quota parte di 10.000 migliaia di euro pei l'anno 2021" [1].

2. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 9/2021 le parole "la spesa di 95 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023" sono sostituite dalle parole "la spesa di 95 migliaia di euro per l'anno 2021, di euro 46.239,26 per l'anno 2022 e di euro 94.113,36 per l'anno 2023".

3. All'articolo 47 della legge regionale n. 9/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in via straordinaria e nel rispetto dei principi della legislazione statale vigente in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali, anche al personale insegnante in servizio nelle scuole di cui all'articolo 1 alla data del 28 febbraio 2021 e da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto."";

b) al comma 6 le parole "Per il triennio 2021-2022-2023" sono sostituite dalle parole "Per l'anno 2021".

4. Il comma 5 dell'articolo 63 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"5. L'organismo si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - dipartimento regionale dell'agricoltura".

5. All'articolo 66 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 la spesa annua di 700 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 700 migliaia di curo e per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 624.120,18";

b) al comma 3 le parole "è autorizzata, per il triennio 2021-2023, la spesa annua di 400 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'anno 2021, di euro 194.691,61 per l'anno 2022 e di euro 396.266,78 per l'anno 2023".

6. All'articolo 81 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 486.729,03 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 990.666,95 per l'esercizio finanziario 2023";

b) al comma 2 le parole "è rideterminata in 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 4.500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, in 2.190.280,65 euro per l'esercizio finanziario 2022 e in 4.458.001,27 euro per l'esercizio finanziario 2023";

c) al comma 3 le parole "è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di curo" sono sostituite dalle parole "è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 292.037,42 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 495.333,47 per l'esercizio finanziario 2023";

d) al comma 6 le parole "dell'importo pari a 400 migliaia di euro per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle parole "dell'importo pari a 400 migliaia di euro per l'anno 2021 e ad euro 194.691,61 per l'anno 2022".

 

     Art. 5. Modifiche agli articoli 111 e 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli importi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 111 - Allegato 1 Parte A e Parte B e all'articolo 112 - tabelle "A" e "G" della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono rideterminati negli importi di cui all'allegato 1 - Parte A e Parte B e alle tabelle "A" e "G" della presente legge.

 

CAPO II

Disposizioni varie

 

     Art. 6. Assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è incrementata di euro 10.623.354,72, di cui 6.000 migliaia di euro da iscrivere nell'esercizio finanziario 2021 ed euro 4.623.354,72 nell'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, pari rispettivamente ad euro 6.000 migliaia di euro e di 4.623.354,72 euro, si fa fronte con le disponibilità della Missione 50, Programma 1, capitolo 214907.

 

     Art. 7. Disposizioni per il settore della forestazione e per i Consorzi di bonifica.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 18.000 migliaia di curo, da iscriversi alla Missione 16, Programma 1, capitolo 156604.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 12.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 30.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte:

a) quanto ad euro 2.064.195,24 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Tabella A - Missione 20 Programma 3 capitolo 215704 - Accantonamento 1001;

b) quanto ad euro 7.524.069,68 mediante riduzione della missione 20, Programma 3, capitolo 215771;

c) quanto ad euro 2.869.964,18 mediante riduzione della missione 50, Programma 1, capitolo 214903;

d) quanto ad euro 17.541.770,90 mediante riduzione della Missione 50, Programma 1, capitolo 214923.

 

     Art. 8. Interventi finanziari in materia di turismo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la ulteriore spesa di 225 migliaia di euro (Missione 7, programma 1, capitolo 472514).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per le finalità dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n 21 e successive modificazioni (Missione 7, programma 1, capitolo 473312).

3. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 2/2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa ulteriore di 100 migliaia di euro (Missione 7, programma 1, capitolo 472538).

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione di 100 migliaia di euro dalle disponibilità della Missione 14, programma 2, capitolo 342525.

 

     Art. 9. Interventi in favore di attività teatrali.

1. Per far fronte alla liquidazione di contributi concessi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 "Interventi in favore delle alti vita teatrali" e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 71.295,00 (Missione 5, programma 2, capitolo 378118) e la spesa di 4.711,00 (Missione 5, programma 2, capitolo 3781 11).

2. Per fare fronte alla liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, attribuiti al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata la spesa di euro 46.847,00 per l'esercizio 2021 (Missione 5, programma 2, capitolo 473736).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi curo 122.853,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per le finalità dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni (Missione 7, programma 1, capitolo 473312).

 

     Art. 10. Servizi ausiliari Sicilia.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 111 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Missione 1, programma 11, capitolo 212533), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 1.100 migliaia di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 111 delta legge regionale n. 9/2021, perle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni (Missione 1, programma 11, capitolo 216529).

 

     Art. 11. Pip - emergenza Palermo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di euro 823.173,29 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

 

     Art. 12. Lavoratori Asu.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di euro 3.042.259,32 (Missione 15, programma 3, capitolo 313728).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 20, programma 3, capitolo 215785).

 

     Art. 13. Contributo in favore della Missione di Speranza e carità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 12, programma 4, capitolo 183747). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215704 (accantonamento 1001).

 

     Art. 14. Interventi per favorire la sicurezza dei luoghi della cultura. [2]

1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032.

 

     Art. 15. Servizio di assistenza igienico-personale e Asacom.

1. Al fine di garantire il servizio di assistenza igienico-personale e assistenza alla comunicazione (Asacom) agli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 2.000 migliaia di euro, destinata ai comuni interessati, da ripartire secondo le modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea) regionale siciliana (Missione 12, programma 2).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 12, programma 2, capitolo 183808).

 

     Art. 16. Interventi per il settore delle cooperative.

1. L'IRCA è autorizzato ad effettuare le seguenti operazioni nei confronti delle cooperative aventi sede operativa nella Regione siciliana:

a) concedere prestiti chirografari fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro alle cooperative operanti nel settore agroalimentare, restituibili in 60 mesi con un preammortamento di 2 anni, secondo le modalità e nei limiti di cui al REG. CE 25 aprile 2012, n. 360/2012, pubblicato nella GUUE 26 aprile 2012, n. L114;

b) concedere prestiti chirografari fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro alle cooperative operanti nel settore della pesca, restituibili in 60 mesi con un preammortamento di 2 anni, secondo le modalità e nei limiti di cui al REG. CE 27 giugno 2014, n. 717/2014, pubblicato nella GUUE 28 giugno 2014, n. L190;

2. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, le parole "24 mesi" sono sostituite dalle parole "60 mesi".

3. Le disposizioni relative alla durata del periodo di ammortamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 12/1963, così come modificato dal comma 2 si applicano, altresì, ai finanziamenti già erogati a valere sul Fondo Sicilia.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per il primo mandato trova applicazione il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.".

 

     Art. 17. Contributo straordinario al Consorzio di bonifica 2 Palermo.

1. Al fine di far fronte alla procedura esecutiva derivante dal contenzioso relativo ai lavori di costruzione invaso Piano Campo (opere delegate dalla Regione Siciliana) in capo al Consorzio di Bonifica 2 Palermo, è concesso al medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario pari a 500 migliaia di euro (Missione 16, programma 1).

2. Ai relativi oneri, per l'esercizio finanziario 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215704 (accantonamento 1003).

 

     Art. 18. Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22.

1. Gli interventi in favore del personale in servizio presso Sicilia Digitale spa, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, devono intendersi comprensivi sia del costo del personale alle dipendenze della Società, sia di quello relativo ai contratti di somministrazione, in essere, per l'impiego di altre risorse presso la medesima Società.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. All'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"12. Al fine di compensare gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni un contributo straordinario una tantum nell'anno 2021 pari ad euro 1.000,00 cadauno. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 4.571.000,00 (Missione 15, programma 3), cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754).".

 

     Art. 20. Modifiche di norme.

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 le parole "A tal fine, i lavoratori continuano ad essere utilizzati dal comune di Lipari per le proprie attività istituzionali." sono sostituite dalle parole "Ai lavoratori restano applicabili le disposizioni contenute al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modificazioni.".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni la parola "effettuare" è sostituita dalle parole "erogare finanziamenti per" e le dopo le parole "relativa graduatoria" sono inserite le parole "predisposti dall'assessorato dell'economia".

3. All'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, dopo la parola "statale" è aggiunta la parola ", regionale".

4. Al comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "Consorzio siciliano occidentale", sono sostituite dalle parole "Consorzio di bonifica 2 - Palermo".

5. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale n. 9/2021, le parole ", ex Servirail e Ferrotel" sono soppresse.

6. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2021, le parole "per il triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2021".

7. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, alla lettera e bis) le parole "correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata" sono soppresse.

8. All'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole ", mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione" sono sostituite dalle parole "l'Irfis Finsicilia";

b) al comma 3 le parole "L'istituto di credito individuato con le modalità di citi al comma 2" sono sostituite dalle parole "L'Irfis Finsicilia" e dopo le parole "presentazione del piano" sono aggiunte le parole "e senza alcuna valutazione del merito creditizio".

9. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole "di proprietà della Regione" sono sostituite dalle parole "che la Regione ha conferito all'Ente Parco dell'Etna".

10. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, le parole "eccezionalmente, per un biennio, con comando non rinnovabile e" sono soppresse.

 

     Art. 21. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A e B - Variazioni" discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale detta Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.