§ 5.3.246 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 2.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.
Art. 2. 
Art. 3.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione previsti [...]
Art. 4. 
Art. 5.      I maggiori costi sostenuti per l'esercizio 1985 dalla società di cui all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, derivanti dalla estensione a tutto il personale esattoriale della [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Al fine di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario effettuato, in eccedenza al limite massimo consentito, dai dipendenti dell'ufficio del Genio civile di Trapani nel [...]
Art. 11.      Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 [...]
Art. 12.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale del lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario in [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario in [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dall'art. 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 6.074 milioni, che si iscrive al cap. 70784 del bilancio della Regione per [...]
Art. 15.      Per le finalità dell'art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, [...]
Art. 16.      Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, limitatamente agli interventi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 1984 dal sesto comma, lett. c), dell'art. 5, dal quarto comma dell'art. 6 e dal quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 15 novembre 1982, [...]
Art. 19.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1984, al "Centro europeo di studi economici e [...]
Art. 20.      Al fine di consentire l'accreditamento della somma di lire 18.595.500 a favore del comune di Montalbano Elicona, a reintegro dell'originario accreditamento di lire 200 milioni per lavori di [...]
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Il termine del 30 giugno 1984 previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è riferibile all'acquisizione, da parte degli aventi diritto, delle aree non [...]
Art. 23.      La spesa autorizzata dall'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, per l'anno finanziario 1984, è incrementata di lire 1.000 milioni da destinare alle aziende autonome di cura, [...]
Art. 24.      Le spese autorizzate dagli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 della presente legge, a carico degli esercizi successivi a quello in corso, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della [...]
Art. 25.      Il cap. 70784 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 è soppresso.
Art. 26.      Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni entro e non oltre il 31 gennaio 1985.
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.246 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 2.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984.

(G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1. Variazioni alla spesa del bilancio della Regione.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

 

     Art. 2. [1]

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'art. 1, lett. c della legge 1 luglio 1977, n. 403, la complessiva somma di lire 42.960 milioni, derivante dalle assegnazioni statali disposte dalle seguenti leggi:

     - lire 15.110 milioni, in attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 1 agosto 1981, n. 423, a completamento delle somme stanziate a titolo di anticipazione dalla Regione per le medesime finalità negli esercizi finanziari 1982 e 1983 sul cap. 55631 del bilancio regionale, iscritte sul cap. 55548 dell'esercizio 1983 e riproducibili a termini dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     - lire 10.795 milioni, in attuazione del disposto di cui all'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526, iscritte al cap. 55653 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     - lire 17.055 milioni, in attuazione del disposto di cui all'art. 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritte al cap. 55653 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     L'erogazione dei prestiti di cui al precedente comma è regolata dalle norme statali e regionali vigenti in materia di credito agrario ed in particolare dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87.

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

 

     Art. 4. [1]a

 

     Art. 5.

     I maggiori costi sostenuti per l'esercizio 1985 dalla società di cui all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, derivanti dalla estensione a tutto il personale esattoriale della disposizione di cui all'art. 12 della legge citata nonché dall'applicazione dell'art. 5 della legge medesima, sono posti a carico del bilancio della Regione. A tal fine è istituito un fondo di lire 8.000 milioni avente natura di spesa obbligatoria da iscrivere nella rubrica bilancio e finanze.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, le somme occorrenti su documentata richiesta della società di cui all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984.

 

     Art. 6. [2]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [2]

 

     Art. 9. [2]

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 10.

     Al fine di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario effettuato, in eccedenza al limite massimo consentito, dai dipendenti dell'ufficio del Genio civile di Trapani nel periodo giugno - settembre 1981 per fare fronte alle necessità straordinarie derivanti dal sisma del 7 giugno 1981, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 20,5 milioni che si iscrive al cap. 28008.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni, che si iscrive al cap. 68574.

 

     Art. 12.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale del lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite venticinquennale di impegno di lire 6.500 milioni, che si iscrive al cap. 68575.

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite venticinquennale di impegno di lire 4.000 milioni, che si iscrive al cap. 68586.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dall'art. 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 6.074 milioni, che si iscrive al cap. 70784 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, comprese fra le disponibilità del cap. 60763.

 

    ASSESSORATO LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED

EMIGRAZIONE

 

     Art. 15.

     Per le finalità dell'art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive al cap. 34414.

     Per gli anni successivi, la relativa spesa sarà determinata a norma degli articoli 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base e ad integrazione della ripartizione operata in applicazione del terzo comma dell'art. 33 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, e nei limiti delle richieste avanzate dai comuni, provvederà al versamento, in favore degli stessi, delle somme occorrenti in unica soluzione anticipata mediante emissione di mandati diretti.

     I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

ASSESSORATO COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, limitatamente agli interventi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite di impegno venticinquennale di lire 2.000 milioni, che si iscrive al cap. 75202.

 

     Art. 17. [3].

ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

 

     Art. 18.

     Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 1984 dal sesto comma, lett. c), dell'art. 5, dal quarto comma dell'art. 6 e dal quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, sono differite agli esercizi finanziari 1985 e 1986 e saranno iscritte, entro i limiti delle predette autorizzazioni, a norma del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 19.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1984, al "Centro europeo di studi economici e sociali", con sede a Marsala, un contributo annuo di lire 70 milioni, quale concorso per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

ASSESSORATO SANITA'

 

     Art. 20.

     Al fine di consentire l'accreditamento della somma di lire 18.595.500 a favore del comune di Montalbano Elicona, a reintegro dell'originario accreditamento di lire 200 milioni per lavori di costruzione della rete idrica, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 18,6 milioni, che si iscrive al cap. 82607.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [4].

     La norma di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1984.

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

 

     Art. 22.

     Il termine del 30 giugno 1984 previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è riferibile all'acquisizione, da parte degli aventi diritto, delle aree non comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero fuori di quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su cui realizzare i programmi costruttivi destinatari degli interventi assistiti dai contributi e dalle agevolazioni previsti dalle leggi regionali.

ASSESSORATO TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

 

     Art. 23.

     La spesa autorizzata dall'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, per l'anno finanziario 1984, è incrementata di lire 1.000 milioni da destinare alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 24.

     Le spese autorizzate dagli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 della presente legge, a carico degli esercizi successivi a quello in corso, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

 

     Art. 25.

     Il cap. 70784 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 è soppresso.

     I residui risultanti al 1 gennaio 1984 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo istituito con la presente legge.

 

     Art. 26.

     Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni entro e non oltre il 31 gennaio 1985.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39, ultimo comma, della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 5 settembre 1990, n. 35 e dall'art. 36 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 5 settembre 1990, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 5 settembre 1990, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 5 settembre 1990, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 5 settembre 1990, n. 35.

[3] Modifica la tabella dell'art. 37 della L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[4] Sostituisce il quarto comma dell'art. 5 della L.R. 12 agosto 1980, n. 88.