§ 5.3.482 - L.R. 6 agosto 2019, n. 14.
Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/08/2019
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese siciliane.
Art. 2.  Rimozione e smaltimento amianto.
Art. 3.  Ufficio del Garante della persona con disabilità.
Art. 4.  Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale.
Art. 5.  Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale.
Art. 6.  Dotazione organica comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione.
Art. 7.  Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali.
Art. 8.  Attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nei confronti del CORECOM e della Commissione paritetica.
Art. 9.  Procedure di mobilità per la Centrale unica di committenza.
Art. 10.  Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci degli enti regionali.
Art. 12.  Riparto somme a favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico.
Art. 13.  Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.
Art. 14.  Clausola valutativa.
Art. 15.  Norma finale.


§ 5.3.482 - L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

(G.U.R. 9 agosto 2019, n. 37 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese siciliane.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo siciliano e di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano nella Regione, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, istituisce un Fondo speciale per le emergenze regionali, di seguito denominato Fondo, finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese siciliane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione. Il Fondo ha una prima dotazione, per l'anno 2019, pari a 1.000 migliaia di euro.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, ai viticoltori, alle imprese agrarie ed ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi.

3. II Fondo, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e prioritariamente alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità, è alimentato altresì da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

5. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, utilizzando le assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro da destinare per l'alluvione dell'anno 2011, relativa ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Saponara, Merì ed a tutti gli altri comuni della provincia di Messina nonché per tutti i comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali accertate.

 

     Art. 2. Rimozione e smaltimento amianto.

1. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 200 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001.

 

     Art. 3. Ufficio del Garante della persona con disabilità. [1]

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, le parole "il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione" sono sostituite dalle parole "al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche".

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

 

     Art. 4. Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale.

1. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, al secondo periodo le parole "del 100 per cento" sono sostituite dalle parole "del 50 per cento".

2. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 ed al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale [2].

3. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/2008, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 30 per cento per l'anno 2019, al 40 per cento per l'anno 2020 ed al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale. Non si applicano limiti di età al personale del comparto avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza [3].

4. Nell'ambito del ripristino delle facoltà assunzionali previste dal comma 3, per il biennio 2019-2020 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Per far fronte ad esigenze eccezionali, i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere delle esigenze, a prestare servizio presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, il dipartimento regionale delle finanze e del credito ed il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica, nel numero massimo di dieci unità per ciascun dipartimento. Il dipendente mantiene il posto in organico ed il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresi i relativi oneri, che rimangono a carico delle stesse. Per il trattamento accessorio a carico dell'amministrazione regionale è autorizzata la spesa nel limite annuo di 100 migliaia di euro per il triennio 2019-2021. La cessazione della posizione di comando oltre che per scadenza del termine è disposta per il venir meno delle esigenze che l'hanno determinata [4].

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, quantificati in 100 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

7. Fatte salve le previsioni di cui al comma 6, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale.

1. Per l'espletamento di concorsi è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108526).

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

 

     Art. 6. Dotazione organica comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione.

1. Il comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

2. La dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è determinata, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, nella misura prevista dal decreto presidenziale 20 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali. [5]

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nei confronti del CORECOM e della Commissione paritetica.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la classificazione di cui al comma 2 del citato articolo 17.

 

     Art. 9. Procedure di mobilità per la Centrale unica di committenza. [6]

1. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Centrale unica di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure di cui al presente articolo, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti, di concerto con il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente articolo è ridotta, per le corrispondenti unità, l'autorizzazione delle posizioni di comando vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Fatta salva la vigenza e la durata dell'incarico dell'attuale Garante, l'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 33.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti della Regione. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

4. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e ne segue la relativa fase esecutiva.

5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. È comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci degli enti regionali. [7]

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

 

     Art. 12. Riparto somme a favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico.

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono ripartite alle società sportive aventi diritto secondo le modalità previste per il settore sportivo dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato ad effettuare interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi, per il tramite della società di gestione aeroportuale, di cui la Regione è azionista di maggioranza.

2. L'erogazione dei finanziamenti, pari ad euro 4.625.500 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 4.725.500 per l'esercizio finanziario 2020, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e la società di gestione aeroportuale.

3. La convenzione riporta il programma pluriennale delle nuove rotte, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e il riferimento al piano industriale ovvero all'analisi di redditività ex ante dell'intervento finanziario, nonché i reciproci rapporti anche inerenti al trasferimento delle risorse.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia, di specifici studi di settore per una spesa non superiore a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità e nel rispetto delle procedure di cui alla Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03 - paragrafi 3.4 e 3.5, ovvero, in subordine, paragrafo 5.2. In tale ultima ipotesi gli aiuti sono concessi subordinatamente all'esito positivo della procedura di controllo comunitario di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.725.500 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 473311 per gli esercizi finanziari medesimi.

 

     Art. 14. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in merito alle disposizioni della presente legge. In particolare, la relazione riferisce:

a) sulle attività realizzate in attuazione della presente legge;

b) sulle eventuali criticità emerse e sulle soluzioni individuate;

c) sullo stato di attuazione della spesa relativa alle norme in argomento.

2. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie al fine di consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2020, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2020, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2020, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2020, n. 235, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.