§ 5.3.456 - L.R. 29 settembre 2016, n. 20.
Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/09/2016
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana.
Art. 2.  Complessi termali di Sciacca e di Acireale.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 4.  Interventi nel settore vitivinicolo.
Art. 5.  Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali.
Art. 6.  Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex [...]
Art. 7.  Scuole dell'infanzia non statali.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica.
Art. 9.  Istituto regionale vini e oli.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Disposizioni in materia di personale delle società partecipate.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali.
Art. 13.  Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC
Art. 14.  Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria.
Art. 16.  Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
Art. 17.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi.
Art. 18.  Proroga di termini in materia di cooperative giovanili.
Art. 19.  Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi.
Art. 20.  Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali
Art. 21.  Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati.
Art. 22.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di enti regionali.
Art. 23.  Norme in materia di esposizione di merci ingombranti.
Art. 24.  Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali.
Art. 25.  Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 5.3.456 - L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.

(G.U.R. 7 ottobre 2016, n. 43 - S.O. n. 33)

 

TITOLO I

Disposizioni per favorire l'economia

 

Art. 1. Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana.

1. Il Fondo etico della Regione siciliana e il Comitato regionale per il microcredito, rispettivamente previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e alle relative funzioni provvede, dalla cessazione di cui al comma 2, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, secondo le modalità già indicate, per quanto direttamente applicabili, dal decreto dell'Assessore regionale per l'economia 19 ottobre 2010, n. 349 e dalle vigenti direttive del soppresso Comitato, fatte salve le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie, da apportarsi con decreto del dirigente generale e nei limiti delle risorse residuate in applicazione dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

2. L'importo corrispondente al saldo contabile del Fondo etico è versato in entrata del bilancio della Regione nell'anno 2016 alla cessazione della convenzione in essere col soggetto gestore del Fondo stesso.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 2, determinata in 3.580 migliaia di euro, è destinata all'esercizio delle funzioni in materia di microcredito attribuite al Dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.

4. L'Assessore regionale per l'economia relaziona annualmente alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio delle funzioni di microcredito attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.

 

     Art. 2. Complessi termali di Sciacca e di Acireale.

1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società "Terme di Acireale S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2019, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale s.p.a in liquidazione e di immobili di interesse regionale [1].

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:

 

ANNO

INTERESSI

CAPITALE

2017

euro 655.119,92

euro 640.677,96

2018

euro 542.974,50

euro 640.677,96

 

4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:

 

 

Anno 2017

Anno 2018

Missione 50, Programma 2, capitolo 900002

+641

+641

Missione 50, Programma 1, capitolo 214903

-641

-641

 

5. L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 7. Proventi della vendita dei biglietti di ingresso

1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.

2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.".

 

     Art. 4. Interventi nel settore vitivinicolo.

1. Parte dei proventi di cui all'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 concernenti i diritti di reimpianto della Riserva regionale della Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è destinata nell'esercizio finanziario 2016, nel limite massimo di 1.900 migliaia di euro, al completamento dell'erogazione del contributo regionale integrativo previsto dall'articolo 80, comma 27, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, in favore dei soggetti beneficiari, relativamente a progetti di promozione per attività riguardanti prodotti a denominazione di origine non a marchio commerciale nonché, nel limite massimo di 1.100 migliaia di euro, al finanziamento delle attività volte alla diffusione ed alla conoscenza delle eccellenze nel settore vinicolo, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

 

     Art. 5. Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, di 9.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) cui si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590403).

2. Nell'ambito delle risorse assegnate dopo il riparto, con riferimento all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo le parole "studi musicali", sono aggiunte le parole "nonché per garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ad integrazione dei contributi regionali previsti dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, è prevista una riserva di 1.500 migliaia di euro per l'assistenza ed il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.

4. L'articolo 10 della legge regionale n. 8/2016 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex province regionali.

1. All'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014" sono sostituite dalle parole "negli anni finanziari 2011-2015" e le parole "800 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.350 migliaia di euro";

b) al comma 4 le parole "800 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "250 migliaia di euro";

c) il comma 5 è soppresso;

d) al comma 15 dopo le parole "secondo l'ultimo censimento" sono aggiunte le parole "e ai comuni delle isole minori";

e) al comma 20 le parole da "I criteri di riparto" fino a "contenimento della spesa" sono soppresse.

2. All'articolo 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 7. Scuole dell'infanzia non statali.

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2016, lo stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole dell'infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701).

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di garantire priorità all'accoglienza gratuita degli alunni in condizioni disagiate per un massimo di due alunni per sezione.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica.

1. Per far fronte alla crisi idrica del settore agricolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, di 3.480 migliaia di euro, al fine di ridurre gli aumenti sulle tariffe a carico degli agricoltori relative all'irrigazione nonché per assicurare la prosecuzione dell'erogazione dell'acqua (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 155817).

 

     Art. 9. Istituto regionale vini e oli.

1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2016, di 20 migliaia di euro.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8 e 9, pari complessivamente a 5.900 migliaia di euro, si fa fronte con parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 1.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di personale delle società partecipate.

1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 1, Programma 3, capitolo 614201) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 6, tabella G, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 15, Programma, 3 capitolo 318110).

3. All'articolo 61 della legge regionale n. 3/2016 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.".

4. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le parole "nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A.".

5. All'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario.".

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole "Sviluppo Italia Sicilia" sono sostituite dalle parole "Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS)".

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali.

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "istituti medesimi" sono aggiunte le parole "ed è effettuato in unica soluzione".

 

     Art. 13. Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC [2]

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

 

     Art. 14. Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria. [3]

1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche nonché i soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari dei relativi progetti possono presentare all'ufficio regionale competente la relativa domanda di proroga fino al 30 giugno 2017, data entro la quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati, secondo termini e modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Le polizze fideiussorie accese a garanzia dei suddetti progetti devono essere prorogate sino alla nuova scadenza.

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria.

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

"3. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.".

 

TITOLO II

Disposizioni varie

 

     Art. 16. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2018" e "dal 1° gennaio 2019"".

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 le parole "per il biennio 2013-2014" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2018".

 

     Art. 18. Proroga di termini in materia di cooperative giovanili.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021" [4].

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi. [5]

1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recepito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5 è differito al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 20. Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali [6]

1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, sulla base dei criteri adottati con apposito provvedimento assessoriale.

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sostituito dal seguente:

"4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.".

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di enti regionali.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "non si applica" sono aggiunte le parole "al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, ".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2016.

 

     Art. 23. Norme in materia di esposizione di merci ingombranti.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "superiore a 100.000 abitanti;" sono aggiunte le parole "negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell'applicazione della presenta lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;

2) natanti.".

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali.

1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.

4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di) organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino.

 

     Art. 25. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 si interpreta nel senso che nel triennio 2016-2018 è sospeso l'ulteriore reclutamento dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 2014, n. 22.

     Art. 26. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24, dall'art. 27 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[2] Articolo già modificato dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre 2017, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. L'art. 46, L.R. 16/2017, è stato abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.