Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/09/2016 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana. |
Art. 2. Complessi termali di Sciacca e di Acireale. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. |
Art. 4. Interventi nel settore vitivinicolo. |
Art. 5. Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali. |
Art. 6. Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex [...] |
Art. 7. Scuole dell'infanzia non statali. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica. |
Art. 9. Istituto regionale vini e oli. |
Art. 10. Copertura finanziaria. |
Art. 11. Disposizioni in materia di personale delle società partecipate. |
Art. 12. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali. |
Art. 13. Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC |
Art. 14. Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria. |
Art. 15. Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria. |
Art. 16. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. |
Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi. |
Art. 18. Proroga di termini in materia di cooperative giovanili. |
Art. 19. Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi. |
Art. 20. Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali |
Art. 21. Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati. |
Art. 22. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di enti regionali. |
Art. 23. Norme in materia di esposizione di merci ingombranti. |
Art. 24. Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali. |
Art. 25. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. |
Art. 26. Entrata in vigore. |
§ 5.3.456 - L.R. 29 settembre 2016, n. 20.
Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.
(G.U.R. 7 ottobre 2016, n. 43 - S.O. n. 33)
TITOLO I
Disposizioni per favorire l'economia
Art. 1. Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana.
1. Il Fondo etico della Regione siciliana e il Comitato regionale per il microcredito, rispettivamente previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 25 della
2. L'importo corrispondente al saldo contabile del Fondo etico è versato in entrata del bilancio della Regione nell'anno 2016 alla cessazione della convenzione in essere col soggetto gestore del Fondo stesso.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 2, determinata in 3.580 migliaia di euro, è destinata all'esercizio delle funzioni in materia di microcredito attribuite al Dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.
4. L'Assessore regionale per l'economia relaziona annualmente alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio delle funzioni di microcredito attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.
Art. 2. Complessi termali di Sciacca e di Acireale.
1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società "Terme di Acireale S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:
ANNO |
INTERESSI |
CAPITALE |
2017 |
euro 655.119,92 |
euro 640.677,96 |
2018 |
euro 542.974,50 |
euro 640.677,96 |
4. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:
|
Anno 2017 |
Anno 2018 |
Missione 50, Programma 2, capitolo 900002 |
+641 |
+641 |
Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 |
-641 |
-641 |
5. L'Assessorato regionale dell'economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. Proventi della vendita dei biglietti di ingresso
1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.
2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della
4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.".
Art. 4. Interventi nel settore vitivinicolo.
1. Parte dei proventi di cui all'articolo 93 del
Art. 5. Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della
2. Nell'ambito delle risorse assegnate dopo il riparto, con riferimento all'articolo 16 della
3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, è prevista una riserva di 1.500 migliaia di euro per l'assistenza ed il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.
4. L'articolo 10 della
Art. 6. Modifiche agli articoli 7 e 27 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 3 le parole "per l'anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014" sono sostituite dalle parole "negli anni finanziari 2011-2015" e le parole "800 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.350 migliaia di euro";
b) al comma 4 le parole "800 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "250 migliaia di euro";
c) il comma 5 è soppresso;
d) al comma 15 dopo le parole "secondo l'ultimo censimento" sono aggiunte le parole "e ai comuni delle isole minori";
e) al comma 20 le parole da "I criteri di riparto" fino a "contenimento della spesa" sono soppresse.
2. All'articolo 27 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della
Art. 7. Scuole dell'infanzia non statali.
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2016, lo stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole dell'infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701).
2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di garantire priorità all'accoglienza gratuita degli alunni in condizioni disagiate per un massimo di due alunni per sezione.
Art. 8. Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica.
1. Per far fronte alla crisi idrica del settore agricolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 9. Istituto regionale vini e oli.
1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 10. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8 e 9, pari complessivamente a 5.900 migliaia di euro, si fa fronte con parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 11. Disposizioni in materia di personale delle società partecipate.
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della
"2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l'affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.".
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4, della
3. All'articolo 61 della
"2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 14 della
4. Al comma 4 dell'articolo 64 della
5. All'articolo 55 della
"2-bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del
6. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 12. Modifica dell'articolo 20 della
1. Al comma 4 dell'articolo 20 della
Art. 13. Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC [2]
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
Art. 14. Progetti relativi all'attuazione della programmazione comunitaria. [3]
1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
Art. 15. Modifica dell'articolo 50 della
1. Il comma 3 dell'articolo 50 della
"3. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.".
TITOLO II
Disposizioni varie
Art. 16. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72 della
"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della
2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della
3. All'articolo 47, comma 17, della
Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 18. Proroga di termini in materia di cooperative giovanili.
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 19. Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi. [5]
1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 10 del
Art. 20. Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali [6]
1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, sulla base dei criteri adottati con apposito provvedimento assessoriale.
Art. 21. Modifica dell'articolo 39 della
1. Il comma 4 dell'articolo 39 della
"4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.".
Art. 22. Modifica dell'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 23. Norme in materia di esposizione di merci ingombranti.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
1) autoveicoli;
2) natanti.".
Art. 24. Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali.
1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al
2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.
3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.
4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al
5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino.
Art. 25. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 26. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 8 della
[2] Articolo già modificato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Comma così modificato dall'art. 77 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre 2017, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[6] Articolo così sostituito dall'art. 46 della