§ 5.2.21 - Legge Regionale 19 giugno 1975, n. 38.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:19/06/1975
Numero:38


Sommario
Art. 14. 
Art. 22. 
Art. 23.      La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1975, con l'articolo 6 della presente legge, fa carico al capitolo 1362 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...]
Art. 24.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - vengono istituiti i seguenti capitoli:
Art. 25.      La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'esercizio 1975 con l'articolo 19 della presente legge, fa carico al capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...]


§ 5.2.21 - Legge Regionale 19 giugno 1975, n. 38. [1]

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9. Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30. Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, e successive modificazioni. Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19. Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66. Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c)). Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni. Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni. Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernente l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).

(B.U. 23 giugno 1975, n. 42).

 

CAPO I

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale

7 marzo 1968, n. 11, modificata dalle leggi regionali

3 agosto 1971, n. 32 e 26 gennaio 1973, n. 9, sullo

sviluppo dei servizi sanitari e delle istituzioni

per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale

 

     Artt. 1. - 7. [2]

 

CAPO II

Rifinanziamento della legge regionale

15 novembre 1966, n. 30, concernente provvedimenti

a favore dei centri per le malattie sociali

 

     Artt. 8. - 9. [3]

 

CAPO III

Servizi di pronto soccorso sanitario stradale

(legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, modificata

ed integrata con le leggi regionali 22 gennaio 1968,

n. 7; 28 luglio 1969, n. 20; 23 novembre 1970, n. 42;

10 aprile 1972, n. 19 e 21 gennaio 1975,

n. 8 - articolo 14). Rifinanziamento ed integrazioni

 

     Artt. 10. - 11. [4]

CAPO IV

Rifinanziamento della legge regionale

16 novembre 1972, n. 46 «Sussidi a favore dei

nefropatici», modificata ed integrata con la

legge regionale 13 maggio 1974, n. 19.

Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971,

n. 66 «Contributi per i servizi di emodialisi»

 

     Artt. 12. - 13. [5]

CAPO V

Rifinanziamento della legge regionale

3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettera c)

 

Art. 14. [6]

CAPO VI

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale

18 agosto 1966, n. 22, modificata con l'articolo 3

della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22 e dalla

legge regionale 18 luglio 1972, n. 31, concernente

il recupero sociale dei minorati psichici e fisici

 

     Artt. 15. - 18. [7]

 

CAPO VII

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale

19 maggio 1970, n. 15, modificata ed integrata dalla

legge regionale 17 novembre 1972, n. 47,

«Provvidenze a favore delle associazioni

dei donatori volontari di sangue»

 

     Artt. 19. - 21. [8]

 

CAPO VIII

Modifica al Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44

 

     Art. 22. [9]

 

CAPO IX

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 23.

     La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1975, con l'articolo 6 della presente legge, fa carico al capitolo 1362 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'esercizio 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 24.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - vengono istituiti i seguenti capitoli:

     - 1353 con la denominazione: «Sovvenzioni e sussidi agli Enti ospedalieri, ai Consorzi Provinciali Antitubercolari, alle Province, ai Comuni, ai loro Consorzi e ad altri Enti, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali» e con lo stanziamento di lire 300 milioni;

     - 1355 con la denominazione: «Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale» e con lo stanziamento di lire 125 milioni;

     - 1359 con la denominazione: «Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione, nonché al trapianto del rene e alla successiva assistenza» e con lo stanziamento di lire 120 milioni;

     - 1358 con la denominazione: «Sovvenzioni ai Comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti per la lotta contro le termiti e per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nelle ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti» e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

     - 1354 con la denominazione: «Sovvenzioni per il recupero sociale dei minorati psichici e fisici» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

     A favore dei sopraccitati capitoli si provvede mediante prelevamento degli importi complessivi di lire 550 milioni e di lire 1 miliardo dagli appositi fondi globali iscritti rispettivamente ai capitoli 3000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 6 degli elenchi 4 e 5 allegati al bilancio medesimo).

     La spesa autorizzata per l'esercizio 1975 con gli articoli 8, 10, 13, 14 e 18 della presente legge fa carico rispettivamente ai sopraccitati capitoli 1353, 1355, 1359, 1358 e 1354 e quelle autorizzate per l'esercizio 1976 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 25.

     La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'esercizio 1975 con l'articolo 19 della presente legge, fa carico al capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato a lire 100 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo facendo fronte alla maggiore spesa di lire 50 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, fino all'esercizio 1975.

     In relazione al disposto dell'articolo 20, primo comma, della presente legge la denominazione del succitato capitolo 1360 viene così modificata: «Provvidenze a favore dell'Associazione donatori volontari di sangue della regione e sovvenzione agli enti che gestiscono Centri di raccolta, Centri trasfusionali e Centri di produzione degli emoderivati per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese, ai donatori lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[3] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[7] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[8] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[9] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.