§ 5.7.3 - Legge Regionale 23 dicembre 1968, n. 40.
Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:23/12/1968
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      E' autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 all'«Istituto di Sociologia Internazionale di [...]
Art. 4.      I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un'unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta [...]
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli, con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno [...]


§ 5.7.3 - Legge Regionale 23 dicembre 1968, n. 40.

Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 23 dicembre 1968, n. 39).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 all'«Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia», per l'attività di studio, ricerca e formazione sugli aspetti sociologici dei rapporti internazionali.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un'unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     E' fatto obbligo agli Enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonché la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi regionali.

     La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli, con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 427: «Contributo all'Istituto di Studi e Documentazione sull'Est Europeo (ISDEE) di Trieste», Lire 30.000.000

     - capitolo 428: «Contributo al Centro di Documentazione per il Commercio Internazionale del Legno di Trieste», Lire 30.000.000

     - capitolo 429: «Contributo all'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia», Lire 30.000.000

     A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento di lire 60 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo) e, per la differenza di lire 30 milioni, con la maggior entrata di lire 30 milioni prevista, per l'esercizio in corso e per quelli successivi, sul capitolo 12 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento viene elevato da lire 370 milioni a lire 400 milioni.

     L'onere previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per l'esercizio 1968 fa carico rispettivamente ai capitoli 427, 428 e 429 sopraccitati e quello relativo agli esercizi finanziari 1969 e 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1969.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.