Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 14/08/1969 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 18. Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'agricoltura, delle [...] |
Art. 21. |
Art. 22. Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell'art. 15 e sub art. 5 - nel terzo comma dell'art. 17 bis e dell'art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla [...] |
Art. 23. Sono automaticamente inserite nella L.R. 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono: |
Art. 24. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...] |
§ 4.2.9 - Legge Regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali». [*]
(B.U. 29 agosto 1969, n. 26).
Artt. 1. - 5. [1]
Artt. 9. - 10. [2]
Artt. 11. - 17. [1]
Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.
Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Artt. 19. - 20. [4]
Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell'art. 15 e sub art. 5 - nel terzo comma dell'art. 17 bis e dell'art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell'avvenuta costituzione - nei modi previsti dall'articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Fino alla data stabilita nel precedente comma:
1) i due limiti d'importo, indicati nel secondo comma dell'art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell'art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;
2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell'art. 15 - sub art. 4 - ed all'art. 17 ter - sub art. 5 - saranno transitoriamente esercitate, per le opere d'importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Sono automaticamente inserite nella
a) per conformare alla legge istitutiva della Provincia di Pordenone le disposizioni che si riferiscono al cessato Circondario di Pordenone;
b) per conformare alle leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento degli uffici le qualificazioni dei funzionari e l'indicazione degli uffici.
Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per le spese di personale di cui all'articolo 21 della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento: |
- Capitolo 344 - Stipendi ed altri |
assegni fissi di carattere continuativo |
al personale regionale comandato (L.R. 28 |
marzo 1968, n. 21 e successive |
modificazioni) Spesa fissa ed L. 20.000.000 |
obbligatoria |
- Capitolo 348 - Indennità di trasferta e |
rimborso spese per missioni nel |
territorio regionale e nazionale, |
comprese le indennità chilometriche ed |
analoghe, al personale in servizio presso |
l'Amministrazione regionale (legge 15 |
aprile 1961, n. 291 e successive L. 5.000.000 |
modificazioni) |
- Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di |
mobili, macchine da scrivere ed altre |
macchine, apparecchiature ed impianti |
occorrenti per l'attrezzatura degli L. 4.500.000 |
uffici |
- Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di |
materiali di cancelleria, di stampati, di |
duplicazioni e riproduzioni grafiche, di |
rilegature ed altre varie di ufficio e di |
economato L. 7.500.000 |
|
Totale in aumento L. 37.000.000 |
|
in diminuzione: |
- Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di |
beni immobili e per l'esecuzione di |
costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, |
adattamento e sistemazione di fabbricati |
occorrenti per gli uffici regionali (art. |
1, |
|
Totale in diminuzione L. 37.000.000 |
Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'eliminazione dell'onere di pari importo di cui alla
[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della
[2] Modificano la
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[2] Modificano la
[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della
[4] Articoli abrogati dall'art. 44 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della