§ 4.2.9 - Legge Regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:14/08/1969
Numero:29


Sommario
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 18.      Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'agricoltura, delle [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell'art. 15 e sub art. 5 - nel terzo comma dell'art. 17 bis e dell'art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla [...]
Art. 23.      Sono automaticamente inserite nella L.R. 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono:
Art. 24.      Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...]


§ 4.2.9 - Legge Regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali». [*]

(B.U. 29 agosto 1969, n. 26).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. [2]

 

     Art. 7. [3]

 

     Art. 8. [3]

 

     Artt. 9. - 10. [2]

 

     Artt. 11. - 17. [1]

 

     Art. 18.

     Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.

     Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

 

     Artt. 19. - 20. [4]

 

     Art. 21. [5]

 

     Art. 22.

     Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell'art. 15 e sub art. 5 - nel terzo comma dell'art. 17 bis e dell'art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell'avvenuta costituzione - nei modi previsti dall'articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.

     Fino alla data stabilita nel precedente comma:

     1) i due limiti d'importo, indicati nel secondo comma dell'art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell'art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;

     2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell'art. 15 - sub art. 4 - ed all'art. 17 ter - sub art. 5 - saranno transitoriamente esercitate, per le opere d'importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 23.

     Sono automaticamente inserite nella L.R. 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono:

     a) per conformare alla legge istitutiva della Provincia di Pordenone le disposizioni che si riferiscono al cessato Circondario di Pordenone;

     b) per conformare alle leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento degli uffici le qualificazioni dei funzionari e l'indicazione degli uffici.

 

     Art. 24.

     Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Gli oneri per le spese di personale di cui all'articolo 21 della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

in aumento:

- Capitolo 344 - Stipendi ed altri

assegni fissi di carattere continuativo

al personale regionale comandato (L.R. 28

marzo 1968, n. 21 e successive

modificazioni) Spesa fissa ed              L.  20.000.000

obbligatoria

- Capitolo 348 - Indennità di trasferta e

rimborso spese per missioni nel

territorio regionale e nazionale,

comprese le indennità chilometriche ed

analoghe, al personale in servizio presso

l'Amministrazione regionale (legge 15

aprile 1961, n. 291 e successive           L.   5.000.000

modificazioni)

- Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di

mobili, macchine da scrivere ed altre

macchine, apparecchiature ed impianti

occorrenti per l'attrezzatura degli        L.   4.500.000

uffici

- Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di

materiali di cancelleria, di stampati, di

duplicazioni e riproduzioni grafiche, di

rilegature ed altre varie di ufficio e di

economato                                  L.   7.500.000

 

Totale in aumento                          L.  37.000.000

 

in diminuzione:

- Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di

beni immobili e per l'esecuzione di

costruzioni, ricostruzioni, ampliamento,

adattamento e sistemazione di fabbricati

occorrenti per gli uffici regionali (art.

1, L.R. 14 ottobre 1965, n. 20)            L.  37.000.000

 

Totale in diminuzione                      L.  37.000.000

 

 

     Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'eliminazione dell'onere di pari importo di cui alla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, previsto fino all'esercizio 1969.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2] Modificano la L.R. 18 ottobre 1967, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2] Modificano la L.R. 18 ottobre 1967, n. 22.

[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articoli abrogati dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 10 maggio 1973, n. 41.