Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 31/08/1964 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 15. Gli Assessori, secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e propongono a questa provvedimenti che riguardano affari di interesse [...] |
Art. 16. Gli Assessori presiedono al funzionamento degli Uffici |
Art. 17. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori |
Art. 18. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione di affari concernenti particolari materie di competenza della Presidenza della Giunta [...] |
Art. 19. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia |
§ 1.2.1 - L.R. 31 agosto 1964, n. 1.
Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati regionali. [*]
(B.U. 1 settembre 1964, n. 1).
CAPO I
Composizione della Giunta regionale
Artt. 1. - 5.
(Omissis) [1].
CAPO II
Attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali
Artt. 6. - 14 bis.
(Omissis) [2].
CAPO III
Funzioni degli Assessori
Gli Assessori, secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e propongono a questa provvedimenti che riguardano affari di interesse regionale, previa intesa con il Presidente della Giunta.
Gli Assessori presiedono al funzionamento degli Uffici [3].
Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori.
Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione di affari concernenti particolari materie di competenza della Presidenza della Giunta regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia.
[*] La presente legge deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 258 della
[1] Capo soppresso dall'art. 11 della
[2] Capo soppresso dall'art. 11 della
[3] Articolo così modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della