§ 4.1.30 - Legge Regionale 4 settembre 1975, n. 65.
Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:04/09/1975
Numero:65


Sommario
Art. 37.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo.
Art. 38.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, si intende che i contributi ivi previsti possono essere concessi anche a favore di opere già provviste di [...]
Art. 39.      La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dall'articolo 37 fa carico al capitolo 5813 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui [...]


§ 4.1.30 - Legge Regionale 4 settembre 1975, n. 65.

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: «Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali».

(B.U. 6 settembre 1975, n. 59).

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER INTERVENTI

NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

 

     Artt. 1. - 16. [1]

TITOLO II

PIANO STRAORDINARIO D'INTERVENTI FINANZIARI PER

L'ESECUZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E

POPOLARE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

     Artt. 17. - 36. [1]

TITOLO III

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1975, N. 45

 

Art. 37.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo.

 

     Art. 38.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, si intende che i contributi ivi previsti possono essere concessi anche a favore di opere già provviste di finanziamento il cui ammontare risulti insufficiente.

 

     Art. 39.

     La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dall'articolo 37 fa carico al capitolo 5813 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 6 miliardi a lire 7 miliardi facendo fronte alla maggiore spesa di lire 1 miliardo mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

 

     Recupero residui accertati al 31.12.1974 - appar rendiconto esercizio 1974 - conservati ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni

 

     TABELLA «A»

     (Omissis).

 

     Recupero residui accertati al 31.12.1974 - appar rendiconto esercizio 1974 - conservati ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni

 

     TABELLA «B»

     (Omissis).

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.