§ 41.7.78 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1966
Numero:869


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei [...]
Art. 2.      Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]


§ 41.7.78 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali.

(G.U. 26 ottobre 1966, n. 267)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

     1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine;

     2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati;

     3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;

     4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

     5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

     6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;

     7) impiego, utilizzazione e determinazione dei gas tossici;

     8) impiego pacifico dell'energia nucleare;

     9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

     10) stato giuridico degli ufficiali e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario;

     11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;

     12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali;

     13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi;

     14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;

     15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;

     16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni;

     17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.

 

          Art. 3.

     (Omissis) [1]

     Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attività anche fuori del territorio della Regione.

     Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, in relazione alla natura dell'ente.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[2]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.