§ 3.18.38 - Legge Regionale 11 agosto 1980, n. 34.
Riforma dell'organizzazione turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:11/08/1980
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Norma programmatica.
Art. 2.  Soppressione - Trasferimento di competenze.
Art. 3.  Commissario liquidatore.
Art. 4.  Personale.
Art. 5.  Organizzazione della Direzione regionale.
Art. 6.  Individuazione e delimitazione.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Istituzione - Definizione.
Art. 9.  Compiti.
Art. 10.  Organi.
Art. 11.  Costituzione e composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Durata in carica del consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Competenze del consiglio di amministrazione.
Art. 14.  Funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 15.  Elezione del presidente e del comitato esecutivo.
Art. 16.  Composizione, attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo.
Art. 17.  Segreteria del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Art. 18.  Attribuzioni del presidente.
Art. 19.  Nomina e composizione del collegio dei revisori.
Art. 20.  Attribuzioni del collegio dei revisori.
Art. 21.  Indennità di carica e gettoni di presenza.
Art. 22.  Entrate.
Art. 23.  Disciplina del personale.
Art. 24.  Esecutività delle deliberazioni degli organi delle aziende.
Art. 25.  Controllo sugli atti delle aziende.
Art. 26.  Controllo sostitutivo.
Art. 27.  Norme in materia di amministrazione e contabilità.
Art. 28.  Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - regime transitorio - inquadramento del personale.
Art. 36.      Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge faranno carico ai capitoli 221, 225 e [...]


§ 3.18.38 - Legge Regionale 11 agosto 1980, n. 34.

Riforma dell'organizzazione turistica regionale.

(B.U. 11 agosto 1980, n. 84).

 

Art. 1. Norma programmatica.

     Ai fini del riassetto e della razionalizzazione del sistema amministrativo del turismo, cui si intende pervenire anche attraverso la progressiva delega di funzioni, la Regione provvede alla ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica in base alla disciplina sancita della presente legge.

 

CAPO I

Soppressione degli Enti provinciali per il turismo

 

     Art. 2. Soppressione - Trasferimento di competenze.

     Con il 31 dicembre 1980, gli Enti provinciali per il turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine sono soppressi.

     A decorrere dal 1º gennaio 1981, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3 [1].

 

     Art. 3. Commissario liquidatore. [2]

     Con decreto dell'Assessore regionale al turismo e al commercio è nominato per ciascun ente, a decorrere dal 1º gennaio 1981, un commissario che provvede:

     a - alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente;

     b - all'adozione, fino al 31 marzo 1981, di tutti gli atti necessari alla gestione dei residui degli esercizi finanziari 1980 e precedenti;

     c - alla formazione, al 31 marzo 1981, del bilancio di liquidazione dell'ente.

     All'approvazione degli atti di cui alle precedenti lettere a e c provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale al turismo e al commercio, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.

 

     Art. 4. Personale.

     A decorrere dal 1º gennaio 1981, il personale di ruolo degli enti soppressi è provvisoriamente collocato in ruolo unico straordinario. Detto personale, che conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto della soppressione degli enti di cui al presente capo, è temporaneamente destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale; ad esso competono le responsabilità, i doveri e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica corrispondente.

     Il personale di cui al comma precedente, può, a domanda - da presentarsi entro il 31 marzo 1981 - essere destinato a prestare servizio presso le Aziende autonome del turismo od altri enti pubblici; a questi fini, le Aziende e gli enti interessati dovranno presentare alla Direzione regionale del turismo e del commercio apposita richiesta, entro il termine del 30 aprile 1981.

     Con apposita legge regionale si provvederà all'inquadramento definitivo nei ruoli organici regionali del personale che, alla data del 31 luglio 1981, non sia stato destinato alle Aziende o agli enti di cui al comma precedente.

     A tutto il personale considerato nel presente articolo verrà comunque assicurata la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche acquisite al momento della soppressione degli enti di cui all'articolo 2.

 

CAPO II

     Competenze della Direzione regionale del turismo e del commercio

 

     Art. 5. Organizzazione della Direzione regionale.

     All'articolo 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

CAPO III

Ordinamento delle aziende autonome del turismo

 

TITOLO I

Ambiti turistici

 

     Art. 6. Individuazione e delimitazione.

     Per il conseguimento delle finalità turistiche, l'Amministrazione regionale provvede - tenuto conto delle indicazioni del piano urbanistico regionale in materia di sviluppo turistico - all'individuazione e alla delimitazione degli ambiti turistici, comprendenti parti contermini del territorio regionale caratterizzate da interessi turistici preminenti ed omogenei.

     Le località incluse negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 7. Procedure.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti turistici, con riferimento alle stazioni di cura, soggiorno e turismo già riconosciute ai sensi del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, nonché alle città capoluogo di provincia; a tali fini, potrà esser previsto l'accorpamento di due o più stazioni esistenti nonché l'ampliamento della circoscrizione territoriale delle stazioni stesse.

     La proposta di cui al comma precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati nonché le Comunità montane e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ciascuna per il territorio di propria competenza, possono presentare alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale del turismo e del commercio, le proprie osservazioni e proposte di integrazione e modifica della proposta giuntale.

     Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, sentito il Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 16 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, provvede alla definitiva individuazione e delimitazione degli ambiti turistici di cui all'articolo 6.

     Alla successiva individuazione di ambiti turistici e alla modificazione territoriale di quelli già individuati e delimitati si fa luogo - su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Comunità collinare del Friuli nonché, nell'ipotesi di modificazione del territorio, delle Aziende autonome del turismo - con la procedura prevista dai commi precedenti.

     Ai fini dell'individuazione di nuovi ambiti turistici, ai sensi del comma precedente, dovrà essere accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) che la relativa circoscrizione territoriale disponga di un'attrezzatura ricettiva, alberghiera ed extralberghiera, non inferiore a n. 500 posti letto;

     b) che nell'ambito della circoscrizione territoriale sia accertamento un movimento turistico non inferiore a n. 25.000 presenze annuali;

     c) che i proventi di natura tributaria e comunque a carattere continuativo dell'istituenda azienda autonoma del turismo siano previsti per un importo annuo non inferiore a lire 10.000.000;

     d) che i comuni inclusi nell'ambito turistico dispongano di attrezzature turistiche complementari, con particolare riguardo agli esercizi pubblici e agli impianti sportivi, di servizi sanitari, farmaceutici, di vigilanza igienica e di polizia urbana adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico.

 

TITOLO II

Organizzazione delle aziende autonome del turismo

 

     Art. 8. Istituzione - Definizione.

     In ciascuno degli ambiti turistici costituiti a norma del recedente Titolo è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Azienda autonoma del turismo.

     Con il decreto di cui al comma precedente saranno determinate la denominazione e la sede dell'Azienda.

     Le Aziende autonome del turismo - di seguito denominate «aziende» - sono enti autonomi di diritto pubblico, costituiti per  il raggiungimento di finalità turistiche, sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Compiti.

     Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio comprensorio.

     In particolare le aziende:

     a) promuovono la conoscenza della zona in cui operano;

     b) promuovono ed attuano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, eventualmente avvalendosi di enti ed associazioni, ivi comprese le associazioni pro loco, operanti nell'ambito territoriale;

     c) svolgono azione di coordinamento e di sostegno finanziario per la realizzazione dei programmi di attività predisposti dalle pro loco;

     d) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico e delle tradizioni popolari;

     e) istituiscono e gestiscono servizi di informazione e di assistenza turistica;

     f) provvedono alla realizzazione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature di interesse turistico nonché, eventualmente, alla gestione dei medesimi;

     g) espletano compiti di vigilanza e controllo sulle attività turistiche;

     h) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività;

     i) promuovono iniziative dirette all'organizzazione e all'impiego del tempo libero;

     l) promuovo l'assistenza tecnica alle piccole aziende operanti nel settore turistico, in particolare per la formazione di gruppi di acquisto e di conservazione di generi alimentari, e per la organizzazione di strutture ricettive collegate alla permanenza dei turisti;

     m) svolgono i compiti demandati ed esercitano le funzioni ad esse delegate dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali e locali.

 

     Art. 10. Organi.

     Sono organi dell'azienda:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il comitato esecutivo;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 11. Costituzione e composizione del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto dell'Assessore regionale al turismo e al commercio.

     Il consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal sindaco o da un assessore comunale da lui delegato per ciascuno dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell'azienda;

     b) da un rappresentante per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 1.000 posti letto, da due rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 5.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 10.000 abitanti, da cinque rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 50.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 100.000 abitanti; detti rappresentanti sono designati con voto limitato dai rispettivi consigli comunali;

     c) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

     d) da quattro rappresentanti degli operatori turistici, nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

     e) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale fra pesone non comprese nelle categorie di cui alle precedenti lettere «c» e «d» che, per attività esercitata, diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

     Le indicazioni dei nominativi di cui alle lettere «b», «c» e «d» del comma precedente devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la Giunta regionale provvede autonomamente.

 

     Art. 12. Durata in carica del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; continua peraltro ad esercitare le sue funzioni sino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regionale del decreto di nomina del nuovo consiglio.

 

     Art. 13. Competenze del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

     a) i programmi e le direttive generali concernenti l'attività, annuale e pluriennale, dell'azienda;

     b) il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

     c) il rendiconto finanziario e patrimoniale;

     d) i regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi della azienda ed il funzionamento degli organi amministrativi;

     e) il regolamento giuridico ed economico del personale;

     f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell'azienda;

     g) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

 

     Art. 14. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre; deve inoltre essere convocato, entro il termine di quindici giorni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.

     Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione - che potrà aver luogo dopo un intervallo di tre ore dalla prima - con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 15. Elezione del presidente e del comitato esecutivo.

     Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti, con votazioni a scrutinio segreto separate e consecutive, dal consiglio di amministrazione nel suo seno alla prima seduta, che viene convocata e presieduta dal componente più anziano del consiglio stesso entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Per la validità delle elezioni è prescritto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed è richiesta la maggioranza assoluta dei voti; tuttavia, se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio.

     Il presidente e il comitato esecutivo restano in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha eletti. Possono tuttavia essere revocati con deliberazione della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in tal caso, il consiglio di amministrazione deve essere convocato per la nuova elezione entro venti giorni dalla data della deliberazione di revoca.

     La carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché con le funzioni di Sindaco o Assessore di un comune compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda.

 

     Art. 16. Composizione, attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo.

     Il comitato esecutivo è composto:

     a) da due membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici costituiti dal territorio di un solo comune;

     b) da quattro membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti almeno due e non oltre quattro comuni;

     c) da sei membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti cinque o più comuni.

     Il comitato esecutivo è l'organo di attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione; esso adotta pertanto i provvedimenti occorrenti al regolare funzionamento dell'azienda nonché, in generale, gli atti non espressamente attributi alla competenza del consiglio di amministrazione.

     In via eccezionale, qualora ricorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti devono essere ratificati dal consiglio alla prima seduta successiva.

     Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

     Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.

 

     Art. 17. Segreteria del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

     Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono disimpegnate dal direttore dell'azienda.

     Il direttore può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario dell'azienda designato dal presidente.

 

     Art. 18. Attribuzioni del presidente.

     Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

     c) dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo [3].

     In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da un componente del comitato esecutivo, delegato dal presidente stesso in via continuativa.

 

     Art. 19. Nomina e composizione del collegio dei revisori.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo ed al commercio, esso è costituito da tre componenti, due dei quali vengono designati dalla Giunta regionale fra funzionari dell'amministrazione regionale ed uno dal consiglio di amministrazione dell'azienda fra persone estranee all'amministrazione dell'azienda stessa.

     Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

 

     Art. 20. Attribuzioni del collegio dei revisori.

     Il collegio dei revisori:

     a) riferisce al consiglio di amministrazione, prima dell'approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatisi;

     b) vigila, attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;

     c) verifica almeno quattro volte all'anno la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda.

     La relazione di cui alla lettera «a» e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera «b» del comma precedente sono comunicati al presidente, che li trasmette a sua volta alla Direzione regionale del turismo e del commercio.

     I revisori possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

     Art. 21. Indennità di carica e gettoni di presenza.

     Al presidente e ai revisori compete un'indennità di carica fissa mensile; ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

     Al componente del comitato esecutivo che sostituisce, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18 della presente legge, il presidente dell'azienda, spetta, per ogni giorno di effettiva sostituzione, un'indennità determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante mensilmente al presidente dell'azienda [4].

     La misura dell'indennità e dei gettoni di cui al precedente comma è determinata dal consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni emanate in proposito dalla Direzione regionale del turismo e del commercio.

 

     Art. 22. Entrate.

     Le entrate delle aziende sono costituite:

     a) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi regionali e statali, ivi comprese quelle riferite alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     b) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;

     c) dai contributi della Regione, di enti, associazioni e privati.

 

     Art. 23. Disciplina del personale.

     Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

     Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno dettate norme intese a identificare e determinare - tenuto conto della particolare natura delle aziende e della specialità dei loro compiti istituzionali - gli istituti per i quali può essere consentita una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.

 

     Art. 24. Esecutività delle deliberazioni degli organi delle aziende.

     Le deliberazioni degli organi delle aziende diventano esecutive, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25, al termine della loro pubblicazione all'albo dell'azienda, da effettuarsi entro sette giorni feriali dalla adozione, per la durata di tre giorni.

     Le deliberazioni non concernenti le materie di cui all'articolo 13 della presente legge possono essere dichiarate immediatamente esecutive per ragioni di particolare urgenza, purché adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione nei termini di cui al precedente comma [5].

 

     Art. 25. Controllo sugli atti delle aziende.

     Le deliberazioni relative alle materie indicate all'articolo 13 vengono trasmesse, entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, alla Direzione regionale del turismo e del commercio [6].

     La Direzione regionale del turismo e del commercio può richiedere ulteriori elementi istruttori entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. La richiesta interrompe il termine di cui al comma seguente per quindici giorni, entro i quali l'azienda deve fornire gli elementi istruttori richiesti [7].

     Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, l'Assessore regionale al turismo l'approva o la restituisce all'azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante [8].

     A fronte di vizi di legittimità l'Assessore regionale al turismo provvede all'annullamento dell'atto viziato con espressa indicazione delle norme violate, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico [9].

     Appartiene alla competenza della Giunta regionale il controllo sui bilanci di previsione e le relative variazioni, nonché sui conti consuntivi delle aziende, da effettuarsi nei termini e nei modi del presente articolo [10].

     I rilievi e i provvedimenti di annullamento sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori dell'azienda [11].

     Trascorso il termine di quaranta giorni, le deliberazioni non restituite diventano esecutive.

 

     Art. 26. Controllo sostitutivo.

     Qualora da parte di un'azienda sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo e al commercio, previa diffida all'organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

     L'amministrazione dell'azienda può essere sciolta, con decreto dell'Assessore regionale al turismo e al commercio previa deliberazione della Giunta regionale, per gravi deficienze amministrative e per gravi violazioni di leggi e regolamenti e per altre irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda stessa.

     In caso di scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, questa è retta da un commissario nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo e al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale; la ricostituzione del consiglio di amministrazione deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.

     L'Assessore regionale al turismo e al commercio può sempre disporre indagini ed ispezioni, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'azienda.

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie

 

     Art. 27. Norme in materia di amministrazione e contabilità.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno emanate norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese ai fini della compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché norme di amministrazione e di contabilità delle aziende di cui al presente capo.

 

     Art. 28. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - regime transitorio - inquadramento del personale. [12]

     Gli organi amministrativi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge cessano dai loro incarichi e funzioni con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 8. I presidenti in carica delle Aziende stesse provvedono tuttavia anche dopo tale data, sino alla nomina degli organi di cui all'articolo 10, allo svolgimento delle funzioni ordinarie del rispettivo ente. Nell'ipotesi di accorpamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 7, di due o più stazioni di cura, soggiorno e turismo esistenti, l'amministrazione transitoria dell'ente è affidata ad apposito commissario.

     Al personale di ruolo in servizio presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è assicurato il pieno mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico acquisiti.

 

CAPO IV

Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco [13]

 

     Artt. 29. – 35. [14]

 

CAPO V

Norma finanziaria

 

     Art. 36.

     Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge faranno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1981, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1981, n. 13.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1981, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1981, n. 13.

[8] Gli originari commi 3° e 4° sono sostituiti dagli attuali 4 commi per effetto dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[9] Gli originari commi 3° e 4° sono sostituiti dagli attuali 4 commi per effetto dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[10] Gli originari commi 3° e 4° sono sostituiti dagli attuali 4 commi per effetto dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[11] Gli originari commi 3° e 4° sono sostituiti dagli attuali 4 commi per effetto dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1983, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1981, n. 13.

[13] Capo IV e articoli dal 29 al 35 abrogati dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[14] Capo IV e articoli dal 29 al 35 abrogati dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.