§ 1.4.10 - Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 57.
Modificazioni alla leggi regionali 12 settembre 1991, n. 49 e 3 aprile 1985, n. 15 in materia di autonomia locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:30/12/1993
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i Comitati regionali di controllo, come disciplinati e costituiti in forza della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono [...]
Art. 2.      1. L'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15 è abrogato.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.4.10 - Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 57.

Modificazioni alla leggi regionali 12 settembre 1991, n. 49 e 3 aprile 1985, n. 15 in materia di autonomia locali.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 73 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i Comitati regionali di controllo, come disciplinati e costituiti in forza della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma complessiva della legge regionale sull'ordinamento delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.