§ 2.2.25 - Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 51.
Proroga dei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: «Concessione di un assegno straordinario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:30/12/1974
Numero:51

§ 2.2.25 - Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 51.

Proroga dei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: «Concessione di un assegno straordinario al personale regionale» e all'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: «Ordinamento degli Uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari».

(B.U. 30 dicembre 1974, n. 70)

 

 

(Abrogata dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3).