§ 2.6.1 - Legge Regionale 30 novembre 1972, n. 56.
Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 libri fondiari
Data:30/11/1972
Numero:56


Sommario
Art. 1.      La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita le potestà amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso gli uffici indicati all'art. 10 della L.R. 28 marzo [...]
Art. 2.      All'impianto e alla tenuta dei libri fondiari si provvede in conformità alle vigenti leggi finché non venga disposto diversamente con legge regionale.
Art. 3.      In ciascuno dei Comuni, sedi di Pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Pontebba l'ufficio tavolare, ivi operante, comprende tutti i Comuni censuari, [...]
Art. 4.      Ai ruoli tecnici della carriera di concetto, previsti dall'art. 38 della L.R. 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il ruolo dei conservatori
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 2.6.1 - Legge Regionale 30 novembre 1972, n. 56. [1]

Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.

(B.U. 2 dicembre 1972, n. 46).

 

Art. 1.

     La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita le potestà amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso gli uffici indicati all'art. 10 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22, salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.

 

     Art. 2.

     All'impianto e alla tenuta dei libri fondiari si provvede in conformità alle vigenti leggi finché non venga disposto diversamente con legge regionale.

     Nessun diritto è dovuto agli uffici tavolari per le operazioni tavolari e per le consultazioni dei registri e delle mappe. La Giunta regionale fissa le tariffe dei diritti dovuti per il rilascio degli estratti tavolari e delle copie dei documenti.

     Dai diritti previsti al precedente comma sono esenti gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, nonché dalle Province e dai Comuni della regione.

     Le attribuzioni in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari già spettanti, in base alle vigenti leggi, ai cancellieri degli uffici tavolari, sono esercitate dai conservatori o dai funzionari della carriera direttiva - ruolo giuridico amministrativo - addetti agli uffici tavolari ai sensi del secondo comma del successivo art. 3 [2].

     Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli uffici tavolari della regione.

 

     Art. 3.

     In ciascuno dei Comuni, sedi di Pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Pontebba l'ufficio tavolare, ivi operante, comprende tutti i Comuni censuari, sui quali ha giurisdizione, in materia tavolare, il pretore del rispettivo mandamento.

     Agli uffici tavolari sono addetti funzionari della carriera di concetto - ruolo dei conservatori - e possono esservi altresì addetti funzionari della carriera direttiva, ruolo giuridico-amministrativo.

 

     Art. 4.

     Ai ruoli tecnici della carriera di concetto, previsti dall'art. 38 della L.R. 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il ruolo dei conservatori [3].

     Le allegate tabelle A e B indicano la dotazione organica del predetto ruolo e l'equiparazione fra le qualifiche e le classi di stipendio del nuovo ruolo e quelle previste per il ruolo dei geometri.

     I funzionari della carriera direttiva - ruolo giuridico-amministrativo

-, i quali non siano addetti agli uffici tavolari ai sensi del secondo

comma dell'art. 3, svolgono funzioni di vigilanza e d'ispezione su tutti

gli uffici tavolari della regione e collaborano con i dirigenti degli

uffici tavolari in modo da garantire uniformità di indirizzo nella tenuta

dei libri fondiari.

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

Norme transitorie

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11. [10]

 

     Art. 12. [11]

 

     Art. 13. [12].

 

     Art. 14. [13]

 

 

 

ALLEGATO A

 

  Tabella organica del ruolo dei conservatori della carriera di

                             concetto

 

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Qualifica                                     Posti

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Primo conservatore                              7

Conservatore principale                        11

Conservatore                                   17

------------------------------------------------------------------

                          Totale                35

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ALLEGATO B

 

     Tabella di equiparazione delle qualifiche del ruolo dei

   conservatori con le qualifiche del ruolo dei geometri della

                       carriera di concetto

 

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  Ruolo dei geometri        Ruolo dei        Classi di stipendio

                           conservatori          (parametri)

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Geometra capo         Primo conservatore            370

 

Geometra principale   Conservatore                  302

                       principale

                                                     260

 

Geometra              Conservatore                  277

                                                     188

                                                     160

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[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[2] Vedi ora, in relazione ai successivi articoli della presente legge relativi al personale, le norme generali già introdotte dalla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e successivamente dalla L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[3] Vedi ora, in relazione ai successivi articoli della presente legge relativi al personale, le norme generali già introdotte dalla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e successivamente dalla L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 103 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.