§ 3.1.5 - Legge Regionale 23 gennaio 1967, n. 2.
Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:23/01/1967
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, fissati dal Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è autorizzata a provvedere, nei [...]
Art. 2.      I lavori e le opere, di cui all'articolo precedente, quando sovrasti un pericolo imminente per la distruzione di opere o grave menomazione dell'efficienza delle funzioni esplicate dalle opere [...]
Art. 3.      Fuori dell'ipotesi prevista dal 1º comma dell'articolo precedente, i lavori e le opere, di cui all'articolo 1, sono disposti e gestiti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia [...]
Art. 4.      I progetti esecutivi comprenderanno, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per la progettazione, direzione locale, [...]
Art. 5.      I lavori e le opere, di cui all'art. 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.
Art. 6.      Per l'esecuzione dei lavori e delle opere, previsti dalla presente legge, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ha facoltà di avvalersi degli uffici dei Consorzi di [...]
Art. 7.      Fuori dei casi in cui lo Stato interviene direttamente ai sensi del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti i lavori e le [...]
Art. 8.      Per gli scopi previsti dalla presente legge sono autorizzate la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1967 e la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.5 - Legge Regionale 23 gennaio 1967, n. 2.

Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana. [*]

(B.U. 24 gennaio 1967, n. 3).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, fissati dal Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è autorizzata a provvedere, nei casi d'urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:

     a) alla esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;

     b) al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte;

     c) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti od alterati.

 

     Art. 2.

     I lavori e le opere, di cui all'articolo precedente, quando sovrasti un pericolo imminente per la distruzione di opere o grave menomazione dell'efficienza delle funzioni esplicate dalle opere predette, sono direttamente disposti e gestiti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, che ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

     Qualora i provvedimenti adottati dall'Assessore ai sensi del precedente comma non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

 

     Art. 3.

     Fuori dell'ipotesi prevista dal 1º comma dell'articolo precedente, i lavori e le opere, di cui all'articolo 1, sono disposti e gestiti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, che ne approva il progetto, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     I progetti esecutivi comprenderanno, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per la progettazione, direzione locale, assistenza, spese generali e di collaudo.

 

     Art. 5.

     I lavori e le opere, di cui all'art. 1, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 6.

     Per l'esecuzione dei lavori e delle opere, previsti dalla presente legge, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ha facoltà di avvalersi degli uffici dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana, dei Comuni, delle Province e del Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone nonché di quelli della Azienda regionale delle foreste, delle Comunità montane e di altri Enti pubblici [1].

 

     Art. 7.

     Fuori dei casi in cui lo Stato interviene direttamente ai sensi del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti i lavori e le opere, che siano da eseguire, per gli scopi menzionati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate dell'autunno 1966.

 

     Art. 8.

     Per gli scopi previsti dalla presente legge sono autorizzate la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1967 e la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1967, è istituito il capitolo 621, con la denominazione «Spese per provvedere, in via d'urgenza, alla prevenzione di danni dipendenti da dissesti idrogeologici; al ripristino della efficienza di opere di bonifica, di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento fondiario; alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 400 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopra citato capitolo 621.

     L'onere di lire 200 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Fatti salvi gli interventi in corso d'opera, anche agli effetti dell'art. 3, lett. a), della L.R. 10 maggio 1976, n. 15 e successive integrazioni, la presente legge è stata sostituita dalla L.R. 22 dicembre 1976, n. 69 giusta il disposto del 1º comma dell'art. 8 della medesima norma regionale. Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 1973, n. 30.

[2] Vedi anche l'articolo unico della L.R. 7 marzo 1968, n. 12; l'art. 6 della L.R. 28 novembre 1968, n. 36; l'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1972, n. 4, l'art. 3 della L.R. 4 maggio 1973, n. 30; l'art. 12 della L.R. 12 agosto 1975, n. 57, nonché l'art. 2 della L.R. 26 aprile 1976, n. 8.