Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 28/06/1980 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi [...] |
Art. 4. Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in [...] |
Art. 5. Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento l'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l'Amministrazione di provenienza nella [...] |
Art. 6. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla L.R. 11 aprile [...] |
Art. 7. Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall'art. 26 I [...] |
Art. 8. Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l'iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del personale della Regione e degli Enti [...] |
Art. 9. Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti [...] |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.2.53 - Legge Regionale 28 giugno 1980, n. 21.
Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.
(B.U. 28 giugno 1980, n. 69).
Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma della
- ragioniere consortile; addetto coordinamento servizi segreteria - Segretario;
- applicato o addetto ai servizi di segreteria - Coadiutore.
[(Omissis) [2].
Il personale già dipendente dall'Amministrazione Statale Corsi Merletti della Venezia Giulia assunto dalla Regione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della
- insegnante tecnico-pratico a tempo indeterminato - segretario;
- applicato di segreteria di ruolo ordinario - magazziniere di ruolo ordinario coadiutore;
- bidello di ruolo ordinario - commesso.]
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 40 della
Il personale di cui al precedente comma, che presso l'Ente di provenienza riveste una qualifica equiparata a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente [4].
Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell'assunzione alla Regione e dell'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio degli aumenti periodici, dell'indennità di istituto di cui alla
Al personale in posizione di comando, proveniente da Enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento l'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l'Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma per «carriera» corrispondente o immediatamente inferiore, s'intende «qualifica» corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d'inquadramento.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l'anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.
Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 32 della
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla
dell'inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma [6].
Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall'art. 26 I comma, lettera c), della
(Omissis) [7].
Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla
A decorrere dal 1° luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della
Le disposizioni di cui all'art. 4 della
Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l'iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del personale della Regione e degli Enti regionali, sono abrogati:
a) il secondo comma dell'articolo 6 della
b) gli articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater della
c) l'articolo 3 della
d) la frase «salvo quanto previsto dall'art. 31 della presente legge», di cui agli articoli 10 e 11 della
e) l'art. 31 della
f) l'art. 9 della
Sono prive di efficacia le opzioni esercitate ai sensi delle norme suindicate.
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità. ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Norma sostitutiva del I comma dell'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Comma così aggiunto dall'art. 1 della
[7] Norme modificative ed integrative degli artt. 75 e 84 della