Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 13/06/1980 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
§ 2.1.12 - Legge Regionale 13 giugno 1980, n. 12. [*]
Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.
(B.U. 13 giugno 1980, n. 62).
Artt. 1. - 5. [1]
Quando leggi e regolamenti menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge e dalla
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione s'intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all'Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore all'industria ed all'artigianato o la Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, la menzione si intende riferita all'Assessore regionale all'industria e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all'Assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione [3].
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale, all'emigrazione e alla cooperazione o l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, nonchè la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione o la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, le menzioni si intendono riferite all'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, salvo che:
- per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio dell'emigrazione;
- per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all'Assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione [4].
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e di pianificazione territoriale menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita all'Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione territoriale [5].
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore alla pianificazione e al bilancio o la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all'Assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita all'Assessore ai lavori pubblici e alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale [5].
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore al commercio o l'Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio o la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo [5].
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore alle foreste e allo sviluppo della montagna la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato [6].
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, la menzione si intende riferita all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali [7].
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di enti locali menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato la menzione si intende riferita all'Assessore agli enti locali [8].
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilità, trasporti, traffici porti, attività emporiali menzionano l'Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici ai porti ed alle attività emporiali, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato [8].
Quando nella
Al secondo comma dell'articolo 13 della
Quando nelle leggi e regolamenti regionali in materia di caccia e di pesca si fa menzione all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la menzione s'intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato.
Ove nelle medesime leggi si fa riferimento all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la menzione s'intende riferita al Servizio autonomo della caccia e della pesca.
All'articolo 19 della
Ove nella
La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata di quattro unità, di cui due per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 18 della
Al secondo comma dell'articolo 15 della
In conseguenza di quanto disposto dalla presente legge sono soppressi i Capi I e II della
All'articolo 16 della
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nell'ambito di ciascuna provincia dalla data di entrata in vigore della presente legge subentrano al Servizio dell'economia montana nei compiti di accettazione, istruttoria e definizione delle domande di provvidenze che, secondo le vigenti leggi regionali, sono attribuiti alla competenza di detto Servizio.
Negli articoli 2 della
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 6, secondo comma, della
In relazione a quanto disposto dalla presente legge, con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1980 ed al piano finanziario 1980-1982, con l'istituzione, soppressione e modificazione delle rubriche e dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, anche per quanto attiene alla gestione dei residui.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Abrogata dall'art. 54 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[9] Il presente richiamo alla