§ 2.1.12 - Legge Regionale 13 giugno 1980, n. 12. [*]
Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:13/06/1980
Numero:12


Sommario
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 2.1.12 - Legge Regionale 13 giugno 1980, n. 12. [*]

Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 13 giugno 1980, n. 62).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. [2]

 

     Art. 7.

     Quando leggi e regolamenti menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge e dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione s'intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all'Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore all'industria ed all'artigianato o la Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, la menzione si intende riferita all'Assessore regionale all'industria e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all'Assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione [3].

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale, all'emigrazione e alla cooperazione o l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, nonchè la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione o la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, le menzioni si intendono riferite all'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, salvo che:

     - per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio dell'emigrazione;

     - per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all'Assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione [4].

     Quando leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e di pianificazione territoriale menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita all'Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione territoriale [5].

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore alla pianificazione e al bilancio o la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all'Assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita all'Assessore ai lavori pubblici e alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale [5].

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore al commercio o l'Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio o la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo [5].

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'Assessore alle foreste e allo sviluppo della montagna la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato [6].

     Quando leggi e regolamenti regionali in materia di istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, la menzione si intende riferita all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali [7].

     Quando leggi e regolamenti regionali in materia di enti locali menzionano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato la menzione si intende riferita all'Assessore agli enti locali [8].

     Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilità, trasporti, traffici porti, attività emporiali menzionano l'Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici ai porti ed alle attività emporiali, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato [8].

     Quando nella legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa menzione dell'Assessorato e dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la menzione s'intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale e rispettivamente al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato.

     Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 l'espressione «sentito l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana» va sostituita con l'espressione «sentito il Presidente dell'Azienda».     Al secondo comma dell'articolo 15 della citata legge regionale 25 maggio 1966 n. 7, l'espressione «su proposta del Presidente dell'Azienda d'intesa con l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana» va sostituita con l'espressione «su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente dell'Azienda».

     Quando nelle leggi e regolamenti regionali in materia di caccia e di pesca si fa menzione all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, la menzione s'intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato.

     Ove nelle medesime leggi si fa riferimento all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la menzione s'intende riferita al Servizio autonomo della caccia e della pesca.

     All'articolo 19 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, le parole «dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana», sono sostituite dalle parole «della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale». Al secondo comma del citato articolo 19, sono soppresse le parole «trasmesse all'Assessorato».

     Ove nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento all'Assessore o all'Assessorato all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, tale menzione si intende riferita all'Assessore all'agricoltura.

 

     Art. 8. [2]

 

     Art. 9.

     La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata di quattro unità, di cui due per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Uno dei due dirigenti cui sono conferiti, ai sensi del comma precedente, gli incarichi di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 può essere collocato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a disposizione della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per compiti ispettivi o speciali servizi, limitatamente al periodo di durata dell'incarico [9].

 

     Art. 10.

     Al secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo le parole «presso i diversi Assessorati» è inserita la locuzione: «e presso la Segreteria Generale Straordinaria di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     In conseguenza di quanto disposto dalla presente legge sono soppressi i Capi I e II della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, sub articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè devono intendersi abrogati gli articoli delle succitate leggi e quelli della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.

     All'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, sono soppresse le parole «e dei servizi degli Assessorati».

 

     Art. 12.

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nell'ambito di ciascuna provincia dalla data di entrata in vigore della presente legge subentrano al Servizio dell'economia montana nei compiti di accettazione, istruttoria e definizione delle domande di provvidenze che, secondo le vigenti leggi regionali, sono attribuiti alla competenza di detto Servizio.

     Negli articoli 2 della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, 21 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e 5 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, la dizione che fa riferimento al Dirigente del Servizio dell'economia montana ed al funzionario direttivo di tale Servizio s'intende riferita al Dirigente del servizio dell'economia montana dipendente dalla Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 13.

     La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

 

     Art. 14.

     In relazione a quanto disposto dalla presente legge, con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1980 ed al piano finanziario 1980-1982, con l'istituzione, soppressione e modificazione delle rubriche e dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, anche per quanto attiene alla gestione dei residui.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[1] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28, sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 85, modificato dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1982, n. 28 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1984, n. 50 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 85, sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 77 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1985, n. 51.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[9] Il presente richiamo alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 deve intendersi riferito alla corrispondente norma della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, giusta art. 216 della medesima legge regionale.