Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1994 |
Numero: | 723 |
Sommario |
Art. 1. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica) |
Art. 2. (Edilizia residenziale) |
Art. 3. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.) |
Art. 4. (Interventi per la torre di Pisa) |
Art. 5. (Opere pubbliche in Sicilia) |
Art. 6. (Interventi nel campo della ricerca) |
Art. 7. (Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca) |
Art. 8. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato) |
Art. 9. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali) |
Art. 10. (Agevolazioni tariffarie per le Poste) |
Art. 11. (Differimento di termini in materia sanitaria) |
Art. 12. (Presidi sanitari) |
Art. 13. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni) |
Art. 14. (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione) |
Art. 15. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie) |
Art. 16. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) |
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri) |
Art. 18. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria) |
Art. 19. (Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali) |
Art. 20. (Previdenza) |
Art. 21. (Condono previdenziale ed assistenziale) |
Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) |
Art. 23. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) |
Art. 24. (Proroga di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali) |
Art. 25. (Catasto dei rifiuti) |
Art. 26. (Disposizioni in materia di frantoi oleari) |
Art. 27. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei) |
Art. 28. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici) |
Art. 29. (Stagione venatoria) |
Art. 30. (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina) |
Art. 31. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura) |
Art. 32. (Corpo forestale dello Stato) |
Art. 33. (Gruppo di supporto tecnico) |
Art. 34. (Norma per l'informazione del consumatore) |
Art. 35. (Norme di sicurezza e prevenzione incendi) |
Art. 36. (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti) |
Art. 37. (Imprese autoriparatrici) |
Art. 38. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi) |
Art. 39. (Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo) |
Art. 40. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari) |
Art. 41. (Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri) |
Art. 42. (Personale della cooperazione allo sviluppo) |
Art. 43. (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici) |
Art. 44. (Nuove procedure in materia di contabilità pubblica) |
Art. 45. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno) |
Art. 46. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici) |
Art. 47. (Università degli studi di Siena) |
Art. 48. (Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse) |
Art. 49. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga) |
Art. 50. (Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva) |
Art. 51. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 52. (Centri commerciali all'ingrosso) |
Art. 53. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 54. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali) |
Art. 55. (Istituzione di nuove province) |
Art. 56. (Consorzio per la gestione di servizi) |
Art. 57. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 58. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 59. (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario) |
Art. 60. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) |
Art. 61. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale) |
Art. 62. (Programmi pluriennali) |
Art. 63. (Progetti FIO) |
Art. 64. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale) |
Art. 65. (Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche) |
Art. 66. (Aziende di produzione lattiera) |
Art. 67. (Agecontrol S.p.a.) |
Art. 68. (Editoria speciale periodica per i non vedenti) |
Art. 69. (Missione umanitaria in Somalia e in Monzambico) |
Art. 70. (Contributi degli enti territoriali) |
Art. 71. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali) |
Art. 72. (Gestioni fuori bilancio) |
Art. 73. (Recupero della base contributiva) |
Art. 74. (Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura) |
Art. 75. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...] |
Art. 76. (Parità e pari opportunità tra uomo e donna) |
Art. 77. (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative) |
Art. 78. (Servizi tecnici nazionali) |
Art. 79. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28792 - D.L. 28 dicembre 1994, n. 723 [1].
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 29 dicembre 1994, n. 303)
Capo I
TERMINI IN SCADENZA LA CUI EFFICACIA DEVE ANCORA ESAURIRSI
Art. 1. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)
1. I termini previsti dagli articoli 1e2 della
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della
4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 2. (Edilizia residenziale)
1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del
3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del
Art. 3. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della
Art. 4. (Interventi per la torre di Pisa)
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della
2. L'articolo 1, comma 1, del
"1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il Comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".
Art. 5. (Opere pubbliche in Sicilia)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
Art. 6. (Interventi nel campo della ricerca)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della
3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Art. 7. (Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca)
1. Il termine per la definzione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della
Art. 8. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Il termine di cui all'articolo 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
1. All'articolo 60, comma 1, della
2. All'articolo 60 della
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".
Art. 10. (Agevolazioni tariffarie per le Poste)
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 11. (Differimento di termini in materia sanitaria)
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3, le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. All'articolo 22, comma 3, del
4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del
6. All'articolo 3, comma 13, del
7. All'articolo 13, comma 7, del
8. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del
9. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del
10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della
11. L'articolo 5 del
:"Art. 5 - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del
Art. 12. (Presidi sanitari)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4e5 del
Art. 13. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni)
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della
2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997.
4. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del
5. E' differito al 28 febbraio 1995 il termine di cui all'articolo 1 del
6. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della
7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del
8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis della
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della
10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi ilregio
11. Nel comma 7 dell'articolo 5 della
12. Nel comma 1 dell'articolo 2 del
13. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1e2 del
14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 6, comma 7, del
Art. 14. (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso.
2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del
3. Al comma 17 dell'articolo 11 della
4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
5. Nell'articolo 59, comma 10, del
Art. 15. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del
4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del
5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del
6. All'articolo 6, comma 10, del
Art. 16. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della
Art. 18. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)
1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della
2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del
Art. 19. (Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali)
1. Con effetto dall'anno 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, si provvede a disciplinare il trasferimento agli enti locali dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli stessi enti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 20. (Previdenza)
1. Al comma 26 dell'articolo 11 della
2. All'articolo 18, comma 1, del
Art. 21. (Condono previdenziale ed assistenziale)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del
2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.
3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della
Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica)
1. L'articolo 22 della
"Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). 1. Oltre a quanto stabilito dalla
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.".
Art. 23. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
Art. 24. (Proroga di termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali)
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del
3. Sono prorogati al 28 febbraio 1995 i termini previsti dalla
Art. 25. (Catasto dei rifiuti)
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. L'articolo 3, comma 3, del
3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 26. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
"1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11e13 della
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 27. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)
1. Fino al 28 febbraio 1995 i prodotti di cui al capo II della
Art. 28. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del
Art. 29. (Stagione venatoria)
1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della
2. All'articolo 36, comma 6, della
3. All'articolo 21, comma 1, lettera b), della
Art. 30. (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
Art. 31. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
Art. 32. (Corpo forestale dello Stato)
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della
Art. 33. (Gruppo di supporto tecnico)
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 34. (Norma per l'informazione del consumatore)
1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della
Art. 35. (Norme di sicurezza e prevenzione incendi)
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla
3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 36. (Termini previsti dalla
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
3. Il termine di cui all'articolo 5 della
Art. 37. (Imprese autoriparatrici)
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
Art. 38. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
1. E' differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della
2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della
Art. 39. (Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo)
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.
4. E' demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 40. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della
4. All'articolo 3 del
"4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.".
5. L'articolo 4 del
"Art. 4. (Ordini di accreditamento). 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Art. 41. (Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)
1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della
3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.".
5. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con
6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 42. (Personale della cooperazione allo sviluppo)
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della
Art. 43. (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici)
1. E' differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della
Art. 44. (Nuove procedure in materia di contabilità pubblica)
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
Capo II
PROROGHE PER IL MANTENIMENTO NEL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE DISPONIBILITA'
Art. 45. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Art. 46. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della
4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della
5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 47. (Università degli studi di Siena)
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del
"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.".
Art. 48. (Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse)
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e per il 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in applicazione della
Art. 49. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 50. (Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva)
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 51. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della
2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla
Art. 52. (Centri commerciali all'ingrosso)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 53. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166 e 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;
c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;
d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;
e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;
g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;
i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;
l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;
m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;
n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui;
p) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;
q) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;
r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;
s) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui;
t) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.
2. Le somme autorizzate ai sensi della
3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del
4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del
5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Capo III
INNOVAZIONI ALLA DISCIPLINA VIGENTE E NUOVE NORMATIVE CONNESSE ALLA EFFICACIA TEMPORALE
Art. 54. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del
3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della
Art. 55. (Istituzione di nuove province)
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della
Art. 56. (Consorzio per la gestione di servizi)
1. All'articolo 25, comma 1, della
2. All'articolo 25 della
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".
Art. 57. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 58. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 59. (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.
2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del
5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:
a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;
e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.
Art. 60. (Modifiche alla
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della
2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
Art. 61. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
Art. 62. (Programmi pluriennali)
1. All'articolo 4, comma 2, della
Art. 63. (Progetti FIO)
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Art. 64. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 65. (Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della
2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui alcapo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con
3. Il termine di cui all'articolo 8 della
Art. 66. (Aziende di produzione lattiera)
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con
Art. 67. (Agecontrol S.p.a.)
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del
Art. 68. (Editoria speciale periodica per i non vedenti)
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 69. (Missione umanitaria in Somalia e in Monzambico)
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del
Capo IV
NORME CONCERNENTI TERMINI SCADUTI
Art. 70. (Contributi degli enti territoriali)
1. Il termine di cui all'articolo 14 del
Art. 71. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della
Art. 72. (Gestioni fuori bilancio)
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4,9e13 della
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.
Art. 73. (Recupero della base contributiva)
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della
Art. 74. (Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura)
1. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del
Art. 75. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
Art. 76. (Parità e pari opportunità tra uomo e donna)
1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 77. (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)
1. All'articolo 4, comma 11-ter, del
2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del
Art. 78. (Servizi tecnici nazionali)
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del
Art. 79. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7,