Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/1983 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale. |
Art. 2. Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche. |
Art. 3. Opere acquedottistiche e fognarie. |
Art. 4. Interventi copertura canali. |
Art. 5. Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria. |
Art. 6. Piani per insediamenti produttivi. |
Art. 7. Infrastrutture nelle terre pubbliche. |
Art. 8. Completamento delle strade di interesse regionale. |
Art. 9. Spese per opere di consolidamento. |
Art. 10. Contributo straordinario al comune di Santa Maria Coghinas. |
Art. 11. Trasferimento abitati Gairo e Osini. |
Art. 12. Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale. |
Art. 13. Programma straordinario di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas. |
Art. 14. Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66. |
Art. 15. Integrazione contributo in conto occupazione. |
Art. 16. Centri pilota artigianato. |
Art. 17. Fondo di solidarietà regionale in agricoltura. |
Art. 18. Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate. |
Art. 19. Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario. |
Art. 20. Formazione proprietà coltivatrice. |
Art. 21. Acquedotti e strade vicinali. |
Art. 22. Contributi per la costruzione laghi collinari. |
Art. 23. Impianti cooperativi di trasformazione. |
Art. 24. Attività promozionali cooperative a favore dell'agriturismo. |
Art. 25. Fondo regionale di sviluppo della zootecnia. |
Art. 26. Completamento del frigomacello di Chilivani. |
Art. 27. Finanziamento all'ETFAS. |
Art. 28. Contributo sezione speciale ETFAS. |
Art. 29. (Omissis). |
Art. 30. Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto. |
Art. 31. ARST - Contributi integrativi per investimenti. |
Art. 32. Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza. |
Art. 33. Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi. |
Art. 34. Programma di formazione professionale. |
Art. 35. Attività formative in agricoltura. |
Art. 36. Ulteriori attribuzioni del comitato tecnico regionale per la finanza. |
Art. 37. Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici. |
Art. 38. Personale del C.R.A.A.I. |
Art. 39. Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto. |
Art. 40. Rimborsi ai comuni per interventi contro la peste suina africana. |
Art. 41. Centri per i servizi culturali. |
Art. 42. Tonnara di Carloforte - anno 1980. |
Art. 43. Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi. |
Art. 44. Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro. |
Art. 45. Contributi agli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo. |
Art. 46. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1973, n. 17. |
Art. 47. Modifica dell'art. 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32. |
Art. 48. Fondi "globali". |
Art. 49. Copertura finanziaria. |
Art. 50. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore. |
Art. 51. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.13 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 31.
Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria.
(B.U. 29 dicembre 1983, n. 61).
Disposizioni in materia di opere pubbliche
Art. 1. Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale.
Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08016).
All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della
Art. 2. Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche.
E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 08055-01) per l'esecuzione, da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa degli incendi.
Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai comuni di cui al precedente comma.
Art. 3. Opere acquedottistiche e fognarie.
Per l'attuazione del programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'art. 4 della
Art. 4. Interventi copertura canali.
Per l'attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati previste dal paragrafo III.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
Art. 5. Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 03036) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
Art. 6. Piani per insediamenti produttivi.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 03037) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
Art. 7. Infrastrutture nelle terre pubbliche.
Nelle more dell'emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l'anno 1983 (cap. 08055-02), spesa di lire 8.000.000.000 per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l'estinzione degli incendi.
Art. 8. Completamento delle strade di interesse regionale.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08042) da destinare, nei limiti di lire 2.500.000.000 per territorio provinciale, al completamento, nelle quattro province, di strade di interesse regionale.
Art. 9. Spese per opere di consolidamento.
L'esecuzione degli interventi per opere di consolidamento, di cui all'art. 2 del
Art. 10. Contributo straordinario al comune di Santa Maria Coghinas.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo comune di Santa Maria Coghinas, istituito nel corso del 1983, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese di gestione (cap. 04176).
Art. 11. Trasferimento abitati Gairo e Osini.
Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonchè per l'urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'anticipazione di lire 2.000.000.000 per il 1983 (cap. 08146-01).
Art. 12. Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, comma decimo, della
Art. 13. Programma straordinario di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas.
Per l'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nei comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas, istituiti rispettivamente con la
All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della
Disposizioni in materia di industria
Art. 14. Integrazione fondo di cui alla
Ad ulteriore integrazione del fondo di cui alla
Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorché non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l'attività o colpite da eventi congiunturali.
La giunta, con le procedure previste dall'art. 25 della
Art. 15. Integrazione contributo in conto occupazione.
La regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all'art. 11 della
La giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975.
Per la concessione delle provvidenze di cui al citato art. 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 16. Centri pilota artigianato.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 11 della
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 17. Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 4.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell'art. 1 della
Art. 18. Prestiti di esercizio alle aziende agricole danneggiate.
Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della
A valere sullo stesso limite d'impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall'art. 1, lettera b), della
Si applica, anche in quest'ultimo caso, l'art. 16 della
I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della
Art. 19. Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.
Il terzo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della
Art. 20. Formazione proprietà coltivatrice.
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla
Art. 21. Acquedotti e strade vicinali.
E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:
contributi per la costruzione di acquedotti rurali - Cap. 06086-01L.1.000.000.000
contributi per il completamento di strade vicinali - Cap. 08195 9.000.000.000
Art. 22. Contributi per la costruzione laghi collinari.
Il premio di incoraggiamento previsto per la costruzione dei laghi collinari dall'art. 2 della
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della citata
Art. 23. Impianti cooperativi di trasformazione. [1]
Gli incentivi che la Regione eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture ed attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, fino alla misura del 75 per cento della spesa.
Ad integrazione della somma di lire 1.000.000.000 prevista dall'art. 21 della
Art. 24. Attività promozionali cooperative a favore dell'agriturismo.
Le provvidenze previste dal paragrafo 6.6 del titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
Art. 25. Fondo regionale di sviluppo della zootecnia.
Il fondo di cui all'art. 27 della
Art. 26. Completamento del frigomacello di Chilivani.
E' autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani - Ozieri. Tale somma sarà utilizzata ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea (FEOGA - Reg. 355/77) e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile. La somma spettante sarà erogata in un'unica soluzione all'inizio dei lavori, e dovrà essere rendicontata all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale [2].
Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della
Art. 27. Finanziamento all'ETFAS.
In conto dei finanziamenti da corrispondere all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'art. 4 della
Art. 28. Contributo sezione speciale ETFAS.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in conto dell'esercizio finanziario 1983 ed in deroga alle disposizioni di cui alla
Altre disposizioni in materia di investimenti e di occupazioni
(Omissis).
Disposizioni in materia trasporti
Art. 30. Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto.
Nelle more dell'erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.
Art. 31. ARST - Contributi integrativi per investimenti.
E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione, all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), di contributi per investimenti, integrativi di quelli previsti dall'art. 9 della
La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.
Disposizioni in materia di assistenza sociale
Art. 32. Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza.
Al fine di consentire ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza di cui al
Detto stanziamento viene ripartito tra i comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:
a) comuni montani;
b) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) altri comuni.
Il rimborso da parte dei comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata
L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del capitolo 02132 di nuova istituzione.
Disposizioni di carattere particolare
Art. 33. Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi.
L'importo indicato nel secondo comma dell'art. 34 della
Art. 34. Programma di formazione professionale.
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale n. 1983, determinata in lire 15.500.000.000 dall'art. 29 della
Art. 35. Attività formative in agricoltura.
In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali ed annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'art. 16 della
Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l'indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.
Art. 36. Ulteriori attribuzioni del comitato tecnico regionale per la finanza.
Al comitato tecnico regionale per la finanza viene attribuita la competenza in merito alla classificazione dei territori montani, di cui alla
Per l'attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all'art. 2 della
1) due rappresentanti dell'assessorato della difesa dell'ambiente;
2) due rappresentanti dell'assessorato dell'agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;
3) due rappresentanti dell'assessorato degli enti locali.
Art. 37. Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.
L'anticipazione, pari al trenta per cento del contributo riconosciuto ammissibile, prevista dall'art. 36 della
Art. 38. Personale del C.R.A.A.I.
Il termine previsto dall'art. 36 della
Art. 39. Fondo di garanzia per mutui per edifici di culto.
Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla
Art. 40. Rimborsi ai comuni per interventi contro la peste suina africana.
E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 12203) a titolo di rimborso ai comuni che hanno effettuato operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana ai sensi dell'art. 14 della
Art. 41. Centri per i servizi culturali.
L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 150.000.000 per la concessione di contributi di funzionamento a favore dei centri per i servizi culturali (cap. 11092).
Art. 42. Tonnara di Carloforte - anno 1980.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Carloforte la somma di lire 50.000.000 (cap. 05094) da riversare ai pescatori che hanno partecipato alle operazioni di calo della tonnara nell'anno 1980.
Nella ripartizione della somma il comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.
Art. 43. Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all'importo complessivo di lire 300.000.000 (cap. 05081-01), contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie in provvedimenti di concessione emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della
La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un'unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d'opera mediante acconto non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l'accertamento del regolare completamento delle opere.
Tale contributo straordinario non potrà eccedere l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1980, n. 25, e 5 marzo 1953, n. 2.
Art. 44. Agevolazioni creditizie, cooperative produzione lavoro.
La quota di finanziamento destinata all'intervento previsto dall'art. 5 della
Art. 45. Contributi agli istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, ulteriori contributi, per complessive lire 600.000.000 (cap. 11039), ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo, per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 50 della
Art. 46. Modifica dell'art. 4 della
L'art. 4 della
(Omissis).
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta regionale, e sentita la competente commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).
Art. 47. Modifica dell'art. 55 della
L'art. 55 della
(Omissis).
Art. 48. Fondi "globali".
Nella tabella A, allegata alla
(Omissis).
Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:
(Omissis).
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle "altre" riserve della tabella A indicante nel successivo art. 49, per complessive lire 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) è incrementato di lire 8.790.000.000.
Nella tabella B, allegata alla
(Omissis).
In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 2.900.000.000 ed all'utilizzazione della "altre" riserve della tabella B indicate nel successivo art. 49, per complessive lire 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) è ridotto di lire 30.729.000.000.
Art. 49. Copertura finanziaria.
Alle nuove e maggiori spese previste, per il 1983, dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:
(Omissis).
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 38 della
[2] Comma così modificato dall'art. 20 della