§ 5.2.294 - L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.
Legge di stabilità 2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/02/2023
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
Art. 2.  Disposizioni in materia di compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici delle pubbliche amministrazioni e del Servizio sanitario regionale.
Art. 3.  Disposizioni in materia di enti locali, politiche territoriali e del patrimonio del sistema regionale.
Art. 4.  Disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali e di indennità dei presidenti e consiglieri di municipalità
Art. 5.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 6.  Disposizioni in materia di ricerca.
Art. 7.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 8.  Disposizioni in materia di agricoltura.
Art. 9.  Disposizioni in materia turismo, commercio e artigianato.
Art. 10.  Disposizioni in materia di lavori pubblici.
Art. 11.  Accordo di programma tra Regione, Comune di Cagliari e altri enti pubblici.
Art. 12.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 13.  Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo e sport.
Art. 14.  Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Radio Televisione sarda.
Art. 15.  Interventi in materia di transizione energetica e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 16.  Disposizioni in materia di ambiente, protezione civile e di urbanistica.
Art. 17.  Attivazione di un programma regionale di acquisto crediti e attivazione di garanzie.
Art. 18.  Disposizioni in materia trasporti.
Art. 19.  Disposizioni in materia di industria e di riqualificazione di centri urbani.
Art. 20.  Modifiche alla L.R. n. 15 del 2022 in materia di comunità energetiche, alla L.R. n. 18 del 2022 in materia di contrasto al bullismo e alla L.R. n. 3 del 2022 in materia di contrasto allo [...]
Art. 21.  Fascicolo immobiliare informatico dell'immobile pubblico.
Art. 22.  Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Bonifiche sarde.
Art. 23.  Copertura finanziaria.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 5.2.294 - L.R. 21 febbraio 2023, n. 1.

Legge di stabilità 2023.

(B.U. 23 febbraio 2023, n. 11 - S.O.)

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titoli 1 e 2).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2023, 2024 e 2025, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

3. Per la concessione di contributi e trasferimenti di natura corrente e la realizzazione degli interventi riportati nell'allegata tabella D è autorizzata la spesa di euro 33.191.653 per l'anno 2023, di euro 13.022.000 per l'anno 2024 e di euro 2.568.000 per l'anno 2025.

4. Per la concessione dei contributi in conto capitale e la realizzazione degli investimenti finanziati dal margine corrente riportati nell'allegata tabella E è autorizzata la spesa di euro 95.634.395,75 per l'anno 2023, di euro 47.399.844,59 per l'anno 2024 e di euro 23.837.969,35 per l'anno 2025.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici delle pubbliche amministrazioni e del Servizio sanitario regionale.

1. A tutte le pubbliche amministrazioni della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)).

2. Al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati dalle aziende del Servizio sanitario regionale e di snellire l'espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 si applicano integralmente alle procedure concorsuali indette dalle aziende del Servizio sanitario regionale. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo indistinto del bilancio delle aziende del Servizio sanitario regionale.

3. All'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Legge finanziaria 1992), le parole "lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120" e le parole "lire 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12".

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di enti locali, politiche territoriali e del patrimonio del sistema regionale.

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 484.705.120 a favore dei comuni (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

d) euro 600.000 a favore della Provincia di Nuoro per il funzionamento del Museo MAN (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1);

f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 8.000.000 per la redazione di uno studio sullo stato di fatto degli edifici scolastici al fine di migliorarne il livello di dettaglio delle informazioni ed evidenziare l'eventuale necessità di interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, sono definiti i criteri di attuazione (missione 04 - programma 03 - titolo 1).

3. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione degli enti beneficiari per essere utilizzate per le medesime finalità anche nell'esercizio finanziario 2023.

4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 l'ulteriore spesa di euro 550.000 per le finalità di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), (missione 03 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'attuazione del Piano di valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale, da destinare alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-finanziaria, all'acquisizione di servizi tecnici e specialistici di supporto agli Uffici, all'attività di facilitazione e animazione territoriale e alle attività di comunicazione, promozione e marketing (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 120.000 per il recupero e la fruizione della documentazione di archivio dell'Amministrazione regionale (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 1.350.000 per le finalità di cui alla D.G.R. n. 50/5 del 28 dicembre 2021, concernente la destinazione delle aree del compendio delle ex Saline dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Molentargius in Cagliari a sede dell'Archivio storico (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione dell'inventario dei beni mobili di proprietà della Regione concessi in comodato d'uso ad ARST Spa (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.746.270,18 a favore di ARST Spa quale contributo per gli oneri relativi alla tenuta in esercizio dei beni che, per natura e destinazione d'uso, sono necessari al prosieguo delle attività di trasporto (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), è rideterminata in euro 15.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 5.000.000 al fine di dare attuazione all'articolo 2 del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e la Conferenza episcopale sarda del 22 settembre 2016 concernente, nell'ambito delle politiche sociali della Regione, quelle in favore dei giovani, al fine di creare centri di aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 per il rafforzamento della capacità amministrativa nell'attuazione dei finanziamenti europei, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle misure delegate finanziate da fondi regionali e nazionali, quale concorso della Regione alla copertura degli oneri sostenuti dalle province e dalle città metropolitane secondo le previsioni dei relativi piani per il fabbisogno del personale (missione 18 - programma 01 - titolo 1) [1].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali e di indennità dei presidenti e consiglieri di municipalità

1. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari nella seguente misura:.

a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, euro 38;

b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, euro 54;

c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, euro 64;

d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, euro 100;

e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, euro 150.

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 per l'effettiva partecipazione a ogni seduta delle commissioni consiliari può essere ridotto con apposita deliberazione del consiglio comunale. In caso di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l'indennità di presenza è unica. [Il gettone non è cumulabile con le indennità di funzione dovute per altri mandati elettivi ricoperti.] In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco [2].

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per sostenere la maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali sino al raggiungimento della misura di cui al comma 1 o a quella inferiore determinata con la deliberazione di cui al comma 2, i comuni possono impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e seguenti della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), a decorrere dall'anno 2023 [3].

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), il periodo "Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" è così sostituito: "Ai presidenti del Consiglio delle municipalità è corrisposta un'indennità di funzione per l'espletamento del mandato inerente le finalità istituzionali pari a un ottavo dell'indennità massima mensile prevista per il rispettivo sindaco. Ai componenti dei consigli delle municipalità è riconosciuto il gettone di presenza per le riunioni dell'assemblea e delle commissioni di cui sono componenti. Alle spese per l'indennità mensile e i gettoni di presenza si fa fronte con le risorse delle quote del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 annualmente assegnate, rispettivamente, ai Comuni di Cagliari e Sassari.".

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è stimata in complessivi euro 715.125.000 in ragione di euro 238.375.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e da altri fondi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza, è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) programmi rivolti alle persone non autosufficienti e con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS" di potenziamento dell'assistenza domiciliare;

b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), programmi di vita indipendente e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) programmi rivolti alle persone non autosufficienti complementari alla domiciliarità (azioni di integrazione socio-sanitaria) quali il rimborso degli oneri sociali per gli inserimenti in strutture socio-sanitarie incluso il ricollocamento di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanità e delle politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato.

3. Le linee di programmazione e indirizzo regionali sono definite in coerenza con i principi, criteri e modalità di erogazione delle risorse definiti nel PNRR, missioni 5 e 6, relative all'integrazione tra sociale e sanitario e nel Piano nazionale della non autosufficienza 2022/2024, che introducono una prima applicazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) di erogazione e dei LEPS di processo, individuano negli ambiti territoriali la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS e promuovono il graduale passaggio dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti.

4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3 le linee di programmazione e indirizzo regionali:

a) promuovono la gestione associata degli interventi confermando la gestione integrata a livello di ambiti plus/comuni per i programmi già avviati quali "Ritornare a casa plus" e predispongono un piano di sperimentazione per la gestione integrata ambiti plus/comuni per gli altri programmi e interventi ricadenti nel Fondo regionale per la non autosufficienza;

b) promuovono il graduale passaggio dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti.

5. Le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

6. La Regione verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e, qualora in sede di monitoraggio siano accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della terza annualità precedente, queste sono riversate alle entrate del bilancio regionale. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riprogrammate a favore degli altri programmi della non autosufficienza.

7. A decorrere dall'anno 2023 l'importo massimo del contributo di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), e all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), attribuito a ciascuna comunità è incrementato di euro 50.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

8. Alla copertura dello squilibrio corrente dei bilanci 2023 delle aziende del Servizio sanitario regionale concorrono gli utili di sistema conseguiti dagli enti del Servizio sanitario regionale negli esercizi 2019, 2020 e 2021, al netto di eventuali perdite 2021, e le economie di spesa realizzate nell'esercizio 2022 dalle aziende sanitarie locali per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"); le predette risorse sono riversate nell'esercizio 2023 alle entrate del bilancio regionale fino a concorrenza della somma di euro 70.000.000. Le ulteriori risorse disponibili sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate all'ultimazione dell'opera pubblica, così come prevista nei progetti a suo tempo approvati, relativa al completamento dei Presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del Presidio sanitario distrettuale di Macomer, per le medesime finalità sono destinati gli utili di sistema 2021 eccedenti la copertura dell'equilibrio corrente e le economie accertate sullo stanziamento degli esercizi 2020 e 2021 relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia") e successive modifiche ed integrazioni, fino a concorrenza a copertura del fabbisogno certificato [4].

9. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023 e la spesa annua di euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2024 quale integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 03 - titolo 1) [5].

10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per l'assistenza domiciliare e l'acquisto di presidi sanitari per le persone malate di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sclerosi (missione 12 - programma 02 - titolo 1) Gli oneri di cui al presente comma trovano copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 [6].

11. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse residue possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della sanità, per il finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale finalizzate all'erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, per un massimo di euro 8.000.000. La restante quota può essere destinata ad assicurare servizi di assistenza sanitaria nei mesi estivi in località turistiche.".

12. Le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l'assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell'assistenza ospedaliera nell'anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria [7].

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 al fine di consentire la somministrazione degli screening neonatali per l'Atrofia muscolare spinale (SMA). La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della sanità, emana le disposizioni attuative (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

14. Al fine di perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali del personale, le aziende del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della sanità, possono rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale previste dal titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per tali finalità il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), è incrementato di euro 10.000.000 annui a partire dall'anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

15. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, la spesa di euro 9.375.000 per il servizio di elisoccorso regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

16. In aggiunta al contributo previsto nell'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (Legge finanziaria 1985), è autorizzata, in favore dei comuni montani, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per il sostegno delle persone con disabilità in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Il contributo può essere richiesto dai comuni privi di centri di riabilitazione e centri diurni, distanti oltre 20 km dai centri abilitati convenzionati, che non siano serviti da mezzi di trasporto in dotazione ai centri di riabilitazione (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

17. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 80.000 in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti consiglio regionale della Sardegna al fine di consentire il coinvolgimento in azioni finalizzate all'inclusione sociale dei cittadini con disabilità visiva (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

18. Le risorse assegnate nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2022, non spese al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate per l'attivazione sperimentale presso il distretto socio-sanitario di unità di continuità assistenziale nel territorio regionale. Nelle more dell'attivazione delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e delle Unità complesse di cure primarie (UCCP), le aziende socio-sanitarie locali sono autorizzate ad avviare le procedure assunzionali per l'attivazione delle Unità di continuità assistenziale (UCA); fino alla definizione di appositi indirizzi nazionali si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, triennio 2016-2018, con particolare riferimento alla continuità assistenziale.

19. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per l'attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 15 - programma 02 - titolo 1) [8].

20. È autorizzata, per l'anno 2023 quale acconto relativo all'annualità 2024 e dall'anno 2024 all'anno 2037, l'ulteriore spesa di euro 750.000, di cui euro 500.000 da ripartire tra le scuole di specializzazione di pediatria, di chirurgia pediatrica e di neurochirurgia, in favore dell'Università degli studi di Sassari, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 2 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 04 - programma 04 - titolo 1) [9].

21. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l'anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attività svolte nel 2022, euro 540.000 per l'anno 2024 ed euro 565.000 per l'anno 2025 in favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna (missione 04 - programma 04 - titolo 1) [10].

22. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022, è autorizzata, per l'anno 2023 la spesa di euro 3.000.000, quale saldo dell'acconto già disposto con la medesima norma e, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua di euro 17.100.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

23. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del PNRR da parte dei soggetti attuatori è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 3.500.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 22 del 2022 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

24. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PNRR e il funzionamento degli ecosistemi dell'innovazione è autorizzata a favore della e.INS Scarl la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da utilizzare per la migliore efficacia ed efficienza della gestione del programma, comprese le attività connesse al monitoraggio e alla rendicontazione (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

25. Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2023, in misura non inferiore al 25 cento rispetto all'anno 2022, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1) [11].

26. Al fine di dare attuazione alla programmazione regionale e di potenziare la rete pubblica delle cure riabilitative, è autorizzato l'avvio delle procedure per l'acquisizione al patrimonio regionale della struttura Santa Maria Assunta di Guspini. Ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto, valutata l'indispensabilità, l'indilazionabilità e l'utilità dell'acquisto del bene, è autorizzata la spesa massima di euro 7.500.000 così ripartita: euro 1.500.000 per l'anno 2023, euro 2.500.000 per l'anno 2024 ed euro 3.500.000 per l'anno 2025 (missione 01 - programma 05 - titolo 2). Nel rispetto dei principi del buon andamento e delle disposizioni vigenti in materia di attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per le amministrazioni pubbliche e gli enti a esse strumentali, si procede alla verifica della congruità della stima ed al conseguente adeguamento del prezzo nei limiti della somma di cui al secondo periodo. Per la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma della struttura è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.500.000 per l'anno 2024; gli interventi sono realizzati con delega regionale dalla ASL n. 6 del Medio Campidano, nei limiti delle risorse all'uopo assegnate (missione 13 - programma 05 - titolo 2) [12].

27. L'ARES è autorizzata ad incrementare il tetto di spesa regionale per la riabilitazione extraospedaliera di tipo residenziale a ciclo continuativo o diurno, pari a euro 2.500.000, per l'anno 2025 per l'attivazione dei posti letto in fase di assegnazione, coerentemente con quanto disposto nel paragrafo 10 del vigente documento relativo al "Riordino della Rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna (missione 13 - programma 01 - titolo 1) [13].

28. È autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2023 e di euro 87.500 per l'anno 2024 ai fini dell'attivazione della "Carta Giovani Sardegna" tramite la rete Eurodesk, la quale opera nella selezione dei partner locali con criteri di parità di trattamento, equità e trasparenza (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

29. È autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 200.000 per la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo regionale integrato del welfare (SIWE), (missione 01 - programma 12 - titolo 1 e missione 01 - programma 08 - titolo 2).

30. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020) è sostituito dal seguente:

"10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 540.000 per il finanziamento dei progetti promossi dalla Cassa delle ammende a titolo di cofinanziamento e di finanziamento diretto in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 e di eventuali ulteriori successivi accordi o progetti (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.8142)."

31. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore somma di euro 80.000. L'autorizzazione può essere destinata anche alla copertura delle spese sostenute negli anni pregressi (missione 11 - programma 01 - titolo 1). Una quota pari ad euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22 del 2022 relativa ad Alimentis, è destinata all'acquisto di derrate alimentari (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

32. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), dopo la parola "Sulcis" è aggiunta la parola: "Iglesiente".

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di ricerca.

1. La Regione promuove il posizionamento del territorio isolano quale spazio di eccellenza di livello internazionale per lo sviluppo della ricerca, lo sviluppo sperimentale e le ricadute economiche degli studi sulla genetica, sostenendo la capitalizzazione delle attività di ricerca che negli ultimi anni hanno consentito il posizionamento dell'Isola quale punto di riferimento mondiale della ricerca genomica.

2. Il programma di attività vede coinvolte le Università sarde, il sistema di ricerca regionale e, laddove funzionali all'attività, gli altri enti pubblici di ricerca e prevede, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, la partecipazione di soggetti privati. Le attività sono realizzate in sinergia con la finalità della misura 4 del PNRR e, in particolare, con i progetti "Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia (e.INS) - Spoke 1 Medicine e Spoke 10 Biopharmacology" e "Heal Italia" finanziati nel quadro del PNRR.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di euro 12.500.000, in ragione di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

4. Per il potenziamento del progetto ARIA e la prosecuzione della collaborazione tra la Regione e l'Istituto nazionale di fisica nucleare diretta alla realizzazione e sperimentazione di una torre di distillazione criogenica per la produzione di isotopi stabili arricchiti ad altissima purezza presso le miniere Pozzo 1 Seruci e Nuraxi Figus è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2023, di euro 3.000.000 per l'anno 2024 e di euro 1.300.000 per l'anno 2025 (missione 14 - programma 03 - titolo 2) [14].

5. La Regione promuove la valorizzazione scientifica internazionale del patrimonio archeologico e storico della Sardegna, con particolare riferimento al complesso statuario dei Giganti di Mont'e Prama, quale segno fondamentale dell'identità, della storia e della cultura isolana, attraverso collaborazioni scientifiche al più alto livello internazionale con istituzioni museali e istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio mondiale. Le collaborazioni possono riguardare l'organizzazione di mostre e convegni internazionali anche con temporaneo mutuo scambio di opere in modo da favorire le ricadute scientifiche ed economiche nell'intero territorio sardo. Il programma di attività coinvolge le principali realtà sarde attive nella promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale della Sardegna in collaborazione con il sistema di ricerca regionale e, laddove funzionali all'attività prevede, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, la partecipazione di soggetti privati. Le attività sono realizzate in sinergia con il "Grande Progetto Mont'e Prama". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a favore della Fondazione Mont'e Prama, la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2023, euro 2.200.000 per l'anno 2024 ed euro 1.600.000 per l'anno 2025 (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale.

1. Al fine dell'applicazione dell'istituto delle maggiorazioni per turno previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a disporre, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, di euro 1.504.762,67 per l'esercizio 2021 e di euro 6.336.650 a decorrere dall'esercizio 2022, comprensivi degli oneri riflessi e dell'IRAP (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

2. Per l'adeguamento contrattuale del personale dipendente dell'Agenzia FoReSTAS l'ammontare delle risorse di cui all'articolo 11, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2022, destinate alla contrattazione collettiva regionale, sono incrementate di euro 265.794,21, comprensivi degli oneri riflessi e dell'IRAP, a decorrere dall'anno 2022, per garantire la copertura degli oneri relativi alle maggiorazioni per turno (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia FoReSTAS assegnate in ciascuna annualità, tramite il contributo di funzionamento regionale.

4. Il personale dell'ESAF a tempo determinato che, dopo aver sottoscritto entro il 31 dicembre 2005 un contratto a termine, in seguito all'incorporazione di ESAF in Abbanoa Spa è stato successivamente assunto a tempo indeterminato, è equiparato al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso l'ESAF ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15). Gli effetti della presente disposizione decorrono dal 7 maggio 2020. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.300.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1) [15].

5. L'Agenzia ARGEA Sardegna è autorizzata, per l'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad acquisire con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 95 unità di personale, di cui n. 48 di categoria D e n. 47 di categoria C, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale, attraverso lo scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti. Gli oneri di cui al presente comma sono quantificati in euro 4.018.021,03 a decorrere dall'anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 1). La disposizione di cui al presente comma è finalizzata a garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; ad adeguare, inoltre, la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

6. L'Amministrazione regionale, gli enti del sistema Regione e le aziende sanitarie, tenuto conto del piano triennale del fabbisogno, delle vigenti capacità assunzionali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci per tali finalità, assumono il personale prioritariamente attingendo dalle graduatorie in corso di vigenza. Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2) per la manutenzione straordinaria degli immobili del Ministero della difesa al fine di consentire lo svolgimento, presso le medesime sedi, del corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell'area A - Livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna. Alle risorse di cui al periodo precedente si fa fronte con pari riduzione delle risorse stanziate per l'organizzazione delle procedure concorsuali assunzionali.

8. Per le finalità di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 1985, nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell'area A - Livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 ripartita come segue:

a) euro 100.000 destinati alle spese per l'affitto di sale per convegni e corsi di formazione, noleggi di attrezzature, impianti e macchinari e altre spese per utilizzo di beni di terzi agenti (missione 09 - programma 05 - titolo 1);

b) euro 400.000 destinati a spese per l'acquisizione dei servizi necessari per il normale svolgimento dei corsi di formazione, compresa la logistica del personale o dei nuovi agenti (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

9. È autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 800.000 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, lettera c) della legge regionale n. 17 del 2021 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 400.000 a favore di ARST Spa per il completamento delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori inseriti nella lista regionale ad esaurimento del personale impiegato nei passaggi a livello in attuazione della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori"), (missione 10 - programma 01 - titolo 1).

11. In riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell'indennità di amministrazione e dell'indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a decorrere dall'anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

12. All'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. Al fine di riequilibrare, anche mediante la contrattazione integrativa, i differenziali delle retribuzioni tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di regioni e autonomie locali le risorse destinate alla contrattazione collettiva regionale relativa al triennio 2019-2021, di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 48 del 2018, sono incrementate, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, di euro 9.400.000 ed euro 3.199.000 a regime (missione 20 - programma 03 - titolo 1).";

b) il comma 6 è così sostituito:

"6. Al fine di consentire la perequazione, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, riferita al triennio 2019-2021, del comparto di contrattazione di cui all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, delle risorse destinate ai fondi per la retribuzione accessoria e del fondo per le progressioni professionali, l'Ente acque della Sardegna (ENAS), i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, in considerazione dell'incremento avvenuto nella rispettiva dotazione organica, è autorizzato ad incrementare a decorrere dall'anno 2021 le risorse disponibili nel proprio bilancio da destinare alla contrattazione collettiva per complessivi euro 575.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.".

13. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 21, della legge regionale n. 17 del 2021, nei limiti delle risorse nello stesso previste, si applica a favore del personale dei Consorzi di bonifica in servizio al momento del passaggio all'ENAS, nei termini previsti dall'articolo 34, comma 10, ultimo periodo della lettera c), della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica).

14. Al fine di dare attuazione ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, ulteriori risorse pari a euro 1.143.360 annui a decorrere dall'anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

15. All'articolo 1, comma 42, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), l'importo di euro 160.000, già incrementato di euro 50.000 ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge finanziaria 2014), è incrementato di ulteriori euro 30.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

16. [Il personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito definitivamente all'Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche, previo adeguamento dei rispettivi piani del fabbisogno del personale. Il presente comma si applica anche al personale dell'Agenzia FoReSTAS in servizio presso altre direzioni generali, che supporta la Direzione generale della protezione civile nelle attività connesse alle emergenze regionali dichiarate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modifiche, e al personale dell'Agenzia FoReSTAS con qualifica dirigenziale in servizio presso altre amministrazioni del sistema Regione. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte mediante pari riduzione del contributo regionale di funzionamento assegnato all'Agenzia FoReSTAS per ciascuna annualità] [16].

17. Al fine di rafforzare la capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 per l'attivazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le compagnie barracellari, secondo quanto stabilito dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e all'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di agricoltura.

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 400.000 in favore del Distretto agroalimentare di qualità "Le Eccellenze agroalimentari e zootecniche dei Parchi naturali della Sardegna" quale contributo per la realizzazione di una propria rete commerciale di centri servizi rivolti alla trasformazione dei prodotti generati dai soci e per le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali (missione 16 - programma 01 - titolo 2). L'autorizzazione di spesa, pari ad euro 400.000 per l'anno 2022, di cui all'articolo 4, comma 1, tabella B (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 17 del 2021 avente come beneficiario il medesimo Distretto, è abrogata.

2. Una quota pari ad euro 2.000.000 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021 è dall'Agenzia LAORE Sardegna riversata all'entrata del bilancio regionale per essere destinata allo scorrimento della graduatoria del bando approvato con determinazione LAORE n. 927/2022 del 22 settembre 2022, sulla base dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 e della conseguente ordinanza del Commissario delegato all'emergenza incendi n. 2/2021 del 5 ottobre 2021 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 1.000.000 a favore delle aziende del settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

4. Al fine di garantire il completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) delle annualità 2019 e 2020 del PSR Sardegna 2014-2022 - Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna - è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.700.000. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte mediante le risorse già trasferite ad ARGEA ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 35, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018- 2020), al fine di adeguare l'entità degli aiuti in favore dei cerealicoltori che aderiscono agli accordi di filiera per la valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna alle richieste di contributo presentate fino al 2022, e per il fabbisogno previsto per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.200.000, di cui euro 8.400.000 per l'anno 2023 ed euro 2.400.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

6. Ai fini del rilancio del comparto ippico e zootecnico della Sardegna è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 2.500.000 e di euro 1.200.000 per l'anno 2025 (missione 16 - programma 01 - titolo 1). Ai relativi oneri si fa fronte, per l'anno 2023, con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE pari a euro 1.300.000, quale quota parte delle risorse di cui all'articolo 6, comma 10 della legge regionale n. 1 del 2018, destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017 e certificate dal rendiconto di gestione della medesima Agenzia LAORE per l'esercizio 2021 (D.G.R. del 21 dicembre 2022, n. 38/97).

7. Al fine di accelerare la spendita delle risorse residue del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e far fronte al rischio di loro disimpegno è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 per l'attuazione di interventi nell'ambito del fondo ad anticipazione delle risorse dello stesso, in attesa dell'approvazione delle opportune modifiche al Piano finanziario, o a sua integrazione qualora necessario, secondo quanto ritenuto opportuno dal referente dell'Autorità di gestione del FEAMP. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate, qualora necessario, come anticipazione della nuova programmazione europea per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 750.000, di euro 400.000 per l'anno 2024 e di euro 200.000 per l'anno 2025 per l'evoluzione e l'avviamento del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR Sardegna), (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

9. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 150.000 per la stipula di accordi di collaborazione tra la Regione e le istituzioni universitarie operanti nel campo della ricerca nelle materie di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 23.000.000 quale integrazione del cofinanziamento al Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte, per l'anno 2023, con le risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE pari a euro 23.000.000 certificate dal rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 (D.G.R. del 21 dicembre 2022, n. 38/97) di cui:

a) euro 13.000.000 quale quota parte delle risorse di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2018 destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017;

b) euro 10.000.000 quale quota parte delle risorse di cui alla legge regionale n. 5 del 2016, allaL.R. 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020) e alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021) destinate agli aiuti per i danni subiti dagli agricoltori a causa di eventi calamitosi avvenuti nel corso dell'anno 2018.

11. Le somme accertate sul titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dell'entrata del bilancio della Regione a seguito della restituzione da parte della Agenzia LAORE, sono trasferite ad ARGEA Sardegna quale organismo pagatore regionale (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 9. Disposizioni in materia turismo, commercio e artigianato.

1. È autorizzata, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa annua complessiva di euro 1.670.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1) per l'erogazione di contributi secondo la seguente ripartizione:

a) euro 200.000 a favore della Lega Navale Villasimius per l'organizzazione del Campionato internazionale di Vela-Monoscafo denominato Swan Sardinia Challenge;

b) euro 290.000 a favore della ASD Moto Club Pro Sport per l'organizzazione del Campionato Mondiale Supermoto Tramatza;

c) euro 200.000 a favore della GLE-Sport ASD per l'organizzazione del Campionato del Mondo di formula Kite, Sardinia Kiteboard Grand Slam;

d) euro 580.000 a favore della ASD Moto Club Mx Sport per l'organizzazione del Campionato del mondo di Motocross Riola Sardo;

e) euro 400.000 a favore Aquatic Team Freedom SSD Srl per l'organizzazione del FINA Open Water Tour Coppa del Mondo in acque libere.

2. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della Dinamo Lab ssd arl, quale contributo ad un programma triennale di attività dirette alla promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze sarde, inclusione sociale e benessere, anche attraverso la valorizzazione delle strutture sportive e la partecipazione ai campionati che possano favorire la promozione dell'immagine della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, definisce le linee di indirizzo, i criteri e le modalità di erogazione (missione 07 - programma 01 - titolo 1). L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 è da intendersi per le attività coerenti con il programma a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 [17].

3. [È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.100.000 per promuovere la destinazione Sardegna, tramite l'organizzatore della 37ma edizione dell'Americàs Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato nella città di Cagliari denominato "Americàs Cup Word Series - Cagliari 2023" (missione 07 - programma 01 - titolo 1)] [18].

4. Al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Legge finanziaria 2011) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) l'importo di "euro 100.000" è sostituito con l'importo di "euro 200.000";

b) le parole "a favore della sezione regionale dell'Unione nazionale pro-loco italiane (UNPLI)" sono sostituite con le parole: "a favore delle sezioni regionali dell'Unione nazionale pro-loco italiane (UNPLI) e dell'Ente pro-loco Sardegna (EPLS)";

c) dopo la parola "istituto" è inserito il seguente capoverso: "Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del turismo, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione, che tengono conto del numero di pro-loco aderenti a ciascun organismo.".

5. Al fine di valorizzare la promozione dei prodotti totalmente sardi nella ristorazione e promuovere i consumi da parte dei residenti, dei turisti e dei visitatori è istituito il Fondo per lo sviluppo nella ristorazione del consumo dei prodotti da filiera 100 per cento sardi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.500.000 a favore delle confederazioni delle imprese commerciali maggiormente rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici, così come individuate dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato (missione 14 - programma 02 - titolo 1) [19].

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna, per lo svolgimento delle iniziative inerenti all'animazione e al sostegno del commercio e dei prodotti locali, anche attraverso la promozione dei territori. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore del commercio (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 a favore dell'Unione regionale delle camere di commercio della Sardegna "Unioncamere", a copertura degli oneri per l'istruttoria delle domande previste dalla misura di supporto agli investimenti del commercio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2022, per la prosecuzione della misura di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2022 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 125.000 a favore della Camera di commercio di Cagliari per il completamento delle attività di istruttoria per gli anni 2017, 2018 e 2019 relative alle imprese artigiane iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese della ex Camera di commercio di Oristano di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2016 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 per l'acquisizione di prestazioni professionali e specialistiche finalizzate alla promozione dell'artigianato in Sardegna (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

10. A seguito del rifinanziamento degli interventi di sostegno alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) delle legge regionale n. 22 del 2022, secondo le finalità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese artigiane in possesso dei requisiti richiesti alla data del 16 maggio 2022.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di lavori pubblici.

1. Per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 3.500.000 di cui euro 1.000.000 per l'anno 2023 ed euro 2.500.000 per l'anno 2024 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

2. Per garantire maggiore sicurezza per gli interventi della rete stradale di viabilità locale esistente è autorizzata la spesa, a favore delle province e delle città metropolitane, nella misura di euro 8.000.000 di cui euro 4.000.000 per l'anno 2023 ed euro 4.000.000 per l'anno 2024 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

3. Per migliorare la fruibilità dei percorsi ciclabili attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di cicloservizi è autorizzata la spesa di euro 500.000, di cui euro 100.000 per l'anno 2023, euro 200.000 per l'anno 2024 ed euro 200.000 per l'anno 2025 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

4. Per finanziare le istanze provenienti dagli enti locali per la realizzazione di itinerari ciclabili è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

5. Per riqualificare la viabilità secondaria della Sardegna e sviluppare la progettazione degli interventi prioritari per adeguarla e metterla in sicurezza, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 6.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2023, euro 2.000.000 per l'anno 2024 ed euro 3.000.000 per l'anno 2025 (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

6. È autorizzata, a favore del Comune di Bono, la spesa di euro 200.000 per l'anno 2023 e di euro 800.000 per l'anno 2024 quale contributo per l'acquisizione e la valorizzazione dell'edificio di elevato valore architettonico già residenza del Canonico Salvatore Frassu (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

7. È autorizzata, a valere sulle risorse del PR FESR 2021/2027 - Priorità 3, codice 045, la spesa di euro 40.000.000 a favore degli enti locali per l'efficientamento energetico dei propri edifici e dell'illuminazione pubblica, di cui euro 20.000.000 per l'anno 2023, euro 10.000.000 per l'anno 2024 ed euro 10.000.000 per l'anno 2025. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le conseguenti variazioni di bilancio nel rispetto dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000, di cui euro 2.000.000 per l'anno 2023 ed euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per interventi nella viabilità di interesse locale e regionale (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

9. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000 per l'anno 2025 per l'assegnazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento normativo delle opere di sbarramento minori di competenza regionale ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

10. È autorizzata, a favore degli enti locali, la spesa di euro 400.000 per l'anno 2023, di euro 600.000 per l'anno 2024 e di euro 800.000 per l'anno 2025 per la predisposizione della diagnosi energetica e dell'attestazione di prestazione energetica degli edifici e strutture pubbliche di loro proprietà (missione 17 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 9.000.000 a favore dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), in coerenza con l'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22), al fine di garantire il pareggio di bilancio (missione 08 - programma 02 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 per studi e indagini sulle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sottosuolo del quartiere Marina di Cagliari finalizzati alla valutazione del grado di sicurezza strutturale degli edifici, delle infrastrutture stradali e degli spazi aperti al pubblico (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 11. Accordo di programma tra Regione, Comune di Cagliari e altri enti pubblici.

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere con il Comune di Cagliari ed ulteriori enti pubblici eventualmente interessati, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali nella città di Cagliari per la realizzazione:

a) del nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032;

b) [del nuovo ospedale cittadino] [20];

c) [del nuovo polo degli uffici regionali presso l'ex Caserma Trieste-Stallaggio Meloni] [21];

d) [del completamento del Campus universitario di Viale La Playa, anche mediante acquisizione delle aree contermini di proprietà di Rete ferroviaria italiana (RFI)] [22];

e) [del potenziamento delle strutture residenziali e di ristorazione a servizio del diritto allo studio universitario lungo l'asse di Via Trentino in continuità all'esistente Casa dello studente e alle strutture del Centro universitario sportivo (CUS) di Cagliari] [23].

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 50.000.000 in ragione di euro 3.000.000 per l'anno 2023, euro 15.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 20.000.000 per l'anno 2026 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

3. Per le ulteriori somme necessarie la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, lo stanziamento delle risorse statali, o di loro anticipazioni, rinvenienti dai trasferimenti di cui all'Accordo tra Stato e Regione del 7 novembre 2019, recepito con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), fino a concorrenza del residuo stimato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2026, pari ad euro 20.000.000, si provvede mediante utilizzo di quota parte dell'entrata di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) già accertata e già imputata per il medesimo anno in conto del capitolo EC122.028 - titolo 1 - tipologia 103, ed eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella medesima annualità.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di lavoro.

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 500.000, per il finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di un piano straordinario di formazione rivolto ai responsabili degli uffici tecnici degli enti locali della Sardegna, finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed amministrative per l'avvio di progetti di comunità energetiche a partnership pubblico-privata (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

2. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Regione è autorizzata a cofinanziare le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

3. La Regione promuove l'attuazione di un programma di politiche attive del lavoro rivolto a disoccupati, anche di lunga durata, soggetti svantaggiati e persone inattive, finalizzato al loro inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita.

4. Alla spesa di cui al comma 3, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse del Programma regionale "FSE+ Sardegna 2021/2027 al servizio della dignità".

5. La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e a seguito di uno specifico percorso di coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce gli indirizzi in merito ai criteri di attuazione del programma di cui al comma 3 e alle modalità di monitoraggio e rimodulazione delle risorse per il raggiungimento dei pertinenti obiettivi nella prospettiva della armonizzazione con altre linee di finanziamento e della massima valorizzazione degli elementi di complementarità orizzontale e verticale con i medesimi.

6. È autorizzata, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di euro 200.000 in favore dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per la prosecuzione degli interventi di cui all'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher per l'attivazione di tirocini destinati a giovani laureati da svolgersi presso gli uffici del distretto della Corte d'Appello di Cagliari (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per l'attivazione, in via sperimentale, di appositi cantieri occupazionali rivolti a giovani disoccupati laureati in materie giuridiche, da svolgersi presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'appello di Cagliari. I cantieri sono gestiti attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto. L'ASPAL è individuato quale soggetto attuatore della misura, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta con apposita deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro (missione 15 - programma 02 - titolo 1) [24].

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 710.000 per la prosecuzione degli interventi a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto dell'Unione e a favore di enti della medesima categoria operanti in Sardegna (missione 12 - programma 08 - titolo 1).

9. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento di un progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di appositi cantieri occupazionali per disoccupate e disoccupati laureati da attivarsi nei comuni e loro forme associative, relativamente a progetti di recupero del patrimonio archeologico e a interventi di efficientamento energetico (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 per l'attivazione di un percorso di utilizzo a favore dei lavoratori della Tossilo Spa da parte di enti e amministrazioni pubbliche, in continuità contrattuale con la società Tossilo Tecnoservice, attraverso l'istituto del distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore del lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

11. Ai fini della predisposizione di un programma di sviluppo per le zone svantaggiate della Sardegna atto a favorire un percorso di ripartenza dei territori in crisi che crei positive ricadute in termini occupazionali e di benessere per la collettività dei cittadini e delle imprese, anche in prospettiva delle misure da attuarsi da parte dell'Amministrazione regionale in relazione alle nuove opportunità del PNRR, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 per la costituzione, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, di un gruppo di lavoro interassessoriale (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Il gruppo di lavoro è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del lavoro, con la quale sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma di sviluppo.

12. Ai fini dell'erogazione di un contributo pari al 20 per cento del costo del lavoro sostenuto negli anni 2020 e 2021 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.000.000 in ragione di euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 10.39.00 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi) ed euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 01.63.00 (Attività successive alla raccolta), (missione 16 - programma 01- titolo 1). Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 2022 è abrogato.

13. Dopo la lettera h) del comma 12 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2021 è aggiunta la seguente:

"h bis) giornalisti con o senza partita IVA esclusi dalle precedenti norme regionali di aiuti, iscritti alla gestione separata INPS o alla gestione INPGI/INPS la cui retribuzione avviene con cessione del diritto d'autore.".

14. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.000.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 12, della legge regionale n. 17 del 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

15. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 a favore del Comune di Cagliari, per l'erogazione di contributi volti a sostenere attività economiche, produttive e professionali che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2023 a causa di interdizioni al transito pedonale per motivi di sicurezza. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

16. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 in favore dei soggetti gestori per ristorare i danni derivanti negli anni 2020 e 2021 dalla chiusura dei locali di intrattenimento musicale dal vivo, operanti continuativamente nel territorio regionale nel periodo antecedente la dichiarazione di stato di emergenza nazionale causata dalla pandemia da Covid 19. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del lavoro, sono definiti i criteri e modalità di attuazione sulla base delle domande di ristoro presentate (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo e sport.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari, di cui euro 800.000 per l'anno 2023 ed euro 500.000 per l'anno 2024, per l'attuazione di un intervento di riqualificazione delle strutture oratoriali di via Don Bosco a Cagliari, costituite dal cinema-teatro e dagli impianti sportivi, al fine dell'attuazione di azioni di inclusione sociale. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, approva i criteri per l'erogazione e la rendicontazione del contributo (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

2. È autorizzata la spesa complessiva di euro 33.579.200 di cui euro 1.579.200 per l'anno 2023, euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 10.000.000 per l'anno 2025, euro 15.000.000 per l'anno 2026 ed euro 5.000.000 per l'anno 2027 a favore degli enti locali, comuni e unioni dei comuni per la realizzazione degli interventi per la valorizzazione, l'accessibilità e la fruizione dei siti monumentali previsti nel progetto pilota-studio di fattibilità predisposto nel novero delle attività per il riconoscimento dei "monumenti della civiltà nuragica" all'interno della World heritage list del patrimonio universale dell'UNESCO (missione 05 - programma 01 - titolo 2). Il programma, corredato del piano finanziario relativo agli interventi da realizzare, è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed è predisposto tenuto conto delle attività già autorizzate per le medesime finalità con l'articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 17 del 2021.

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 a favore della Parrocchia dei Santi Martiri Giorgio e Caterina, in Cagliari, per l'intervento di restauro conservativo di una facciata della Chiesa e della relativa vetrata artistica (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 a favore dell'Ente Provincia Frati minori cappuccini di Sardegna per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del convento di Pula (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 800.000 al fine di celebrare il 75° anniversario dello Statuto speciale per la Sardegna. Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta del Presidente della Regione (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

6. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 350.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) da ripartire come segue:
a) euro 200.000 in favore della Fondazione Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza onlus, subentrante nella gestione della Casa museo Antonio Gramsci all'Associazione Casa Museo di Antonio Gramsci onlus;

b) euro 50.000 in favore dell'Associazione culturale Casa Natale Antonio Gramsci Ales ODV con sede in Ales;

c) euro 50.000 in favore dell'Associazione per Antonio Gramsci - Biblio-Mediateca "Mille Ghilarze" con sede in Ghilarza;

d) euro 50.000 in favore dell'Istituto di studi e ricerche Antonio Gramsci della Sardegna, con sede in Cagliari.

7. È autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 14.000 al fine di consentire la programmazione e la prosecuzione delle attività dell'Istituto artistico musicale G. Verdi di Alghero (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

8. Al fine di conseguire un'armonica crescita della cultura musicale in Sardegna attraverso il riequilibrio territoriale dell'offerta culturale promossa dalla Regione con particolare riferimento alle Città metropolitane di Cagliari e Sassari, nel comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023 il contributo annuo è rideterminato in euro 2.000.000. La liquidazione e rendicontazione del contributo sono regolate secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modifiche ed integrazioni per i Teatri di tradizione (missione 05 - programma 02 - titolo 1)."

9. I commissari delle Fondazioni di cui all'articolo 29, comma 5-ter, della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati ad accettare i conferimenti dei beni immobili di proprietà della Provincia e del Comune di Nuoro attualmente in uso dalle Fondazioni medesime, determinando le corrispettive quote in relazione al patrimonio delle Fondazioni e conferendo alla Provincia ed al Comune di Nuoro lo status di soci fondatori.

10. All'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale, previsto dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 50.000 a favore del medesimo Consorzio in liquidazione (missione 04 - programma 04 - titolo 1) e, ai fini del completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro previsto dal dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2016, e per le residuali spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per la costituzione della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale, prevista dal comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di euro 450.000 per l'anno 2023 a favore della medesima Fondazione, di cui euro 30.000 per spese di parte corrente (missione 04 - programma 04 - titolo 1) ed euro 420.000 per la costituzione del fondo patrimoniale (missione 04 - programma 04 - titolo 2);

1-ter. Per la costituzione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di cui al comma 5-ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche e d integrazioni, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2023 per le relative spese correnti (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7630) e di euro 100.000 per la costituzione del relativo fondo di dotazione (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

1-quater. Nelle more della costituzione della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro, il contributo ordinario di cui al comma 5-septies dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato al Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro.".

11. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 190.000 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro, del Consorzio Uno di Oristano e del Consorzio Polo universitario Olbia quale contributo agli investimenti. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione definisce i criteri di riparto delle risorse (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22) è autorizzata, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 100.000 destinata alla pubblicazione di un avviso riservato a quei soggetti giuridici che abbiano maturato i requisiti richiesti nell'anno 2022 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 a favore delle attività, aventi scopi di utilità sociale, svolte dalle emittenti televisive comunitarie. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 800.000 al fine di incrementare la diffusione dei laboratori extracurriculari nelle autonomie scolastiche pubbliche e nelle scuole paritarie della Sardegna relativamente agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Gli atti emanati in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui essi sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 650.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari al fine di favorire la transizione digitale e consolidare gli investimenti fatti, da destinare all'incremento dei servizi digitali per l'efficientamento e il miglioramento dei servizi erogati (missione 04 - programma 04 - titolo 1) [25].

16. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 650.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari ai fini della sperimentazione di un Programma di sviluppo territoriale, da destinare all'erogazione di benefici a supporto dei soggetti attuatori (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

17. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 833.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari al fine del completamento del processo, già in corso, di innovazione del patrimonio edilizio, da destinare alla progettazione e all'acquisto dell'equipaggiamento per il completamento del processo di funzionalizzazione degli spazi (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

18. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, la spesa di euro 600.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari al fine di migliorare le attività di didattica e ricerca, da destinare all'incremento del patrimonio bibliotecario, per la digitalizzazione e l'archiviazione del proprio patrimonio documentario antico e di pregio (missione 04 - programma 04 - titolo 1) [26].

19. È autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 500.000 in favore del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari da destinare alla costituzione di un laboratorio di modellistica fisica e virtuale al fine di migliorare le attività didattiche e di ricerca, (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

20. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari ai fini della sperimentazione di un Piano di welfare aziendale, da destinare all'erogazione selettiva di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

21. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 250.000 per consentire alle Autonomie scolastiche aventi sede nel territorio regionale lo svolgimento di visite didattiche presso siti archeologici, museali, culturali di particolare rilevanza sul territorio regionale e nazionale e la realizzazione di progetti speciali, rivolti in particolare al contrasto della dispersione scolastica (missione 04 - programma 02 - titolo 1) [27].

22. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie operanti sul territorio regionale e in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell'istruzione che nell'anno scolastico 2022-2023 sono costituite da una sola sezione (missione 04 - programma 01 - titolo 1).

23. È autorizzata, per gli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 a favore delle scuole ad indirizzo Montessoriano di ogni ordine e grado per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

24. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, a favore della Fondazione Mont'e Prama, è rideterminato in euro 900.000 annui (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

25. È autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2023, euro 3.000.000 per l'anno 2024 ed euro 6.000.000 per l'anno 2025, per interventi di edilizia scolastica per i quali è già stato assunto un provvedimento di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non si sono ancora concluse le procedure di affidamento a causa delle criticità causate dall'incremento dei costi dei materiali da costruzione (missione 04 - programma 03 - titolo 2).

26. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), per lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2022 per la concessione di contributi ai progetti idonei per lo sviluppo di sceneggiature finalizzate alla realizzazione di lungometraggi (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

27. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 a favore degli enti locali nei cui territori ricadono le "Domus de Janas" decorate per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti di cui all'articolo 7, comma 36, della legge regionale n. 17 del 2021. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

28. Ai fini della promozione della candidatura al Patrimonio Unesco (Tentative List, 21 ottobre 2021) del sito "Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Le Domus de Janas" è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000 a favore del Centro studi "Identità e Memoria" (Cesim/APS) per la realizzazione di un video promozionale, di un convegno internazionale e di una mostra itinerante (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

29. Ai fini dell'implementazione di una International Flight Training School (IFTS), presso la base dell'Aeronautica militare di Decimomannu, è autorizzata, a favore dell'ITS Fondazione Mo.So.S. la spesa complessiva di euro 2.220.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed euro 1.640.300 per l'anno 2025 in ragione di:

a) euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 1.420.300 per l'anno 2025 per l'adeguamento delle strutture tecnologiche e laboratoriali del medesimo istituto (missione 04 - programma 05 - titolo 2);

b) euro 220.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per l'attivazione di un corso di formazione per specialisti manutentori aeronautici elettro-meccanici ed elettro-avionici (missione 04 - programma 05 - titolo 1).

30. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 a favore del Centro servizi culturali di Cagliari della Società umanitaria - Cineteca sarda, quale finanziamento delle opere necessarie all'adeguamento dei locali siti presso il corpo E del complesso ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per le opere già realizzate nel corso degli anni 2022 e 2023 (missione 05 - programma 02 - titolo 2) [28].

31. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 in favore della Fondazione Maria Carta quale sostegno alle iniziative per la promozione e conoscenza dei segni e degli elementi più caratterizzanti dei valori della cultura, degli usi, costumi e tradizioni del popolo sardo attraverso un percorso itinerante via mare (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

32. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 5.300.000 per la concessione di contributi alle associazioni e alle società sportive aventi sede operativa in Sardegna per l'espletamento della propria attività in ragione di:

a) euro 4.700.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (missione 06 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 600.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

33. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione e dello sport, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 32. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorso il quale se ne prescinde e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

34. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 in favore della Federazione italiana nuoto - Comitato regionale Sardegna, per l'organizzazione della Waterpolo Sardinia Cup (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

35. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 900.000 per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) a copertura dell'aumento dei costi energetici e delle spese di gestione sostenute dai Centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo-relazionale oppure ad un ente di promozione sportiva. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione e dello sport, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

36. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 5 del 2016, relativo all'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi, è rideterminato in euro 70.000 annui a favore dell'Ufficio scolastico della Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 14. Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Radio Televisione sarda.

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), al fine di promuovere la crescita e la diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nella società, nelle istituzioni e nei media, la Regione è autorizzata a partecipare all'istituzione della Fondazione Radio Televisione sarda, al fine di dare spazio alle produzioni televisive e cinematografiche che si propongano di tutelare e promuovere le lingue e le culture della Sardegna, con particolare riferimento alle produzioni IMPRENTAS finanziate dalla Regione.

2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

3. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con le previsioni della legge regionale n. 22 del 2018, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione.

4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

5. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di lingua sarda, secondo quanto previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

6. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 50.000 in favore della Fondazione Radio Televisione sarda, a titolo di partecipazione della Regione al Fondo di dotazione della Fondazione (missione 05 - programma 02 - titolo 3).

7. La Regione eroga un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Radio Televisione sarda, determinato in euro 50.000 per l'anno 2023 ed euro 100.000 per ogni anno successivo (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

 

     Art. 15. Interventi in materia di transizione energetica e di adattamento ai cambiamenti climatici.

1. Al fine della riduzione dei costi energetici e dell'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso l'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, è autorizzata per l'anno 2023, a valere sulle risorse del PR FESR 2021/2027 - Priorità 3, la spesa di euro 30.000.000 per sostenere gli investimenti delle imprese per la transizione energetica, tra i quali gli interventi di elettrificazione dei consumi e di efficientamento energetico, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili e lo sviluppo di sistemi di accumulo e di stoccaggio dell'energia prodotta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e i relativi meccanismi di incentivazione.

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 40.000.000 quale contributo a favore delle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio di energia e l'efficientamento energetico. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, sono definiti le modalità di attuazione, gli interventi ammissibili e le priorità di riparto (missione 17 - programma 01 - titolo 2) [29].

3. Al fine di sostenere le misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici quali inondazioni e frane, comprese le azioni di sensibilizzazione, gli interventi di protezione civile, lo sviluppo dei sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi la Regione è autorizzata alla costituzione di un fondo alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie. Al fondo è assegnata una dotazione iniziale per il triennio 2023- 2025 pari a complessivi euro 110.000.000, in ragione di euro 30.000.000 per l'anno 2023, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 09 - programma 09 - titolo 2).

4. Al fine di sostenere l'ampliamento del Centro ricerche Sotacarbo, in corso di attuazione con i fondi concessi da un bando finanziato dall'Agenzia della Coesione territoriale per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di tecnologie low carbon, associate all'idrogeno ed ai combustibili verdi e le maggiori attività, in qualità di strumento consultivo e operativo a supporto della Giunta regionale, necessarie per l'attuazione nel territorio regionale della Sardegna di una filiera tecnologico-industriale dell'idrogeno, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 1.500.000 (missione 17 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di ambiente, protezione civile e di urbanistica.

1. Per fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nell'oristanese nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2022 è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale per l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, che abbiano riportato danni, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ed è destinato:

a) per i soggetti privati, al ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati;

b) per i titolari di attività economiche produttive, al ristoro dei danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

3. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 finalizzata alla costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali. Le successive alimentazioni del fondo sono assicurate dal riversamento in conto entrate delle quote di finanziamento per la realizzazione delle opere progettate attraverso il fondo medesimo (missione 09 - programma 01 - titolo 3).

4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000 per il finanziamento delle iniziative legate alla proposta o alla realizzazione del programma Man and Biosphere (MAB) Unesco (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 2.000.000 a favore degli enti locali e loro forme associative per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica di siti contaminati (missione 09 - programma 02 - titolo 2).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 3.000.000 a favore degli enti locali per il finanziamento di interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dell'amianto da strutture pubbliche o private (missione 09 - programma 02 - titolo 2).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalità di cui alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), (missione 09 - programma 05 - titolo 1) [30].

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 1.000.000 quale contributo ai comuni per la gestione e manutenzione dei parchi urbani. I criteri per la ripartizione delle risorse sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

9. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2023 ed euro 730.000 per l'anno 2024 per attività finalizzate a studi, sperimentazioni, monitoraggi ed alla redazione del Piano di gestione della posidonia secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), (missione 09 - programma 01- titolo 1).

10. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dai piani d'azione sul rumore ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) a favore della Città metropolitana di Cagliari e del Comune di Sassari è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.100.000 destinata all'attuazione degli interventi previsti dai piani d'azione sul rumore ambientale (missione 09 - programma 08 - titolo 2) e di euro 250.000 per l'anno 2024 destinata all'aggiornamento delle mappature acustiche e dei piani d'azione sul rumore ambientale (missione 09 - programma 08 - titolo 1).

11. È autorizzata la spesa di euro 160.000 per l'anno 2023 e di euro 240.000 per l'anno 2024 per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e del Piano regionale della qualità dell'aria al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), (missione 09 - programma 08 - titolo 1).

12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 50.000 destinata alla corresponsione dei compensi al personale istruttore in materia di valutazioni di impatto ambientale (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore del personale regionale coinvolto nelle istruttorie in materia di valutazioni di impatto ambientale, la spesa di euro 20.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1) di cui:

a) euro 15.750 per la liquidazione degli oneri sociali e obbligatori e FITQ;

b) euro 4.250 per la liquidazione degli oneri IRAP.

14. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 800.000 finalizzata alla ristrutturazione di immobili destinati ad attività di protezione civile, di cui euro 600.000 per un immobile sito nel Comune di Ilbono ed euro 200.000 per un immobile sito nel Comune di Tonara. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 11 - programma 01 - titolo 2).

15. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.500.000 a favore degli enti locali per l'aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

16. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 per la realizzazione di un sistema a pilotaggio remoto a servizio della Protezione civile regionale (missione 11 - programma 01 - titolo 2).

17. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 22 del 2022, oltre che per le finalità già previste, possono essere utilizzate per la stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e società a partecipazione pubblica finalizzate all'espletamento di programmi di interventi di protezione civile realizzati anche nell'ambito del PNRR.

18. Al fine di consentire ai comuni di adottare gli strumenti urbanistici adeguati al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2023 da destinare al finanziamento dei comuni pilota di cui alle deliberazioni del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino (Attuazione della direttiva 2007/60/CE e decreto legislativo n. 49 del 2010 - Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione - Misure non strutturali - Approvazione delle linee guida, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, l'analisi modellistica idraulica dei fenomeni di allagamento nei bacini riguardanti ambiti urbani e periurbani interessati da elementi del reticolo idrografico regionale) per l'adeguamento del Piano urbanistico al PPR ed al PAI con particolare riguardo agli adeguamenti degli strumenti urbanistici, richiesti dagli aggiornamenti al PAI a seguito dell'applicazione della modellazione idraulica bidimensionale (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

19. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.200.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 17. Attivazione di un programma regionale di acquisto crediti e attivazione di garanzie. [31]

[1. La Regione riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), e successive modifiche ed integrazioni, e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.

2. Per favorire la maggior efficacia delle detrazioni e l'efficienza della circolazione dei crediti maturati in Sardegna la Regione, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, promuove:

a) l'attivazione di un programma di acquisto di crediti da portare direttamente a compensazione;

b) l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie che favorisca la negoziazione dei crediti tra soggetti privati nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle entrate.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua e regolamenta i criteri e le modalità per l'attuazione.]

 

     Art. 18. Disposizioni in materia trasporti.

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per prestazioni specialistiche finalizzate alla disciplina della navigazione interna nell'ambito del vigente quadro normativo e delle competenze amministrative degli enti ed uffici della Regione e per la definizione di regolamenti attuativi e strumenti applicativi (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 90.000 per implementare i servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio dell'Unione dei comuni dell'Ogliastra (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

3. Nell'ambito dei servizi di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica da esercirsi in regime di oneri di servizio pubblico verticale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000, di cui euro 30.000 per l'anno 2023 ed euro 70.000 per l'anno 2024, per prestazioni specialistiche destinate a valutare la fattibilità sotto il profilo tecnicoamministrativo dell'apertura di nuove linee complementari alla tratta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e viceversa al fine di assicurare il servizio anche in caso di condizioni metereologiche avverse (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

4. È autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2023 ed euro 10.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'acquisto di strumentazione hardware e servizi software al fine di garantire la piena operatività dei servizi di pianificazione strategica, programmazione e monitoraggio degli investimenti nei trasporti (missione 01 - programma 03 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 741.603,35 in favore di ARST Spa per la definizione delle pendenze insorte nell'ambito dell'attuazione dell'intervento "Metropolitana di Cagliari - Linea 3" (missione 10 - programma 02 - titolo 2).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 3.000 in favore di Rete ferroviaria italiana (RFI), per l'accesso al servizio dati informatico denominato "Sistema I&C HUB" al fine di garantire piena operatività ai servizi di infomobilità abilitati nell'ambito del Sistema informativo dei trasporti (SITRA), (missione 10 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di industria e di riqualificazione di centri urbani.

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.500.000 destinati allo scorrimento della graduatoria relativa alla realizzazione di opere infrastrutturali a favore degli enti di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 49/59 del 17 dicembre 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

2. Una quota pari a euro 272.306,32 delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'ultima domanda ammissibile e parzialmente finanziata per esaurimento delle risorse di cui alla determinazione n. 2232 del 9 novembre 2022 (Riqualificazione centri urbani. legge regionale 22 novembre 2021, n. 17) della Direzione generale dell'Assessorato dei lavori pubblici, al fine di favorire la realizzazione completa dell'intervento (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 20. Modifiche alla L.R. n. 15 del 2022 in materia di comunità energetiche, alla L.R. n. 18 del 2022 in materia di contrasto al bullismo e alla L.R. n. 3 del 2022 in materia di contrasto allo spopolamento.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006) è abrogato.

2. Nella legge regionale 4 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: "registro del CONI" sono sostituite dalle seguenti: "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche";

b) alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 le parole: "dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Società Sport e salute Spa".

3. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2022, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "; per nucleo familiare si intende il nucleo composto da almeno un genitore residente nel paese in cui risiede il figlio nato nel 2022.".

 

     Art. 21. Fascicolo immobiliare informatico dell'immobile pubblico.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per l'anno 2023, di euro 650.000 per l'anno 2024 e di euro 150.000 per l'anno 2025 per l'implementazione del Fascicolo degli immobili pubblici, nella prospettiva di un consolidamento dei livelli di interoperabilità dei sistemi informativi (missione 01 - programma 06 - titoli 1 e 2).

 

     Art. 22. Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Bonifiche sarde.

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e assieme agli enti locali territoriali ed a soggetti privati portatori di interesse, all'istituzione della fondazione denominata "Bonifiche sarde" con sede ad Arborea, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. La sede della Fondazione Bonifiche sarde è individuata nel compendio immobiliare denominato "Villa del Direttore" sita nel Comune di Arborea attualmente nella disponibilità della Regione, che la mette a disposizione attraverso comodato gratuito alla Fondazione per l'espletamento delle finalità istituzionali.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) recupero immobiliare del compendio della "Villa del Direttore";

b) recupero, catalogazione e fruizione del patrimonio documentale della Società bonifiche sarde;

c) studio e approfondimento del patrimonio documentale tramite diffusione alla società civile e scientifica;

d) promozione di incontri e attività culturali collegate alla storia della Società bonifiche sarde e al suo ruolo nella realtà sarda;

e) organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;

f) istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico e di un centro di documentazione e di altre attività informative.

4. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con le finalità istituzionali è autorizzata, per il tramite del Presidente della Regione, a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

5. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo iniziale di euro 1.300.000 nell'anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 2), finalizzato al recupero dell'immobile e alle attività connesse alla sua operatività e, per attività finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali, con un contributo di funzionamento pari a euro 80.000 annui, a decorrere dall'anno 2024 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

CAPO II

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 

     Art. 23. Copertura finanziaria.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2023 2024 e 2025 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2023.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nel B.U. 2 marzo 2023, n. 12.

[2] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 4 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. L'art. 56, L.R. 9/2023, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 17/2023, non riporta alcuna modifica al presente comma.

[8] Comma così sostituito dall'art. 102 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2024, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Comma già sostituito dall'art. 55 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2024, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2024, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[14] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nel B.U. 2 marzo 2023, n. 12.

[15] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[16] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17.

[17] Comma sostituito dall'art. 141 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 1.

[18] Comma abrogato dall'art. 141 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[19] Comma così sostituito dall'art. 144 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[20] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[21] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[22] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[23] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[24] Comma così sostituito dall'art. 99 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[26] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[27] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[28] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[29] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[30] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2024, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[31] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2024, n. 3.