§ 2.2.38 - L.R. 3 febbraio 1981, n. 5.
Interventi per l'agricoltura e la forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:03/02/1981
Numero:5


Sommario
Art. 4.      Una quota, pari a L. 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1980, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del [...]
Art. 6.      Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 15 della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1, [...]
Art. 7.      La misura del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali di cui all'art. 2 della L.R. 29 [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Sugli stanziamenti recanti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 10.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - un contributo straordinario di L. 5.115.000.000 per l'aumento del capitale sociale della [...]


§ 2.2.38 - L.R. 3 febbraio 1981, n. 5.

Interventi per l'agricoltura e la forestazione.

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     Una quota, pari a L. 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla L.R. 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare il titolo di spesa P-1.06 dello stesso Piano e sarà utilizzata per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo 6.6 le cui provvidenze sono estese alle attività promozionali a favore di tutti i prodotti agricoli.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1980, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di lire 5.000.000.000 per la concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - di un contributo di funzionamento di pari importo, in aggiunta a quello previsto nel capitolo 06280 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

     La somma anticipata sarà recuperata nel corso dell'anno 1980 o in quello successivo e sarà destinata al finanziamento dei seguenti interventi:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 15 della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1, modificato dall'ultimo comma dell'art. 23 della L.R. 10 maggio 1979, n. 38, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può autorizzare nei limiti delle disponibilità esistenti sui relativi capitoli del proprio stato di previsione del bilancio per l'anno 1980 e dei bilanci per gli anni successivi - competenza e residui - aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura esclusivamente utilizzabili mediante l'emissione d'ordinativi intestati ai beneficiari.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     La misura del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali di cui all'art. 2 della L.R. 29 novembre 1961, n 14, è elevata fino all'80% della spesa.

     Tra le opere di manutenzione, di cui al comma precedente, possono comprendersi i lavori derivanti dalla depolverizzazione del piano viabile e dalla costruzione e ricostruzione di tombini stradali per lo scarico delle acque.

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9.

     Sugli stanziamenti recanti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

     Alle spese di cui ai capitolo 06021.e 06245 si applicano, per l'anno finanziario 1980, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e comunque non oltre il secondo successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - un contributo straordinario di L. 5.115.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società bonifiche sarde S.p.A., secondo le direttive che verranno all'uopo impartite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica [4].

     Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Recano disposizioni finanziarie.

[2] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8, comma 4, della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.

[4] L'attuale comma 1 così sostitusce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1981, n. 18. Vedi anche l'art. 4 della medesima legge il quale dispone che «II contributo di cui al precedente art. 1 non sarà erogato all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - fino a quando il Consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo stesso art. 1».