§ 3.2.45 – L.R. 15 aprile 1999, n. 11.
Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:15/04/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Atti internazionali e comunitari.
Art. 3.  Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.
Art. 4.  Consulta regionale giovani.
Art. 5.  Nomina e durata della Consulta regionale giovani.
Art. 6.  Compiti della Consulta regionale giovani.
Art. 7.  Abrogazione.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.2.45 – L.R. 15 aprile 1999, n. 11.

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

(B.U. 29 aprile 1999, n. 13).

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:

     a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;

     b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;

     c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;

     d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;

     e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;

     f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della UE;

     g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;

     h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;

     i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.

     2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.

 

     Art. 2. Atti internazionali e comunitari.

     1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

 

     Art. 3. Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.

     1. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.

     2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.

 

     Art. 4. Consulta regionale giovani.

     1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Consulta regionale giovani, composta da [1]:

     a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;

     b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;

     c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;

     d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;

     e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;

     g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.

     2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.

     3. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     4. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

 

     Art. 5. Nomina e durata della Consulta regionale giovani.

     1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 6. Compiti della Consulta regionale giovani.

     1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

     2. Sono in particolare compiti della Consulta:

     a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;

     b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;

     c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;

     d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

     e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;

     f) formulare il parere sul Rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.

     3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

     4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

 

     Art. 7. Abrogazione.

     1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

 

In aumento

 

ENTRATA

Cap. 34001 - Entrate eventuali e varie

     1999 lire 10.000.000

     2000 lire 10.000.000

     2001 lire 10.000.000

 

SPESA

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

     1998 lire 10.000.000

     1999 lire 10.000.000

     2000 lire 10.000.000


[1] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.