§ 2.14.16 - L.R. 17 novembre 1986, n. 61.
Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre-ottobre 1986.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:17/11/1986
Numero:61


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alle ll.rr. 7 giugno 1984, n. 29, e 30 dicembre 1985, n. 34, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre-ottobre 1986.
Art. 2.      L'onere regionale relativo agli interventi sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche non agrarie, il cui costo è previsto in lire 7.000.000.000 graverà sul capitolo 08155 del bilancio per [...]
Art. 3.      Alla copertura finanziaria della presente legge, i cui oneri ricadono sui citati capitoli 06120 e 08155, si provvede mediante riduzione di una quota di lire 2.000.000.000 delle competenze del [...]


§ 2.14.16 - L.R. 17 novembre 1986, n. 61.

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre-ottobre 1986.

 

Art. 1.

     Le norme di cui alle ll.rr. 7 giugno 1984, n. 29, e 30 dicembre 1985, n. 34, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo settembre-ottobre 1986.

 

     Art. 2.

     L'onere regionale relativo agli interventi sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche non agrarie, il cui costo è previsto in lire 7.000.000.000 graverà sul capitolo 08155 del bilancio per l'anno finanziario 1986 il cui stanziamento è incrementato di una somma di pari importo.

     Per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali nonché le provvidenze di cui alle lett. b), c) e d), dell'art. 1 della l.r. n. 29 del 1984 e dell'art. 2 della l.r. n. 34 del 1985, il cui costo è previsto in lire 25.000.000.000, l'onere sarà sostenuto facendo ricorso al fondo di solidarietà regionale in agricoltura:

     - per lire 10.000.000.000 attraverso le disponibilità esistenti nel fondo medesimo;

     - per lire 15.000.000.000 mediante incremento dello stanziamento del capitolo 06120 del bilancio per l'anno finanziario 1986.

 

     Art. 3.

     Alla copertura finanziaria della presente legge, i cui oneri ricadono sui citati capitoli 06120 e 08155, si provvede mediante riduzione di una quota di lire 2.000.000.000 delle competenze del capitolo 03016 e di una quota di lire 20.000.000.000 delle competenze del capitolo 03017.

     (Omissis).