§ 2.2.25 - L.R. 21 maggio 1971, n. 7.
Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:21/05/1971
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore ortofrutticolo e favorire la valorizzazione commerciale della produzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      Le provvidenze di cui al precedente articolo possono essere concesse, in via del tutto eccezionale, anche a singole cooperative che, per numero di soci, entità di produzione, ambito territoriale [...]
Art. 3.      I contributi di cui all'art. 1, lettera a), sono concessi per una durata non superiore ad anni 5 solo per un funzionario tecnico ed uno amministrativo e nella misura del 90 per cento degli [...]
Art. 4.      I contributi di cui all'art. 1, lettera b), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento e si riferiscono alle sole spese relative al trasporto dei prodotti dal luogo di produzione [...]
Art. 5.      I contributi di cui all'art. 1, lettera c), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la [...]
Art. 6.      E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso uno o più istituti esercenti il credito agrario in Sardegna, il fondo di rotazione di cui all'art. 1, lettera d), della presente legge, [...]
Art. 7.      Per la concessione dei prestiti di cui all'articolo precedente il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà essere superiore al 2 per cento al lordo dei diritti di commissione e [...]
Art. 8.      Le domande per ottenere i prestiti debbono essere presentate agli istituti esercenti il credito agrario presso i quali è costituito il fondo di rotazione di cui all'art. 6.
Art. 9.      L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze e cooperazione, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati [...]
Art. 10.      Il fondo di rotazione di cui agli articoli precedenti potrà essere incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 e da quelli dei [...]
Art. 11.      L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, dispone ogni anno accertamenti atti a stabilire il regolare impiego [...]
Art. 12.      I contributi e prestiti di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi o prestiti previsti da altre leggi regionali o statali.
Art. 13.      L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, sentite le organizzazioni cooperative, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, presenta ogni anno [...]
Art. 14.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:


§ 2.2.25 - L.R. 21 maggio 1971, n. 7.

Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore ortofrutticolo e favorire la valorizzazione commerciale della produzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di cooperative ortofrutticole - che operano nel territorio della Sardegna e che hanno per scopo la coltivazione, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli - le seguenti provvidenze:

     a) contributi per affidare a tecnici qualificati e ragionieri la direzione tecnica e amministrativa delle società;

     b) contributi nelle spese di gestione;

     c) contributi per il funzionamento dell'ufficio commerciale nonché per campagne pubblicitarie;

     d) prestiti di esercizio attraverso la creazione di un fondo di rotazione.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze di cui al precedente articolo possono essere concesse, in via del tutto eccezionale, anche a singole cooperative che, per numero di soci, entità di produzione, ambito territoriale e organizzazione tecnica, garantiscano il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3.

     I contributi di cui all'art. 1, lettera a), sono concessi per una durata non superiore ad anni 5 solo per un funzionario tecnico ed uno amministrativo e nella misura del 90 per cento degli assegni fissi nonché degli oneri riflessi.

     Il tecnico deve essere fornito di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, ed essere qualificato dalla frequenza di un corso di specializzazione.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 1, lettera b), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento e si riferiscono alle sole spese relative al trasporto dei prodotti dal luogo di produzione a quello di raccolta e confezionamento per la spedizione, ed alle spese di acquisto, anche dalla penisola e dall'estero, degli elementi riproduttori.

     Gli elementi riproduttori di cui al comma precedente debbono avere i requisiti stabiliti dal competente Ispettorato provinciale

dell'agricoltura, che ne autorizza l'importazione [1].

 

     Art. 5.

     I contributi di cui all'art. 1, lettera c), possono essere concessi fino alla misura del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili per il funzionamento dell'ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie.

 

     Art. 6.

     E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso uno o più istituti esercenti il credito agrario in Sardegna, il fondo di rotazione di cui all'art. 1, lettera d), della presente legge, per la concessione dei prestiti previsti dall'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     Per le predette operazioni di credito agrario valgono le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei prestiti di cui all'articolo precedente il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà essere superiore al 2 per cento al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie.

 

     Art. 8.

     Le domande per ottenere i prestiti debbono essere presentate agli istituti esercenti il credito agrario presso i quali è costituito il fondo di rotazione di cui all'art. 6.

     Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti di credito integrati da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione, da un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste e da un rappresentante dell'Assessorato regionale al bilancio e programmazione.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze e cooperazione, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'art. 6.

 

     Art. 10.

     Il fondo di rotazione di cui agli articoli precedenti potrà essere incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 e da quelli dei bilanci successivi, nonché dalle quote di ammortamento per il capitale e per l'interesse corrisposti dai beneficiari.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, dispone ogni anno accertamenti atti a stabilire il regolare impiego delle somme erogate in favore dei consorzi e delle singole cooperative.

 

     Art. 12.

     I contributi e prestiti di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi o prestiti previsti da altre leggi regionali o statali.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, sentite le organizzazioni cooperative, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, presenta ogni anno all'approvazione della Giunta regionale il programma degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 14.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

     Cap. 26694 bis - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese generali per assegni fissi al personale dirigente;

     contributi alle stesse cooperative e agli stessi consorzi per il funzionamento dell'ufficio commerciale per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie.

     Cap. 26694 ter - Contributi a favore di cooperative ortofrutticole e di consorzi costituiti fra cooperative ortofrutticole nelle spese di trasporto dei prodotti dal luogo di produzione al luogo di raccolta e confezionamento e contributi nelle spese per l'acquisto di elementi riproduttori dalla penisola e dall'estero.

     Cap. 26694 quater - Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione a cooperative ortofrutticole e a consorzi di cooperative ortofrutticole dei prestiti di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     (Omissis).

     Le spese previste per l'applicazione degli artt. 2 e 4, 3 e 5 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 26694 bis,: 26694 ter e 26694 quater dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14.