Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 30/07/1990 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. (Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale). |
Art. 2. (Programmi quinquennali e attività sostitutive). |
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria). |
Art. 4. (Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni). |
Art. 5. (Ricerca di base). |
Art. 6. (Ricerca e sviluppo). |
Art. 7. (Interventi di sostegno alle attività minerarie). |
Art. 8. (Attività all'estero). |
Art. 9. (Norme per la tutela dell'ambiente). |
Art. 10. (Progetti di formazione e di riqualificazione professionale). |
Art. 11. (Modifiche alle norme di polizia mineraria). |
Art. 12. (Norme sulla contitolarità). |
Art. 13. (Copertura finanziaria). |
§ 64.1.37 - L. 30 luglio 1990, n. 221.
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
(G.U. 7 agosto 1990, n. 183).
Art. 1. (Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della
2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.
Art. 2. (Programmi quinquennali e attività sostitutive).
1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della
3. Il CIPI, altresì, ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della
Art. 3. (Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).
1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della
2. All'articolo 10, terzo comma, della
(Omissis).
3. All'articolo 11 della
(Omissis).
4. All'articolo 13, secondo comma, della
(Omissis).
5. L'articolo 15 della
6. All'articolo 17 della
(Omissis).
7. All'articolo 1 della
(Omissis).
8. [1].
Art. 4. (Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni). [2]
1. Le variazioni dei programmi di investimenti, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della
3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla
4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.
6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della
Art. 5. (Ricerca di base).
1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della
Art. 6. (Ricerca e sviluppo).
1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della
Art. 7. (Interventi di sostegno alle attività minerarie). [3]
1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della
2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della
3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata e il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della
5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.
6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della
7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.
Art. 8. (Attività all'estero).
1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della
Art. 9. (Norme per la tutela dell'ambiente).
1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.
5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della
Art. 10. (Progetti di formazione e di riqualificazione professionale).
1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.
Art. 11. (Modifiche alle norme di polizia mineraria).
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del
(Omissis).
Art. 12. (Norme sulla contitolarità).
1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:
a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;
b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.
2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.
5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.
6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.
7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.
9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.
10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.
Art. 13. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria";
b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 19 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del