§ 1.4.55 - L.R. 24 giugno 1991, n. 19.
Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:24/06/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Destinazione dei contributi.
Art. 2.  Ripartizione dei contributi.
Art. 3.  Incentivi alle forme associative fra Comuni.
Art. 4.  Studio sugli indicatori e i criteri di ripartizione dei trasferimenti regionali agli enti locali.
Art. 5.  Norme per la formazione dei dipendenti degli enti locali.
Art. 6.  Incremento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Art. 7.  Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Urgenza.


§ 1.4.55 - L.R. 24 giugno 1991, n. 19.

Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna.

 

Art. 1. Destinazione dei contributi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna.

     2. I contributi sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. In sede di prima applicazione, il decreto è emanato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I Comuni, le Province e le Comunità montane utilizzano il contributo nell'ambito delle seguenti finalità:

     a) istituzione e gestione di servizi di pubblica utilità e acquisto delle relative attrezzature, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni sulla copertura minima obbligatoria del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e con contributi finalizzati;

     b) finanziamento delle spese generali di funzionamento derivanti:

     - dall'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, delegate o comunque attribuite dalla legislazione regionale;

     - dalla gestione dei trasferimenti regionali specificamente destinati a spese di investimento;

     c) copertura di spese di investimento e pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il Credito sportivo e, fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito, anche con altri istituti;

     d) riequilibrio della gestione finanziaria, con pagamento dei debiti pregressi regolarmente accertati e non estinti per insufficienza del finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43.

 

     Art. 2. Ripartizione dei contributi.

     1. Per l'anno 1991 il contributo destinato ai Comuni è ripartito:

     a) per il 70 per cento in parti uguali fra i Comuni destinatari:

     b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     2. Per l'anno 1991 il contributo destinato alle Province a ripartito:

     a) per il 30 per cento in parti uguali fra le Province destinatarie;

     b) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     3. Per l'anno 1991 il contributo destinato Comunità montane è ripartito in parti uguali.

     4. Per gli anni seguenti i criteri di ripartizione saranno stabiliti con successiva legge regionale.

 

     Art. 3. Incentivi alle forme associative fra Comuni.

     1. Al fine di incentivare l'unione e la fusione di Comuni, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni non superiori a 5.000 abitanti che deliberano la costituzione di un'unione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o che entrano a far parte di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Comuni contigui. Nel caso in cui del Comune risultante dalla fusione entrino a far parte Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, trovano applicazione le norme di cui al quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Inoltre, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in parti uguali, viene computata oltre alla quota spettante all'unione o al nuovo Comune, una quota per ciascuno dei Comuni che deliberano la costituzione di un'unione o che entrano a far parte di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Comuni contigui.

     3. Al fine di incentivare l'effettiva gestione associata dei servizi, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni fino a 5.000 abitanti e di 2 alla popolazione dei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti che deliberino la costituzione di consorzi Volontari ai sensi dell'articolo 95 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per gli anni 1991 e 1992, i medesimi coefficienti di ponderazione si applicano anche alla popolazione dei Comuni non superiori rispettivamente a 5.000 e 10.000 abitanti che partecipano a consorzi ed altre forme associative tra enti locali per la gestione di servizi costituiti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990. n. 149.

     4. I coefficienti di ponderazione di cui ai precedenti commi possono essere applicati congiuntamente.

 

     Art. 4. Studio sugli indicatori e i criteri di ripartizione dei trasferimenti regionali agli enti locali.

     1. Al fine di consentire l'adozione dei criteri definitivi di ripartizione di cui al quarto comma dell'articolo 2, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

     a) predispone, avvalendosi dei dati in suo possesso, e in particolare di quelli desumibili dai certificati dei conti consuntivi dei bilanci degli enti locali, una banca dati sulle entrate, con particolare riferimento ai trasferimenti finanziari regionali, e sulle spese degli enti locali, nonché sui livelli e i costi dei servizi da questi erogati;

     b) presenta alla competente Commissione consiliare proposte per l'impiego di indicatori e di criteri ritenuti utili al fine di pervenire ad un metodo di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge, e eventualmente di altri trasferimenti regionali. che:

     - tenga conto degli effettivi fabbisogni finanziari degli enti locali e dei costi e livelli di sviluppo dei diversi servizi da essi erogati;

     - incentivi l'efficienza nella gestione;

     - tenga conto dell'effettiva attivazione, da parte degli enti locali, degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

 

     Art. 5. Norme per la formazione dei dipendenti degli enti locali.

     1. Al fine di assicurare che il livello medio di preparazione professionale dei dipendenti degli enti locali territoriali sia idoneo a garantire il migliore funzionamento dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Istituto regionale sardo per la formazione professionale, di cui alla legge regionale 30 maggio 1989, n. 99.

 

     Art. 6. Incremento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Gli enti locali sono autorizzati a destinare fino ad un massimo del 5 per cento degli stanziamenti loro assegnati ai sensi della legge regionale n. 45 del 1976 per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

 

     Art. 7. Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13. [1]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 81.500.000.000 per l'anno 1991, in lire 90.000.000.000 per l'anno 1992 e in lire 100.000.000.000 per l'anno 1993.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi al 1993 si provvede con la legge finanziaria.

     3. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 04162-06, 04162-07, 04162-08, 04162-09 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed ai capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 04162-06 e 04162-07.

 

     Art. 9. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica ed integra l'art. 7, punti a), b), c) e d) della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.