Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 12/09/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la contrattazione [...] |
Art. 2. Dotazione organica complessiva dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale |
Art. 3. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse [...] |
Art. 4. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) |
Art. 5. Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 |
Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...] |
Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 9 ter nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) |
Art. 9. Titoli brevi |
Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 |
Art. 11. Modificazione dell’articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 |
Art. 12. Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina [...] |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) |
Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 |
Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) |
Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 |
Art. 17. Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, |
Art. 18. Istituzione dell’imposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni |
Art. 19. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) |
Art. 20. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i [...] |
Art. 21. Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), e [...] |
Art. 22. Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a." |
Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in [...] |
Art. 24. Modificazioni dell’articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di [...] |
Art. 25. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...] |
Art. 26. Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative |
Art. 27. Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese |
Art. 28. Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà |
Art. 29. Modificazioni dell’articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e [...] |
Art. 30. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 |
Art. 31. Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 |
Art. 32. Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dell’articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del [...] |
Art. 33. Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava) |
Art. 34. Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell’articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 |
Art. 35. Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 |
Art. 36. Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative |
Art. 37. Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 |
Art. 38. Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 |
Art. 39. Modificazione dell’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia |
Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) |
Art. 41. Modificazioni dell’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente) |
Art. 42. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli [...] |
Art. 43. Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 |
Art. 44. Modificazioni dell’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 |
Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia [...] |
Art. 46. Modificazione dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) |
Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 |
Art. 48. Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 |
Art. 49. Modificazioni dell’articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 |
Art. 50. Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), e abrogazione dell’articolo 74 (Costituzione del comitato di coordinamento operante [...] |
Art. 51. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 |
Art. 52. Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria |
Art. 53. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 |
Art. 54. Modificazione dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia [...] |
Art. 55. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, |
Art. 56. Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 |
Art. 57. Disposizioni finanziarie inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 |
Art. 58. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. [...] |
Art. 59. Determinazione dell’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009 |
Art. 60. Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 |
Art. 61. Entrata in vigore |
§ 6.1.159 - L.P. 12 settembre 2008, n. 16.
Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)
(B.U. 16 settembre 2008, n. 38 - S.O. n. 2)
Parte I
Disposizioni per l'assestamento annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Titolo I
Disposizioni in materia di finanza locale e provinciale
Art. 1. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. Gli importi degli oneri per la contrattazione previsti per gli anni 2008-2009 dall’articolo 1 della
a) per il comma 1 in 5.216.000 e in 9.343.000 euro;
b) per il comma 2 in 526.000 e in 951.000 euro;
c) per il comma 3 in 433.000 e in 786.000 euro;
d) per il comma 4 in 1.504.000 e in 2.691.000 euro.
2. Gli importi degli oneri per la contrattazione previsti per gli anni 2008-2009 dall’articolo 2 della
a) per il comma 1 in 14.323.100 e in 24.075.500 euro;
b) per il comma 2 in 4.173.000 e in 6.675.000 euro;
c) per il comma 3 in 295.000 e in 529.000 euro.
3. L’articolo 3 della
"Art. 3
Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del servizio sanitario provinciale
1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 2, della
a) 3.764.000 euro per l’anno 2008 e 6.263.000 euro per l’anno 2009 per l’area della dirigenza medica e veterinaria;
b) 857.000 euro per l’anno 2008 e 1.161.000 euro per l’anno 2009 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
c) 9.260.000 euro per l’anno 2008 e 14.076.000 euro per l’anno 2009 per l’area del personale non dirigente."
4. Per i fini del comma 1, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese:
a) sull’unità previsionale di base 15.20.120:
1) 1.821.000 euro per l’anno 2008;
2) 3.669.000 euro per l’anno 2009;
3) 3.669.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi;
b) sull’unità previsionale di base 90.10.190:
1) 442.000 euro per l’anno 2008;
2) 889.000 euro per l’anno 2009;
3) 889.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
5. Per i fini del comma 2, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 25.90.130:
a) 7.157.000 euro per l’anno 2008;
b) 10.324.500 euro per l’anno 2009;
c) 10.324.500 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
6. Per i fini del comma 3, con la tabella D sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 44.5.110:
a) 5.814.000 euro per l’anno 2008;
b) 9.276.000 euro per l’anno 2009;
c) 9.276.000 euro per l’anno 2010 e per gli anni successivi.
7. La spesa complessiva fissata dall’articolo 4, comma 1, della
8. La spesa complessiva fissata dall’articolo 4, comma 2, della
9. Nei concorsi pubblici indetti dalla Provincia per le figure professionali previste dal protocollo d’intesa stipulato il 2 maggio 2006 con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
10. Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale e dalla contrattazione collettiva, e al fine di garantire la continuità dei servizi, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, la durata e la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze e incarichi del personale della scuola sono disciplinate in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale dello Stato, anche con riferimento al personale assunto dalle scuole e istituzioni paritarie.
11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell’infanzia che scadono nel 2009 sono prorogati di un anno.
12. Mediante prelievo dal fondo di cui all’articolo 22 della
Art. 2. Dotazione organica complessiva dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale
1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1, della
a) 1.043 unità di personale appartenenti alla dirigenza medica e veterinaria;
b) 170 unità di personale appartenenti alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
c) 6.193 unità di personale non dirigente.
2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata ad avvalersi di forme contrattuali flessibili con i limiti stabiliti dall’articolo 37, comma 5, della
3. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1, della
4. Eventuali integrazioni alla spesa massima fissata dal comma 3 possono essere effettuate in misura non superiore al 2 per cento, nell’ambito delle risorse disponibili sul bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
5. Fermi restando i limiti previsti da questo articolo, l’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale può prescindere dalla vacanza di posti in organico. In questi casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso.
6. Le graduatorie dei concorsi per l’assunzione del personale da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari rimangono vigenti per tre anni dalla data della loro pubblicazione.
7. Se non sono disponibili nel territorio della provincia di Trento, né in quello della provincia di Bolzano e delle regioni limitrofe le figure professionali previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’allegato 1 al
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 3. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, agli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2008, si applicano i commi da 1 a 5 dell’articolo 11 della
2. Nel rispetto delle misure previste per il contenimento della dotazione del personale, l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente nei casi previsti dall’intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.
3. Nell’ambito del patto di stabilità sono definite le modalità per assicurare il controllo della spesa in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi, anche prevedendo eventuali obblighi di trasferimento o di messa a disposizione del personale già addetto alle funzioni e ai servizi oggetto di esternalizzazione.
4. Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della
Art. 4. Modificazione dell’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 4 della
Art. 5. Modificazione dell’articolo 21 della
(Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della
"2 bis. La Provincia, inoltre, può assumere spese per la fornitura di servizi concernenti le funzioni di polizia locale esercitate dai comuni mediante l’istituzione di corpi intercomunali, inclusi i servizi strumentali all’esercizio di queste funzioni, anche attraverso i soggetti che provvedono alla gestione associata dei servizi. La quota del concorso e le modalità d’intervento della Provincia sono definite d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali o nell’ambito dell’organo per la gestione associata previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera b), e dall’articolo 33, comma 7 ter, della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Titolo II
Disposizioni urgenti di semplificazione
Art. 6. Modificazioni della
1. Dopo l’articolo 19 bis della
"Art. 19 ter
Semplificazione dei rapporti con le imprese
1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 19 bis, sono adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all’avvio e all’esercizio dell’attività delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale.
2. I regolamenti possono prevedere l’affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell’istruttoria di procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di professionisti.
3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l’affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali; l’affidamento può essere disposto dai comuni con riguardo ai procedimenti di loro competenza."
2. Dopo l’articolo 40 bis della
"Art. 40 ter
Disposizioni per un’amministrazione di qualità
1. Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la Provincia effettua l’analisi e il monitoraggio periodico dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento e, se possibile, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, mettendo in relazione i risultati delle analisi effettuate con i benefici conseguibili a seguito dei procedimenti. La Giunta provinciale individua la struttura competente e i criteri e le modalità per la realizzazione di queste attività.
2. Con cadenza almeno annuale la struttura individuata ai sensi del comma 1 predispone, previo parere dell’organismo del Consiglio provinciale competente in materia, una relazione concernente l’attività effettuata, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione o di soppressione delle attività che non generano valore.
3. Per migliorare la qualità dei processi organizzativi sono attivati meccanismi di autovalutazione e autodiagnosi, in base agli strumenti di qualità totale definiti dall’Unione europea per le pubbliche amministrazioni, e sono adottate misure per promuovere tecniche di valutazione della qualità della prestazione organizzativa mediante il confronto e la comparazione con pubbliche amministrazioni di eccellenza.
4. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."
3. Dopo l’articolo 40 ter della
"Art. 40 quater
Servizio di garanzia del cittadino-cliente
1. I processi di servizio, come definiti dall’articolo 40 bis, comma 2, sono svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità.
3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi.
4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l’attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione.
5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Provincia adotta gli interventi necessari per consentire agli interessati di comunicare con l’amministrazione provinciale in via telematica. La Provincia, in particolare, garantisce la possibilità di presentare per via telematica, con efficacia legale, tutte le domande comunque denominate, a eccezione di quelle espressamente escluse con deliberazione della Giunta provinciale in ragione della complessità tecnica nella gestione della documentazione da allegare alla domanda.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, per assicurare la certezza nei rapporti tra i cittadini, le imprese e l’amministrazione provinciale, le strutture provinciali rendono disponibile e tengono aggiornata la modulistica e la documentazione che le riguarda. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l’attivazione di un’area di certificazione all’interno del portale istituzionale della Provincia. I documenti dotati di certificazione sono validi in tutti i rapporti intercorrenti con l’amministrazione provinciale.
6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia adeguano i propri ordinamenti ai principi dei commi 4 e 5.
Art. 7. Modificazioni della
(Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
1. Dopo l’articolo 9 della
"Art. 9 bis
Disposizioni in materia di scambi formativi tra pubblico e privato
1. Per promuovere lo scambio di esperienze formative e l’interazione tra il settore pubblico e il settore privato la Giunta provinciale, sulla base di protocolli d’intesa con le associazioni di categoria imprenditoriali, è autorizzata a disporre l’assegnazione temporanea presso imprese private di personale appartenente al comparto delle autonomie locali assunto, nelle categorie C e D, con procedura concorsuale pubblica bandita dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, o di personale delle medesime categorie o con qualifica di dirigente e direttore già in servizio presso la Provincia, fermo restando, in questo ultimo caso, il consenso del dipendente interessato.
2. I protocolli d’intesa disciplinano le funzioni, le modalità d’inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo con oneri a carico delle imprese. Rimane fermo, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi provinciali del comparto delle autonomie locali.
3. Le modalità di esercizio dell’assegnazione temporanea e i criteri di scelta dei dipendenti interessati sono definiti nei contratti collettivi del comparto delle autonomie locali."
2. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 47 della
"1 quater. Il personale docente della formazione professionale, previa autorizzazione del dirigente del servizio competente in materia di personale, può svolgere altre attività professionali, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato, non siano di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio."
Art. 8. Inserimento dell’articolo 9 ter nella
1. Dopo l’articolo 9 bis della
"Art. 9 ter
Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti
1. Per semplificare e accelerare la concessione delle agevolazioni provinciali, anche in deroga a quanto previsto da leggi o regolamenti, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni può ridefinire i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ad agevolazioni provinciali e con regolamenti può disciplinare le modalità per la loro valutazione.
2. La Giunta provinciale stabilisce:
a) gli obiettivi di utilizzo delle risorse entro specifiche scadenze in corso d’anno, e il termine massimo entro il quale possono essere adottati atti comportanti impegni di spesa sull’anno in corso e disposte liquidazioni;
b) le modalità per rendere indisponibili le somme per le quali non sono stati rispettati i suddetti obiettivi e termini e per riallocarle, nel rispetto delle variazioni del bilancio e del documento tecnico previste dalla normativa in materia.
3. Tenuto conto delle disponibilità del preventivo di cassa previsto dall’articolo 12, le strutture provinciali liquidano le agevolazioni finanziarie entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l’agevolazione; il termine è stabilito in novanta giorni se l’erogazione richiede l’effettuazione di verifiche da parte della struttura provinciale competente. Se il richiedente deve regolarizzare o integrare la documentazione presentata per consentire la liquidazione della spesa, il termine è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o integrazione inviata dall’amministrazione al richiedente fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall’amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine l’amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, liquida la spesa o definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.
4. La Giunta provinciale può modificare temporaneamente i termini previsti da questo articolo, in particolare in relazione alle disponibilità di cassa o per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno. Se il beneficiario presenta la documentazione per la liquidazione nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 15 dicembre le strutture liquidano le agevolazioni finanziarie entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I termini previsti dal comma 3 sono sospesi in relazione agli adempimenti previsti dal
5. Il rispetto degli obiettivi e dei termini previsti da questo articolo è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti, anche per la corresponsione della retribuzione di risultato, con le modalità definite dalla Giunta provinciale nel programma di gestione.
6. La Giunta provinciale stabilisce la modalità di attuazione di questo articolo. Tali modalità possono riguardare anche le domande o la documentazione già presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo.
7. Per semplificare il pagamento di somme ad essa dovute, la Provincia, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, introduce idonei strumenti per consentire agli interessati di effettuare i pagamenti secondo le modalità previste dall’articolo 50 bis. A tal fine la Giunta provinciale individua gli ambiti di applicazione della presente disposizione e le modalità tecniche per la sua attuazione."
Art. 9. Titoli brevi
1. Le leggi provinciali elencate nell’allegato A sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall’allegato stesso.
Art. 10. Modificazioni della
(Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative)
1. Nella
"Art. 1
Sanzioni amministrative".
2. Dopo l’articolo 1 della
"Art. 1 bis
Temperamento del regime sanzionatorio
1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell’accertamento di una violazione, non si dà corso all’immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo.
2. Nel verbale di accertamento l’addetto al controllo deve indicare le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento è comunicato all’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, se diversa, all’autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa.
3. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l’addetto al controllo non determina nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa, se diversa, l’autorità preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è in ogni caso obbligatoria l’adozione delle prescrizioni previste dai predetti commi.
5. Decorsi i termini prescritti per l’adeguamento alle disposizioni violate, l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo di adeguamento alle norme violate.
6. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l’addetto al controllo accerta una violazione consistente nell’adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, il procedimento d’irrogazione della sanzione amministrativa non è attivato, se l’adempimento è stato eseguito spontaneamente prima dell’accertamento.
7. Il regolamento previsto dal comma 1 può dettare anche le disposizioni di specificazione e d’integrazione per l’applicazione di questo articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l’applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.
8. Le disposizioni contenute in questo articolo possono trovare applicazione anche in deroga alle disposizioni sull’applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella legislazione provinciale di settore."
Art. 11. Modificazione dell’articolo 114 della
(Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 114 della
Art. 12. Modificazione dell’articolo 14 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della
"4 bis. Il richiedente l’agevolazione che ha già ottenuto un finanziamento da parte di un istituto creditizio può chiedere che la valutazione dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario sia sostituita dalla valutazione effettuata dall’istituto creditizio ai fini dell’erogazione del finanziamento, a condizione che essa risponda ai criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale."
Art. 13. Inserimento dell’articolo 27 bis nella
1. Prima dell’articolo 28 della
"Art. 27 bis
Vigilanza in materia di lavoro
1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, come strumento di sostegno al governo del mercato del lavoro, secondo le disposizioni dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione e, in particolare, del
2. La Provincia, anche per armonizzare i propri interventi ispettivi con quelli di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolge compiti di coordinamento dell’esercizio delle funzioni ispettive sul territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del
4. Il comitato di coordinamento è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e:
a) dal direttore della sede provinciale dell’INPS, dal direttore della sede provinciale dell’INAIL, dal comandante provinciale della guardia di finanza e dal direttore della filiale provinciale dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del
b) dal direttore della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
c) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla commissione provinciale per l’impiego tra i propri componenti; questi componenti del comitato possono farsi assistere da un consulente specialista.
5. Quando il comitato tratta questioni di carattere generale attinenti la problematica del lavoro irregolare possono essere invitati alle sedute del comitato il questore e il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri.
6. Il comitato redige annualmente una relazione di sintesi sull’attività ispettiva svolta dalle strutture rappresentate nell’ambito del comitato, secondo i criteri definiti dal comitato stesso, per favorire la conoscenza dei fenomeni rilevati nell’attività ispettiva e individuare gli obiettivi prioritari per l’attività di vigilanza. La relazione è trasmessa alla commissione provinciale per l’impiego, quale strumento conoscitivo per la programmazione della politica provinciale del lavoro.
7. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Titolo III
Disposizioni per l’attuazione della riforma istituzionale
e in materia di personale e contratti
Art. 14. Modificazioni della
(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. Il comma 12 dell’articolo 8 della
2. Il comma 11 dell’articolo 16 della
3. Al comma 5 dell’articolo 21 della
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 24 della
"7 bis. Sulla base di criteri e modalità previste nell’intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell’erogazione di risorse ai sensi del comma 7, la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti interessati."
5. Prima del comma 1 dell’articolo 42 della
"01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall’articolo 2 della
02. Ad avvenuta costituzione, con l’insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell’ambito del territorio del comprensorio della Valle dell’Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi.
03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione."
6. Prima del comma 1 dell’articolo 43 della
"01. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall’articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della
7. Dopo la lettera d) del numero 1 e dopo la lettera a) del numero 10 dell’allegato A "Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)" della
Art. 15. Modificazioni della
1. All’articolo 9 della
a) nel comma 1 le parole: "ad eccezione degli atti di liberalità a favore della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle transazioni e degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore della Provincia";
b) nel comma 2 dopo le parole: "con altro ente pubblico" sono aggiunte le seguenti: "o con una società a partecipazione pubblica".
2. Nel comma 5 dell’articolo 20 della
3. All’articolo 39 undecies della
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità del comma 18 dell’articolo 3 della
b) nel comma 2 dopo le parole: "e le forme di" sono inserite le seguenti: "aggiornamento e di".
4. Il comma 2 dell’articolo 39 duodecies della
"2. Per l’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di questo capo."
Art. 16. Modificazioni della
(Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
1. Alla fine del primo periodo del comma 3 dell’articolo 54 della
2. L’articolo 75 della
"Art. 75
Misure organizzative per l’attuazione del
1. Nell’ambito dell’organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del
2. Per svolgere i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione e per svolgere la sorveglianza sanitaria ai sensi del comma 1, i datori di lavoro individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
3. Ferma restando l’individuazione dei datori di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del
4. Quando sono necessari interventi di competenza di altre strutture in ordine alla costruzione, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione dei beni immobili e alla manutenzione dei beni mobili, per mantenere o ripristinare la rispondenza dei beni forniti o assegnati alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ferma restando l’adozione delle misure di sicurezza più urgenti, i dirigenti, anche su indicazione del nucleo o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, segnalano gli interventi necessari per rispettare la normativa ai servizi competenti in base all’ordinamento provinciale. I servizi ai quali sono richiesti gli interventi provvedono sulla base di appositi piani approvati dalla Giunta provinciale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio della Provincia, tenendo conto delle priorità determinate nell’ambito delle attività spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
5. Per adattare la normativa alle esigenze della propria organizzazione la Giunta provinciale può adottare specifiche disposizioni organizzative, che dispongono, in particolare, sulle modalità di applicazione del
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 17. Modificazione dell’articolo 1 della
in materia di retribuzione di risultato
1. Nel comma 7 dell’articolo 1 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Titolo IV
Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale e società di sistema
Art. 18. Istituzione dell’imposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni
1. Ai sensi del comma 43 dell’articolo 1 della
2. Fino all’avvenuta individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario l’IPAP rimane assoggettata alla disciplina statale e provinciale sull’IRAP, istituita dal
3. Il comma 4 dell’articolo 22 della
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della
5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.
Art. 19. Modificazioni della
1. Alla fine del quinto comma dell’articolo 1 della
2. Al terzo comma dell’articolo 8 della
a) le parole: ", la durata massima" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La durata dei limiti d’impegno è stabilita dalla legge che autorizza l’intervento o dalle leggi finanziarie successive."
3. L’articolo 47 della
"Art. 47
Conti giudiziali
1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 78 ter sono individuati i soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità e i termini per la sua presentazione."
4. All’articolo 51 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dal
b) nel comma 3 le parole: "il concessionario del servizio nazionale di riscossione" sono sostituite dalle seguenti: "l’agente della riscossione" e le parole: "per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura" sono sostituite dalla seguente: "finale";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Relativamente alle entrate affidate dalla Provincia alla Trentino riscossioni s.p.a., la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura del ruolo disciplinata dal comma 1 o con la procedura dell’ingiunzione prevista dal
5. All’articolo 51 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Su richiesta del debitore, se ricorrono circostanze motivate, la Provincia è autorizzata a concedere la rateizzazione di crediti ad essa spettanti. I criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del principio di non discriminazione.";
b) nel comma 2 dopo le parole: "è concessa" sono inserite le seguenti: "per un massimo di settantadue rate mensili," e le parole: "pari al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa," sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall’articolo 21, comma 1, del
c) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di ripartizione del pagamento può essere elevato fino a un massimo di centoventi rate mensili su istanza del debitore, quando dall’azione di recupero del credito provinciale può derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese debitrici, o in presenza di altre situazioni di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore, individuate dalla deliberazione prevista dal comma 1."
6. Dopo l’undicesimo comma dell’articolo 55 della
"Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario."
7. All’articolo 60 bis della
a) nel comma 1 dopo le parole: "a scadenza fissa" sono inserite le seguenti: "o per le quali è necessario il pagamento anticipato da parte del tesoriere";
b) nel comma 2 le parole: "la Giunta provinciale approva" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può approvare";
c) nel comma 3 le parole: "ricomprese nei programmi di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal comma 1";
d) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "I servizi, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, fermo restando l’impegno di spesa a carico dell’anno di scadenza dell’obbligazione, provvedono agli adempimenti disciplinati dall’articolo 57 anche nell’esercizio successivo, utilizzando le disponibilità delle previsioni di cassa del medesimo esercizio. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma."
8. La modificazione apportata alla
9. La Provincia è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa con le modalità indicate dal dodicesimo comma dell’articolo 55 della
Art. 20. Modificazione dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
"3 bis. A decorrere dall’anno 2008 le somme iscritte nel bilancio provinciale per l’attuazione di questa legge possono essere conservate a residui anche se i provvedimenti previsti dall’intesa non sono adottati entro la fine dell’esercizio d’iscrizione a bilancio delle medesime somme."
Art. 21. Modificazioni dell’articolo 8 bis della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 bis della
"7 bis. Ai fini della concessione, dell’assegnazione e dell’erogazione dei contributi in annualità per i quali è previsto l’intervento della Cassa del Trentino s.p.a. si applicano questo articolo e le sue disposizioni attuative, anche in deroga alle leggi di settore."
2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 7 della
"12 ter. I contributi in conto capitale previsti dal comma 12 bis possono essere concessi anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all’ammontare dei contributi in conto capitale. In sede di assegnazione dei contributi annui la Giunta provinciale può stabilire la loro irrevocabilità. L’eventuale recupero di questi contributi è disposto dalla Provincia prevedendone la compensazione su finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3, comma 9."
3. Il terzo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della
4. Gli interventi previsti nell’area di priorità dei piani pluriennali per la XIII legislatura di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) ed e), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, per i quali l’erogazione dei finanziamenti o contributi è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., si intendono avviati, ai sensi dell’articolo 16 (Durata dei progetti) della
5. Sul bilancio relativo all’esercizio 2008 con la tabella D è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro sull’unità previsionale di base 20.5.210 per la partecipazione della Provincia al capitale di Cassa del Trentino s.p.a.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 22. Modificazione dell’articolo 14 della
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della
"1 ter. La Giunta provinciale può assegnare alla società somme per il finanziamento di investimenti fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Nei provvedimenti di assegnazione sono precisate le modalità di erogazione e la destinazione della spesa."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Titolo V
Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche, lavori pubblici e trasporti
Art. 23. Modificazioni della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
"1 bis. Per la realizzazione di quanto previsto negli accordi di programma di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può mettere a disposizione a titolo gratuito, direttamente o tramite i propri enti strumentali di cui all’articolo 33 della
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della
"d bis) esprime un parere, per gli aspetti di sua competenza e su richiesta della Giunta provinciale, sulle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 24 bis della
Art. 24. Modificazioni dell’articolo 124 della
1. All’articolo 124 della
a) nel comma 4 le parole: "da destinare a" sono sostituite dalle seguenti: "per agevolare la provvista di finanziamenti per";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Le deliberazioni, inoltre, possono autorizzare gli enti di garanzia ad assumere oneri a carico dei fondi per l’attuazione delle iniziative in questione."
2. Le modifiche previste dal comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 25. Modificazioni della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della
"8 bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all’articolo 35 e su richiesta dei beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse."
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della
"4 bis. In presenza di situazioni di rilevanza sociale, riconosciute dalla Giunta provinciale, possono essere presentate domande integrative di quelle previste al comma 1, anche per spese sostenute nel periodo intercorrente fra la data della domanda originaria e quella della domanda integrativa."
3. Alla fine del comma 2 bis dell’articolo 24 della
amministrativa dell’iniziativa e l’entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall’articolo 5 della
4. Il comma 4 bis dell’articolo 14 della
Art. 26. Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative
1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 34 bis della
2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per l’utilizzo del fondo.
3. I rapporti tra Provincia e Cooperfidi sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.
4. Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l’efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 27. Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese diverse da quelle di cui all’articolo 26, la Provincia, attraverso il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 34 bis della
2. Agli interventi previsti da questo articolo si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 26.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 28. Modificazioni dell’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) al comma 1 le parole: "il Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento s.c.ar.l. (Confidi)" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di garanzia che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti sul territorio provinciale";
b) nelle lettere d) ed e) del comma 2 le parole: "del Confidi" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti di garanzia";
c) al comma 4 le parole: "il Confidi" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di garanzia".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 29. Modificazioni dell’articolo 50 septies decies della
1. Il comma 1 dell’articolo 50 septies decies della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 111 della
"1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII bis della
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 sono inoltre immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell’articolo 46 ter della
3. Al comma 2 dell’articolo 112 della
Art. 30. Modificazioni della
(Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
2. All’articolo 43 della
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
b) nel comma 2 le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. La Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l’esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati in applicazione della normativa nazionale e comunitaria. L’aiuto può essere erogato direttamente all’allevatore che ha sostenuto le spese oppure tramite il Consorzio dei caseifici sociali del Trentino (CONCAST), cui compete, per i propri consorziati, la raccolta e la presentazione delle istanze alle competenti strutture provinciali. L’aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La Provincia informa i beneficiari del carattere di de minimis del contributo facendo riferimento al
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 31. Modificazione dell’articolo 7 della
(Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 32. Interpretazione autentica dell’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
2. Il comma 4 dell’articolo 49 della
"4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall’articolo 103 (Agevolazioni per l’istituzione di parchi agricoli) della
3. All’articolo 103 della
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro diretto, che sviluppino interessi specifici per tematiche agresti, naturalistiche e ambientali";
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"c bis) promuovere la partecipazione attiva della popolazione interessata alle fasi di ricerca, coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli o assimilati, anche con strutture organizzate e aperte alle attività del tempo libero."
Art. 33. Modificazioni della
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della
"10 bis. Il piano cave può essere modificato d’ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cave, previo accertamento da parte del servizio competente in materia mineraria."
2. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della
3. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della
4. All’articolo 33 della
a) nel comma 1 le parole: "di aree comunali" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento previsto dal comma 1 definisce il volume riferito all’area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni e della stabilità del suolo, e stabilisce conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile."
5. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 37 della
"7 ter. Le discariche necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall’attività estrattiva del porfido autorizzate ai sensi della
Art. 34. Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell’articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della
1. La Provincia può concedere a società di capitali a prevalente partecipazione provinciale, nel limite della partecipazione al capitale sociale, contributi per finanziare investimenti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di opere o impianti, compreso l’acquisto di beni mobili e immobili, destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e ad attività connesse. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti da questo comma.
2. Questo articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l’articolo 39 della
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 35. Modificazioni dell’articolo 53 della
(Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)
1. All’articolo 53 della
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"L’installazione e il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono essere concessi a condizione che le attrezzature installate siano fruibili dai portatori di handicap.";
b) il sesto comma è abrogato.
Art. 36. Modificazioni dell’articolo 33 della
1. All’articolo 33 della
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Sono altresì soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10,50 euro i viaggiatori in possesso di:
a) un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo;
b) un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non eseguono le necessarie operazioni di validazione;
c) un valido titolo di viaggio elettronico a scalare che non eseguono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima validazione le necessarie operazioni di ulteriore validazione;
d) un biglietto urbano cartaceo che non compiono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima obliterazione le necessarie operazioni di ulteriore obliterazione.";
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 ter. Nei casi previsti dal comma 1 bis al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione mediante l’immediato pagamento di una somma pari a 3,50 euro."
Titolo VI
Disposizioni in materia di espropriazioni, urbanistica,
energia, protezione civile e ambiente
Art. 37. Modificazioni della
(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
1. All’articolo 7 della
a) nel comma 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono inserite le seguenti: "o quando l’ente promotore si avvale di altri soggetti ai sensi del comma 4 bis";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. La Provincia può pagare le indennità di espropriazione e le relative maggiorazioni anche tramite le proprie società partecipate, elencate nell’allegato A della
2. Nel comma 1 dell’articolo 8 della
3. Il comma 4 dell’articolo 20 della
"4. I requisiti previsti dai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di cui all’articolo 4 che alla data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. La documentazione comprovante la presenza dei requisiti deve essere recapitata al promotore dell’espropriazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione al proprietario dei fondi del decreto di espropriazione disciplinato dall’articolo 8."
Art. 38. Modificazioni della
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
1. All’articolo 52 della
a) nell’alinea del comma 6 le parole: "su sua richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto";
b) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente:
"a bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;".
2. Il terzo e quarto periodo del comma 6 dell’articolo 57 della
3. All’articolo 78 della
a) nella lettera a) del comma 2 dopo le parole: "progetti e interventi integrati, pubblici e privati," sono inserite le seguenti: "compresi eventuali interventi diretti della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili,";
b) dopo il secondo periodo del comma 3 sono inseriti i seguenti: "Con la deliberazione della Giunta provinciale che approva i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, si provvede all’impegno di spesa delle somme previste per l’attuazione dei progetti e interventi. Nel caso di avvalimento degli enti locali, la deliberazione può stabilire modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione."
4. Alla fine della lettera a) del comma 5 dell’articolo 114 della
5. Al comma 5 dell’articolo 121 della
6. Al comma 2 dell’articolo 150 della
a) nell’alinea dopo le parole: "stabilita dai regolamenti" sono inserite le seguenti: "o dalle deliberazioni";
b) nella lettera c) prima delle parole: "titolo III" sono inserite le seguenti: "articolo 11 bis e";
c) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
"k) articoli 64, 65, 66 e commi 3 bis e 4 dell’articolo 75 della
d) nella lettera s) le parole: "articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 52 e 54".
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 39. Modificazione dell’articolo 1 bis 3 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 1 bis 3 della
Art. 40. Modificazioni della
1. All’articolo 4 bis della
a) alla fine della lettera c) del comma 2 sono aggiunte le parole: ", le organizzazioni di polizia locale previste dalla
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per svolgere le attività disciplinate da questa legge la Provincia implementa e organizza la rete di comunicazioni della protezione civile, che consente il collegamento tra le strutture operative individuate dalla Giunta provinciale fra quelle indicate nel comma 2. La Giunta provinciale può autorizzare l’utilizzo delle infrastrutture di rete, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di telecomunicazioni, per altri servizi pubblici provinciali o locali e può assumere a proprio carico gli oneri relativi agli investimenti per i collegamenti e per gli apparati locali. Relativamente all’utilizzo delle infrastrutture di rete e dei collegamenti e apparati per i servizi pubblici locali l’autorizzazione è subordinata all’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
2 ter. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti in una apposita sezione dell’albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall’articolo 3 della
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 7 della
3. Il comma 2 dell’articolo 23 della
"2. Per la realizzazione di interventi analoghi a quelli previsti nel comma 1 relativamente a beni del demanio e del patrimonio o a beni d’uso pubblico da parte degli enti locali o delle loro forme associative, delle ASUC, delle Regole di Spinale e Manez, della Magnifica Comunità di Fiemme e dei soggetti di cui all’articolo 2, primo comma, lettera b), della
4. Nel comma 1 dell’articolo 28 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 41. Modificazioni dell’articolo 12 bis della
1. All’articolo 12 bis della
a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
"b bis) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 30 per cento della spesa ammessa;";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 42. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dotati di idonei sistemi di sicurezza, quali valvole di ritegno o valvole di non ritorno".
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 68 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente:
"4 ter. La Giunta provinciale, mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 33 (Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.) della
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente periodo: "In relazione alle peculiari caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche del contesto territoriale provinciale, e in relazione alle caratteristiche organizzative del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, l’elenco può riferirsi anche a rifiuti, assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi, provenienti da aree produttive, nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che tengono conto anche delle dimensioni, della tipologia e della dislocazione degli insediamenti."
4. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo.
Art. 43. Modificazioni dell’articolo 33 della
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia)
1. All’articolo 33 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il comma 2 bis si applica anche ai danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario.";
b) nel comma 3 ter le parole: "per la concessione dell’indennizzo e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "per la concessione dei contributi".
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 si applicano anche alle domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Titolo VII
Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie e di emigrazione
Art. 44. Modificazioni dell’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della
1. All’articolo 7 della
"f) altri interventi in favore della famiglia anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti da questo comma, previa verifica dell’idoneità degli stessi al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma, individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione con specificazione, qualora necessario, dei criteri e delle modalità di attivazione dei medesimi interventi.";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per l’anno 2008 una quota del fondo non inferiore a 10 milioni di euro è destinata a interventi volti ad aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica a seguito dell’aumento dei prezzi, e in particolare dei costi energetici. A tal fine la Provincia concede una somma massima di 1.000 euro ai soggetti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la cui condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare risulti inferiore alla soglia determinata dalla deliberazione prevista dal comma 4 ter. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e può essere diversificata in relazione alla fascia climatica del comune di residenza del beneficiario, alla fonte energetica utilizzata e alla composizione del nucleo familiare.
4 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità per l’attivazione degli interventi previsti dal comma 4 bis, per i quali ci si avvale anche di altri soggetti e organismi, inclusi i soggetti incaricati dell’erogazione dei servizi pubblici o della fornitura dei prodotti energetici;
b) le soglie di accesso e i criteri per valutare la condizione economico-
patrimoniale del nucleo familiare, con modalità idonee anche a consentire l’accesso ad altri interventi previsti dalla normativa in favore delle fasce deboli di utenza; la deliberazione può prevedere anche le modalità per la presentazione di un’unica domanda al fine di ottenere gli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle fasce deboli di utenza; la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi dello Stato al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per la valutazione della condizione economico-patrimoniale e di definire una disciplina applicativa coordinata, anche di carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e, rispettivamente, dello Stato;
c) la quantificazione delle somme spettanti ai nuclei familiari in relazione ai criteri di diversificazione previsti dal comma 4 bis."
2. Per i fini di questo articolo con la tabella D è autorizzata per l’anno 2008 una maggiore spesa sull’unità previsionale di base 40.5.130.
Art. 45. Modificazioni della
1. All’articolo 38 della
a) nel comma 5 le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del
5 ter. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."
2. All’articolo 102 bis della
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all’acquisto, alla costruzione o al risanamento dell’abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo criteri e modalità graduati in base all’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti un tasso a carico del beneficiario superiore al 10 per cento rispetto a quello iniziale. Il concorso è determinato in relazione alla differenza tra il tasso fisso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione prevista al comma 2."
3. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 53 della
4. La Provincia concorda con le banche convenzionate le modalità e i limiti per la rinegoziazione, mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, dei mutui agevolati ai sensi della
5. Per i mutui agevolati ai sensi dell’articolo 58 della
6. Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della
7. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 2008.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 46. Modificazione dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata)
della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 53 della
Art. 47. Modificazioni della
(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
1. Il comma 1 dell’articolo 25 bis della
"1. Per fare fronte a specifiche categorie di spesa che incidono su situazioni economiche problematiche, gli enti gestori concedono prestiti sull’onore a nuclei familiari aventi caratteristiche di composizione e di condizione economico-patrimoniale individuate con regolamento; i prestiti sull’onore consistono nell’erogazione di somme di denaro con obbligo di restituzione del solo capitale."
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 38 della
"5 bis. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le attività fino alla data prevista dall’articolo 53, comma 5, della
Art. 48. Modificazione dell’articolo 6 della
(Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della
2. Fino alla data prevista dal comma 1 si applica la disciplina vigente anteriormente alla modificazione del comma 5 dell’articolo 6 della
Art. 49. Modificazioni dell’articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della
1. All’articolo 43 della
a) nel comma 4 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni";
b) nel comma 10 le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale che, in base al regolamento previsto dal comma 6, determina i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".
Art. 50. Modificazioni della
1. All’articolo 6 bis della
a) nel comma 01 dopo le parole: "previste dai livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello statale" sono inserite le seguenti: ", delle quali possono beneficiare le persone iscritte al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia da almeno tre anni";
b) alla fine del comma 01 è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre la deliberazione può individuare le prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell’assistenza sanitaria."
2. Dopo l’articolo 53 della
"Art. 53 bis
Comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
1. In attuazione dell’articolo 7 del
2. Il comitato è composto dai componenti previsti dalla vigente normativa statale e può essere integrato con ulteriori componenti individuati dalla Giunta provinciale.
3. Ai componenti del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e i rimborsi delle spese, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia."
3. Il comma 01 dell’articolo 6 bis della
4. Fino alla costituzione del comitato previsto dall’articolo 53 bis della
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l’articolo 74 della
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 51. Modificazioni della
(Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 52. Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria
1. Sono abrogate:
a) la
b) le seguenti disposizioni della
1) comma 2 dell’articolo 2;
2) comma 3 dell’articolo 11;
3) commi 1, 6 bis, 6 ter, 8, 9, 11, 12 e 13 dell’articolo 49;
4) commi 1 e 2 dell’articolo 55;
5) articolo 56;
6) articolo 57;
7) articolo 58;
8) articolo 59;
c) il capo I e l’articolo 7 della
d) l’articolo 19 della
e) gli articoli 25 e 26 della
f) l’articolo 35 della
Titolo VIII
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività sportive
Art. 53. Modificazioni della
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
1. All’articolo 76 della
a) nel comma 1 le parole: "e formative" sono soppresse;
b) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"e) abbiano almeno un revisore dei conti individuato dalla Giunta provinciale tra professionisti iscritti ai relativi albi."
2. Nel comma 1 dell’articolo 77 della
3. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 85 della
4. All’articolo 92 della
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: "nello stesso grado di scuola" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. A partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della
80/Leg, concernente "Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della
5. Nel comma 2 dell’articolo 94 della
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 54. Modificazione dell’articolo 6 ter della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 ter della
"1 bis. In relazione all’attuazione degli accordi di programma il consiglio di amministrazione del "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" delibera, nell’ambito dei finanziamenti provinciali previsti per le spese di funzionamento degli organi del conservatorio e delle assegnazioni dello Stato, i compensi spettanti ai componenti dello stesso consiglio di amministrazione e del consiglio accademico, entro i seguenti limiti onnicomprensivi:
a) 35.000 euro annui lordi per il presidente del consiglio di amministrazione;
b) 5.000 euro annui lordi per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico."
Art. 55. Modificazione dell’articolo 3 della
in materia di promozione della cultura della pace
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
"1 bis. Per il perseguimento dei compiti che le sono attribuiti dalla
a) i programmi di attività istituzionali volte all’attuazione delle finalità statutarie, comprese le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolti alla promozione dell’istituto di scienze per la pace previsto dall’articolo 1, comma 4, della
b) la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e implementazione del complesso monumentale affidato alla fondazione;
c) specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell’articolo 1, comma 5, della
1 ter. L’accordo di programma previsto dal comma 1 bis prevede in particolare i programmi, le opere e gli interventi, i tempi per la loro realizzazione, i contributi a carico della Provincia, fino alla totale copertura delle spese ritenute ammissibili, le loro modalità di concessione, erogazione e rendicontazione. Per l’anno 2008, nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 bis, lettera b), possono essere individuati anche quelli iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questo comma."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 56. Inserimento dell’articolo 2 ter nella
(Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
1. Dopo l’articolo 2 bis della
"Art. 2 ter
Fondo di solidarietà
1. La Provincia può istituire un fondo di solidarietà fino all’importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell’attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell’attività dilettantistica. Il fondo di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l’acquisto di ausilii, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.
2. La Giunta provinciale stabilisce i casi, i criteri e le modalità per l’accesso e la gestione del fondo di solidarietà."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.
Art. 57. Disposizioni finanziarie inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
1. Con riferimento all’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010:
a) per i fini delle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella D sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;
b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle C e E.
Parte II
Disposizioni per il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
Art. 58. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
"Art. 11 bis
Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell’attività
1. Per razionalizzare l’offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l’attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis dell’aiuto facendo riferimento al
3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento."
2. Per i fini del comma 1 con la tabella F è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro sull’unità previsionale di base 61.12.210 del bilancio relativo all’esercizio 2009.
Art. 59. Determinazione dell’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009
1. Ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 2, della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.
Art. 60. Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
1. Con riferimento al bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011:
a) per i fini delle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella F sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;
b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella G.
2. Per l’anno 2009 i trasferimenti in materia di finanza locale sono determinati dalla tabella H.
Parte III
Disposizioni finali
Art. 61. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)
n. |
legge provinciale in vigore |
titolo breve |
1 |
legge provinciale sulle acque pubbliche |
|
2 |
legge provinciale sulle scuole dell’infanzia |
|
3 |
legge provinciale sulla pesca |
|
4 |
legge provinciale di contabilità |
|
5 |
legge provinciale sul risparmio energetico |
|
6 |
legge provinciale sul difensore civico |
|
7 |
legge provinciale sul lavoro |
|
8 |
decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. |
testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti |
9 |
legge provinciale sugli impianti a fune |
|
10 |
legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale |
|
11 |
legge provinciale sull’immigrazione |
|
12 |
legge provinciale sullo sport |
|
13 |
legge sui contratti e sui beni provinciali |
|
14 |
legge provinciale sui campeggi |
|
15 |
legge provinciale sulla caccia |
|
16 |
legge provinciale sulla protezione civile |
|
17 |
legge provinciale sul volontariato |
|
18 |
legge provinciale sull’attività amministrativa |
|
19 |
legge provinciale sugli insediamenti storici |
|
20 |
legge provinciale sugli espropri |
|
21 |
legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini |
|
22 |
legge sul servizio sanitario provinciale |
|
23 |
legge provinciale sui trasporti |
|
24 |
legge provinciale sui lavori pubblici |
|
25 |
legge provinciale sulla finanza locale |
|
26 |
legge sulla programmazione provinciale |
|
27 |
legge sul personale della Provincia |
|
28 |
legge provinciale sulla montagna |
|
29 |
legge provinciale sugli incentivi alle imprese |
|
30 |
legge provinciale sul commercio |
|
31 |
legge provinciale sugli emigrati trentini |
|
32 |
legge provinciale sull’agriturismo |
|
33 |
legge provinciale sugli asili nido |
|
34 |
legge provinciale sulla ricettività turistica |
|
35 |
legge provinciale sulla promozione turistica |
|
36 |
legge provinciale sull’artigianato |
|
37 |
legge provinciale sui beni culturali |
|
38 |
legge elettorale provinciale |
|
39 |
legge sui referendum provinciali |
|
40 |
legge provinciale sull’agricoltura |
|
41 |
legge provinciale sull’handicap |
|
42 |
legge provinciale sulla solidarietà internazionale |
|
43 |
legge provinciale sugli usi civici |
|
44 |
legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali |
|
45 |
legge provinciale sulla polizia locale |
|
46 |
legge provinciale sulla ricerca |
|
47 |
legge provinciale sulla scuola |
|
48 |
legge provinciale sulle cave |
|
49 |
legge provinciale sui giovani |
|
50 |
legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura |
|
51 |
legge provinciale sulle politiche sociali |
|
52 |
legge provinciale sulle attività culturali |
|
53 |
legge urbanistica provinciale |
|
54 |
legge provinciale sulle minoranze linguistiche |
Tabella B Modificazioni dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno2006, n. 3 (articolo 14)
|
AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI |
||
SETTORE D’INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI |
AGENZIE art. 32 |
ENTI art. 33, comma 1, lettera a) |
FONDAZIONI E SOCIETÀ art. 33, comma 1, lettere b) e c) |
1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI |
|||
d bis) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti |
|
|
1. Cassa del Trentino s.p.a. |
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE |
|||
a bis) Gestione forestale e ambientale sostenibile |
1. Agenzia provinciale delle foreste demaniali |
|
|
Tabella C Riferimento delle spese inerenti l'assestamento del bilancio annuale2008 e pluriennale 2008-2010 (articolo 57)
articolo |
Descrizione |
Capitolo |
u.p.b. |
2 |
Spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale |
441000 441100 |
44.5.110 |
5 |
Finanziamento attività strumentali a funzioni di polizia locale |
203100 |
20.5.120 |
13 |
Comitato inerente attività di vigilanza |
151500-001 |
15.5.120 |
16 |
Incarichi in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro |
151000 |
15.5.110 |
17 |
Risorse per la retribuzione di risultato del personale provinciale |
157520 |
15.20.210 |
21 |
Contributi annui a ITEA s.p.a. |
653300 |
65.5.220 |
22 |
Assegnazione di finanziamenti a Patrimonio del Trentino s.p.a. |
158760 158780 352120 |
15.25.220 15.25.230 35.5.220 |
24 |
Spese per anticipazione contributi in fase di istruttoria |
612850 |
61.12.210 |
26 |
Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative |
612850 |
61.12.210 |
27 |
Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese |
612850 |
61.12.210 |
28 |
Fondi per la ristrutturazione e riconversione di imprese in difficoltà |
612850 |
61.12.210 |
30 |
Contributi per la zootecnia |
506100 |
50.12.120 |
34 |
Agevolazioni per il settore fieristico |
615810 |
61.22.230 |
38 comma 3 |
Interventi diretti della Provincia a valere sul fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio |
802370 |
80.15.210 |
40 comma 1 |
Spesa per investimenti in collegamenti ed apparati di comunicazione |
747000-001 |
74.15.210 |
40 commi |
Contributi per opere di prevenzione relativi a beni delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, Regole di Spinale e Manez, Magnifica Comunità di Fiemme |
808200 808240 |
80.50.220 80.50.220 |
41 |
Contributi per impianti per la produzione di biogas |
803550 803700 |
80.20.210 80.20.220 |
43 |
Indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica |
805670-002 |
80.30.210 |
45 |
Abbattimento costi mutui |
655450 655500 656700 656750 |
65.10.220 65.10.220 65.15.220 65.15.220 |
50 |
Comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro |
151500-001 |
15.5.120 |
53 |
Contributi per bisogni educativi speciali a favore delle scuole steineriane |
252150 |
25.10.110 |
55 |
Accordo di programma con la fondazione Opera campana dei caduti |
904050 908240 |
90.10.130 90.10.290 |
56 |
Costituzione del fondo per infortuni durante la pratica sportiva societaria |
358200 |
35.20.110 |
Tabella E Copertura degli oneri relativi all'assestamento del bilancio annuale2008 e pluriennale 2008-2010 (articolo 57)
(in migliaia di euro)
|
ANNO 2008 |
ANNO 2009 |
ANNO 2010 |
ANNO 2011 |
1. Oneri complessivi da coprire: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE |
65.504 |
91.203 |
49.612 |
12.863 |
|
|
|
|
|
Articolo 57 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella D) |
65.504 |
91.203 |
49.612 |
12.863 |
|
|
|
|
|
MINORI ENTRATE |
0 |
4.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
articolo 18 (agevolazioni IRAP) |
0 |
4.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
TOTALE ONERI DA COPRIRE |
65.504 |
95.203 |
50.612 |
13.863 |
|
|
|
|
|
|
ANNO 2008 |
ANNO 2009 |
ANNO 2010 |
ANNO 2011 |
2. Mezzi di copertura: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIDUZIONI DI SPESE |
42.204 |
14.137 |
250 |
0 |
|
|
|
|
|
Articolo 57 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella D) |
42.204 |
14.137 |
250 |
0 |
|
|
|
|
|
QUOTA CESSAZIONE SPESE |
23.300 |
81.066 |
50.362 |
13.863 |
|
|
|
|
|
TOTALE MEZZI DI COPERTURA |
65.504 |
95.203 |
50.612 |
13.863 |
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia
Tabella G Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2009 e pluriennale2009-2011 (articolo 60)
(in migliaia di euro)
|
ANNO 2009 |
ANNO 2010 |
ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
1. Oneri complessivi da coprire: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE |
152.185 |
43.740 |
2.137.994 |
90.846 |
|
|
|
|
|
Articolo 60 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella F) |
152.185 |
43.740 |
2.137.994 |
90.846 |
|
|
|
|
|
TOTALE ONERI DA COPRIRE |
152.185 |
43.740 |
2.137.994 |
90.846 |
|
|
|
|
|
|
ANNO 2009 |
ANNO 2010 |
ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
2. Mezzi di copertura: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUOTA RIDUZIONI DI SPESE |
152.185 |
43.740 |
973 |
0 |
|
|
|
|
|
Articolo 60 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (quota del totale 2 della tabella F) |
152.185 |
43.740 |
973 |
0 |
|
|
|
|
|
QUOTA MAGGIORI ENTRATE |
0 |
0 |
2.137.021 |
90.846 |
|
|
|
|
|
TOTALE MEZZI DI COPERTURA |
152.185 |
43.740 |
2.137.994 |
90.846 |
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia
Tabella H Finanza locale (articolo 60)
|
2009 |
2010 |
2011 |
SPESE CORRENTI |
|
|
|
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi |
236.125.100 |
236.125.100 |
236.125.100 |
|
|
|
|
b) interventi d’informatizzazione in favore dei comuni |
1.045.000 |
1.045.000 |
1.045.000 |
|
|
|
|
TOTALE SPESE CORRENTI |
237.170.100 |
237.170.100 |
237.170.100 |
|
|
|
|
SPESE IN CONTO CAPITALE |
|
|
|
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni 1) in conto capitale 2) in conto annualità |
148.813.200 21.434.400 |
153.484.400 14.686.000 |
14.452.000 14.686.000 |
|
|
|
|
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale 1) in conto capitale 2) in conto annualità |
8.888.209 54.831.236 |
4.411.791 54.831.236 |
129.367.000 54.831.236 |
|
|
|
|
e) assegnazioni alla Cassa del Trentino s.p.a. per l’estinzione di mutui |
6.491.377 |
6.491.377 |
6.491.377 |
|
|
|
|
f) fondo ammortamento mutui |
1.388.000 |
1.354.000 |
1.283.400 |
|
|
|
|
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE |
241.846.422 |
235.258.804 |
221.111.013 |
|
|
|
|
TOTALE COMPLESSIVO |
479.016.522 |
472.428.904 |
458.281.113 |
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2011, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 bis.