§ 6.1.155 - L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/12/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto delle autonomie locali
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto della scuola
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del servizio sanitario provinciale
Art. 4.  Fissazione del limite della spesa per il personale
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relative al blocco delle assunzioni e all’Agenzia provinciale per i pagamenti, e altre disposizioni in materia di personale
Art. 6.  Istituzione del fondo per la non autosufficienza
Art. 7.  Istituzione del fondo per la famiglia
Art. 8.  Disposizioni per l’adeguamento alla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008, in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)
Art. 10.  Modificazioni della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del [...]
Art. 11.  Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2008-2010 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2008
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 25 ter, relativo all’indebitamento degli enti locali, nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Art. 13.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, relative a tariffe e tributi locali
Art. 14.  Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), relative alla tariffa d’igiene ambientale
Art. 15.  Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relative al tributo provinciale sul turismo e all’IRAP, e altre disposizioni in materia
Art. 17.  Interpretazione autentica degli articoli 22 e 25 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)
Art. 19.  Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), relative alla Cassa [...]
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 35 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relativo alla fondazione Accademia della montagna del Trentino
Art. 22.  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Art. 23.  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di organizzazione e personale
Art. 24.  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...]
Art. 25.  Disposizioni in materia di gestione delle spese e modificazione dell’articolo 7 (Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio [...]
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia
Art. 27.  Disposizioni in materia di tesoreria unica degli enti strumentali
Art. 28.  Compensi alla commissione provinciale per la vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 (Norme [...]
Art. 29.  Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in [...]
Art. 30.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo alla televisione digitale terrestre
Art. 31.  Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)
Art. 32.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 33.  Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di iniziative cofinanziate dall’Unione europea
Art. 34.  Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura)
Art. 35.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
Art. 36.  Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità [...]
Art. 37.  Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)
Art. 38.  Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)
Art. 39.  Modificazioni dell’articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)
Art. 40.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica [...]
Art. 41.  Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)
Art. 42.  Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)
Art. 43.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento [...]
Art. 44.  Modificazioni dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione [...]
Art. 45.  Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia)
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Art. 47.  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli [...]
Art. 48.  Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall’esposizione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Art. 49.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Art. 50.  Disposizioni in materia di cave nell’ambito dei parchi naturali e modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle [...]
Art. 51.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, relativo a iniziative e manifestazioni
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e dell’articolo 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
Art. 53.  Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
Art. 54.  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 [...]
Art. 55.  Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
Art. 56.  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)
Art. 57.  Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di [...]
Art. 58.  Modificazioni dell’articolo 39 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Art. 59.  Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)
Art. 60.  Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)
Art. 61.  Modificazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione)
Art. 62.  Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Art. 63.  Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
Art. 64.  Integrazione dei livelli di assistenza nei punti nascita
Art. 65.  Modificazioni della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali)
Art. 66.  Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie)
Art. 67.  Modificazione dell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione specifica in medicina generale, e modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale 20 [...]
Art. 68.  Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di formazione specifica in medicina generale
Art. 69.  Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)
Art. 70.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Art. 71.  Modificazione dell’articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, per il finanziamento delle scuole dell’infanzia equiparate
Art. 72.  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e abrogazione di disposizioni connesse
Art. 73.  Modificazione dell’articolo 71 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di servizio Tagesmutter
Art. 74.  Inserimento dell’articolo 21 bis nella legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile [...]
Art. 75.  Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Art. 76.  Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)
Art. 77.  Disposizioni finanziarie
Art. 78.  Entrata in vigore


§ 6.1.155 - L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52 - S.O. n. 4)

 

Capo I

Disposizioni in materia di sistema pubblico e di finanza provinciale

 

Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto delle autonomie locali

1. Ai fini dell’articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l’onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali è determinato in 3.682.000 euro per l’anno 2008 e in 6.254.000 euro per l’anno 2009.

2. L’onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato in 369.000 euro per l’anno 2008 e in 634.000 euro per l’anno 2009.

3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato in 303.000 euro per l’anno 2008 e in 523.000 euro per l’anno 2009.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell’allegato in materia di variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010 sono determinati in 1.062.000 euro per l’anno 2008 e in 1.802.000 euro per l’anno 2009.

5. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti spese sull’unità previsionale di base 15.20.120:

a) 4.354.000 euro per l’anno 2008;

b) 7.411.000 euro per l’anno 2009;

c) 7.411.000 euro per l’anno 2010.

6. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti spese sull’unità previsionale di base 90.10.190:

a) 1.062.000 euro per l’anno 2008;

b) 1.802.000 euro per l’anno 2009;

c) 1.802.000 euro per l’anno 2010.

7. Le risorse per la retribuzione di risultato del personale con qualifica di dirigente e di direttore e le risorse del fondo per la produttività del restante personale sono assegnate secondo quantità, criteri e parametri fissati dalla Giunta provinciale, che tengono conto anche dei risultati conseguiti in termini di riduzione dei tempi medi dei procedimenti e di miglioramento della qualità dei servizi resi, verificata anche tramite gli strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti. La Giunta provinciale, inoltre, determina la quota delle economie di spesa conseguenti al divieto di nuove assunzioni, previsto dall’articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, da destinare all’integrazione delle suddette risorse.

8. Per i fini di cui al comma 7 è autorizzata, con la tabella C, la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010 sull’unità previsionale di base 15.20.210.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto della scuola

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nonché per i fini di cui all’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria è determinato in 8.183.100 euro per l’anno 2008 e in 15.798.000 euro per l’anno 2009.

2. Ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione del personale scolastico indicato dall’articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’art. 54 della LP 3 aprile 1997, n. 7), è determinato in 3.243.000 euro per l’anno 2008 e in 4.803.000 euro per l’anno 2009.

3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato in 208.000 euro per l’anno 2008 e in 354.000 euro per l’anno 2009.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 25.90.130:

a) 11.634.100 euro per l’anno 2008;

b) 20.955.000 euro per l’anno 2009;

c) 20.955.000 euro per l’anno 2010.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del servizio sanitario provinciale

1. Ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), e dell’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2008-2009 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale è determinato in 8.067.000 euro per l’anno 2008 e in 12.224.000 euro per l’anno 2009.

2. La determinazione dell’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all’articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997 è effettuata dalla Giunta provinciale, nell’ambito delle disponibilità indicate nel comma 1 di questo articolo, con le direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate, con la tabella C, le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 44.5.110:

a) 8.067.000 euro per l’anno 2008;

b) 12.224.000 euro per l’anno 2009;

c) 12.224.000 euro per l’anno 2010.

 

     Art. 4. Fissazione del limite della spesa per il personale

1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 per tutto il personale della Provincia autonoma di Trento in servizio, escluso il personale del comparto scuola, è fissata in 203.377.000 euro per l’anno 2008, 206.434.000 euro per gli anni 2009 e 2010, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione del comparto autonomie locali per il biennio 2008-

2009. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell’articolo 85, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la spesa sui bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 per il personale del comparto scuola è fissata in 453.440.100 euro per l’anno 2008, 468.775.500 euro per l’anno 2009 e 473.865.218 euro per l’anno 2010, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione del comparto scuola per il biennio 2008-2009.

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, relative al blocco delle assunzioni e all’Agenzia provinciale per i pagamenti, e altre disposizioni in materia di personale

1. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, dopo le parole: "del corpo forestale provinciale," sono inserite le seguenti: "del centro provinciale per l’infanzia".

2. I termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami e per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posti della figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico, categoria B, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 404, sono prorogati al 31 agosto 2008.

3. Nel comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 11 del 2006 le parole: "Fino all’attivazione del contratto di servizio di cui al comma 3 bis dell’articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alle date stabilite dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all’articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, in relazione alla piena operatività di APPAG,".

 

     Art. 6. Istituzione del fondo per la non autosufficienza

1. Per finanziare gli interventi in favore delle persone non autosufficienti é istituito il fondo per la non autosufficienza.

2. Il fondo è costituito dalle risorse destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento):

a) interventi finalizzati alla permanenza della persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, attraverso l’erogazione di sussidi economici e servizi di assistenza domiciliare;

b) interventi di assistenza assicurati nell’ambito dei servizi semi-

residenziali e residenziali per le persone disabili e dei centri diurni per anziani;

c) interventi assistenziali a rilievo sanitario assicurati dalle residenze sanitarie assistenziali in favore delle persone non autosufficienti;

d) indennità di accompagnamento agli invalidi civili;

e) altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. L’entità del fondo e la destinazione delle risorse, in relazione alle diverse tipologie d’intervento, sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Alla copertura degli oneri del fondo si provvede:

a) con le risorse derivanti da finanziamenti della Provincia e da assegnazioni statali autorizzate sul capitolo e articolo 401000/003, sul capitolo e articolo 401500/003 e sul capitolo e articolo 441000/008 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-

2010;

b) con le risorse trasferite dalla Regione Trentino Alto - Adige ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia), da utilizzare secondo quanto disposto dal medesimo articolo.

5. Fino all’attuazione dell’articolo 22, comma 3, lettera b), e comma 4, della legge provinciale n. 13 del 2007 le prestazioni previste dal comma 2 di questo articolo possono essere erogate mediante l’utilizzo di buoni di servizio, nei casi e secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 7. Istituzione del fondo per la famiglia

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.

2. Il fondo è destinato a integrare le risorse autorizzate, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia), della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, per finanziare gli interventi in favore della famiglia che riguardano:

a) le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti;

b) le politiche di conciliazione dei tempi famiglia - lavoro;

c) le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie;

d) le politiche di sostegno al reddito;

e) le politiche tariffarie relative ai servizi di prima necessità (acqua, gas, ecc.);

f) altri interventi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, ripartisce le risorse del fondo fra gli interventi di cui al comma 2. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a disporre i prelievi di somme dal fondo per l’integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2.

4. La Provincia destina le economie conseguenti a interventi di razionalizzazione della spesa e a riorganizzazioni dei servizi nel settore socio-assistenziale all’incremento del fondo per la famiglia.

5. Per i fini di questo articolo con la tabella C è autorizzata una spesa complessiva pari a 7 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 6 milioni di euro a valere sull’unità previsionale di base 40.5.130, e 1 milione di euro sulle partite di giro. È altresì autorizzata una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, dei quali 5 milioni di euro per ciascun anno a valere sull’unità previsionale di base 40.5.130, e 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle partite di giro. Con le stesse modalità queste dotazioni saranno incrementate in misura corrispondente alle economie di cui al comma 4.

 

     Art. 8. Disposizioni per l’adeguamento alla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008, in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche

1. Alle finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008 in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche si provvede con le modalità previste da questo articolo. La Giunta provinciale individua misure per la razionalizzazione delle spese delle strutture provinciali relative a:

a) attrezzature e mezzi di servizio;

b) comunicazioni di documenti con l’utilizzo della posta elettronica, in attuazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

c) servizi di telefonia anche attraverso l’utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP);

d) dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e di telefonia mobile.

2. La Provincia impartisce apposite direttive agli enti a ordinamento provinciale per l’attuazione delle finalità di questo articolo. In particolare promuove la diffusione e l’impiego consapevole di tecnologie informatiche basate su strumenti e standard aperti. Gli enti locali perseguono le finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008 nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale di cui all’articolo 23 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)

1. Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, nel titolo III, capo IV, sezione II, è inserito il seguente:

"Art. 58 bis

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

2. Questo articolo si applica soltanto se l’avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha il diritto di voto per le elezioni provinciali."

 

     Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, sono abrogati.

2. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Autorizzazione alla sperimentazione del voto elettronico

1. In occasione di consultazioni disciplinate con legge provinciale la Provincia è autorizzata a sostenere le spese connesse alla sperimentazione di procedure automatizzate per lo svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, operazioni di voto e di scrutinio mediante l’uso di apparecchiature elettroniche.

2. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli uffici elettorali di sezione interessati dalla sperimentazione nonché le modalità di svolgimento della stessa. Gli elettori possono partecipare alla sperimentazione dopo aver espresso il voto con le modalità della normativa provinciale che disciplina la consultazione nel corso della quale è svolta la sperimentazione.

3. La sperimentazione si svolge nelle giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalle relative leggi provinciali. Il risultato dello scrutinio effettuato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche è diffuso al termine delle operazioni di spoglio delle schede di tutti gli uffici di sezione.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche provvede la legge di bilancio."

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può rimborsare ai comuni, anche in misura forfettaria, le spese connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni disciplinate con legge provinciale."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

Capo II

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2008-2010 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2008

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2008, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando annualmente un contenimento dell’andamento tendenziale del saldo finanziario di parte corrente pari al 2 per cento annuo rispetto al saldo obiettivo fissato ai sensi dell’articolo 26 (Patto di stabilità provinciale) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

2. Per raggiungere l’obiettivo di cui al comma 1, nella prospettiva della riorganizzazione complessiva dei servizi pubblici locali e delle funzioni in capo agli enti locali in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti locali perseguono il contenimento della crescita della spesa corrente anche attraverso il monitoraggio del fabbisogno di dipendenti per l’esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi, la verifica della possibilità di gestione dei servizi in forma associata con altri enti o mediante forme di esternalizzazione, l’impiego, per le assunzioni a tempo indeterminato, della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale.

3. In caso di mancato rispetto dell’obiettivo di cui al comma 1 da parte di un ente locale, la Provincia dispone nei suoi confronti misure di rientro secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti e della loro capacità di spesa. Queste misure possono consistere, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti provinciali, nel blocco delle assunzioni e in azioni volte a promuovere la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi.

4. La Provincia, attraverso l’osservatorio economico finanziario degli enti locali istituito dall’articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell’ambito della propria attività di analisi dell’andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell’applicazione delle misure previste da questo articolo.

5. Spetta all’organo di revisione previsto dall’articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, concernente "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige)", verificare e controllare gli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione previsti dalle lettere b) e d) del comma 110 dell’articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998.

6. L’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente ai sensi del comma 7 e nei casi previsti dal protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2008.

7. Nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo relativi al saldo finanziario e in deroga a quanto previsto dal comma 6, gli enti locali possono comunque procedere, con concorso riservato, con concorso pubblico o utilizzando graduatorie di concorso pubblico vigenti presso l’ente, alla copertura di posizioni lavorative di qualifica non dirigenziale corrispondenti a duraturi e strutturali fabbisogni organizzativi, ricoperte da personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia prestato almeno sei mesi di servizio presso l’ente che bandisce il concorso ed abbia maturato presso il medesimo ente o presso altre amministrazioni comunali o comprensoriali un’anzianità di servizio pari ad almeno un anno, anche non continuativo, fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007, nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso. Questo comma si applica solo alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2008.

8. L’articolo 19 (Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-

2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007), commi da 1 a 7, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, si applica solo con riguardo all’anno 2007.

9. Per l’anno 2008 l’ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, è quantificato dalla tabella A.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 25 ter, relativo all’indebitamento degli enti locali, nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

1. Dopo l’articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è inserito il seguente:

"Art. 25 ter

Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali

1. Per assicurare un migliore assetto della finanza pubblica locale e i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario provinciale, la Provincia promuove l’estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali. A tal fine la Provincia è autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, gli oneri relativi a indennizzi e altre spese derivanti dalle predette operazioni.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella C è autorizzato sul bilancio provinciale il limite di impegno per 6.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2022 sull’unità previsionale di base 20.5.220.

 

     Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, relative a tariffe e tributi locali

1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria

1. Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento.

2. Se ricorrono i casi previsti dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l’ente locale può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all’approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l’approvazione del bilancio, e comunque nel rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria."

2. Il comma 2 bis dell’articolo 12 della legge provinciale n. 36 del 1993 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all’articolo 16 può essere disposta la proroga dei termini ai fini della concessione, per un periodo non superiore a due anni. In caso di mancato avvio della procedura per l’affidamento dei lavori entro i termini fissati nel provvedimento di concessione è disposta la revoca, fatta salva la possibilità di proroga dei termini secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Le eventuali risorse sono utilizzate secondo la disciplina del fondo."

3. Il comma 2 bis dell’articolo 12 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 2, si applica anche agli interventi che sono già stati ammessi a finanziamento e il cui termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori non è già scaduto alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Fermo restando il rispetto dell’obiettivo di cui all’articolo 9 della legge provinciale n. 36 del 1993, la politica tariffaria dei comuni in materia di servizio idrico integrato può prevedere maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

 

     Art. 14. Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), relative alla tariffa d’igiene ambientale

1. Il comma 1 bis dell’articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

"1 bis. La tariffa prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani."

2. Il comma 1 ter dell’articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1 ter. I comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la tariffa in base a un piano finanziario unitario per l’ambito di riferimento."

3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

"1 quater. In relazione al regime transitorio previsto dalla normativa statale in materia di passaggio alla tariffa d’igiene ambientale e, in particolare, dall’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane fermo quanto già disposto in materia di tariffa d’igiene ambientale ai sensi del comma 1 di questo articolo e dei suoi provvedimenti attuativi."

 

Capo III

Disposizioni in materia di tributi e di entrate

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 è ridotta dello 0,5 per cento l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. Per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e il 1° gennaio 2009 l’aliquota dell’IRAP è ridotta di un ulteriore 0,5 per cento nei confronti dei soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo di imposta, in un quadro di stabilità dei livelli occupazionali sul territorio provinciale, come definito dalla deliberazione prevista dal comma 7, presentino su base nazionale un incremento del 6 per cento, rispetto alla media del triennio precedente, di almeno uno dei seguenti parametri: a) valore della produzione lorda ai fini dell’IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini dell’IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell’IRAP;

b) costi relativi al personale classificabili in base all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile;

c) unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta, anche derivanti dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

3. Le agevolazioni previste nel comma 2 non spettano nei casi in cui il contribuente, in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, sia incorso in una delle seguenti fattispecie:

a) abbia ricevuto provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);

b) abbia ricevuto provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) sia comunque incorso, nel caso di datori di lavoro diversi dalle imprese, in una delle violazioni per le quali sono previsti a carico delle imprese i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).

4. Qualora le fattispecie di cui al comma 3 siano relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, il contribuente non ha diritto al beneficio di cui al comma 2 per tale periodo d’imposta.

5. La quantificazione dell’incremento della grandezza di cui al comma 2, lettera a), è effettuata, anche per il triennio precedente, sulla base della disciplina dell’IRAP in vigore nell’esercizio per il quale viene applicata l’aliquota agevolata, tenendo conto degli effetti degli eventi aziendali e societari straordinari intervenuti.

6. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati dall’articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7. Fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 6.

8. L’efficacia delle disposizioni introdotte dai commi 2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6, decorre, con riferimento all’intero periodo di imposta in corso a tale data, dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo alle decisioni di autorizzazione rese, anche disgiuntamente, dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

9. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 le aziende pubbliche di servizi alla persona sono esentate dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Alla copertura delle minori entrate relative all’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relative al tributo provinciale sul turismo e all’IRAP, e altre disposizioni in materia

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente:

"3 bis. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, in deroga al comma 2, per le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1 (Imprenditore agricolo), comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta dello 0,5 per cento rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale."

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge provinciale n. 20 del 2005 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Negli esercizi finanziari precedenti a quello di prima applicazione del tributo provinciale sul turismo il fondo è alimentato con risorse provinciali ed è ripartito secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

3. Nel comma 10 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "a decorrere dall’anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento".

4. Le risorse aggiuntive assegnate nel 2007 ai soggetti previsti dagli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della medesima legge, per complessivi 5 milioni di euro, sono considerate a tutti gli effetti riparto del fondo di cui all’articolo 31 della legge provinciale n. 20 del 2005.

 

     Art. 17. Interpretazione autentica degli articoli 22 e 25 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. I contributi in conto esercizio erogati alle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi degli articoli 22 e 25 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, devono essere intesi come specificatamente correlati al costo del personale per la quota corrispondente all’incidenza del relativo onere sul costo della produzione delle medesime società.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

1. Dopo l’articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, nel titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

Canone provinciale per l’utilizzo dell’acqua minerale

1. È istituito il canone provinciale per l’utilizzo dell’acqua minerale per i concessionari di miniere per acque minerali da imbottigliamento.

2. Il canone si compone di una quota determinata sulla base della superficie corrispondente all’area in concessione e di una quota dovuta in misura proporzionale alla quantità d’acqua imbottigliata.

3. Il gettito corrispondente alla quota di canone determinata in proporzione all’imbottigliamento è versato dal concessionario direttamente al comune in cui ricade l’attività estrattiva.

4. Il regolamento previsto dall’articolo 3 bis stabilisce le disposizioni attuative di questo articolo e, in particolare, gli importi dovuti per ciascuna quota di canone dovuto, i termini e le modalità di versamento. Il canone è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. A partire da tale data non è più dovuto il canone determinato ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927.

5. Questo articolo integra le condizioni e la disciplina delle concessioni in corso alla sua data di entrata in vigore."

2. Dopo l’articolo 4 ter della legge provinciale n. 6 del 1988, nel titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 4 quater

Modalità di adozione del regolamento

1. Il regolamento previsto dall’articolo 3 bis è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all’adozione del regolamento medesimo."

 

Capo IV

Disposizioni in materia di partecipazioni in società e altri enti

 

     Art. 19. Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), relative alla Cassa del Trentino

1. Nella lettera c) del secondo comma dell’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, le parole: "enti pubblici collegati" sono sostitute dalle seguenti: "enti e soggetti collegati".

2. All’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di società partecipate dai comuni e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

c) di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;

d) di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Il ricorso alle operazioni di indebitamento indicate nel comma 4 è assistito dalla garanzia della Provincia nel rispetto dell’ordinamento comunitario.";

c) l’ultimo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Resta fermo che, in caso di revoca dei contributi, ai soggetti finanziatori non può essere opposta l’avvenuta revoca né possono essere eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei pagamenti.";

d) nel comma 8, le parole: "il tasso applicato dalla cassa per i mutui a tasso fisso" sono sostituite dalle seguenti: "il tasso fissato dalla Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri previsti dal comma 3, lettera c)".

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)

1. Dopo l’articolo 6 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente:

"Art. 6 ter

Partecipazione della Provincia a società costituite per la promozione turistica interregionale

1. La Provincia è autorizzata a partecipare, anche promuovendone la costituzione, a società di capitali consortili aventi come oggetto sociale la realizzazione di iniziative di promozione turistica e territoriale a valenza interregionale, i cui benefici ricadano anche sul territorio provinciale, a condizione che alle società partecipino altre regioni o province.

2. La Provincia può concedere alle società di cui al comma 1 finanziamenti rapportati alla quota di partecipazione, se lo statuto prevede l’obbligo, a carico dei soci, di versare contributi ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile. La necessità di tali finanziamenti deve risultare da un bilancio previsionale approvato dal competente organo societario."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 35 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relativo alla fondazione Accademia della montagna del Trentino

1. Dopo l’articolo 35 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel capo VII, sezione II, è inserito il seguente:

"Art. 35 quater

Fondazione Accademia della montagna del Trentino

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Accademia della montagna del Trentino", che persegue gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, in particolare attraverso:

a) la promozione del coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano;

b) la valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche attraverso la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all’economia compatibile con l’ecosistema;

c) la realizzazione delle attività educative e dei percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, anche al fine della crescita della qualità dell’offerta turistica del Trentino;

d) l’organizzazione di corsi di formazione professionale, anche rivolti all’abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente secondo quanto previsto dall’articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e la formazione e l’aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l’attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall’articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006;

e) la promozione di attività mirate a favorire l’utilizzo da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche provinciali come definite dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);

f) la promozione di progetti a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l’accesso a fondi e programmi europei.

2. Per la costituzione della fondazione la Provincia promuove il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell’ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare la Società degli alpinisti tridentini (SAT), il Collegio provinciale delle guide alpine, il Collegio provinciale dei maestri di sci e le rispettive associazioni, l’Associazione dei gestori di rifugio del Trentino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e l’Università degli Studi di Trento, nonché di altri soggetti che condividono le finalità di cui al comma 1.

3. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, compresi quelli di proprietà della Provincia autonoma di Trento che la stessa ritiene di conferire, e da dotazioni finanziarie conferite dai soci fondatori nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiscono alla fondazione. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione una somma di 80.000 euro. La Provincia può concorrere alle spese per l’attività della fondazione nei limiti di quanto stanziato in bilancio per tali finalità.

4. La Provincia può stipulare accordi di programma per la programmazione e lo svolgimento delle attività che faranno riferimento alla struttura di proprietà provinciale al Passo del Tonale, denominata "Scuola provinciale per addetti agli sport della montagna", e per la realizzazione di obiettivi e di interventi di interesse comune ritenuti prioritari nell’ambito della ricerca d’interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell’attività da svolgere, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati.

5. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumente gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

a) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;

b) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d’amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

c) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull’attività svolta;

d) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione."

2. Per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Accademia della montagna del Trentino con la tabella C è autorizzata per l’esercizio finanziario 2008, sull’unità previsionale di base 90.10.290, la spesa di 80.000 euro.

3. Alla copertura degli altri oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

Capo V

Disposizioni in materia di personale, organizzazione e contabilità

 

     Art. 22. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Il comando può essere disposto a titolo gratuito, sulla base di apposita intesa, nei confronti di pubbliche amministrazioni alle quali la Provincia eroga finanziamenti o ha delegato proprie funzioni amministrative."

2. Alla fine del comma 3 bis dell’articolo 15 della legge provinciale n. 7 del 1997 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento."

3. Nel comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale n. 7 del 1997 dopo le parole: "essere conferiti" è inserita la seguente: ", annualmente,".

4. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 29 della legge provinciale n. 7 del 1997 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento."

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale n. 7 del 1997 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Anche per favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative il personale di ruolo della Provincia e degli enti strumentali di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), può essere destinato a prestare temporaneamente servizio presso le amministrazioni pubbliche degli stati membri dell’Unione europea, nonché presso gli organismi dell’Unione europea, anche con collocamento in aspettativa senza assegni o con oneri che possono essere assunti in tutto o in parte dalla Provincia secondo specifici accordi con le amministrazioni interessate."

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale n. 7 del 1997 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nel caso di trasferimento di funzioni ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può mettere temporaneamente a disposizione, per la durata delle relative esigenze organizzative, il personale adibito in via esclusiva o prevalente alle funzioni oggetto di trasferimento. In tal caso si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); quando quest’ultimo articolo richiede il consenso dell’interessato è applicabile, per il relativo trattamento economico, l’articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). I rapporti tra la Provincia e i predetti soggetti sono regolati con apposita convenzione; per la relativa spesa si applica l’articolo 7 (Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti), commi 1, 2 e 6, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

1 ter. Il comma 1 bis si applica anche se la Provincia, previa informativa sindacale, mette temporaneamente proprio personale a disposizione dei soggetti previsti dal medesimo comma per le ragioni individuate dall’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003."

 

     Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di organizzazione e personale

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il richiamo agli enti funzionali della Provincia da parte della legislazione provinciale vigente, fatto salvo quanto specificamente disposto dai rispettivi ordinamenti, si intende riferito agli enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33."

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. I contratti di mutuo stipulati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulati in forma pubblica salvo quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, con l’Istituto per il credito sportivo, con i consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e con la Cassa del Trentino s.p.a."

3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente: "L’avvocatura della Provincia cura l’attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l’assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, per la Provincia e per gli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale."

4. Dopo il comma 10 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"10 bis. Le società di capitale indicate dall’allegato A che svolgono attività d’interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando."

5. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"c) l’eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici."

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

7. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) promozione del risparmio e dell’efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell’energia previsto dall’articolo 21 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;";

b) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

"g bis) finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale;

g ter) finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati, destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della rete provinciale di gas naturale, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell’Agenzia provinciale per l’energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l’esercizio dei compiti istituzionali dell’agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale."

8. Dopo l’articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39 bis

Agenzia per i servizi

1. Per favorire l’economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è istituita l’Agenzia per i servizi.

2. L’agenzia svolge le attività amministrative concernenti le procedure per l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente dai soggetti indicati nel comma 3, individuate nell’intesa. Con il regolamento previsto dal comma 7 possono essere attribuite all’agenzia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le attività amministrative di acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall’articolo 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), e quelle relative alle procedure di appalto di opere pubbliche, di competenza degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali. Resta ferma la possibilità per l’agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

3. L’agenzia svolge i propri servizi per la Provincia e a favore:

a) degli enti strumentali indicati nell’allegato A; questi enti devono avvalersi dell’agenzia secondo tempi e modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale;

b) delle associazioni, delle fondazioni e delle società partecipate indicate nell’allegato A, con riferimento al personale provinciale messo a loro disposizione;

c) di enti locali, di aziende pubbliche di servizi alla persona e delle comunità che ne fanno richiesta, previa convenzione.

4. L’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia, che può essere articolata in servizi in relazione all’entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono disciplinati dal regolamento previsto dall’articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 3, lettera c), assicura un’adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite all’agenzia.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell’allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 3, lettera c).

6. Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell’agenzia la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2 bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al consorzio degli enti locali che lo richiedono.

7. Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell’agenzia, con regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell’agenzia, i tempi e le modalità per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici.

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all’agenzia o al consorzio le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell’amministrazione provinciale. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici."

9. L’allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dalla tabella B di questa legge.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 provvede l’Agenzia provinciale per l’energia con il proprio bilancio.

 

     Art. 24. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)

1. Alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8 dell’articolo 3, le parole: "diffida, all’amministrazione inadempiente" sono sostituite dalle seguenti: "diffida all’amministrazione inadempiente";

b) nel comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "e della salute";

c) dopo il comma 1 dell’articolo 23 è inserito il seguente:

"1 bis. È fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.";

d) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale individua i casi in cui la dichiarazione di inizio di attività è esclusa ai sensi del comma 1.";

e) il comma 5 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee modalità per assicurare che la predisposizione, la comunicazione e la diffusione di atti e provvedimenti contenenti dati coperti da particolare riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto."

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di gestione delle spese e modificazione dell’articolo 7 (Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4

1. Le somme relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 27 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), iscritte nel bilancio provinciale fra le partite di giro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, possono essere conservate tra i residui, se i provvedimenti che disciplinano il concorso non sono approvati entro la fine dell’esercizio d’iscrizione a bilancio delle medesime somme. In tal caso la Provincia è autorizzata ad assumere le spese direttamente a valere sulle somme iscritte fra le partite di giro.

2. Le somme iscritte nel bilancio provinciale e riportate a residuo al termine dell’esercizio di riferimento sui capitoli inerenti il trattamento economico del personale dipendente possono essere utilizzate per far fronte alla copertura di oneri, anche una tantum, relativi ai medesimi capitoli di spesa o ad altri capitoli afferenti le spese per il personale inclusi nell’allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010 riportante i capitoli compensabili ai sensi dell’articolo 27, quarto comma, lettera b), della legge provinciale n. 7 del 1979. In ogni caso deve essere garantita la copertura delle obbligazioni che scadono nell’esercizio nel quale è disposto il pagamento, da imputare ai predetti residui.

3. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, è abrogato.

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia

1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia

1. Nel rispetto dell’ordinamento comunitario, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussione, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile, per le operazioni d’indebitamento attivate dalle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale dalla Provincia, direttamente o indirettamente, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società per operazioni previste dai loro piani industriali. Per la prestazione delle fidejussioni si applica l’articolo 10, commi 3 bis e 4."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di tesoreria unica degli enti strumentali

1. Fermo restando quanto disposto dai provvedimenti provinciali adottati ai sensi dell’articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per quanto concerne gli enti strumentali della Provincia individuati dall’allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la normativa statale sul sistema della tesoreria unica si applica solo agli enti beneficiari di trasferimenti statali.

 

     Art. 28. Compensi alla commissione provinciale per la vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici)

1. Ai componenti della commissione provinciale per la vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, spettano i compensi e i rimborsi delle spese sostenute determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Ferme restando le disposizioni comunitarie e statali in materia, la Giunta provinciale impartisce alla commissione le direttive di natura tecnica nel rispetto delle quali è consentita la realizzazione di strutture finalizzate all’esercizio di talune particolari tipologie di pubblico spettacolo o intrattenimento.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di ricerca, di comunicazioni e di attività economiche

 

     Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)

1. L’articolo 21 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Accordi di programma con organismi di ricerca

1. In armonia con gli obiettivi del programma pluriennale della ricerca la Provincia può stipulare accordi di programma con organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall’articolo 20."

2. All’articolo 22 della legge provinciale n. 14 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La Giunta provinciale, contestualmente all’approvazione dei bandi, impegna le relative risorse finanziarie.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Provincia può comunque affidare commesse di ricerca, anche attraverso le ordinarie procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa provinciale, nazionale e comunitaria in materia di attività contrattuale."

3. Al comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale n. 14 del 2005 dopo le parole: "programma pluriennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti" sono inserite le seguenti: ", nonché per attivare gli strumenti di intervento previsti dal programma stesso,".

4. Al comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale n. 14 del 2005 le parole: "sessanta giorni dall’adozione" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dall’adozione".

5. All’articolo 29 della legge provinciale n. 14 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole: "Le leggi finanziarie dispongono il trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, con propria deliberazione, dispone il trasferimento";

b) nel comma 6, le parole: "sessanta giorni dall’adozione" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dall’adozione".

 

     Art. 30. Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativo alla televisione digitale terrestre

1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Interventi per la transizione alla televisione digitale terrestre in provincia di Trento

1. In attuazione della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Provincia promuove il processo di transizione dalla tecnologia televisiva analogica a quella digitale terrestre nel territorio provinciale. A tal fine la Provincia può stipulare un protocollo di intesa con il ministero competente in materia di comunicazioni. Il protocollo stabilisce le misure per favorire la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio provinciale e, in particolare, le modalità per lo svolgimento del programma di transizione, la realizzazione di servizi interattivi di pubblica utilità, gli incentivi per favorire l’acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati, le attività d’informazione e sensibilizzazione per sostenere la diffusione della tecnologia digitale.

2. La Provincia può produrre e realizzare servizi interattivi di pubblica utilità da trasmettere sulla rete digitale. A tal fine, nel rispetto della normativa che disciplina l’attività contrattuale della Provincia, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con le emittenti nonché con i fornitori di contenuti e di servizi che operano in ambito locale e che garantiscono un’adeguata copertura del territorio provinciale, prevedendo eventuali compensazioni per gli obblighi di servizio affidati, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

3. Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica la Provincia può assegnare contributi per l’acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati a favore di utenti abbonati alla Radiotelevisione italiana (RAI) residenti in provincia di Trento. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ed è autorizzata a stipulare con la RAI le convenzioni necessarie per l’applicazione di questo articolo. La deliberazione può prevedere la concessione dei contributi per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008. Inoltre la Giunta provinciale può individuare, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e non discriminazione, i rivenditori dei decoder e degli apparecchi televisivi il cui acquisto è agevolato ai sensi di questo articolo, stipulando con essi apposite convenzioni.

4. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili con le eventuali misure di agevolazione previste dallo Stato per le medesime finalità."

2. L’efficacia del comma 3 dell’articolo 19 bis della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, inserito da questo articolo, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, con la tabella C, la spesa di 1 milione di euro per il 2008 e di 500.000 euro per il 2009, sull’unità previsionale di base 74.15.210.

 

     Art. 31. Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai suoi componenti non si applica il divieto di rieleggibilità immediata previsto dall’articolo 3, comma 3".

 

     Art. 32. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è inserito il seguente:

"1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a."

2. Dopo l’articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 1999, nel capo III, sezione I, è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

Istituzione di un fondo per il sostegno all’innovazione

1. Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia è istituito un apposito fondo.

2. Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può concedere, a carico del fondo, contributi per il pagamento dei costi di avviamento ai soggetti che intendono avviare una nuova impresa sul territorio provinciale. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

3. La Giunta provinciale può affidare a Trentino sviluppo s.p.a. la procedura per la concessione ed erogazione dei contributi. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell’ambito della convenzione prevista dall’articolo 33, comma 3."

3. All’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: "per l’acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "per l’acquisizione della disponibilità o della titolarità";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell’articolo 34."

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle imprese che promuovono la costituzione di centri polivalenti d’impresa, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie, ricerche, reti d’impresa ed economie di aggregazione. In tali casi la Giunta provinciale, su domanda, può derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi obblighi relativi all’entità degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e mantenere da parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro."

5. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 le parole: "comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il secondo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento".

6. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale n. 6 del 1999, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 40 bis

Disposizione di coordinamento

1. A decorrere dal 27 giugno 2007 i rinvii all’"Agenzia per lo sviluppo s.p.a." contenuti nella normativa provinciale s’intendono riferiti a "Trentino sviluppo s.p.a."."

7. La delibera attuativa del fondo di cui al comma 2 è sottoposta al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

8. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella C è autorizzata sul bilancio provinciale la spesa di 1 milione di euro sull’unità previsionale di base 31.10.230 per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 33. Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di iniziative cofinanziate dall’Unione europea

1. Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole: "rispetto ai piani finanziari dei documenti di programmazione" sono inserite le seguenti: "e dei progetti".

2. Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo" sono sostituite dalle seguenti: "dai regolamenti comunitari relativi".

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2005 è inserito il seguente:

"5 bis. Per assicurare reciproca autonomia funzionale e indipendenza per le funzioni di autorità di gestione, autorità di pagamento e organismo di controllo di secondo livello, o altre analoghe funzioni previste dalle norme comunitarie, nell’ambito delle procedure di gestione e di controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti comunitari in genere, la Giunta provinciale individua il personale, dotato di adeguate competenze, autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle attività affidate e a esercitare i relativi poteri di spesa e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie."

 

     Art. 34. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) le parole: "entro il mese di novembre" sono soppresse.

2. L’articolo 10 della legge provinciale n. 17 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Interventi per la promozione delle attività economiche

1. Per consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività economiche i comuni possono concedere alle piccole e medie imprese che impiantano o trasferiscono la propria attività nelle zone montane, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo, un premio d’insediamento nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), fermo restando quanto previsto per il settore del commercio dall’articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento).

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le attività economiche che possono beneficiare degli interventi previsti dal comma 1 e stabilisce la misura delle agevolazioni.

3. Il contributo previsto dal comma 1 è aggiuntivo rispetto alle agevolazioni previste dalle norme vigenti per il mantenimento e lo sviluppo delle attività economiche e non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a)."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)

1. All’articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi della Provincia per piani finanziati o cofinanziati dall’Unione europea o dallo Stato";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d’interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) previsti dai regolamenti comunitari, la Provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell’Unione europea e dello Stato."

2. Nel comma 2 dell’articolo 50 della legge provinciale n. 4 del 2003 le parole: ", con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale" sono soppresse.

3. Dopo l’articolo 50 della legge provinciale n. 4 del 2003, nel titolo I, capo VIII, è inserito il seguente:

"Art. 50 bis

Anagrafe provinciale delle aziende agricole

1. È istituita l’anagrafe provinciale delle aziende agricole, quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai soggetti esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo.

2. L’anagrafe è disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale, assicurando in ogni caso l’interconnessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)."

4. Nel comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale n. 4 del 2003 le parole: ", limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti" sono soppresse.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 76 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In conformità a quanto disposto dalla Commissione europea, le disposizioni di questa legge incompatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 della Commissione europea di cui alla comunicazione 2006/C319/01, cessano di avere applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2007. Dalla medesima data e fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo alle decisioni di autorizzazione rese, anche disgiuntamente, dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea cessano altresì di avere applicazione le disposizioni di questa legge che recano misure di aiuto compatibili con i predetti orientamenti. Resta ferma l’efficacia delle disposizioni di questa legge che recano aiuti di Stato connessi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di quelle che recano aiuti di Stato per l’acquisto di terreni e per l’acquacoltura e elicicoltura, che cessano comunque di avere applicazione, rispettivamente, il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. Resta ferma inoltre l’efficacia delle disposizioni di questa legge che recano aiuti di Stato applicati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nonché delle disposizioni di questa legge che non istituiscono aiuti di Stato."

 

     Art. 36. Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, è sostituita dalla seguente:

"b) di soggetti idonei a svolgere tale compito e inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), e dall’articolo 29 bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative)."

2. Nel comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 9 del 2007 le parole: ", lettera a)" sono soppresse.

 

     Art. 37. Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, è inserita la seguente:

"a ter) per la realizzazione di impianti funiviari e opere accessorie destinati a soddisfare esigenze generali di mobilità attraverso l’attivazione di collegamenti tra centri abitati o tra centri abitati e località turistiche, contributi annui in misura non superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;".

2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all’emanazione da parte della Giunta provinciale di apposita deliberazione previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali.

3. L’efficacia della modificazione prevista dal comma 1 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 38. Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Possono altresì essere concesse ai comuni agevolazioni, nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale, per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati operanti nel settore delle attività idrotermali, destinati alla realizzazione degli investimenti indicati nell’articolo 10.

3 ter. Nel caso di interventi realizzati tramite forme associative le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 bis possono essere maggiorate di 10 punti percentuali e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 39. Modificazioni dell’articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)

1. La rubrica dell’articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, è sostituita dalla seguente: "Attività di acconciatore e di estetista".

2. Al comma 2 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea le parole: "è soggetto ad autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "è subordinato alla presentazione di una dichiarazione d’inizio di attività al comune territorialmente competente";

b) nella lettera a) le parole: "di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "previsti per l’accesso all’esame di abilitazione professionale";

c) nella lettera b) le parole: "di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di abilitazione professionale";

d) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "; ai fini dell’ammissione agli esami possono essere considerati anche crediti formativi acquisiti in percorsi diversi da quelli dei corsi, che diano garanzia di equipollenza rispetto a questi ultimi; la Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell’articolo 6, comma 2, lettera a), può stabilire criteri e modalità per la valutazione di questi crediti."

3. Al comma 3 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) disciplinare i casi in cui i comuni, in fase di verifica iniziale dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti ai fini dell’insediamento e dell’esercizio delle attività o in fase di verifica successiva della loro permanenza, possono vietare la prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato conformi l’attività ai requisiti, se possibile;";

b) nella lettera f) le parole: "adottano i regolamenti previsti dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "possono adottare propri regolamenti, ai sensi del comma 5".

4. Al comma 4 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea le parole: "previsti dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "eventualmente adottati ai sensi del comma 5";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le modalità di presentazione della dichiarazione d’inizio di attività, nonché i criteri e i requisiti, eventualmente anche di natura urbanistica, per l’insediamento e per l’esercizio delle attività; questi criteri e requisiti sono stabiliti per valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le attività commerciali e le altre attività di servizio, e per favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 174 del 2005; i criteri e i requisiti non possono comunque far riferimento a distanze minime o a parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono la medesima attività;".

5. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 è sostituito dal seguente: "I comuni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell’attività di acconciatore, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal regolamento di attuazione di questo articolo."

6. Il comma 6 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 è sostituito dal seguente:

"6. Fino alla data stabilita dal regolamento di attuazione di questo articolo la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini), e i regolamenti comunali adottati in base ad essa, continuano ad essere applicati in quanto compatibili con le disposizioni di questo articolo e del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40."

7. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista) e del decreto-legge n. 7 del 2007, i commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all’attività di estetista, in quanto compatibili."

 

     Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. L’articolo 6 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Limitazioni all’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni o condizioni per incompatibilità con la natura di queste aree."

2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell’articolo 6," sono soppresse.

3. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 è abrogato.

4. Il comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000 è abrogato.

 

     Art. 41. Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)

1. Nel quindicesimo comma dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2008".

2. Dopo il quindicesimo comma dell’articolo 53 della legge provinciale n. 46 del 1983 è aggiunto il seguente:

"Chi ha presentato nei termini di legge una domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma o una domanda di contributi ai sensi del quattordicesimo comma può presentare l’eventuale documentazione mancante entro il 31 gennaio 2008."

 

     Art. 42. Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)

1. All’articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. Nella provincia di Trento possono esercitare le attività professionali previste all’articolo 2:

a) i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione prevista da questa legge;

b) limitatamente alle attività di accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre, i soggetti già abilitati all’esercizio di tale professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni;

c) i soggetti che intendono svolgere tali professioni in regime di libero stabilimento e che hanno conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.";

b) nel comma 1, le parole: "Nella provincia di Trento l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è subordinato al conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 6 ed" sono sostituite dalle seguenti: "L’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2";

c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: ", o le specializzazioni in particolari siti, località e settori".

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogata.

3. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Libera prestazione dei servizi

1. La prestazione occasionale e temporanea nel territorio provinciale delle attività professionali di cui all’articolo 2 è consentita ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, in conformità al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’obbligo di presentare la denuncia d’inizio di attività prevista dall’articolo 3."

4. L’articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Abilitazione e riconoscimento

1. L’abilitazione all’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 si consegue mediante il superamento di un apposito esame, indetto con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La deliberazione fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d’esame nonché le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale.

4. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico, inoltre, è rilasciata a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi.

5. Il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE, per i soggetti non abilitati che ne hanno fatto richiesta, è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sulla base della valutazione delle esperienze professionali e dei titoli di studio acquisiti all’estero, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 1992.

6. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo rilascia l’attestato di abilitazione, in seguito al superamento degli esami e delle verifiche previsti da questo articolo; inoltre rilascia il provvedimento che attesta il riconoscimento della qualifica professionale, effettuato ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.

7. I soggetti abilitati all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 sono inseriti in un elenco reso pubblico a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo.

8. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua, per ciascuna figura professionale, le materie su cui vertono le prove dell’esame di abilitazione da sostenere ai sensi del comma 1, nonché le altre disposizioni necessarie all’attuazione di questo articolo."

5. L’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1992 e il comma 5 dell’articolo 30 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono abrogati.

6. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "Gli accertamenti ai fini dell’abilitazione tecnico-professionale di cui all’articolo 6 sono affidati ad una commissione d’esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esami e le verifiche previste dall’articolo 6 sono affidate a una commissione d’esame nominata dalla Giunta provinciale".

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 1992 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per migliorare la qualità dell’offerta del servizio la Provincia può organizzare, per le guide turistiche, corsi di specializzazione in particolari siti, località e settori."

8. Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 la parola: "autorizzati" è sostituita dalla seguente: "abilitati"; inoltre le parole: "dall’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 5 e 5 bis".

9. All’articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 5 bis, l’esercizio dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza il possesso della relativa abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetto chiunque si avvalga nell’esercizio di una attività di impresa di soggetti privi dell’abilitazione prevista da questa legge.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 5 bis, l’esercizio delle attività di guida turistica, accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre senza la presentazione della denuncia di cui all’articolo 3, o durante i periodi di sospensione disposti ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.

1 ter. La violazione dell’articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.

1 quater. Per la violazione delle disposizioni di questa legge non punita ai sensi di questo articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro."

10. L’articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogato.

11. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento di esecuzione di quest’ultima legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, che è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge.

12. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore del regolamento che modifica il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 12 del 1992, per le quali non è ancora stata irrogata la sanzione, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalle disposizioni previgenti.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

1. L’articolo 10 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La Provincia affida al collegio provinciale delle guide alpine l’attuazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula un’apposita convenzione, nella quale sono definite le modalità e le condizioni dell’affidamento, nonché le risorse da assegnare per l’organizzazione dei corsi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. A copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dei corsi il collegio provinciale delle guide alpine può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti, secondo i criteri ed entro i limiti individuati dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia assicura ai candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la gratuità della partecipazione ai corsi di abilitazione, con esclusione delle spese di vitto, alloggio e viaggio.

4. Per favorire la diffusione della professione e l’acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia può istituire e organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione.

5. La Provincia può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute dai candidati residenti in provincia di Trento in occasione dei corsi di specializzazione previsti dall’articolo 10 della legge n. 6 del 1989, dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti dall’articolo 7, comma 8, della medesima legge, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

6. La Provincia organizza gli esami previsti da questa legge e assume a proprio carico le relative spese."

2. Nel comma 5 dell’articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "articolo 10, commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10, commi 1, 2 e 6".

3. Dopo l’articolo 20 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel titolo I, capo I, è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Accompagnamento nei parchi naturali

1. Per promuovere l’educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente montano e favorire la valorizzazione del patrimonio naturalistico gli enti di gestione dei parchi naturali e del parco nazionale presenti sul territorio provinciale possono organizzare percorsi di accompagnamento nelle visite ai parchi, fornendo notizie e informazioni d’interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

2. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi anche di soggetti non abilitati ai sensi di questo titolo, purché si tratti di personale proprio o assegnato all’ente dalla Provincia o da altri enti pubblici o di soggetti incaricati dagli stessi enti di gestione. In tal caso l’accompagnamento deve svolgersi nelle aree territoriali di competenza, comunque con esclusione dei percorsi che comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici."

4. All’articolo 38 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, dopo le parole: "La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione" sono inserite le seguenti: "alle prove attitudinali e";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La Provincia affida al collegio provinciale dei maestri di sci l’attuazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, dei corsi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni, nelle quali sono definite le modalità e le condizioni dell’affidamento, nonché le risorse da assegnare per lo svolgimento dell’attività di formazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. In caso di affidamento ai sensi del comma 9, a copertura delle spese di cui al comma 4, il collegio provinciale dei maestri di sci può stabilire quote di compartecipazione da porre a carico dei singoli partecipanti. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i limiti e i criteri per la determinazione di tali quote e le eventuali agevolazioni a favore dei candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni."

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Il regolamento di esecuzione determina altresì particolari requisiti per l’ammissione ai corsi di abilitazione nonché specifici contenuti e modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore di territorio, compresi eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento, volti ad assicurare, attraverso le attività di cui al comma 1 dell’articolo 16 bis, la promozione e la valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di energia, ambiente, territorio,

protezione civile ed infrastrutture

 

     Art. 44. Modificazioni dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano di distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. All’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo e nel quarto periodo del comma 1 sono soppresse le parole: "o di rinnovo";

b) il comma 1 bis 2 è abrogato;

c) il comma 1 ter è abrogato;

d) nel comma 1 quater sono soppresse le parole: "o per il rinnovo";

e) nella lettera a) del comma 1 quinquies sono soppresse le parole: "le domande presentate ai sensi del comma 1 ter e";

f) il comma 1 sexies è abrogato;

g) il comma 1 septies è abrogato;

h) i commi 12, 13 e 15 sono abrogati;

i) dopo il comma 15 bis sono aggiunti i seguenti:

"15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:

a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell’articolo 1 bis del DPR n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;

b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.

15 quater. Fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti ulteriori impegni irrevocabili da parte del concessionario:

a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all’anno 2008 e salvo l’aggiornamento previsto dal comma 15 octies;

b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all’obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies;

c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario;

d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma, e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra;

e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l’aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l’esecuzione dei predetti interventi;

f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione;

g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l’utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima;

h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;

i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l’immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall’impianto cui si riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell’istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l’obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni;

l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell’articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia.

15 quinquies. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario ai sensi dei commi 15 ter e 15 quater, decade di diritto la proroga della concessione.

15 sexies. Le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13, decadono di diritto al momento di entrata in vigore di questo comma e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

15 septies. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un’equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall’anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell’anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento.

15 nonies. Per le concessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15 ter, si provvede all’emanazione del bando di gara di cui al comma 2.

15 decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1 bis 2 e 1 septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008."

 

     Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia)

1. Al primo comma dell’articolo 3 quater della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, le parole: "3 sexies" sono soppresse.

2. Dopo il quarto comma dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1980 è aggiunto il seguente:

"Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione di attuazione può prevedere criteri e modalità semplificate anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e dagli articoli 4 e 6, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate."

3. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1980 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Disposizioni in materia di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione

1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio di attività alla Provincia. La messa in esercizio di questi impianti è subordinata alla dichiarazione di conformità dell’impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nella deliberazione prevista dal comma 2, resa dall’installatore abilitato ai sensi dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Questa dichiarazione sostituisce ogni provvedimento attestante la conformità alla normativa di prevenzione contro gli incendi relativa all’impianto e alla sua installazione.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i requisiti degli impianti, le modalità per la loro installazione e rimozione e per il loro esercizio, compresa la manutenzione. La deliberazione disciplina anche le modalità di dichiarazione della conformità e i controlli da effettuare da parte della struttura provinciale competente in materia di prevenzione contro gli incendi. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione della sanzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Fino alla data di applicabilità degli articoli 108 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per l’abilitazione a rendere la dichiarazione di conformità dell’impianto prevista da questo articolo e per la sanzione prevista da questo comma si fa riferimento alle altre norme statali applicate rispettivamente per la certificazione degli impianti, degli edifici pubblici e privati e per la violazione relativa alla mancata esibizione, in sede di controllo, delle dichiarazioni medesime.

3. Per l’installazione degli impianti la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell’acquisto e dell’installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d’inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

4. Questo articolo è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2."

4. I criteri e le modalità previsti dal quinto comma dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1980, introdotto dal comma 2, possono essere applicati anche ai contributi richiesti e non ancora concessi alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga a quanto previsto dalla previgente disciplina.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo provvede l’Agenzia provinciale per l’energia con il proprio bilancio.

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)

1. Dopo l’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 12 ter

Fondo relativo al cambiamento climatico

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dallo Stato e dall’Unione europea.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti:

a) l’indizione, con cadenza almeno triennale, di un’apposita conferenza sul clima a livello provinciale;

b) la promozione, anche avvalendosi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Agenzia provinciale per l’energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione e di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;

c) ogni altro intervento individuato dalla Giunta provinciale con la delibera di cui al comma 3, anche ad integrazione delle risorse autorizzate sul bilancio ai sensi delle leggi provinciali di settore per il finanziamento di interventi afferenti la salvaguardia dell’ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico.

3. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua gli interventi di cui al comma 2, lettera c), nonché i criteri e le modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico.

4. Per la realizzazione delle misure comprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, si può provvedere anche avvalendosi delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi settoriali di riferimento.

5. Con i bilanci degli esercizi finanziari successivi, il fondo di cui al comma 2 è integrato con le risorse destinate alla realizzazione di misure ai sensi di questo articolo nei seguenti settori:

a) sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili;

b) ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

c) trasporti e mobilità;

d) edilizia sostenibile;

e) gestione delle risorse idriche;

f) agricoltura e sviluppo rurale;

g) turismo.

6. La Provincia, inoltre:

a) provvede ad individuare annualmente, in un’apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all’articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) propone, nell’ambito del disegno di legge finanziaria di cui all’articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo."

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Le procedure di verifica e di valutazione dell’impatto ambientale si applicano, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione, ai progetti concernenti impianti o attività di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disciplina di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di rinnovo della comunicazione di cui all’articolo 216, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza modifica sostanziale delle opere di recupero.

4 ter. La deliberazione di cui all’articolo 22, comma 2 bis, conforma il regolamento di esecuzione di questa legge alle disposizioni del comma 4 bis."

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata sul bilancio provinciale una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sull’unità previsionale di base 80.20.210.

 

     Art. 47. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), e dell’articolo 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

1. Dopo l’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., nella parte I, titolo III, è inserito il seguente:

"Art. 30 bis

Sonde geotermiche

1. L’installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo per il riscaldamento e la refrigerazione di edifici, senza prelievo di acqua, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di geologia, previa acquisizione dei pareri dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e del servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l’installazione delle sonde geotermiche, per garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, e in particolare di quelle destinate al consumo umano."

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono aggiunti i seguenti:

"2 ter. Il comma 2 bis si applica anche alle acque reflue biodegradabili provenienti dagli impianti di trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti o delle deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 bis, l’impianto che origina lo scarico deve trattare sostanze provenienti prevalentemente dal territorio provinciale.

2 quater. Relativamente agli impianti esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), se i valori limite di emissione stabiliti da questo testo unico non possono essere rispettati, anche applicando le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore, e comunque nel rispetto delle altre condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 59 del 2005 e in conformità ai valori limite conseguibili con l’applicazione delle migliori tecniche a disposizione."

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è inserito il seguente:

"4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicare all’albo comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono all’ente proponente."

4. Il comma 3 bis dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è sostituito dal seguente:

"3 bis. In assenza dell’individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell’articolo 65, commi 1, lettere b) e c), e 5 bis, e per soddisfare particolari esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti, correlate anche alla difficoltà di ubicare gli interventi in conformità alle destinazioni urbanistiche indicate dall’articolo 67 bis, comma 5, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dall’articolo 67 bis, commi 2 e 3. Su richiesta degli interessati questo comma si applica anche per la localizzazione degli impianti e delle attività sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione, in alternativa all’articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9."

5. All’articolo 67 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1­41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell’impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, anche con efficacia limitata nel tempo.";

b) il terzo periodo del comma 6 è soppresso;

c) il secondo e il terzo periodo del comma 8 sono soppressi;

d) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: ", nonché nel rispetto delle indicazioni e dei criteri d’idoneità specificamente previsti dal piano provinciale e dai provvedimenti previsti dall’articolo 65";

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10 bis. L’individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, demandate a singoli provvedimenti dall’articolo 66 e da questo articolo, costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale. Anche in presenza di una richiesta di soggetti privati l’avvio del procedimento e la sua conclusione rimangono riservati all’autorità competente."

6. All’articolo 68 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1­41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "all’interno di insediamenti industriali esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche all’interno di insediamenti industriali esistenti";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nell’ambito dell’accordo di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stabilire la corresponsione del contributo di localizzazione di cui all’articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1."

7. All’articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1­41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 bis, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2009";

b) al comma 5, le parole: "fino all’anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino all’anno 2008".

8. L’articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-

41/Legisl. del 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questi rifiuti sono individuati in un apposito elenco dalla Giunta provinciale, sentita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, in relazione alle modalità di raccolta o agli impianti in cui sono conferiti.

2. Il conferimento al servizio pubblico di rifiuti diversi da quelli urbani non compresi nell’elenco previsto dal comma 1 è subordinato ad autorizzazione della Giunta provinciale, su proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

3. I soggetti indicati dall’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), per l’esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, determinano i limiti quantitativi per l’ordinario conferimento al servizio pubblico dei rifiuti compresi nell’elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In attesa dell’attuazione dell’articolo 13, commi 2 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006 alla determinazione dei limiti quantitativi provvedono gli enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani indicati nell’articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1998, tenuto conto degli eventuali orientamenti espressi dagli enti titolari del servizio.

4. I rifiuti assimilabili ai sensi del comma 1 che superano i limiti quantitativi previsti dal comma 3 e i rifiuti di cui al comma 2 possono essere recapitati al servizio pubblico specificamente organizzato direttamente dal produttore o mediante conferimento ad altre imprese autorizzate. In questi casi il conferimento deve essere disciplinato da un’apposita convenzione. La convenzione, oltre agli aspetti tecnici e alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio, in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti conferiti, e dei costi di ammortamento degli impianti.

5. I costi di ammortamento delle discariche sono determinati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 71 bis.

6. Nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili prodotti nel rispettivo bacino di conferimento, determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti previsti dall’articolo 75."

9. Nei commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 95 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010."

10. Alla fine del comma 6 dell’articolo 102 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono aggiunti i seguenti periodi: "L’agenzia si pronuncia anche sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro il 31 dicembre 2008, salva la possibilità, da parte della Giunta provinciale, di prorogare tale termine. In attesa dell’adozione del provvedimento di autorizzazione il gestore può condurre l’impianto in base a ciò che è descritto nella domanda di autorizzazione e nella documentazione tecnica allegata. Resta fermo il termine fissato dalla normativa statale per l’adeguamento dell’impianto alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo l’eventuale progetto presentato contestualmente alla domanda di autorizzazione."

11. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell’articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987;

b) il comma 4 dell’articolo 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

     Art. 48. Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall’esposizione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Il comma 6 dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

"6. In attesa della definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, le predette fasce di rispetto corrispondono allo spazio circostante un elettrodotto, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, in cui viene superato il valore di induzione magnetica fissato per l’obiettivo di qualità."

 

     Art. 49. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è aggiunto il seguente:

"5 bis. L’articolo 7, comma 1, lettera F), numero V), delle norme di attuazione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, non si applica relativamente alle domande di concessione di derivazione d’acqua che riguardano siti e zone disciplinati dagli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e dal capo II, titolo V, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), individuati dopo la presentazione delle predette domande. Resta impregiudicato l’esito della valutazione d’incidenza relativa alle opere previste da questo comma."

2. Dopo il quarto comma dell’articolo 17 della legge provinciale n. 18 del 1976 è inserito il seguente:

"I termini dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media superiore a 20 kW e inferiore a 3000 kW decorrono dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall’articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ovvero, se previste, decorrono dalla data di approvazione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica (screening); questo comma si applica anche con riferimento ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questo comma."

 

     Art. 50. Disposizioni in materia di cave nell’ambito dei parchi naturali e modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)

1. Per cave in esercizio ai sensi dell’articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), si intendono le cave che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava), erano oggetto di concessione o di autorizzazione ai sensi della previgente legislazione provinciale, ancorché in scadenza tra la predetta data e la data di adozione del provvedimento previsto dall’articolo 33 della medesima legge provinciale n. 7 del 2006. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2006, queste cave rimangono soggette alla medesima legge provinciale n. 7 del 2006 con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell’articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale n. 11 del 2007.

2. Al comma 9 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 11 del 2007, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I biotopi provinciali e le riserve provinciali già istituiti all’entrata in vigore di questa legge, se non ricadenti territorialmente all’interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali; le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all’atto dell’istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali."

3. Il comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale n. 11 del 2007 è abrogato.

4. All’articolo 37 della legge provinciale n. 11 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, designa," sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua,";

b) al comma 4, le parole: "le procedure per la designazione delle ZSC e per l’individuazione delle ZPS" sono sostituite dalle seguenti: "le procedure per l’individuazione delle ZSC e delle ZPS".

5. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" è adottata dalla Giunta provinciale; la Provincia provvede inoltre alle comunicazioni al ministero competente, anche al fine di acquisire il parere della Commissione europea previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo periodo, della medesima direttiva."

6. Dopo il comma 7 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 2006 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Relativamente alle cave ricadenti nelle aree destinate a parco naturale provinciale, per le quali si applica questa legge sin dalla sua entrata in vigore, le stesse rimangono soggette alla medesima legge con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell’articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)."

 

     Art. 51. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, relativo a iniziative e manifestazioni

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per le iniziative previste nel comma 1 e per quelle che rivestono un interesse per le comunità locali la Provincia può cedere in comodato gratuito ai soggetti del sistema pubblico provinciale, e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, beni mobili e attrezzature destinate a esigenze di protezione civile, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione può prevedere l’assunzione di oneri di manutenzione da parte del cessionario."

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e dell’articolo 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

1. Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, dopo le parole: "Giunta provinciale" sono aggiunte in fine le seguenti: ", anche in deroga al divieto previsto dall’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)".

2. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituito dal seguente:

"6. Su richiesta dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 17, la Provincia può concludere convenzioni ai sensi dell’articolo 39 bis, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per l’acquisto di dotazioni antincendi da parte dei predetti organismi mediante ordinativi scritti di fornitura e pagamento del corrispettivo all’impresa scelta dalla Provincia. La mancata effettuazione dell’ordinativo comporta il diniego o la revoca del contributo. In un’apposita sezione del piano previsto dal comma 3, inoltre, possono essere disposti, previa delega dei singoli corpi, unioni e federazione destinatari delle dotazioni e previo accordo con gli enti locali territorialmente competenti per i servizi antincendi, accantonamenti in misura corrispondente al contributo che spetterebbe ai sensi dell’articolo 17, per l’acquisto centralizzato da parte della Provincia di dotazioni antincendi, con il concorso finanziario degli enti locali per la quota eccedente. In presenza dei predetti accantonamenti la Provincia non concede alcun contributo o agevolazione sulle dotazioni oggetto di acquisto centralizzato."

3. All’articolo 18 ter della legge provinciale n. 26 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione e gestione del servizio antincendi presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, e altre disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, i gestori delle elisuperfici per cui è prescritto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi assicurano il servizio con oneri a proprio carico, anche avvalendosi di personale non dipendente.

3 ter. Il Presidente della Provincia istituisce con decreto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), presso l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, su istanza dei soggetti che li hanno in gestione e sulla base dell’istruttoria effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di servizi antincendi, che accerta la conformità della stazione antincendi alle norme tecniche e verifica il possesso da parte degli addetti al servizio dei requisiti d’idoneità fisica e di capacità tecnica. I requisiti d’idoneità fisica e di capacità tecnica sono accertati rispettivamente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dalla Scuola provinciale antincendi. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l’accertamento dei requisiti e per l’istituzione del servizio."

4. Dopo l’articolo 18 ter della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 18 quater

Disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario

1. La Giunta provinciale, d’intesa con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, approva programmi per l’implementazione di una rete strategica provinciale di elisoccorso. L’approvazione dei programmi, che stabiliscono la localizzazione degli interventi, equivale alla loro dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Al fine di conseguire l’effetto di variante al piano regolatore generale, se necessario, per l’approvazione definitiva dei programmi da parte della Giunta provinciale sono richiesti i pareri del comune territorialmente competente e del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché una preventiva procedura di pubblicità della proposta, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia e, per le elisuperfici a servizio di presidi sanitari, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvedono alla realizzazione e all’adeguamento tecnico-funzionale delle elisuperfici il cui uso è subordinato all’autorizzazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio). Nel caso di elisuperfici occasionali previste dal decreto ministeriale 1 febbraio 2006, a questi interventi provvedono i comuni territorialmente competenti. Per la realizzazione, anche in via sostitutiva da parte della Provincia, e per il finanziamento di questi interventi si applicano i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992. Alla manutenzione, al mantenimento dell’efficienza e dell’agibilità in condizioni di sicurezza e, se occorre, alla gestione delle superfici per l’elisoccorso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, provvedono i comuni territorialmente competenti, salvo diversa disposizione della Giunta provinciale; nel caso di superfici a servizio di presidi sanitari provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Quanto alla realizzazione, all’adeguamento tecnico-funzionale e alla gestione delle superfici per l’elisoccorso degli enti locali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che lo richiedono, la Provincia, anche mediante l’affidamento a soggetti terzi, può assicurare il supporto tecnico, amministrativo e legale, nonché un servizio di assistenza tecnica e di supporto logistico per la manutenzione, compresa la nomina di un unico addetto alla gestione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006. La Provincia si assume le relative spese.

4. La cassa provinciale antincendi è autorizzata a disporre a favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari assegnazioni straordinarie di fondi destinati alla realizzazione e all’adeguamento, entro l’esercizio finanziario 2010, delle elisuperfici a servizio dei presidi sanitari per l’espletamento dell’elisoccorso, sulla base di programmi d’intervento approvati dalla Giunta provinciale. Questi programmi, inoltre, disciplinano le modalità di erogazione, anche in via anticipata, e di rendicontazione."

5. Nel comma 1 dell’articolo 75 della legge provinciale n. 7 del 1997 le parole: "; peraltro sono assegnati alla struttura della Provincia cui sono attribuite le competenze in materia di servizi antincendi i compiti spettanti al predetto servizio di prevenzione e protezione riferiti alla prevenzione degli incendi e, in particolare, alla valutazione dei rischi d’incendio, alle misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e agli adempimenti di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 626 del 1994" sono soppresse.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di servizi sociali ed edilizia abitativa

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. In attesa dell’approvazione della riforma della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l’edilizia abitativa agevolata per il 2008, in base alle disposizioni di questo articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l’anno 2008 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto e costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d’ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni provinciali il tasso non può essere superiore a quello di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato vigente nel mese di stipula del contratto di mutuo. La Provincia e le banche convenzionate stipulano appositi accordi per definire, entro il limite massimo del tasso di riferimento, il tasso da applicare ai contratti di mutuo a tasso fisso e variabile tenuto conto della durata del prestito e dell’entità del contributo provinciale.

3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d’imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per le spese afferenti i lavori di recupero del patrimonio edilizio. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale.

4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d’interesse minimo e d’integrazione del contributo previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992 non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, in particolare:

a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

b) i criteri per l’applicazione dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, che riguardano la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;

d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;

e) le fasce di agevolazione, i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi;

f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni con le agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale.

6. Possono essere altresì ammessi a contributo gli interessati che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2005 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007 di cui all’articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, o tra la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere su detto piano straordinario 2006-2007 e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di questo articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, ovvero avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo medesimo.

7. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda, anche per le domande presentate a valere sul piano straordinario previsto dall’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005.

8. Con riguardo ai contributi concessi ai sensi di questo articolo, dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché della legge provinciale n. 21 del 1992, in caso di trasferimento dei contributi ad altro alloggio secondo quanto previsto dall’articolo 84, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 21 del 1992, si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica. I soggetti ai quali, successivamente al 1° gennaio 2003, è stata revocata la concessione del contributo per superamento dei requisiti di reddito accertato in sede della predetta verifica sono riammessi, previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, al contributo per il residuo periodo di durata dell’agevolazione originariamente concessa.

9. Per i fini di questo articolo, con la tabella C sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210, 65.10.220, 65.15.210 e 65.15.220.

 

     Art. 54. Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, le parole: "dalla legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

2. All’articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: ", secondo le modalità stabilite dall’articolo 4," sono soppresse;

b) nella lettera a) del comma 10 le parole: "sessanta giorni dall’adozione" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dall’adozione";

c) alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: "Spettano ad ITEA s.p.a. le prerogative già spettanti ad ITEA in base alla normativa vigente."

3. Nel comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "fissati dalla Giunta provinciale" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall’attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione".

4. All’articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli assegnatari degli alloggi ai sensi del comma 1 devono corrispondere, per l’anno 2008, un canone soggettivo pari al canone soggettivo corrisposto per il mese di dicembre 2007, aumentato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatta salva la possibilità di diminuzione in caso di peggioramento significativo della condizione reddituale del nucleo familiare che occupa l’alloggio. A decorrere dal 2009 gli assegnatari devono corrispondere un canone soggettivo pari al canone sostenibile calcolato ai sensi di questa legge. Tuttavia, per gli anni 2009, 2010 e 2011 il canone che essi devono corrispondere non può eccedere del 20 per cento l’importo di quello dovuto il mese di dicembre dell’anno precedente.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l’anno 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi per il caso previsto dal comma 3, lettera a).";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l’indice ISTAT e i casi di diminuzione del canone per l’anno 2008 ai sensi del comma 7, nonché ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari ai sensi del comma 1.";

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell’articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 tale beneficio è erogato anche per l’anno 2008, fatta salva l’ipotesi di ammissione ai benefici previsti da questa legge."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4, lettera d), si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 55. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente: "Con propria deliberazione la Giunta provinciale dispone in merito alle somme assegnate o erogate e non utilizzate."

2. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"5. Dal 1° gennaio 2008, se il beneficiario è tenuto alla corresponsione della rata semestrale aumentata in misura superiore al 20 per cento rispetto alla rata posta inizialmente a suo carico, in seguito alla variazione dei tassi, il contributo provinciale è incrementato dell’importo eccedente la predetta percentuale, a decorrere dalla prima rata successiva all’aumento."

3. Dopo l’articolo 41 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 41 quater

Locazione di alloggi comunali a canone agevolato in favore di giovani coppie e nubendi

1. Al fine di favorire l’accesso alla casa delle famiglie in formazione, i comuni possono assegnare in locazione a canone agevolato alloggi non utilizzati di cui abbiano la disponibilità, ancorché vincolati a diversa destinazione ai sensi della legislazione provinciale, a nubendi o giovani coppie di coniugi, di cui almeno uno sia cittadino dell’Unione europea o straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro e risieda in provincia di Trento da almeno tre anni.

2. I criteri e le modalità per l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali."

4. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quando disposto dall’articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori, in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi disciplinati da questo titolo devono essere occupati dai beneficiari e possono essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento solo a seguito di autorizzazione dell’ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere comunicati dall’interessato all’ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall’atto di disposizione."

5. Il comma 1 bis dell’articolo 82 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"1 bis. L’autorizzazione prevista dal comma 1 e quella a non occupare l’alloggio sono sempre rilasciate se il beneficiario è impossibilitato a occupare l’alloggio in quanto non autosufficiente ai sensi della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità) o se il beneficiario, dovendo assistere una persona non autosufficiente, richiede la propria residenza presso il domicilio di quest’ultima entro dodici mesi dall’autorizzazione."

6. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 83 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dai seguenti: "Per la durata del periodo di cui al comma 1 l’alloggio oggetto del contributo può essere donato, in tutto o in parte, solo a seguito di autorizzazione dell’ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponga in merito. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere comunicati dall’interessato all’ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall’atto di disposizione."

7. Dopo l’articolo 102 della legge provinciale n. 21 del 1992, nel titolo VI, capo I, è inserito il seguente:

"Art. 102 bis

Disposizioni a sostegno dei sottoscrittori di mutuo per l’abitazione principale

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all’acquisto, alla costruzione od al risanamento dell’abitazione principale, sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2008, qualora la variazione dei tassi comporti un aumento della rata a carico del beneficiario superiore al 20 per cento rispetto alla rata iniziale.

2. L’intervento è determinato in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 20 per cento secondo criteri e modalità graduati in base alla condizione economica familiare (ICEF).

3. Possono richiedere l’intervento previsto al comma 1 i soggetti che hanno la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento e che non hanno la titolarità di diritti reali su immobili diversi da quello per il quale è stato acceso il mutuo.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di questo comma e, in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande, che può avvenire anche tramite l’intermediario bancario o finanziario che ha concesso il mutuo;

b) i criteri per l’applicazione dell’indicatore della condizione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

c) le caratteristiche delle operazioni finanziarie ammissibili;

d) le modalità di determinazione e la durata del contributo, nonché le modalità della sua erogazione, che può essere disposta anche per il tramite dell’intermediario bancario o finanziario;

e) le ulteriori modalità per l’applicazione di questo articolo."

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella D. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 65.10.210.

 

     Art. 56. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, è sostituita dalla seguente:

"b) i ciechi civili, totali o parziali, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);".

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 è sostituita dalla seguente:

"b) per i ciechi civili:

1) la pensione per ciechi civili totali;

2) la pensione per ciechi civili parziali;

3) l’indennità di accompagnamento per ciechi civili totali;

4) l’indennità speciale per ciechi civili parziali;

5) l’assegno integrativo per ciechi civili totali;

6) l’assegno integrativo per ciechi civili parziali;".

3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) pensione per ciechi civili totali;";

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) pensione per ciechi civili parziali;";

c) nelle lettere h) e l) le parole: "ciechi civili assoluti" sono sostituite dalle seguenti: "ciechi civili totali";

d) nelle lettere i) e m) le parole: "ciechi civili con residuo visivo" sono sostituite dalle seguenti: "ciechi civili parziali".

4. All’articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: ", e assegno di cui alla medesima lettera a), n. 4" sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)."

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 1998 è aggiunta la seguente:

"d bis) in deroga a quanto previsto dalla lettera d), limitatamente all’anno o agli anni in cui si è verificata la mancanza del requisito economico, qualora detto requisito sia invece presente in anni successivi; in tal caso permane in capo al beneficiario il diritto alla prestazione con riguardo agli anni in cui il requisito economico è presente."

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Non si fa luogo al recupero delle somme erogate dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa a favore di soggetti in ordine ai quali sia stata accertata la carenza del requisito della residenza nel territorio provinciale a causa del trasferimento degli stessi in altra provincia ovvero nella regione Valle d’Aosta, a condizione che per il medesimo periodo l’onere relativo alle prestazioni non sia stato sostenuto da altri enti e comunque per un periodo non superiore ad un anno."

7. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano a decorrere dall’accertamento del possesso dei requisiti economici con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2007.

 

     Art. 57. Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento")

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, è sostituito dal seguente:

"4. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 2, lettera a), non possono essere destinati a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo per un periodo di dieci anni. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 2, lettera b), non possono essere destinati a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo per un periodo di quindici anni. L’obbligo decorre dalla data di concessione del contributo. La violazione dell’obbligo comporta la revoca, da parte della Giunta provinciale, e la restituzione dei contributi concessi."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di contributo già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 58. Modificazioni dell’articolo 39 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 39 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è inserito il seguente:

"5 bis. L’ente competente alla concessione del contributo, sulla base del contratto di compravendita dell’immobile o dell’attestazione di fine lavori rilasciata dal tecnico responsabile, adotta un apposito provvedimento, che costituisce titolo per l’annotazione sul libro fondiario del vincolo di destinazione. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 il vincolo è cancellato, a cura e spese del proprietario dell’immobile."

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 13 del 2007 è inserito il seguente:

"6 bis. L’autorizzazione di cui al comma 6 costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo relativamente all’intero immobile o alla parte di esso adibita a diverso utilizzo."

 

     Art. 59. Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)

1. Dopo il quinto comma dell’articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, è aggiunto il seguente:

"I soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le proprie attività, sulla base della convenzione attualmente in corso, fino alla data prevista dall’articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), fatta salva la possibilità per la Provincia di modificare le condizioni convenzionali o d’interrompere il rapporto se non c’è più interesse al servizio o se c’è stata una valutazione negativa del servizio. In questi casi si applica l’articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007."

 

     Art. 60. Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Centro per la formazione alla solidarietà internazionale

1. Per realizzare percorsi di formazione rivolti agli operatori della solidarietà internazionale, in particolare sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della pace, dei diritti umani e dello sviluppo locale sostenibile, la Provincia può promuovere l’attivazione di una scuola, denominata "Centro per la formazione alla solidarietà internazionale", attraverso la costituzione di un’associazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’associazione può promuovere anche attività di ricerca e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle medesime tematiche. L’adesione della Provincia all’associazione è condizionata alla preventiva approvazione dello statuto da parte della Giunta provinciale; lo statuto deve prevedere adeguate forme di informazione, di coordinamento e di collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani, istituito dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).

2. La Provincia può concedere all’associazione un contributo fino alla misura del 100 per cento delle spese ammesse per le attività indicate nel comma 1, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina anche le modalità di rendicontazione e i casi di revoca del contributo."

2. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 61. Modificazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione)

1. Dopo il primo periodo del secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è aggiunto il seguente: "Possono essere ammesse a contributo le spese funzionali alla realizzazione dell’opera assunte nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda, se queste spese sono state esposte nella domanda."

2. Il comma 1 si applica anche agli interventi per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, non è stato disposto il pagamento a saldo, nei limiti della spesa ammessa nell’atto di concessione del contributo.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 62. Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. All’articolo 6 bis della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prestazioni e finanziamento del servizio sanitario provinciale";

b) al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. Il servizio sanitario provinciale garantisce al cittadino le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e le relative prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello statale. La Giunta provinciale può individuare prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello statale. Con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuate le condizioni e le modalità di accesso ai servizi, alle attività e alle prestazioni e in particolare, tenendo conto delle corrispondenti disposizioni statali, sono stabiliti i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo e l’entità della compartecipazione.";

c) nel comma 2, le parole: "nonché le ulteriori prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva previste in attuazione di specifiche leggi provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le ulteriori prestazioni aggiuntive, determinate ai sensi del comma 01".

2. Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 10 del 1993, le parole: ", i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda, nonché la dotazione organica complessiva del personale dell’azienda stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda".

3. Dopo l’articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1993, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Disposizioni per la definizione della dotazione organica e delle risorse per la contrattazione del comparto sanità e per la sottoscrizione di accordi integrativi provinciali

1. La dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato, con riferimento all’area della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza e del personale dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è stabilita dalla legge finanziaria della Provincia. La legge finanziaria stabilisce anche l’importo della spesa per tutto il personale dell’azienda, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione.

2. La legge finanziaria, inoltre, stabilisce l’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione dei contratti collettivi per il personale del comparto sanità e degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato, riferito a ciascuna area della contrattazione collettiva e ai diversi accordi integrativi. Non è autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi o di accordi che comportino direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, importi di spesa eccedenti quelli individuati a tal fine."

4. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 1993 sono aggiunti i seguenti:

"15 ter. A sostegno del regolare svolgimento delle attività di servizio, l’azienda può assumere spese per mettere a disposizione del personale del servizio sanitario provinciale strutture idonee per l’ospitalità temporanea, nidi d’infanzia nei luoghi di lavoro e altri servizi integrativi. Il personale che usufruisce di questi servizi compartecipa al loro costo. In caso d’istituzione di nidi d’infanzia gli oneri a carico del dipendente sono corrispondenti a quelli dovuti per il pagamento del servizio offerto dal comune in cui ha sede il nido.

15 quater. L’azienda può assumere personale con funzioni di giornalista, nei limiti di due unità, secondo quanto previsto dall’articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)."

5. Dopo l’articolo 54 bis della legge provinciale n. 10 del 1993, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 54 ter

Organizzazione delle funzioni provinciali in ordine alla corresponsione degli indennizzi del danno da vaccinazioni, trasfusioni, somministrazione di emoderivati e contatti con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio

1. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all’accertamento medico-legale del nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte, esercitando le competenze delle commissioni di accertamento statali previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). Inoltre provvede all’erogazione dei relativi indennizzi. Restano in capo all’azienda i compiti affidati alle unità sanitarie locali dalla legge n. 210 del 1992.

2. Per accertare il nesso causale, il direttore generale dell’azienda nomina una commissione di primo grado presieduta da un medico del servizio di medicina legale dell’azienda e composta da altri due medici specialisti, uno in malattie infettive e uno in neurologia, preferibilmente operanti nelle strutture del servizio sanitario provinciale. Per ciascun componente è nominato un supplente, per i casi di assenza o di impedimento.

3. Avverso il giudizio della commissione prevista dal comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento di primo grado, a una commissione medica d’appello composta, secondo quanto stabilito nel comma 2, da medici che non si siano comunque espressi in ordine al giudizio di primo grado, integrati da un medico specialista in malattie infettive. La commissione d’appello è presieduta dal direttore del servizio di medicina legale dell’azienda sanitaria o da un medico da questo delegato.

4. La commissione d’appello decide sul ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione, e comunica la decisione al ricorrente nei successivi trenta giorni.

5. Le modalità di funzionamento della commissione di primo grado e di quella d’appello sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi generali desunti dalla normativa statale in materia."

6. Dopo l’articolo 54 ter della legge provinciale n. 10 del 1993, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 54 quater

Strumenti d’integrazione di attività sanitarie a rilevanza sociale

1. Alla scadenza del termine di un programma di sperimentazione gestionale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può inserire in via stabile tra gli strumenti organizzativi dell’ente il modello gestionale innovativo sperimentato. Le attività oggetto di sperimentazione diverse da quelle oggetto di prestazioni sanitarie di completamento o da quelle complementari della cura, e consistenti in prestazioni sociali, sono svolte da soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, e dell’articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili.

2. I soggetti che svolgono le attività oggetto di sperimentazione gestionale alla data di efficacia della deliberazione prevista al comma 1 sono provvisoriamente accreditati, fatto salvo l’obbligo di adeguamento ai requisiti per l’accreditamento entro il termine previsto dalla deliberazione. Al termine della sperimentazione gestionale l’azienda può continuare ad avvalersi di questi soggetti per un periodo massimo di cinque anni.

3. Per dare risposte unitarie a bisogni complessi attraverso ulteriori forme sperimentali d’integrazione tra gli interventi dell’azienda sanitaria previsti dal comma 1 e gli interventi socio-assistenziali di cui alle leggi provinciali 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e 27 luglio 2007, n. 13, l’azienda, la Provincia o gli enti locali competenti possono ricorrere agli strumenti di coordinamento organizzativo previsti dall’articolo 46 della legge provinciale n. 13 del 2007. In tal caso gli interventi socio-assistenziali possono essere affidati anche direttamente ai soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga alle leggi provinciali n. 35 del 1983, n. 14 del 1991 e n. 13 del 2007, secondo quanto previsto dagli strumenti di coordinamento previsti dall’articolo 46 della legge provinciale n. 13 del 2007."

7. Dopo il comma 6 dell’articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1993 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Provincia svolge l’attività di ricerca sanitaria finalizzata secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; non si applica la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse). La deliberazione della Giunta provinciale che approva bandi di ricerca sanitaria finalizzata, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, può impegnare le relative risorse finanziarie."

8. A decorrere dalla data indicata dalla deliberazione prevista dal comma 01 dell’articolo 6 bis della legge provinciale n. 10 del 1993, inserito dal comma 1, è abrogato il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di prestazioni di assistenza sanitaria.

9. L’articolo 48 bis della legge provinciale n. 10 del 1993, inserito dal comma 3, è efficace a decorrere dall’esercizio finanziario 2009. Per l’anno 2008 la dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato dell’azienda è fissata: per la dirigenza medica e veterinaria in 1043 unità di personale equivalente; per la dirigenza in 170 unità di personale equivalente; per il personale in 6193 unità di personale equivalente. Fermi restando questi vincoli di dotazione organica, l’azienda è autorizzata ad assumere personale nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 63. Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "L’azienda, per reclutare il personale di cui ha bisogno, può utilizzare, se possibile e previo specifico accordo con la Provincia, i concorsi unici previsti dall’articolo 38 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."

 

     Art. 64. Integrazione dei livelli di assistenza nei punti nascita

1. Costituisce obiettivo del sistema sanitario provinciale assicurare, anche con modalità organizzative sperimentali, l’analgesia epidurale in occasione del parto, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, è quindi riconosciuta la facoltà anche per le partorienti di richiedere, qualora il quadro clinico lo consenta, l’utilizzo dell’analgesia epidurale, quale tecnica atta a facilitare l’esperienza del parto, rendendolo meno doloroso.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 65. Modificazioni della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10, è sostituita dalla seguente:

"b) per i restanti posti si provvede mediante l’assunzione dei vincitori dei concorsi riservati per titoli ed esami disciplinati dai successivi commi; per gli eventuali posti non coperti in tale modo si procede secondo quanto previsto dalla lettera a); gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati, che hanno durata triennale, possono essere assunti per la copertura di posti disponibili, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, nel limite di un quinto dei posti stessi."

2. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2006 le parole: "trenta unità" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta unità".

 

     Art. 66. Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie)

1. L’articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Disposizioni sull’attuazione degli accordi e delle intese Stato - regioni e interregionali in materia sanitaria

1. Fatti salvi i casi di riserva di legge e quanto espressamente disciplinato da leggi specifiche, è autorizzata l’introduzione nell’ordinamento provinciale, con norme regolamentari, di criteri, procedure, modalità e requisiti per l’esercizio di funzioni amministrative di tipo autorizzativo, permissivo o conformativo previste in materia sanitaria dall’ordinamento, in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi e intese conclusi in sede di Conferenza Stato - regioni o con le altre regioni. Negli stessi casi la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può dettare disposizioni esplicative e d’indirizzo, anche per individuare specifici requisiti di carattere tecnologico, strutturale e organizzativo cui devono attenersi i terzi nell’esplicazione delle funzioni sopra ricordate. La Giunta provinciale può provvedere transitoriamente, con propria deliberazione, in attesa dell’entrata in vigore delle norme regolamentari, specie se la questione riveste carattere di urgenza."

 

     Art. 67. Modificazione dell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione specifica in medicina generale, e modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari)

1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal seguente: "Nel programma, in particolare, sono stabiliti i criteri per la programmazione, l’organizzazione, il finanziamento, lo svolgimento dei corsi e per l’eventuale compartecipazione degli iscritti ai loro costi."

2. All’articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assicurazione";

b) il primo comma è abrogato.

 

     Art. 68. Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di formazione specifica in medicina generale

1. L’articolo 34 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Formazione specifica in medicina generale

1. La Provincia organizza e gestisce, anche tramite enti pubblici o privati, il corso di formazione specifica in medicina generale previsto dal titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), nel rispetto del predetto decreto legislativo.

2. Il contingente numerico per l’attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale è individuato dalla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno, nell’ambito degli strumenti di programmazione delle iniziative formative del personale sanitario e nei limiti concordati con il ministero della salute nonché nei limiti delle risorse disponibili e del fabbisogno di personale rilevato. Il bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale è emanato dalla Provincia ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 69. Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. L’articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Misure per favorire l’accesso alla formazione specialistica dei medici

1. La Giunta provinciale è autorizzata a conferire a università italiane risorse aggiuntive, nell’ammontare stabilito annualmente dalla Giunta, per il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), concernente la formazione dei medici specialisti, tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato nel programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, previsto dall’articolo 43 (Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. In relazione alla carenza di professionalità specialistiche per le esigenze del servizio sanitario provinciale e per garantire la disponibilità dei medici specializzati occorrenti, il finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano, per il beneficiario, l’obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni. L’obbligo viene meno se l’Azienda provinciale per i servizi sanitari non informa il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conferimento della specializzazione; i rapporti conseguenti sono disciplinati contrattualmente. Il medico che, una volta conclusa la formazione, non adempie totalmente o parzialmente al predetto obbligo versa alla Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale nel limite massimo di 70.000 euro in relazione alla gravità dell’inadempimento; il predetto importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

2. L’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991, sostituito dal comma 1, si applica per la formazione attivata a decorrere dall’anno accademico 2007­2008; si applica inoltre per la formazione attivata a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 in quanto più favorevole ai medici interessati; tuttavia non si applica quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di continuazione della formazione finanziata in precedenza mediante borse di studio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 70. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)

1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19, sono soppresse.

 

Capo X

Disposizioni in materia di scuola dell'infanzia,

istruzione e formazione professionale

 

     Art. 71. Modificazione dell’articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, per il finanziamento delle scuole dell’infanzia equiparate

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente:

"1 bis. Il primo periodo del comma 1 si applica anche con riferimento all’anno scolastico 2008­2009, incrementato del tasso di inflazione programmato per l’anno 2009. Il finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l’utilizzo di operatori qualificati per la sperimentazione dell’insegnamento delle lingue straniere, previsto dal secondo periodo del comma 1, è corrisposto nella misura massima di 620.000 euro."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 72. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Dopo l’articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 42 bis

Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante

1. La Provincia istituisce un’agenzia denominata "Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante" con il compito di provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte agli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell’innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale.

2. Il centro svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) provvede alla formazione del personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative, anche per quanto riguarda l’anno di formazione obbligatoria dei docenti assunti a tempo indeterminato, con particolare attenzione agli aspetti metodologici e curriculari nonché al sostegno all’innovazione;

b) provvede alla formazione di figure strumentali al supporto delle progettualità delle istituzioni scolastiche e formative e dell’attività formativa complessiva;

c) offre supporto ai dirigenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dell’attività di progettazione dell’offerta formativa;

d) promuove e collabora con soggetti pubblici e privati alla realizzazione di percorsi formativi, certificati o certificabili anche in termini di crediti e di competenze, anche a livello nazionale e internazionale;

e) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra gli operatori nazionali e internazionali della formazione.

3. Sono organi del centro:

a) il direttore;

b) il comitato scientifico, composto da un numero massimo di nove esperti nella formazione degli insegnanti, tra i quali sono compresi rappresentanti dell’Università degli studi di Trento, dell’IPRASE e di altri soggetti pubblici e privati;

c) il revisore dei conti.

4. La Provincia è autorizzata ad assegnare all’agenzia somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate alle spese per l’aggiornamento del personale insegnante dell’amministrazione provinciale."

5. Con regolamento sono disciplinati l’ordinamento e il funzionamento del centro, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006."

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. È istituita l’Agenzia per l’alta formazione professionale, con il compito di progettare, affidare e valutare i percorsi di alta formazione professionale previsti da questo articolo. Per questi fini l’agenzia collabora con istituti di ricerca, università, con l’IPRASE e con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell’innovazione a livello locale, nazionale e internazionale.

4 ter. L’agenzia affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale previsti dal comma 4 bis alle istituzioni scolastiche e formative, perseguendo l’economicità e la qualità dei percorsi, curandone il monitoraggio e certificando le competenze acquisite.

4 quater. Sono organi dell’agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato tecnico, con compiti consultivi e propositivi nella definizione dei fabbisogni e delle figure professionali, formato da un numero massimo di diciotto componenti designati dalla Provincia, dalle istituzioni scolastiche e formative, dall’Università degli studi di Trento, dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, dalla cooperazione, dalla camera di commercio, dagli ordini e collegi professionali;

c) il revisore dei conti.

4 quinquies. La Provincia è autorizzata ad assegnare all’agenzia somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate alle spese per l’alta formazione.

4 sexies. Con regolamento sono disciplinati l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché le modalità per l’affidamento dei percorsi alle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto della normativa vigente."

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 73 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente:

"4 bis.  Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d’istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico e della condizione economica familiare, ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. Le borse di studio sono erogate sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. I soggetti che erogano i servizi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati e accreditati con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 3, nel rispetto dell’articolo 20, commi 1 e 3, e dell’articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l’obbligo di adeguarsi ai requisiti per l’accreditamento entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento."

5. Al comma 3 dell’articolo 93 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall’assenza o dall’esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente dell’istituzione scolastica, previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche prima dell’inizio delle lezioni."

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per la realizzazione di progetti d’innovazione didattica previsti dall’articolo 57, e in applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d’insegnamento a tempo determinato, fino a un massimo del 5 per cento dell’organico complessivo, a docenti di madrelingua per l’insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio equipollente a quello previsto dall’ordinamento scolastico italiano per l’insegnamento della corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l’applicazione di questo comma."

7. All’articolo 106 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: ", nonché all’erogazione dei contributi relativi a edifici adibiti o da adibire a scuole dell’infanzia equiparate" sono soppresse;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Spetta alla Provincia, inoltre, l’erogazione di contributi destinati alla realizzazione degli interventi elencati dal comma 3, lettere b), c) ed e), relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell’infanzia equiparate, secondo i termini, le modalità, i limiti e le condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 107, comma 2. Tali contributi spettano ai proprietari degli edifici, diversi dagli enti di cui al comma 1, o ai gestori delle scuole, sempre che gli immobili appartengano a soggetti diversi dagli enti di cui al comma 1."

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il sistema informativo può contenere dati sensibili, definiti ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale."

9. Il comma 2 dell’articolo 111 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. I dati dell’anagrafe possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti, purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni e all’azienda sanitaria, per il conseguimento dei loro fini istituzionali."

10. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 112 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunta la seguente:

"c bis) le quote riservate al finanziamento di progetti per percorsi d’istruzione e formazione caratterizzati dall’innovazione della didattica e dell’organizzazione, compreso il riconoscimento di costi di eventuali servizi residenziali per gli studenti."

11. Dalla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 4 sexies dell’articolo 67, della legge provinciale n. 5 del 2006, inserito dal comma 2, sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006.

12. Sono abrogati:

a) l’articolo 25 bis della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

b) l’articolo 13 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 6, 7 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 73. Modificazione dell’articolo 71 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di servizio Tagesmutter

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale può concedere finanziamenti fino all’importo massimo di 140.000 euro ai soggetti previsti dal comma 1 per il concorso alle spese sostenute nell’esercizio 2007."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 74. Inserimento dell’articolo 21 bis nella legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)"

1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Sostegno di progetti di utilità sociale

1. Per fornire ai giovani opportunità di crescita sociale e personale aggiuntive rispetto a quelle realizzate nell’ambito del servizio civile nazionale la Provincia può sostenere il coinvolgimento dei giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 21 in attività di utilità sociale, attraverso il finanziamento di progetti innovativi d’impegno nel servizio civile, presentati dai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 20, di durata stabilita dalla Giunta provinciale e comunque non superiore a due mesi.

2. La Provincia può sostenere in via sperimentale progetti di prosecuzione del servizio civile nazionale presso i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 20, per un periodo massimo di sei mesi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 75. Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)

1. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

1. Per assicurare le condizioni per l’esercizio dell’attività istituzionale e il coordinamento dell’attività realizzata dalle associazioni sportive affiliate, la Provincia può concedere al comitato provinciale autonomo di Trento della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) - lega nazionale dilettanti un contributo fino alla concorrenza delle spese ammissibili relative all’apprestamento della sede. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 76. Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)

1. All’articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatari degli interventi di questa legge gli emigrati trentini all’estero. Sono considerati emigrati trentini, anche se non sono in possesso della cittadinanza italiana:

a) le persone che, per nascita o residenza, sono originarie di un comune appartenente alla provincia di Trento e sono residenti all’estero; la residenza in un comune della provincia deve sussistere alla data dell’emigrazione e, ininterrottamente, nei dieci anni antecedenti;

b) il coniuge, non separato legalmente, i discendenti e loro coniugi, purché residenti all’estero, delle persone in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), anche se non più residenti all’estero.";

b) il comma 3 è abrogato.

2. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di dimissioni, di impossibilità a espletare il proprio mandato o per il venir meno del rapporto fiduciario in base al quale è stato conferito il mandato, i consultori possono essere sostituiti dalla Giunta provinciale, anche facendo riferimento ai nominativi già segnalati. In alternativa alla sostituzione la Giunta provinciale può modificare la competenza dei consultori in carica, che operano in accordo con la struttura provinciale competente in materia di emigrazione."

3. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 2000 le parole: "Agli organismi iscritti nel registro la Provincia può concedere contributi annuali" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° settembre 2008 all’organismo che rappresenta il maggior numero di associati e di paesi nei quali gli stessi sono presenti, la Provincia può concedere contributi annuali".

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 2000 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per l’erogazione degli interventi di solidarietà previsti da questo articolo le persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere emigrate prima del 31 dicembre 1970. Gli interventi possono essere concessi alle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), limitatamente ai parenti in linea retta fino al quarto grado e ai loro coniugi non separati legalmente.

1 ter. Anche per ottimizzare le risorse finanziarie impiegate la Provincia cura la banca dati degli interventi di solidarietà previsti dal comma 1, nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti destinatari degli interventi."

5. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 2000 le parole: "degli organismi associativi di cui all’articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell’organismo associativo previsto dall’articolo 6, comma 5".

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:

"3 bis. Per la corresponsione dei benefici previsti da questo articolo le persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere emigrate prima del 31 dicembre 1970. Gli interventi possono essere concessi alle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), limitatamente ai parenti in linea retta fino al secondo grado e ai loro coniugi non separati legalmente."

7. Restano salvi i benefici già concessi, alla data di entrata in vigore di questa legge, a coloro che non possiedono più i requisiti per lo stesso beneficio a seguito delle modificazioni previste da questo articolo.

 

Capo XI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 77. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella C sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle D ed E.

3. Per i fini dell’articolo 27 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è autorizzata l’iscrizione delle seguenti somme tra le entrate e le spese delle partite di giro del bilancio: per l’anno 2008 77.500.000 euro; per l’anno 2009 80.000.000 euro; per l’anno 2010 82.500.000 euro. Relativamente alle spese tali somme sono già inserite nella tabella C.

 

     Art. 78. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella A

Finanza locale (articolo 11)

 

 

2008

2009

2010

SPESE CORRENTI

 

 

 

a)   trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi

246.946.000

247.554.440

251.267.757

 

 

 

 

b)   interventi d’informatizzazione in favore dei comuni

1.100.000

1.116.500

1.133.248

 

 

 

 

TOTALE SPESE CORRENTI

248.046.000

248.670.940

252.401.005

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE

 

 

 

c)   fondo per gli investimenti programmati dei comuni

 

 

 

1)   in conto capitale

132.959.100

146.813.200

153.484.400

2)   in conto annualità

20.206.000

20.898.400

14.150.000

 

 

 

 

d)   fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale

 

 

 

1)   in conto capitale

9.528.200

5.300.000

 

2)   in conto annualità

47.478.982

49.478.982

49.478.982

 

 

 

 

e)   assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l’estinzione di mutui

6.700.000

6.700.000

6.700.000

 

 

 

 

f)    fondo ammortamento mutui

1.402.200

1.388.000

1.354.000

 

 

 

 

g)   trasferimenti sulle leggi di settore di cui all’articolo 14 (Cessazione dell’efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

 

 

 

1)   in conto annualità

167.000

 

 

 

 

 

 

h)   progetto connettività a banda larga

900.000

 

 

 

 

 

 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

219.341.482

230.578.582

225.167.382

 

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

467.387.482

479.249.522

477.568.387

 

 

 

Tabella B

Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 23)

 

Allegato A

Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

 

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI

SETTORE D’INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI

AGENZIE

art. 32

ENTI

art. 33, comma 1,

lettera a)

FONDAZIONI E SOCIETÀ

art. 33, comma 1,

lettere b) e c)

1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

a)   Statistica

1. Istituto di statistica della Provincia di Trento

(dipartimento programmazione, ricerca ed innovazione)

 

 

b)   Informazione e telematica

 

 

1. Informatica trentina s.p.a.

c)   Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale

 

 

1. Patrimonio del Trentino s.p.a.

d)   Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti

 

 

1. Trentino riscossioni s.p.a.

e)   Attività di formazione e di gestione del personale

1. Agenzia per i servizi

 

1. Società per la formazione permanente del personale

2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

a)   Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea, in qualità di organismo pagatore

1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) (dipartimento agricoltura e alimentazione)

 

 

b)   Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche

 

 

1. Trentino sviluppo s.p.a. - già Agenzia per lo sviluppo s.p.a.

c)   Attività di promozione turistica

 

 

1. Trentino s.p.a.

d)   Attività di promozione fieristica di livello provinciale

 

 

1. Trentino fiere s.p.a.

2. Garda trentino s.p.a.

3. Valsugana fiere s.p.a.

e)   Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico

 

 

1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin s.p.a.)

f)    Attività nel settore energetico

1. Agenzia provinciale per l’energia

(dipartimento urbanistica e ambiente)

 

 

3. TUTELA DELLA SALUTE

a)   Servizio sanitario provinciale

 

1. Azienda provinciale per i servizi sanitari

 

4. ASSISTENZA

a)   Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito

1. Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa

(dipartimento affari finanziari)

 

 

b)   Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi

 

 

1. ITEA s.p.a. - già ITEA

5. MERCATO DEL LAVORO

a)   Servizio pubblico per l’accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro

1. Agenzia del lavoro

(dipartimento politiche sociali e del lavoro)

 

 

6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a)   Servizio pubblico per la formazione e l’istruzione

1. Agenzia per l’alta formazione professionale

(dipartimento istruzione)

1. Istituzioni scolastiche e formative

 

b)   Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente

1. Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante

(dipartimento istruzione)

1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)

 

c)   Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario

 

1. Opera universitaria

 

7. RICERCA SCIENTIFICA

a)   Attività di ricerca scientifica

 

 

1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura

2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina

b)   Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche

1. Agenzia per la protonterapia

(dipartimento program-mazione, ricerca ed innovazione)

 

 

8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

a)   Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali

 

1. Museo delle scienze

2. Museo degli usi e costumi della gente trentina

3. Museo d’arte moderna e contemporanea

4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"

5. Centro servizi culturali S. Chiara

1. Fondazione Museo storico del Trentino

2. Fondazione trentina A. De Gasperi

9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

a)   Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche

 

1. Istituto culturale ladino

2. Istituto mocheno

3. Istituto cimbro

 

10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

a)   Gestione dei parchi demaniali provinciali

 

1. Parco dello Stelvio

2. Parco Adamello - Brenta

3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino

 

b)   Salvaguardia e la valorizzazione della montagna

 

 

1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino

c)   Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi

1. Servizio antincendi e protezione civile / cassa provinciale antincendi

(dipartimento protezione civile e tutela del territorio)

 

 

11. TRASPORTI

a)   Servizio pubblico di trasporto provinciale

 

 

1. Trentino trasporti s.p.a.

2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.

b)   Infrastrutture strategiche di trasporto

 

 

1. Interbrennero s.p.a.

 

 

Tabella C Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 (articolo 77)

(Omissis)

 

 

Tabella D

Riferimento delle spese (articolo 77)

(Omissis)

 

 

Tabella E

Copertura degli oneri (articolo 77)

 

 

ANNO

2008

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

1. Oneri complessivi da coprire:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE

339.632

356.980

2.647.146

243.692

 

 

 

 

 

articolo 77 comma 1

(vedi totale 1 della tabella C)

339.632

356.980

2.647.146

243.692

 

 

 

 

 

MINORI ENTRATE

46.000

47.000

35.000

36.000

 

 

 

 

 

articolo 15 - IRAP imprese

39.000

40.000

28.000

29.000

articolo 15 - IRAP aziende di servizi alla persona

7.000

7.000

7.000

7.000

 

 

 

 

 

TOTALE ONERI DA COPRIRE

385.632

403.980

2.682.146

279.692

 

 

 

 

 

 

ANNO

2008

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

2. Mezzi di copertura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI DI SPESE

81.481

80.132

0

0

 

 

 

 

 

articolo 77, comma 1

(vedi totale 2 della tabella C)

81.481

80.132

0

0

 

 

 

 

 

QUOTA MAGGIORI ENTRATE

0

323.848

2.682.146

279.692

 

 

 

 

 

QUOTA AVANZO PRESUNTO

304.151

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

385.632

403.980

2.682.146

279.692