§ 95.1.333 - D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:18/01/2008
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Procedura di verifica
Art. 3.  Effetti della verifica
Art. 4.  Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
Art. 5.  Trattamento e sicurezza dei dati
Art. 6.  Rinvio


§ 95.1.333 - D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 14 marzo 2008, n. 63)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

     Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;

     Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

     Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

     a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica;

     b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 5.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

     c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;

     e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;

     f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;

     g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;

     h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 [1].

 

     Art. 2. Procedura di verifica

     1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. [2].

     2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Effetti della verifica

     1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

     2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

     3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

     4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 [3].

     5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

     6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

 

     Art. 4. Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni

     1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonchè l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.

     2. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinre tepa.it

     3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it

     4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

     5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.

     6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 5. Trattamento e sicurezza dei dati

     1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonchè di quelli indicati al comma 3 del presente articolo è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

     2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.

     3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonchè dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.

     4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

 

     Art. 6. Rinvio

     1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 987, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dal comma 988.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 987, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dal comma 988.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 987, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dal comma 988.