§ 2.1.60 - Legge Provinciale 21 aprile 1981, n. 7.
Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/04/1981
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 2.      Le iscrizioni del personale nei ruoli nominativi provinciali e le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modifiche intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto, [...]
Art. 3.      Nel caso di inadempienza da parte delle unità sanitarie locali agli obblighi previsti dalla presente legge, la Giunta provinciale provvederà all'adozione degli atti richiesti in via sostitutiva [...]
Art. 4.      Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali di cui al precedente articolo 1 il personale dipendente dagli enti sottoelencati o che da essi dipendeva alla data dell'avvenuta [...]
Art. 5.      Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste per la sua individuazione dalla legge 23 [...]
Art. 6.      Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo dipendente dalla Provincia di seguito indicato:
Art. 7.      Sarà parimenti iscritto nei ruoli nominativi provinciali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dall'articolo 47, quinto comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, [...]
Art. 8.      Per l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali gli enti e amministrazioni da cui dipende il personale indicato agli articoli 4 e 5 ovvero, qualora sia già avvenuto il trasferimento delle [...]
Art. 9.      Il personale degli enti di cui agli articoli 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comandato presso la Provincia e comunque utilizzato, sarà inquadrato nei ruoli della Provincia stessa, [...]
Art. 10.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 410.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, nono comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede [...]
Art. 11.      (Omissis)


§ 2.1.60 - Legge Provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli medesimi.

(B.U. 28 aprile 1981, n. 22).

 

 

TITOLO I

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali

 

Art. 1.

     Sono istituiti i ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti, in conformità ai piani sanitari nazionale e provinciale, nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali. Le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare alla Giunta provinciale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche, nonchè delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni.

     Le unità sanitarie locali sono tenute altresì a comunicare alla Giunta provinciale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei termini e secondo modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 2.

     Le iscrizioni del personale nei ruoli nominativi provinciali e le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modifiche intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale.

     Per quanto concerne la predisposizione e pubblicazione annuale dei ruoli nominativi e la rattifica di eventuali errori od omissioni, si applicano le norme di cui all'articolo 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, intendendo sostituita alla Regione la Provincia Autonoma ed al Presidente della Giunta regionale il Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 3.

     Nel caso di inadempienza da parte delle unità sanitarie locali agli obblighi previsti dalla presente legge, la Giunta provinciale provvederà all'adozione degli atti richiesti in via sostitutiva mediante apposito commissario secondo le norme in vigore.

 

 

TITOLO II

     Norme per la prima iscrizione del personale nei ruoli nominativi

provinciali

 

     Art. 4.

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali di cui al precedente articolo 1 il personale dipendente dagli enti sottoelencati o che da essi dipendeva alla data dell'avvenuta soppressione:

     a) enti ospedalieri;

     b) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico- sanitari, salvo il disposto della successiva lettera c);

     c) enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, limitatamente ai servizi sanitari da essi gestiti;

     d) comuni, limitatamente agli uffici d'igiene e sanità comunque denominati e agli altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi il personale di cui al comma precedente deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     1) personale di ruolo addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti;

     2) personale di ruolo assegnato ai servizi sanitari trasferiti a seguito:

     a) di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) di assunzione per chiamata, nei casi previsti dalla normativa dei singoli enti, avvenuta entro la data di cui alla lettera precedente;

     c) di inquadramento in ruolo previsto dalla normativa dei singoli enti, avvenuto entro la data indicata alle lettere precedenti;

     3) personale di ruolo assunto o inquadrato con le modalità di cui al precedente n. 2), successivamente al 28 dicembre 1978, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

     4) personale di ruolo già dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, che si trovi in posizione di comando o distacco o sia messo a disposizione di altri enti;

     5) personale di ruolo dipendente dagli enti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato nel settore sanitario.

     In relazione a quanto disposto dall'art. 33, primo comma, della Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, il personale già dipendente dai consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, e addetto all'esercizio di attività socio- assistenziale nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8 della Legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, sarà inquadrato negli organici dei comprensori competenti per territorio con effetto dal 1° gennaio 1981, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, previo adeguamento degli organici stessi, in quanto necessario. Qualora le funzioni già svolte da un consorzio siano state assunte da due diversi comprensori, questi ultimi provvederanno all'inquadramento nei rispettivi organici del personale sopra indicato in rapporto alla prevalente utilizzazione del personale stesso nell'uno o nell'altro ambito territoriale alla data di assunzione delle funzioni da parte dei comprensori.

 

     Art. 5.

     Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste per la sua individuazione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto dei provvedimenti che si rendano necessari in relazione alle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e fatto il disposto del successivo articolo 9:

     a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse;

     b) personale dell'associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.);

     c) personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dall'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

     d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.

     Per il personale di cui alle lettere c) e d) del comma precedente l'iscrizione nei ruoli nominativi sarà disposta in rapporto alle funzioni attribuite alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 6.

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali il personale di ruolo dipendente dalla Provincia di seguito indicato:

     1) personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 al servizio di salute mentale, ovvero assegnato al servizio medesimo a seguito:

     a) di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     b) di assunzione ai sensi dell'articolo 62, comma terzo, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, avvenuta entro la data di cui alla lettera precedente;

     2) personale assunto successivamente al 28 dicembre 1978 mediante pubblico concorso o ai sensi dell'articolo 62, comma terzo, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, per la copertura di posti previsti nei ruoli di cui ai quadri G2, O8, O9, O10, O11 e P1 compresi nell'allegato I della citata Legge provinciale n. 8, e successive modificazioni;

     3) personale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale, fermo il disposto del successivo n. 4);

     4) il veterinario provinciale, salvo diversa necessità della Provincia;

     5) personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato nel settore sanitario;

     6) personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al quadro P3 compreso nell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di cui al n. 1), non appartenente ai ruoli indicati al n. 2), quello di cui al n. 3) e quello di cui al n. 5) del primo comma, quest'ultimo qualora svolga mansioni amministrative, può presentare alla Giunta provinciale domanda per essere mantenuto nei ruoli della Provincia. Sulla domanda decide la Giunta stessa con propria deliberazione.

     Il personale di cui al presente articolo, che sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali, conserva i benefici di carattere giuridico- economico previsti dall'ordinamento della Provincia, in ordine ai quali l'accordo nazionale unico di cui all'articolo 30 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, non disporrà diversamente.

     Il personale infermieristico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale iscritto nei ruoli nominativi provinciali potrà essere utilizzato, anche a seguito delle sua assegnazione nei posti delle piante organiche delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, presso altre unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono stati istituiti i servizi psichiatrici di diagnosi e cura ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, fino a quando non si sarà provveduto alla copertura dei posti previsti nelle piante organiche delle medesime unità sanitarie locali. In tal caso al personale stesso continueranno ad essere applicate, in quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 della Legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, e successive modifiche, nonchè quelle del relativo regolamento di esecuzione. Le modalità relative all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nonchè quelle inerenti all'individuazione del personale che sarà utilizzato a norma del presente comma, verranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le unità sanitarie locali interessate e le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi terzo e quarto le unità sanitarie locali interessate faranno fronte con fondi a carico del bilancio della Provincia. A tal fine saranno apportate al bilancio stesso le necessarie variazioni.

 

     Art. 7.

     Sarà parimenti iscritto nei ruoli nominativi provinciali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dall'articolo 47, quinto comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 8.

     Per l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali gli enti e amministrazioni da cui dipende il personale indicato agli articoli 4 e 5 ovvero, qualora sia già avvenuto il trasferimento delle relative funzioni, le unità sanitarie locali trasmettono alla Provincia appositi elenchi nominativi del personale in servizio alla data che sarà indicata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, recante anche l'indicazione dei termini e delle modalità per la suddetta trasmissione.

     Prima della loro trasmissione ai sensi del precedente comma, gli elenchi devono essere portati a conoscenza del personale mediante adeguate forme di pubblicizzazione a cura degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 4 e 5 o delle unità sanitarie locali. Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dagli interessati all'ente o amministrazione di appartenenza ovvero all'unità sanitaria locale entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione degli elenchi.

     Per il personale dipendente dalla Provincia di cui al precedente articolo 6 gli elenchi sono formati e resi pubblici a cura della Provincia stessa.

     Si applica il disposto del comma precedente in ordine ad eventuali istanze di correzione.

     Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi effettuata ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate alla Provincia entro trenta giorni dal loro verificarsi, con le stesse modalità prescritte per la trasmissione degli elenchi medesimi.

     Nel caso di inadempimento da parte delle unità sanitarie locali di quanto previsto nei precedenti commi primo e quarto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

     L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e rispettivamente, per il personale contemplato dal precedente articolo 6, sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1) della presente legge.

 

     Art. 9.

     Il personale degli enti di cui agli articoli 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comandato presso la Provincia e comunque utilizzato, sarà inquadrato nei ruoli della Provincia stessa, semprechè non presenti domanda di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli della Provincia sarà effettuato sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato 2) della presente legge.

     Al personale inquadrato nelle qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate è riconosciuta nelle stesse l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza. Qualora il trattamento economico, esclusa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

     Al personale inquadrato nei livelli funzionali retributivi è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale.

     Se più favorevole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

     a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche equipollenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

     - nella carriera direttiva i collaboratori coordinatori e i collaboratori, con l'attribuzione del parametro 387, 307, 257, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 11 e 6 mesi, 4 e 6 mesi e inferiore a 4 e 6 mesi; per i collaboratori coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di collaboratore;

     - nella carriera di concetto gli assistenti coordinatori, gli assistenti e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 227 e 188, se in possesso di una anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica di assistente e qualifiche equipollenti;

     - nella carriera esecutiva gli archivisti dattilografi, gli operatori tecnici e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168 e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

     - nella carriera ausiliaria i commessi con l'attribuzione del parametro 188, 175, 145 e 135, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 14, 10, 2 e inferiore a 2;

     - l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

     b) al trattamento economico determinato ai sensi della precedente lettera a), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti già previsto dalla Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonché la somma di cui alla lettera d), settimo comma, dell'articolo 2 della Legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della carriera corrispondente a quella conseguente all'inquadramento di cui alla precedente lettera a); in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera d).

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Con successiva Legge provinciale l'organico della provincia, costituito dai quadri formanti l'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sarà ampliato di un numero di posti corrispondente a quello del personale da inquadrare secondo le modalità stabilite nel presente articolo [1].

     L'inquadramento avrà effetto dalla data indicata all'articolo 5, quarto comma, del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, e successive eventuali modificazioni.

     A decorrere dalla data di cui al comma precedente e fino all'inquadramento, la Provincia provvede, in via provvisoria, all'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici da essa utilizzato.

 

     Art. 10.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 410.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, nono comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del tondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, nono coma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-1983 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

 

ALLEGATO 1

Equiparazione delle qualifiche del personale della Provincia Autonoma di

Trento da inquadrare nei ruoli nominativi provinciali

 

     Medici

     1) Dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero: Ispettore generale - direttore psichiatra

- servizi di salute mentale; ispettore generale - radiologo servizi di

salute mentale; ispettore generale - direttore medico.

     2) Coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero: direttore di divisione - aiuto - servizio di salute mentale.

     3) Assistente medico: direttore di sezione e consigliere - assistente

- servizi di salute mentale; direttore di sezione e consigliere - medico.

 

     Veterinari

     1) Veterinario dirigente: ispettore generale - veterinario.

     2) Veterinario coadiutore: direttore di divisione - veterinario.

     3) Veterinario collaboratore: direttore di sezione veterinario; consigliere - veterinario.

 

     Personale infermieristico

     Operatore professionale di I categoria

     1) Operatore professionale coordinatore: assistente sanitaria visitatrice; personale con II qualifica; ispettore infermiere.

     2) Operatore professionale collaboratore; infermiere professionale; vice ispettore infermiere; caposala infermiere(a).

     Operatore professionale di II categoria

     Operatore professionale di II categoria: infermiere(a) psichiatrico(a).

 

     Personale tecnico-sanitario

     Operatore professionale di I categoria

     1) Operatore professionale coordinatore: segretario - analista preparatore di I classe.

     2) Operatore professionale collaboratore: coadiutore - analista preparatore di II classe; tecnico radiologo.

 

     Personale di vigilanza e ispezione [3]

     Operatore professionale di I categoria

     1) Operatore professionale coordinatore: capo dei tecnici d'igiene.

     2) Operatore professionale collaboratore: tecnico d'igiene; guardia di sanità.

 

     Assistenti sociali

     1) Assistente sociale coordinatrice: assistente sociale con 8 anni di servizio nella qualifica;

     2) Assistente sociale collaboratore: assistente sociale.

 

     Assistenti tecnici

     Assistenti tecnico: geometra - perito.

 

     Operatori tecnici

     Operatore tecnico: capo operaio.

 

     Agente tecnico: operaio.

 

     Direttori amministrativi

     1) Direttore amministrativo capo servizio: direttore generale.

     2) Direttore amministrativo: ispettore generale.

     3) Vice direttore amministrativo: Direttore di divisione.

 

     Collaboratori amministrativi

     1) Collaboratore coordinatore: direttore di sezione;

     2) Collaboratore amministrativo: consigliere, personale da 7° livello.

 

     Assistenti amministrativi

     Assistente amministrativo: segretario; personale del 5° livello.

 

     Coadiutori amministrativi

     Coadiutore amministrativo: coadiutore.

 

     Commessi

     Commesso: usciere.

 

     Direttore amministrativi

     1) Direttore amministrativo capo servizio: direttore generale.

     2) Direttore amministrativo: ispettore generale.

     3) Vice-direttore amministrativo: direttore di divisione.

 

     Collaboratori amministrativi

     1) Collaboratore coordinatore: direttore di sezione.

     2) Collaboratore amministrativo: consigliere; personale del 7° livello.

 

     Assistenti amministrativi

     Coadiutore amministrativo: coadiutore

     Commessi

     Commesso: usciere.

 

     Sociologi [4]

     Sociologo dirigente: Ispettore generale - sociologo.

     Sociologo collaboratore: Personale del 7° livello sociologo.

 

 


[1] Vedi ora la L.P. 9 novembre 1981, n. 22.

[2] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[3] Tabella così modificata dall'art. 76 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29.

[4] Tabella introdotta dall'art. 17 della L.P. 29 ottobre 1983, n. 34.