Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 16/11/2007 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.3.61 - L.P. 16 novembre 2007, n. 21.
Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti
(B.U. 27 novembre 2007, n. 48)
Art. 1. Ratifica
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell’alta formazione, dell’istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.
2. L’intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 4 luglio 2007, a Recoaro Terme (Vicenza), dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena e intera esecuzione è data all’intesa di cui all’articolo 1, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale e provinciale di ratifica.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di questa legge è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2008 la somma di 10.000.000 di euro;
b) per l’anno 2009 la somma di 10.000.000 di euro.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2008 e 2009 con riduzione di 10.000.000 di euro per ciascun anno dal fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.