§ 1.4.1 - Legge Provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.
Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:20/12/1982
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti del Difensore civico.
Art. 2 bis.  Compiti del difensore civico in materia ambientale.
Art. 3.  Modalità e procedure d'intervento.
Art. 3 bis.  Interventi in materia ambientale.
Art. 4.  Informazione del difensore civico.
Art. 5.  Relazione del Difensore civico.
Art. 6.  Requisiti e nomina.
Art. 7.  Cause di incompatibilità.
Art. 8.  Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione.
Art. 9.  Adempimenti del Difensore civico.
Art. 10.  Indennità e rimborso spese.
Art. 11.      1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul [...]
Art. 11 bis.      1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del Difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il Difensore medesimo previo accordo con gli enti [...]
Art. 12.      (Omissis)


§ 1.4.1 - Legge Provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.

Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.

(B.U. 21 dicembre 1982, n. 58).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'Ufficio del Difensore civico [1].

     2. Le funzioni, l'organizzazione dell'Ufficio e le modalità di nomina del Difensore civico sono regolate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Compiti del Difensore civico.

     1. Spetta al Difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

     2. Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

     3. Il Difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

     4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma [2].

 

     Art. 2 bis. Compiti del difensore civico in materia ambientale.

     1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

     a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

     b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 [2]a.

 

     Art. 3. Modalità e procedure d'intervento.

     1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore civico.

     2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del Servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni.

     Successivamente, tenuto conto delle esigenze del Servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il Difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

     3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

     4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

     4 bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

     4 ter. Il Difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

     5. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio [3].

 

     Art. 3 bis. Interventi in materia ambientale.

     1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

     2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale [3]a.

 

     Art. 4. Informazione del difensore civico.

     1. Il difensore civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi [3]b.

 

     Art. 5. Relazione del Difensore civico. [4]

     1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

     2. Qualora il Difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

     2 bis. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

     2 ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

     2 quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

     2 quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

 

     Art. 6. Requisiti e nomina. [5]

     1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

     2. Il Difensore civico deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa.

     2 bis. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile.

 

     Art. 7. Cause di incompatibilità.

     1. L'Ufficio del Difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

     1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'Assemblea o della Giunta comprensoriale;

     2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

     3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

     2. La nomina a Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

     3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico [6].

     4. Il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

 

     Art. 8. Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione.

     1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fo alla nomina del successore.

     2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

     3. Qualora il mandato del Difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina [7].

 

     Art. 9. Adempimenti del Difensore civico.

     1. Il Difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

     1) la inesistenza o la cessazione delle, situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

     2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

     2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio provinciale [7].

 

     Art. 10. Indennità e rimborso spese. [7]a

     1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 213 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 11.

     1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico [8].

 

     Art. 11 bis.

     1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del Difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il Difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

     2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore civico può avvalersi della collaborazione del Servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento [9].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1]0.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [1]1.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15 (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

[2]2a Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15 (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

[3]3a Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15 (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

[3]3b Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15 (B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11, dell'art. 3 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 2 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[7]7a Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[9] Articolo così inserito dall'art. 4 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32.

[1]10 Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11.

[1]11 Disposizioni finanziarie.