§ 5.1.66 - L.P. 28 agosto 1995, n. 10.
Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/08/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Abrogazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 5.  Abrogazione dell'articolo 14 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 16.  Introduzione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 28.  Nuove denominazioni ed attribuzioni dei servizi competenti in materia di sanità.
Art. 29.  Istituzione del servizio ispettivo attività sanitarie.
Art. 30.  Assunzione di unità tecnico-professionali.
Art. 31.  Applicazione di sanzioni amministrative.


§ 5.1.66 - L.P. 28 agosto 1995, n. 10.

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

(B.U. 12 settembre 1995, n. 41 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. Abrogazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. L'articolo 13 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è abrogato.

 

     Art. 5. Abrogazione dell'articolo 14 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. L'articolo 14 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è abrogato.

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. L'articolo 15 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è abrogato.

 

     Artt. 7. - 8. [4]

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. [1].

     2. Le disposizioni recate dal comma 1 in ordine alla composizione del consiglio dei sanitari hanno effetto a decorrere dalla data di scadenza del consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 10. - 15. [5]

 

     Art. 16. Introduzione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10. [6]

 

     Artt. 17. - 27. [7]

 

     Art. 28. Nuove denominazioni ed attribuzioni dei servizi competenti in materia di sanità. [8]

 

     Art. 29. Istituzione del servizio ispettivo attività sanitarie. [9]

 

     Art. 30. Assunzione di unità tecnico-professionali. [10]

     1. Al fine di rispondere all'esigenza di disporre, nell'ambito delle strutture organizzative della Provincia competenti in materia di sanità, di particolari professionalità tecniche, alle quali può anche essere conferito l'incarico di dirigente, la Giunta provinciale può deliberare l'assunzione, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di non più di sei unità di personale di comprovata esperienza e competenza, in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono l'accesso ai ruoli sanitario, tecnico e professionale del personale del servizio sanitario nazionale, ovvero in possesso di diploma di laurea in materie economiche. I contenuti del contratto sono previamente determinati dalla Giunta mediante apposito schema-tipo tenendo conto, in particolare, del trattamento economico complessivo spettante al personale del comparto sanità di corrispondente professionalità.

     2. Qualora i soggetti assunti ai sensi del comma 1 siano dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, trova applicazione nei confronti dei medesimi il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), intendendo sostituita la Provincia alle unità sanitarie locali interessate.

 

     Art. 31. Applicazione di sanzioni amministrative.

     1. Le funzioni amministrative inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernente «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 concernente «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari» e dalle altre normative afferenti specifici aspetti della materia

dell'etichettatura dei prodotti alimentari, sono esercitate dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.

     2. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari affluiscono al bilancio dell'azienda medesima.

     3. Il disposto del comma 2 si applica, con effetto dal 1 aprile 1995, a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie la cui applicazione spetta, a decorrere dalla stessa data, all'azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

 


[1] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 28 luglio 2005, n. 12.

[3] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[4] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[1] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[5] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[6] Introduce l'art. 26 bis nella L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[7] Modificano gli artt. 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50, 53, 55, 56, 58 e 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[8] Sostituisce le schede 24. 25 e 26 dell'allegato C alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[9] Aggiunge la scheda 58 all'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.