§ 5.5.49 - L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.
Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:08/02/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Interventi della Provincia autonoma di Trento per lo sviluppo della cultura della pace.
Art. 2.  Disposizioni per la partecipazione della Provincia alla fondazione Città della pace.
Art. 3.  Disposizioni a favore della fondazione Opera campana dei caduti.
Art. 4.  Disposizioni programmatiche a carattere finanziario.
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 7.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 8.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 9.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 11.  Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 12.  Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991.
Art. 13.  Disposizione transitoria.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Variazioni di bilancio.


§ 5.5.49 - L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).

(B.U. 20 febbraio 2007, n. 8).

 

Capo I

Attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103

(Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace)

 

Art. 1. Interventi della Provincia autonoma di Trento per lo sviluppo della cultura della pace.

     1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), la Provincia è autorizzata:

     a) a partecipare, in concorso con il Comune di Rovereto, la fondazione Opera campana dei caduti, l'associazione Museo storico italiano della guerra e altri soggetti pubblici e privati, alla costituzione di una fondazione denominata "Città della pace", secondo quanto previsto dall'articolo 2;

     b) a finanziare, sulla base di apposito accordo di programma definito con la fondazione prevista dalla lettera a), i progetti e le attività promossi dalla fondazione medesima ai sensi dell'articolo 2;

     c) a fornire supporto organizzativo e a mettere a disposizione beni mobili e immobili, a titolo gratuito, per gli interventi previsti dalle lettere a) e b).

 

     Art. 2. Disposizioni per la partecipazione della Provincia alla fondazione Città della pace.

     1. La partecipazione della Provincia alla costituzione della fondazione Città della pace è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello schema di statuto della fondazione, nonché alla previsione da parte dello statuto che le successive modifiche al medesimo siano preventivamente approvate dalla Giunta provinciale.

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 lo statuto della fondazione Città della pace deve contenere disposizioni inerenti anche la propria organizzazione, volte a garantire il carattere universale della propria attività, e stabilire tra l'altro che la fondazione:

     a) realizzi le iniziative previste dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 103 del 2006;

     b) promuova, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, anche a carattere internazionale, compresi organismi e associazioni, iniziative volte ad assicurare il reperimento di risorse finanziarie da impiegare in iniziative e progetti a sostegno della cultura della pace nonché azioni di finanza etica e solidale, anche in ambito internazionale;

     c) attui forme d'informazione, coordinamento e collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti umani, istituito dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace), in particolare per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 103 del 2006.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Provincia concorre alla costituzione e al funzionamento della fondazione Città della pace mediante:

     a) il conferimento alla fondazione di un importo una tantum di euro 300.000;

     b) l'assegnazione alla fondazione di un apporto finanziario annuo, fissato per gli esercizi dal 2007 al 2008 in euro 100.000 per ciascun anno; per gli anni successivi l'importo è fissato dalla legge di bilancio.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la Provincia può concedere contributi in misura fino all'80 per cento della spesa ammessa alla fondazione Città della pace per la realizzazione di specifici progetti di attività.

     5. Fino alla costituzione della fondazione Città della pace, la Provincia può concedere specifici contributi al Comune di Rovereto e alla fondazione Opera campana dei caduti, per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 103 del 2006, sulla base di un apposito accordo di programma di durata pluriennale che prevede anche la periodicità delle singole iniziative.

     6. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

 

     Art. 3. Disposizioni a favore della fondazione Opera campana dei caduti.

     1. Per procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso monumentale della collina di Miravalle, la Provincia attribuisce alla fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto un contributo una tantum pari ad euro 300.000.

 

     Art. 4. Disposizioni programmatiche a carattere finanziario.

     1. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 2, lettera b), la Provincia, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale e dell'ordinamento comunitario, può prevedere con legge la destinazione di specifiche quote del bilancio provinciale.

 

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11

(Promozione e diffusione della cultura della pace)

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Alla legge provinciale n. 11 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 le parole: "Forum trentino per la pace" sono sostituite dalle seguenti: "Forum trentino per la pace e i diritti umani";

     b) negli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 le parole: "consiglio per la pace" sono sostituite dalle seguenti: "consiglio per la pace e i diritti umani".

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 1991, dopo le parole: "dei popoli" sono aggiunte le seguenti: ", favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà".

 

     Art. 7. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a), dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: "o della solidarietà internazionale";

     b) nella lettera d) le parole: "designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCEM) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), scelti tra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "designati dal Consorzio dei comuni trentini, scelti tra i";

     c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dalla fondazione Museo storico in Trento, dal Museo storico italiano della guerra, dalla fondazione Opera campana dei caduti, dalla fondazione Città della pace;";

     d) la lettera e ter) è sostituita dalla seguente:

     "e ter) da un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);";

     e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda, da almeno un anno, tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile, comprovate da una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno."

     2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale copia dello statuto e la relazione di cui al comma 1, lettera f)."

     3. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di trenta giorni".

     4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "5. Nel corso della legislatura, i soggetti di cui al comma 1, lettera f), che non fanno parte dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale, entro il 31 dicembre, copia dello statuto e la relazione di cui al comma 1, lettera f). L'Ufficio di presidenza accerta, entro il successivo mese di febbraio, l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f), e le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani ai sensi del comma 4."

 

     Art. 8. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 11 del 1991 le parole: "un componente scelto" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti scelti".

 

     Art. 9. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 1991 è sostituita dalla seguente:

     "g) formulare proposte alla Giunta provinciale in relazione agli strumenti di programmazione degli interventi provinciali in materia di cultura, di emigrazione, di immigrazione, di solidarietà internazionale, di istruzione, di formazione e di politiche giovanili;".

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 11 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "1. Il presidente è eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta."

 

     Art. 11. Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "il Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà" sono sostituite dalle seguenti: "la fondazione Museo storico in Trento";

     b) dopo le parole: "opera campana dei caduti" sono inserite le seguenti: ", la fondazione Città della pace".

 

     Art. 12. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 1991 le parole: "obiettori di coscienza" sono sostituite dalla seguente: "operatori".

 

     Art. 13. Disposizione transitoria.

     1. All'integrazione dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani con il nuovo rappresentante indicato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991, come sostituita dall'articolo 7 di questa legge, si provvede non appena la fondazione Città della pace farà pervenire la propria designazione.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     2. Per i fini di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, le spese sono poste a carico degli stanziamenti disposti per i fini di cui alla legge provinciale n. 11 del 1991 sul capitolo 904050 del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 90.10.130.

 

     Art. 15. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

Tabella A

 

     (omissis)