§ 5.2.28 - Legge Provinciale 2 maggio 1990, n. 13.
Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/05/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Consulta provinciale dell'immigrazione.
Art. 3.  Compiti della consulta.
Art. 4.  Comitato esecutivo della consulta provinciale
Art. 5.  Compiti del comitato esecutivo.
Art. 6.  Funzionamento della consulta e del comitato esecutivo.
Art. 7.  Destinatari degli interventi.
Art. 8.  Diritto ai servizi sociali e alle prestazioni socio- assistenziali.
Art. 9.  Diritto alla salute.
Art. 10.  Diritto all'abitazione.
Art. 11.  Diritto allo studio.
Art. 12.  Diritto al lavoro.
Art. 13.  Diritto alla formazione e riqualificazione professionale.
Art. 14.  Iniziative culturali.
Art. 15.  Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari.
Art. 16.  Concessione di contributi
Art. 17.  Convenzioni.
Art. 18.  Interventi diretti della Provincia
Art. 19.  Disposizione per l'attuazione della legge.
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.  Norme transitorie.
Art. 24.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.28 - Legge Provinciale 2 maggio 1990, n. 13.

Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 24).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e con quella della CEE, promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunità trentina.

     2. La Provincia assicura, in particolare, ai cittadini extracomunitari immigrati ed ai loro familiari l'accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio della provincia secondo le modalità e i criteri di cui alla presente legge, allo scopo di promuovere il loro migliore inserimento nella vita sociale e culturale nel rispetto delle loro specifiche identità etniche, culturali e religiose.

 

     Art. 2. Consulta provinciale dell'immigrazione.

     1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in applicazione dell'articolo 2, comma 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale dell'immigrazione.

     2. La consulta è composta dai seguenti membri:

     a) un membro della Giunta provinciale, con funzioni di Presidente [1];

     b) il dirigente del servizio competente in materia di immigrazione extracomunitaria;

     c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di programmazione;

     d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento;

     e) nove rappresentanti designati dalle associazioni previste dall'articolo 15, d'intesa tra loro, di cui almeno sei cittadini extracomunitari immigrati;

     f) un rappresentante delle associazioni degli emigrati trentini iscritto al registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, scelto d'intesa tra loro;

     g) il presidente della conferenza dei presidenti dei comprensori;

     h) i sindaci di Trento e Rovereto o loro delegati e due rappresentanti dei comuni designati l'uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

     i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi provinciali;

     l) un rappresentante ciascuno per le categorie degli industriali, artigiani, commercianti, degli agricoltori e della cooperazione, designati dalle rispettive associazioni d'intesa tra loro;

     m) un funzionario designato dal questore nell'ambito dei suoi uffici;

     n) due consiglieri provinciali, dei quali uno designato dalle minoranze.

     3. La consulta è costituita con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

     4. (Abrogato) [1]a.

     5. Le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta [1]a.

     6. La consulta elegge nel proprio seno il vicepresidente che verrà scelto fra i membri extracomunitari della consulta.

 

     Art. 3. Compiti della consulta.

     1. La consulta provinciale dell'immigrazione formula proposte ed esprime pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l'immigrazione extracomunitaria ed in modo particolare per:

     a) la formulazione, l'attuazione e la verifica dei programmi di intervento della Provincia, volti a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 in favore degli immigrati extracomunitari;

     b) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche sul fenomeno immigratorio, con particolare riferimento alla verifica periodica del fenomeno stesso nei suoi aspetti sociali ed economici;

     c) la proposta di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto imitino l'uguaglianza fra i cittadini extracomunitari immigrati ed i cittadini italiani;

     d) la definizione di interventi da realizzarsi presso il Parlamento e gli organi centrali di governo al fine dell'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con organi e disposizioni internazionali, per la tutela degli immigrati extracomunitari;

     e) l'individuazione e la diffusione di strumenti idonei a favorire la conservazione dell'originaria identità culturale dei cittadini extracomunitari immigrati e a promuovere nel Trentino i valori del confronto multiculturale.

 

     Art. 4. Comitato esecutivo della consulta provinciale

dell'immigrazione.

     1.Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente della consulta e da sei membri eletti dalla consulta stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti nell'ambito della categoria individuata all'articolo 2, lettera e). A tal fine ciascun componente la consulta può esprimere il proprio voto per non più di tre nominativi.

     2. (Abrogato) [1]a.

 

     Art. 5. Compiti del comitato esecutivo.

     1. Il comitato esecutivo esprime parere alla Giunta provinciale sulle proposte di intervento e di convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 17 e provvede alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative, elaborando un'apposita relazione annuale.

     2. In tale ambito il comitato valuta la compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi della programmazione provinciale ed esprime le proprie valutazioni in ordine all'opportunità della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate, tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalità della presente legge.

     3. Sulla base delle risultanze dell'attività di sua competenza a norma del comma 2, il comitato formula proposte e suggerimenti alla consulta di cui all'articolo 2.

     4.Il comitato inoltre:

     a) agisce in rappresentanza della consulta, ne realizza le determinazioni e cura la preparazione delle riunioni della consulta stessa;

     b) esprime ogni altro parere richiesto dalla Giunta provinciale;

     c) formula proposte alle strutture provinciali competenti per l'elaborazione dei programmi annuali degli interventi di settore.

 

     Art. 6. Funzionamento della consulta e del comitato esecutivo.

     1. La consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno; può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del presidente, sentito il parere del comitato esecutivo o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti la consulta stessa.

     2. La convocazione è fatta dal presidente con avviso da notificarsi ai componenti la consulta almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta. Con l'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere trasmessa per ognuno di essi congrua documentazione.

     3. Le sedute della consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

     4. Il comitato è convocato dal presidente quando egli ne ravvisi la necessità ed in relazione agli impegni demandati dalla consulta o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo i casi di motivata urgenza.

     5. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     6. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta e del comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti dei gruppi consiliari operanti in Consiglio provinciale, gli assessori provinciali e regionali, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.

     7. Le funzioni di segretario della consulta e del comitato sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente.

     8. La partecipazione alla consulta e al comitato è gratuita, fatto salvo quanto disposto al comma 9.

     9. Ai componenti la consulta provinciale dell'immigrazione nonché del comitato, che per lo svolgimento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli

articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Destinatari degli interventi.

     1. La presente legge opera alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli successivi nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel Trentino.

     2. Gli apolidi, i profughi ed i rifugiati possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge, ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e provinciale.

     3. La presente legge non si applica ai cittadini immigrati dei paesi extracomunitari, quando per gli stessi siano previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

     4. Ai fini della presente legge non sono considerati immigrati:

     a) i cittadini extracomunitari esentati dal richiedere il permesso di soggiorno secondo le leggi vigenti;

     b) i dipendenti di organizzazioni ed imprese straniere presenti nel Trentino in base a contratta specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

 

     Art. 8. Diritto ai servizi sociali e alle prestazioni socio- assistenziali.

     1. I cittadini extracomunitari immigrati ed i loro familiari sono ammessi ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi provinciali.

 

     Art. 9. Diritto alla salute.

     1. La Provincia assicura ai lavoratori e ai cittadini extracomunitari immigrati iscritti nelle liste di collocamento nonché ai loro familiari, iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ai medesimi spettano le prestazioni sanitarie nei limiti e nella durata previsti per la generalità dei cittadini italiani.

     2. I cittadini extracomunitari che hanno chiesto di regolarizzare la loro posizione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono a domanda assicurati presso il servizio sanitario locale del comune di effettiva dimora.

     3. I cittadini extracomunitari, anche se occasionalmente presenti sul territorio provinciale, sono ammessi comunque alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.

     4. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali più favorevoli.

 

     Art. 10. Diritto all'abitazione.

     1. Gli immigrati extracomunitari, in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti nelle liste di collocamento secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. Allo scopo devono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata e alloggi da assegnare ai soggetti di cui al presente comma.

     2. Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1, sono assegnati ai soggetti beneficiari, senza il vincolo di destinazione a detti soggetti. In caso di mancato utilizzo da parte dei soggetti anzidetti, gli alloggi medesimi rientrano nella totalità degli alloggi da assegnarsi ai beneficiari di edilizia abitativa pubblica.

     2 bis. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione coordinata degli interventi ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa a favore degli immigrati extracomunitari.

     3. La Provincia promuove e sostiene altresì ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà ovvero di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale può autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della consulta, di cui all'articolo 2, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia.

     4. L'assegnazione e il godimento degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.

     5. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni stabilisce:

     a) i termini per la presentazione delle domande;

     b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;

     c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;

     d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione;

     e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1;

     f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge [1]b.

 

     Art. 11. Diritto allo studio.

     1. La fruizione degli interventi e dei servizi previsti dalle leggi provinciali in materia di diritto allo studio è estesa ai cittadini extracomunitari immigrati.

     2. La Provincia nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali promuove iniziative volte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento scolastico di ogni ordine e grado dei cittadini extracomunitari immigrati.

     3. In particolare nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, parauniversitaria, universitaria e di specializzazione. La Provincia promuove e sostiene la concessione di borse di studio a cittadini extracomunitari immigrati meritevoli ed in difficili situazioni economiche.

 

     Art. 12. Diritto al lavoro.

     1. La Provincia sostiene l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari immigrati. In particolare il piano di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, prevede interventi specifici di sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari immigrati indicando i casi in cui è richiesta l'iscrizione nelle liste di collocamento.

 

     Art. 13. Diritto alla formazione e riqualificazione professionale.

     1. I cittadini extracomunitari immigrati possono accedere a tutte le attività di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio provinciale, ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

     2. La Provincia promuove e programma nell'ambito del piano pluriennale della formazione professionale e dell'attuazione annuale dello stesso, specifici interventi volti a facilitare l'inserimento immediato degli stranieri nel mercato del lavoro.

     3. I requisiti e le modalità di accesso ai corsi di formazione e ai servizi di sostegno da parte dei cittadini extracomunitari immigrati sono indicate nel provvedimento di attuazione al piano della formazione professionale in conformità all'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

     4 Salve le situazioni di bisogno, a carico dei cittadini extracomunitari immigrati rimane il concorso per la partecipazione ai corsi di formazione e per la fruizione dei servizi di sostegno di cui all'articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, secondo i criteri, le modalità e l'entità fissati dalla Giunta provinciale in base all'articolo 5 della medesima legge.

 

     Art. 14. Iniziative culturali.

     1. La Provincia sostiene spese o concede contributi per promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale d'origine dei cittadini extracomunitari immigrati e favorire le interrelazioni culturali degli stessi, nell'ambito del contesto socio-culturale del Trentino.

     2. Le iniziative di cui al comma 1, costituiscono apposita sezione del piano provinciale di promozione della cultura, di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

 

     Art. 15. Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari.

     1. La Provincia riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni o da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

     2. Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Provincia interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con:

     a) la concessione di contributi per il sostegno delle loro attività;

     b) la stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuali dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 16. Concessione di contributi [4].

     1. Alle associazioni, fondazioni ed altri organismi privati di cui all'articolo 15 la Giunta provinciale può concedere:

     a) contributi annuali destinati a sostenere l'attività;

     b) contributi per l'acquisto di arredi, attrezza ture ed altri beni mobili durevoli finalizzati all'esercizio dell'attività.

     1 bis. La Giunta provinciale può altresì concedere ai comuni e ad altri enti pubblici:

     a) contributi per la gestione di centri di accoglienza e per servizi per immigrati stranieri extracomunitari:

     b) contributi per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni durevoli strumentali agli interventi di cui alla lettera a).

     2. La Giunta provinciale, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, con propria deliberazione stabilisce i termini per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

     3. (Omissis).

     4. Alla concessione dei contributi provvede, sentito il parere del comitato esecutivo della consulta, la Giunta provinciale con propria deliberazione.

     5. L'ammontare dei contributi non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     6. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     7. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 17. Convenzioni.

     1. Per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:

     a) la definizione degli interventi e delle attività che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare;

     b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;

     c) l'indicazione del personale di cui il soggetto dovrà avvalersi;

     d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici;

     e) la definizione dei corrispettivi a carico della Provincia la cui entità è commisurata al corso dei servizi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante anticipazioni al fine di consentire la continuità delle prestazioni, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi;

     f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato e delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti [4]a.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

 

     Art. 18. Interventi diretti della Provincia [5].

     1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia è autorizzata a mettere a disposizione di enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 15, sulla base di convenzioni, immobili e attrezzature per lo svolgimento di attività a favore di cittadini extracomunitari, attuate ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo alle spese relative ai predetti immobili e attrezzature [5]a.

     2. In luogo degli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 la Provincia può in casi di straordinaria necessità, effettuare direttamente iniziative nei confronti dei cittadini extracomunitari assumendo le spese per l'accoglienza dei medesimi soggetti.

     3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

 

     Art. 19. Disposizione per l'attuazione della legge.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di attuazione della legge medesima.

 

     Art. 20. [2]

 

     Art. 21. [2]

 

     Art. 22.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 23. Norme transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, la consulta provinciale dell'immigrazione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 24. Disposizioni finanziarie.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, si provvede con le autorizzazioni di spesa e con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per i medesimi fini dalle leggi provinciali in essi richiamate, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

     2. All'autorizzazione delle spese per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 10 si provvederà con successiva legge provinciale.

     3. Per gli interventi di cui agli articoli 16, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, lettera a), nonchè 18, comma 2, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale [6].

 

     Artt. 25. - 26.

     (Omissis) [7].

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[1]1b Articolo così modificato dall'art. 96 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[4] I commi 2 e 3 dell'art. 16 sono stati sostituiti dall'attuale comma 2 con l'art. 26 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2; successivamente la L.P. 31 agosto 1991, n. 18, art. 11, ha così modificato la rubrica del presente articolo e sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis. Da ultimo, il comma 6 del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 42 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4]4a Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[5] Articolo modificato dall'art. 11 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[5]5a Comma così sostituito dall'art. 64 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[3] Abrogato dall'art. 9 della L.P. 16 luglio 1990, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[7] Recano disposizioni finanziarie.