§ 1.2.12 - L.P. 5 marzo 2003, n. 2.
Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.2 norme elettorali
Data:05/03/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Presidente della Provincia.
Art. 3.  Sistema elettivo.
Art. 4.  Composizione del Consiglio provinciale.
Art. 5.  Dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia.
Art. 6.  Scioglimento del Consiglio provinciale.
Art. 7.  Mozione di sfiducia.
Art. 8.  Giunta provinciale.
Art. 9.  Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza.
Art. 10.  Elezione del nuovo Consiglio provinciale e sua prima convocazione.
Art. 11.  Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale.
Art. 12.  Elettorato attivo.
Art. 13.  Cause di non candidabilità.
Art. 14.  Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.
Art. 15.  Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.
Art. 16.  Altre cause d'ineleggibilità.
Art. 17.  Incompatibilità di cariche.
Art. 18.  Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità.
Art. 19.  Condizioni impeditive della nomina ad assessore.
Art. 20.  Uso della qualifica.
Art. 21.  Indizione dei comizi elettorali.
Art. 22.  Protezione dei contrassegni tradizionali.
Art. 23.  Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista.
Art. 24.  Rinvio delle elezioni.
Art. 25.  Formazione delle candidature.
Art. 26.  Programmi di comunicazione politica.
Art. 27.  Modalità di presentazione delle candidature.
Art. 28.  Presentazione delle candidature.
Art. 29.  Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 30.  Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature.
Art. 31.  Pubblicazione del manifesto delle candidature.
Art. 32.  Stampa delle schede.
Art. 33.  Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista.
Art. 34.  Documento di ammissione al voto.
Art. 35.  Liste elettorali di sezione.
Art. 36.  Accertamento dell’esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi.
Art. 37.  Consegna dei locali e dei materiali per l’ufficio elettorale.
Art. 38.  Bolli di sezione e urne di votazione.
Art. 39.  Composizione dell’ufficio elettorale di sezione.
Art. 40.  Albo dei presidenti di seggio.
Art. 41.  Nomina dei presidenti di seggio.
Art. 42.  Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 43.  Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.
Art. 44.  Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell’ufficio elettorale.
Art. 45.  Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.
Art. 46.  Compensi ai componenti degli uffici elettorali.
Art. 47.  Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 48.  Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.
Art. 49.  Caratteristiche e arredamento della sala della votazione.
Art. 50.  Operazioni preliminari dell’ufficio elettorale.
Art. 51.  Accesso alla sala della votazione.
Art. 52.  Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico.
Art. 53.  Elettori che possono votare nella sezione.
Art. 54.  Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato.
Art. 55.  Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.
Art. 56.  Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti.
Art. 57.  Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
Art. 58.  Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto.
Art. 59.  Espressione del voto. Formalità.
Art. 60.  Agevolazione dell’esercizio del diritto di voto.
Art. 61.  Identificazione degli elettori.
Art. 62.  Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.
Art. 63.  Espressione del voto per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Art. 64.  Chiusura della votazione.
Art. 65.  Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.
Art. 66.  Accertamento del numero dei votanti.
Art. 67.  Spoglio dei voti.
Art. 68.  Validità e nullità dei voti e delle schede.
Art. 69.  Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista.
Art. 70.  Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore.
Art. 71.  Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio.
Art. 72.  Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 73.  Poteri dell’Ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all’aula.
Art. 74.  Pubblicazione degli eletti.
Art. 75.  Verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale.


§ 1.2.12 - L.P. 5 marzo 2003, n. 2.

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

(B.U. 11 marzo 2003, n. 10 – suppl. n. 1).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47 dello Statuto speciale, disciplina la forma di governo della Provincia autonoma di Trento, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e di nomina degli assessori.

 

Titolo II

Forma di governo

 

     Art. 2. Presidente della Provincia.

     1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia, esprime e interpreta gli indirizzi di politica provinciale, esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto speciale e, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) dirige la politica della Giunta provinciale e ne è responsabile;

     b) promulga le leggi ed emana i regolamenti provinciali;

     c) nella prima seduta del Consiglio provinciale presenta il programma di legislatura e comunica i nominativi degli assessori;

     d) nomina gli assessori, attribuendo a uno di essi le funzioni di vicepresidente, e può revocarli; con proprio decreto determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori; nella ripartizione degli affari sono individuate specificatamente le competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;

     e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un’apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;

     f) indice la consultazione per il rinnovo degli organi provinciali e convoca la prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto;

     g) svolge ogni altra funzione che la legge gli assegni.

     2. Il Presidente della Provincia è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

 

     Art. 3. Sistema elettivo.

     1. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto e segreto secondo le norme stabilite in questa legge.

 

     Art. 4. Composizione del Consiglio provinciale.

     1. Il territorio della provincia costituisce un unico collegio elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali.

     2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da trentaquattro consiglieri. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale.

     3. In attuazione dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera z), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, un seggio del Consiglio provinciale è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich.

     4. La garanzia di rappresentanza di cui al comma 3 è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 72 e 80.

 

     Art. 5. Dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia.

     1. Nel caso d’impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia che si verifichino entro i primi trentasei mesi della legislatura, nonché in caso di presentazione delle dimissioni del Presidente medesimo, si procede all’elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia; in tali casi il vicepresidente e la Giunta provinciale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente.

     2. Quando debba procedersi all’elezione ai sensi del comma 1 il vicepresidente, dopo aver accertato l’evento che dà luogo al rinnovo anticipato, previa deliberazione della Giunta provinciale, indice entro i successivi quindici giorni le elezioni, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

     3. Nel caso in cui il Presidente della Provincia presenti le dimissioni negli ultimi dodici mesi della legislatura, la Giunta e il Consiglio provinciale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla scadenza del quinquennio. Le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente ovvero dall’assessore più anziano di età in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicepresidente. Per la surrogazione del seggio del Presidente si applica l’articolo 80.

     4. Nel caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Provincia che si verifichino dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale rimane in carica per l’ordinaria amministrazione ed elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia, scegliendolo tra i propri componenti. Al presidente così eletto e al Consiglio provinciale si applicano le disposizioni previste per il presidente eletto a suffragio universale. Per la surrogazione del seggio rimasto vacante si applica l’articolo 80.

     5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla cessazione della sospensione stessa. Per la sostituzione temporanea si applica l’articolo 80.

     6. Nel caso di rimozione del Presidente della Provincia si applica quanto disposto dal presente articolo per le dimissioni.

 

     Art. 6. Scioglimento del Consiglio provinciale.

     1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio, la decadenza del Presidente e della Giunta provinciale. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro cinque giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni.

     2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il Presidente del Consiglio provinciale accerta l’avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al Presidente della Provincia che, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

 

     Art. 7. Mozione di sfiducia.

     1. Il Consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori, secondo quanto disposto da questo articolo.

     2. La mozione di sfiducia al Presidente dev'essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri.

     3. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.

     4. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

     5. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente e la Giunta provinciale decadono e il Consiglio provinciale è sciolto; il Presidente della Provincia, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

     6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione.

     7. La mozione di sfiducia a uno o più assessori dev'essere motivata e dev'essere sottoscritta da almeno sette consiglieri. L'approvazione della mozione, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale per appello nominale, comporta la decadenza dell'assessore o degli assessori. Si applica il comma 3, in quanto compatibile.

 

     Art. 8. Giunta provinciale.

     1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e dagli assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente.

     2. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Provincia nomina gli assessori e attribuisce ad uno di essi le funzioni di vicepresidente. Possono essere nominati assessori, ad eccezione di quello cui sono attribuite le funzioni di vicepresidente, anche cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all’unità superiore.

     3. L'esercizio delle funzioni di assessore, ad eccezione di quelle attribuite al vicepresidente della Provincia, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico. Durante tale periodo il seggio è provvisoriamente assegnato a colui che avrebbe diritto alla surroga ai sensi dell’articolo 80. Qualora al consigliere sostituto sia attribuito un seggio ai sensi dell'articolo 80, nella sostituzione subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza che non faccia parte provvisoriamente del Consiglio provinciale.

     4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

     5. Fino a quando il Consiglio provinciale non provveda con propria disciplina, gli assessori non facenti parte del Consiglio provinciale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute del Consiglio nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze, voti o argomenti riguardanti le materie loro delegate dal Presidente della Provincia.

     6. Dopo la scadenza del Consiglio, la Giunta provinciale resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione. Fino alla nomina degli assessori il nuovo Presidente adotta gli atti di competenza della Giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità.

 

Titolo III

Elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 9. Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza.

     1. L’esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato Presidente della Provincia e per le liste collegate. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati alla carica di consigliere compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite da questa legge.

 

     Art. 10. Elezione del nuovo Consiglio provinciale e sua prima convocazione.

     1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della Provincia sono indette dal Presidente della Provincia, d’intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura.

     2. Il nuovo Consiglio si riunisce non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del nuovo Presidente della Provincia.

 

     Art. 11. Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale.

     1. I membri del Consiglio provinciale di Trento rappresentano l’intera provincia e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 12. Elettorato attivo.

     1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall’articolo 25 dello Statuto speciale.

 

Capo II

Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

 

     Art. 13. Cause di non candidabilità.

     1. Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si applica l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

     Art. 14. Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.

     1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell’elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.

     2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

 

     Art. 15. Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.

     1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:

     a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;

     b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

     c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

     d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;

     e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;

     f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;

     g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

     h) il difensore civico.

     2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

     3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

     4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

     5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

 

     Art. 16. Altre cause d'ineleggibilità.

     1. Non sono eleggibili, inoltre:

     a) il legale rappresentante, l’amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento;

     b) il legale rappresentante, l’amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla Provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni finanziarie;

     c) il legale rappresentante, l’amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

     2. Non sono eleggibili, infine:

     a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;

     b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

 

     Art. 17. Incompatibilità di cariche.

     1. Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:

     a) deputato o senatore;

     b) giudice della Corte costituzionale;

     c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;

     d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;

     e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;

     f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.

     2. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.

     3. Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

     4. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

     a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;

     b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;

     c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

     d) colui che in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sia legato alla Regione o alle Province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti;

     e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle Province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;

     f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.

     5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

     6. Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

     7. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

     8. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

     9. L’accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.

     10. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico.

 

     Art. 18. Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità.

     1. Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente e al vicepresidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

     2. L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall’articolo 17, comma 3, non si applica al Presidente della Provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

 

     Art. 19. Condizioni impeditive della nomina ad assessore.

     1. Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.

     2. Preliminarmente alla loro nomina, il Presidente della Provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 e ne dà atto nel decreto di nomina.

 

     Art. 20. Uso della qualifica.

     1. Al Presidente della Provincia, ai membri della Giunta e del Consiglio provinciale è vietato consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunzi o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali.

 

Capo III

Del procedimento elettorale preparatorio

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 21. Indizione dei comizi elettorali.

     1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Presidente della Provincia di Bolzano.

     2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

     3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 22. Protezione dei contrassegni tradizionali.

     1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della Provincia, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio provinciale.

     2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti e rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

     3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

     4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

     5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

     6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l’elettore.

     7. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

     8. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di questo articolo il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l’eventuale presentazione di altro contrassegno.

     9. Il Presidente della Provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta del ricevimento del contrassegno sul retro di un esemplare del medesimo.

     10. Il Presidente della Provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti all’Ufficio centrale circoscrizionale e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia di Trento non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l’ordine stabilito mediante sorteggio dal Presidente della Provincia. Al sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

 

     Art. 23. Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista.

     1. All’atto del deposito del contrassegno di cui all’articolo 22 i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione delle candidature e dei relativi documenti all’Ufficio centrale circoscrizionale.

     2. Il Presidente della Provincia trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1 all’Ufficio centrale circoscrizionale.

     3. Con le stesse modalità, i partiti o i gruppi politici possono nominare altri depositanti effettivi e supplenti, revocando quelli precedentemente nominati, entro le ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Il Presidente della Provincia comunica immediatamente eventuali nuove designazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

     4. In assenza del rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere effettuata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico.

 

     Art. 24. Rinvio delle elezioni.

     1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Provincia può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.

     2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

     3. La nuova data è fissata dal Presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

 

Sezione II

Formazione delle candidature

 

     Art. 25. Formazione delle candidature.

     1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Trento per l’elezione del Consiglio provinciale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di Presidente della Provincia.

     2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica dei depositanti e dei mandanti è comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

     4. Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 delle legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

     5. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia e i candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

     6. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Nella formazione delle candidature è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.

     6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito [1].

     7. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il Consiglio provinciale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

     8. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

     9. Con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura.

     10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere l’indicazione del candidato alla carica di presidente collegato, nonché la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.

 

     Art. 26. Programmi di comunicazione politica.

     1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere provinciale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

     2. L’inosservanza della predetta norma comporta l’obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l’inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). La sanzione è irrogata dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi nell’ambito della sua attività di vigilanza.

 

     Art. 27. Modalità di presentazione delle candidature.

     1. Con la lista dei candidati devono essere presentati:

     a) tre esemplari del contrassegno, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

     b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione e la residenza, nel territorio della medesima, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

     c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge n. 53 del 1990; qualora il candidato si trovi all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta all’autorità diplomatica o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e l’indicazione della lista o delle liste collegate, di cui deve essere descritto succintamente il contrassegno;

     d) copia del programma di legislatura;

     e) le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Provincia o, per il candidato alla carica di presidente, con una o più liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;

     f) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio provinciale;

     g) l’indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale nonché di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.

     2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma 1.

     3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

     4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo.

 

     Art. 28. Presentazione delle candidature.

     1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia elettorale, nelle ore d’ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.

     2. La struttura provinciale competente in materia elettorale all’atto del ricevimento delle candidature rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l’ora e il numero progressivo di presentazione, il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con l’indicazione delle liste, di cui descrive i contrassegni, con le quali è collegato; sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

     3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti allegati è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

     4. È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

 

     Art. 29. Ufficio centrale circoscrizionale.

     1. Presso la Provincia è istituito l’Ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Presidente della Provincia entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi e costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nelle seguenti categorie:

     a) magistrati a riposo;

     b) docenti universitari in materie giuridiche;

     c) avvocati iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.

     2. L’Ufficio centrale circoscrizionale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

 

     Art. 30. Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature.

     1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 28, comma 1:

     a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall’articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;

     b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell’articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;

     c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

     d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate dalle persone designate all’atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

     e) ricusa le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 55 del 1990, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall’articolo 27; ricusa, altresì, le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

     f) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Provincia che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate;

     g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente;

     h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia eventualmente compreso nella lista medesima;

     i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

     j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

     j bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall’articolo 25, comma 6 bis [2];

     k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l’ordine delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale ammesse; l'ordine delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale è stabilito mediante un sorteggio numerico indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di presidente; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

     2. La ricusazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di presidente comporta la ricusazione della candidatura medesima.

     3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

     4. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l’Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.

     5. Trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l’originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto di cui all’articolo 31.

 

     Art. 31. Pubblicazione del manifesto delle candidature.

     1. Il Presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto che deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia; sotto ogni nominativo sono stampati, a partire dal numero d’ordine più basso riportato nel rispettivo sorteggio, i contrassegni delle liste collegate, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

     2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all’albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

 

     Art. 32. Stampa delle schede.

     1. Il Presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 30. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali ed è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

     2. Le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del Consiglio provinciale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questa legge. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dall’Ufficio centrale circoscrizionale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

     3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

 

     Art. 33. Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista.

     1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all’articolo 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all’ufficio di ciascuna sezione e all’Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l’elezione, al sindaco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio delle operazioni preliminari.

     2. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.

     3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

     4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall’aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

     5. Durante le operazioni di cui all’articolo 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

 

     Art. 34. Documento di ammissione al voto.

     1. L’elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.

     2. Gli elettori all’estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.

     3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

 

     Art. 35. Liste elettorali di sezione.

     1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

 

     Art. 36. Accertamento dell’esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi.

     1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant’altro necessario per l’arredamento delle varie sezioni.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

 

     Art. 37. Consegna dei locali e dei materiali per l’ufficio elettorale.

     1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

     a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;

     c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

     d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell’ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

     e) i verbali di nomina degli scrutatori;

     f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell’articolo 33;

     g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale al sindaco, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;

     h) le urne occorrenti per la votazione;

     i) sei matite copiative per l’espressione del voto;

     j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

     k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

     l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

     2. Il presidente accerta, inoltre, l’esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

     3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

     4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all’articolo 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell’urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

 

     Art. 38. Bolli di sezione e urne di votazione.

     1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.

     2. Le urne, fornite anch’esse dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l’elezione della Camera dei deputati.

     3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

     4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell’interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

 

Sezione III

Uffici elettorali di sezione

 

     Art. 39. Composizione dell’ufficio elettorale di sezione.

     1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

 

     Art. 40. Albo dei presidenti di seggio.

     1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la Provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

     2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:

     a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

     b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 43;

     d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

     3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

     a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

     b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

     c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

     d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

     e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

     4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.

     5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello di Trento a cura della Provincia.

 

     Art. 41. Nomina dei presidenti di seggio.

     1. Il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

     2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

     3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

 

     Art. 42. Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.

     1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

     2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.

     3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

 

     Art. 43. Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.

     1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;

     e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 44. Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell’ufficio elettorale.

     1. L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

     3. Tutti i membri dell’ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 45. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.

     1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

 

     Art. 46. Compensi ai componenti degli uffici elettorali.

     1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 150,00 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 120,00 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente.

     2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 100,00 e di 70,00 euro rispettivamente.

     3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

     4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.

     5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all’euro superiore.

     6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia.

     7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

     Art. 47. Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     1. Al presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 150,00 euro.

     2. A ciascun componente dell'Ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 120,00 euro.

     3. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all’euro superiore.

     4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia.

 

     Art. 48. Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.

     1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all’articolo 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,00 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all’emanazione dei suddetti decreti di nomina.

     2. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall’ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all’euro superiore.

     3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia.

 

Capo IV

Della votazione

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 49. Caratteristiche e arredamento della sala della votazione.

     1. La sala della votazione deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico.

     2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un’apertura centrale per il passaggio.

     3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all’ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     4. Il tavolo dell’ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

     5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

     6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall’esterno.

     7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

 

     Art. 50. Operazioni preliminari dell’ufficio elettorale.

     1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l’ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.

     2. Qualora, all’atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell’articolo 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all’articolo 43.

     3. Vengono quindi eseguite, nell’ordine, le seguenti operazioni:

     a) viene constatata l’integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;

     b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;

     c) vengono riposte nell’urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;

     d) viene sigillata l’urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l’introduzione delle schede votate.

     4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     5. Il presidente dell’ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

 

     Art. 51. Accesso alla sala della votazione.

     1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.

     2. È vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 52. Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico.

     1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell’adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.

     3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

     5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all’invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell’articolo 64 riguardo al termine ultimo di votazione.

     7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 53. Elettori che possono votare nella sezione.

     1. Ha diritto di votare nella sezione:

     a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

     b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d’appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell’articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiari elettore del comune;

     c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;

     d) i candidati.

     2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

 

     Art. 54. Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato.

     1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale.

     2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.

     3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

Sezione II

Seggi speciali

 

     Art. 55. Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.

     1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l’ospedale, la casa di cura o l’istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l’esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.

     2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell’istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell’istituto di detenzione.

     3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

     4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell’attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

 

     Art. 56. Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti.

     1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.

     2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all’atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto che ne facciano domanda.

     3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l’articolo 57.

 

     Art. 57. Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

     1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

     2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione.

     3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

     4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

     5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell’urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.

     8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

 

     Art. 58. Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto.

     1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissa, all’atto dell’insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.

     2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.

     3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all’atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell’urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

 

Sezione III

Modalità di espressione del voto

 

     Art. 59. Espressione del voto. Formalità.

     1. Il voto é dato personalmente dall’elettore nell’interno della cabina.

     2. Se l’elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

     3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

     4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

     5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

     6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

     7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

     8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

 

     Art. 60. Agevolazione dell’esercizio del diritto di voto.

     1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

     2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 59 e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).

     3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

 

     Art. 61. Identificazione degli elettori.

     1. Gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione, indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.

     2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell’ufficio attesta l’identità dell’elettore apponendo la propria firma nell’apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

     3. Se nessuno dei membri dell’ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all’ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest’ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L’elettore che attesta l’identità deve mettere la sua firma nell’apposita colonna della lista di cui al comma 2.

     4. In caso di dissenso sull’accertamento dell’identità degli elettori decide il presidente a norma dell’articolo 65.

 

     Art. 62. Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.

     1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell’apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data e annota il numero del documento nell’apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l’elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.

     2. Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto “scheda deteriorata” e vi ha apposto la sua firma.

     3. Nell’apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

     4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

     5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l’avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

     6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall’articolo 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

 

     Art. 63. Espressione del voto per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

     1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.

     2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

     3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

     4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

 

     Art. 64. Chiusura della votazione.

     1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

     Art. 65. Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.

     1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

 

     Art. 66. Accertamento del numero dei votanti.

     1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:

     a) dichiara chiusa la votazione;

     b) provvede a sigillare l’urna contenente le schede votate;

     c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;

     d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

     e) forma il plico numero 1 diretto all’Ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l’ufficio;

     f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro all’Ufficio centrale circoscrizionale;

     g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell’urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell’urna;

     h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all’esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

     i) scioglie l’adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

     2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

 

Capo V

Dello scrutinio e della proclamazione

 

     Art. 67. Spoglio dei voti.

     1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all’articolo 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

     2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall’urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.

     3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. È vietato estrarre dall’urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

     4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l’ufficio.

 

     Art. 68. Validità e nullità dei voti e delle schede.

     1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

     2. Sono nulle le schede:

     a) che non siano quelle prescritte dall’articolo 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall’articolo 50;

     b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

     3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

     a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

     b) nelle quali l’elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di Presidente;

     c) nelle quali l’elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;

     d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

     4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

 

     Art. 69. Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista.

     1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime tre.

     2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente.

     3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     4. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.

     5. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

 

     Art. 70. Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore.

     1. Se per causa di forza maggiore l’ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:

     a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

     b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;

     c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all’ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

     d) recapitare con l’assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all’Ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.

     2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

 

     Art. 71. Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio.

     1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell’ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

     a) formare il plico numero 2 diretto all’Ufficio centrale circoscrizionale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;

     b) formare il plico numero 3 diretto all’Ufficio centrale circoscrizionale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall’elettore senza il bollo o ritirate all’elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d’appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 e i certificati medici;

     c) formare il plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

     d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

     2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell’ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

     3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

 

Capo VI

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

 

     Art. 72. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 67, 68, 69 e 71;

     b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi;

     c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni dal candidato medesimo;

     d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;

     e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

     f) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

     g) compone per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in ordine di cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti nei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich;

     h) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

     i) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni ladini indicati alla lettera g) e, nell’ambito della lista, proclama eletto il candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato alla lista il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell’ordine di lista; sottrae quindi dalla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato proclamato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

     j) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio, eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi della lettera i), la cifra di cui alla lettera c), tenuto conto di quanto disposto dalla lettera i), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate secondo l'ordine dei quozienti;

     k) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno diciassette seggi; qualora non li abbia conseguiti attribuisce a tale lista o gruppo di liste diciassette seggi oltre al seggio del candidato eletto Presidente della Provincia; qualora non abbia conseguito venti seggi oltre a quello del Presidente della Provincia e la cifra di cui alla lettera c) sia pari almeno al 40 per cento dei voti validi, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati venti seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente della Provincia sono comunque assegnati non più di ventitre seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dalla lettera j); al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi della lettera i);

     l) assegna i seggi spettanti nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi della lettera e), per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

     m) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non eletti a tale carica collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento con un gruppo di liste, il seggio spettante al candidato presidente è detratto dalla somma dei seggi complessivamente attribuiti alle liste del gruppo; quindi proclama eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati a tale carica che nell’ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell’ordine di lista.

 

     Art. 73. Poteri dell’Ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all’aula.

     1. L’Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     2. All’Ufficio centrale circoscrizionale è vietato:

     a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;

     b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell’esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell’Ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;

     c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.

     3. L’aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d’ingresso è riservato agli elettori; l’altro é esclusivamente riservato all’Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     4. Nessun elettore può entrare armato.

     5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il comma 4 dell’articolo 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell’aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 74. Pubblicazione degli eletti.

     1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato dell’avvenuta proclamazione al Presidente della Provincia e ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta provinciale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

 

     Art. 75. Verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

     1. Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall’articolo 77.

     2. Non appena ultimate le operazioni dell’ufficio centrale due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale al Presidente della Provincia, che ne rilascia ricevuta.

     3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.

     4. Ai sensi dell'articolo 10 il Presidente della Provincia convoca il nuovo Consiglio provinciale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Giunta delle elezioni. Provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio provinciale di un esemplare del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

    

Art. 76. Verbale dell’ufficio elettorale di sezione

     1. Il verbale dell’ufficio elettorale di sezione deve contenere:

     a) la data e l’ora dell’insediamento dell’ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

     b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 53;

     c) l’indicazione del numero delle schede autenticate prima dell’apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

     d) l’indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell’articolo 59, comma 4;

     e) l’indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

     1) totale dei votanti;

     2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

     3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;

     4) totale delle schede contenenti voti nulli;

     5) totale delle schede nulle;

     6) totale delle schede bianche.

     f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all’ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

     g) l’elenco degli allegati al verbale;

     h) l’indicazione della data e dell’ora di chiusura delle operazioni;

     i) la firma in calce di tutti i componenti l’ufficio e dei rappresentanti di lista.

     2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

    

Art. 77. Contenuto del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

     1. Il verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale deve contenere:

     a) la data e l’ora dell’insediamento dell’ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

     b) l’indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

     c) l’indicazione della cifra individuale di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia come determinata dall’articolo 72, comma 1, lettera c);

     d) l’indicazione della cifra elettorale di ogni lista;

     e) l’indicazione del numero di voti validi che ogni lista ha ottenuto nei comuni ladini indicati all’articolo 4 e, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere secondo l’ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nei medesimi comuni;

     f) l’indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

     g) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

     h) l’indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

     2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale e ne formano parte integrante.

     3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l’ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

    

     Capo VII

     Convalida e surrogazione

    

Art. 78. Convalida degli eletti.

     1. Al Consiglio provinciale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

    

Art. 79. Ricorsi.

     1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni per l’elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

    

Art. 80. Vacanza del seggio - surrogazione - sospensione della carica.

     1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere provinciale che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri.

     2. Il seggio del Presidente della Provincia che rimanga vacante nei casi previsti dall’articolo 5, comma 4, è attribuito alla lista, ad esso collegata, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all’atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera l).

     3. Il seggio di consigliere provinciale, assegnato al candidato presidente non eletto alla carica che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al primo candidato non eletto dell'unica lista a esso collegata o, in caso di collegamento con più liste, della lista a esso collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all’atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo.

     4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge  n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

     5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dell'unica lista collegata al presidente. In caso di collegamento con più liste il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista, collegata al presidente, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all’atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo. L’attribuzione temporanea del seggio ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si applica quanto previsto dall’articolo 5 per il caso di impedimento permanente.

     6. Nel caso di surrogazione o di supplenza del candidato eletto in base all’articolo 72, comma 1, lettera i), il seggio è attribuito al primo dei non eletti della medesima lista nell’ordine previsto dalla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera g).

    

Art. 81. Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale.

     1. Con esclusione delle dimissioni presentate dal Presidente della Provincia, è riservata al Consiglio provinciale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

    

Art. 82. Disposizioni penali.

     1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

    

     Titolo IV

     Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

    

Art. 83. Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero.

     1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, la legge provinciale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che abbiano diritto di votare per le elezioni provinciali e che non intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

     2. Gli elettori individuati al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge provinciale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

    

Art. 84. Sperimentazione del voto elettronico.

     1. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali.

     2. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.

    

Art. 85. Disposizioni finali.

     1. Le future leggi provinciali di modifica degli articoli 24, da 33 a 62, da 64 a 67, 70, 71, 73 e 74 di questa legge non sono soggette al referendum previsto dall’articolo 47 dello Statuto speciale.

    

Art. 86. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti nel bilancio provinciale.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

Allegato A

 

     Modello della scheda di votazione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia (articolo 32).

     (Omissis).

 


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 9 luglio 2008, n. 8.

[2] Lettera inserita dall'art. 2 della L.P. 9 luglio 2008, n. 8.