§ 2.1.53 - Legge Provinciale 26 maggio 1980, n. 13. [*]
Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/05/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.      In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, il personale provinciale, ad esclusione di quello previsto nei successivi articoli 5 e 6, [...]
Art. 2.      Il personale provinciale di ruolo, salvo quello previsto nei successivi articoli in servizio alla data del 1° luglio 1978, è inquadrato dalla stessa data nei nuovi livelli funzionali - [...]
Art. 3.      Il personale provinciale delle Scuole dell'Infanzia contemplato nella tabelle A, B e C allegate alla Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in servizio alla data del 1° luglio 1978, è [...]
Art. 4.      Al personale provinciale appartenente al Ruolo Speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI «Personale militare» del decreto - legge 29 maggio [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° luglio 1978, gli stipendi tabellari fissati dall'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per i dipendenti in possesso delle qualifiche di Consigliere e [...]
Art. 6.      Con effetto dal 1° gennaio 1979 il trattamento economico del personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, corrispondente a [...]
Art. 7.      Con successiva legge si provvederà a stabilire una nuova disciplina della carriera dirigenziale, che dovrà prevedere:
Art. 8.      Con effetto dalle date di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5 e 6,cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 [...]
Art. 9.      L'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale è ulteriormente ridotta di mensili lorde Lire 32.000.
Art. 10.      La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti [...]
Art. 11.      Al personale comunque assunto con rapporto a tempo determinato provvisto di un trattamento economico complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, viene [...]
Art. 12.      I vincitori dei concorsi banditi in applicazione del primo comma dell'articolo 62 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 13.      A decorrere dall'anno 1979, sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della promozione alle qualche a ruolo aperto e della progressione economica nei confronti del personale che abbia riportato in [...]
Art. 16.      1. Gli scrutini per merito comparativo di cui all'articolo 55 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono [...]
Art. 17.      1. La durata in carica dell'attuale consiglio di amministrazione è prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di cui al precedente articolo 1 in deroga alle disposizioni di cui [...]
Art. 18.      1. Con successiva legge saranno istituiti i ruoli unici per ciascuno dei livelli funzionali-retributivi e stabilita la dotazione organica complessiva per ogni livello, determinata sulla base [...]
Art. 19.      1. Salvo le specificazioni previste dalla vigente normativa provinciale per i vari ruoli, per l'accesso ai livelli funzionali retributivi è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      1. (Omissis)
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      1. I medici dell'ospedale psichiatrico provinciale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere tenuti al turno notturno di guardia d'attesa al di fuori dell'orario di [...]
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo [...]
Art. 34.      1. Il personale appartenente al ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica - con qualifica di ricercatore aggregato che, alla data di entrata in vigore [...]
Art. 35.      1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici, ad esclusione di quello degli enti contemplati agli articoli 66, 67 e 72 [...]
Art. 36.      1. Il personale previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, in possesso, nell'ente di provenienza, delle qualche di assistente e archivista - dattilografo verrà [...]
Art. 37.      1. Il personale già appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva contemplato nell'articolo 11 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nei corrispondenti livelli [...]
Art. 38.      1. Il personale contemplato dall'articolo 12 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nel quarto livello funzionale - retributivo previsto nel precedente articolo 1.
Art. 39.      1. (Omissis)
Art. 40.      1. Le centocinquanta ore del diritto allo studio di cui al D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, sono estese ai dipendenti provinciali e sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di [...]
Art. 41.      1. Fermo restando il totale della dotazione organica del Quadro P4 - ruolo tecnico dei Servizio Antincendi, istituito con l'articolo 1 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, le [...]


§ 2.1.53 - Legge Provinciale 26 maggio 1980, n. 13. [*]

Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 28 maggio 1980, n. 28).

 

Art. 1.

     In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, il personale provinciale, ad esclusione di quello previsto nei successivi articoli 5 e 6, a decorrere dal 1° luglio 1978, è distribuito su sette livelli funzionali retributivi, le cui declaratorie sono definite nella tabella costituente l'allegato A) della presente legge. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

     primo livello           L. 1.800.000

     secondo livello         L. 2.196.000

     terzo livello           L. 2.556.000

     quarto livello          L. 2.790.000

     quinto livello          L. 3.150.000

     sesto livello           L. 3.600.000

     settimo livello         L. 4.500.000

 

     Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio di importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

     Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

     Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'assetto strutturale di cui al primo comma, avranno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 1979; la relativa disciplina conserva efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative.

 

     Art. 2.

     Il personale provinciale di ruolo, salvo quello previsto nei successivi articoli in servizio alla data del 1° luglio 1978, è inquadrato dalla stessa data nei nuovi livelli funzionali - retributivi, avuto riguardo alla qualifica rivestita ai 1° luglio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

     - nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria;

     - nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria atipica e le guardie di sanità del ruolo speciale ad esaurimento;

     - nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ed i vice ispettori infermieri;

     - nel quinto livello il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale e gli ispettori infermieri;

     - nel sesto livello il personale della carriera di concetto;

     - nel settimo livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere o di direttore di sezione e qualifiche equiparate.

     Ai fini dell'inquadramento previsto nel comma precedente si considera carriera ausiliaria atipica quella con parametro iniziale di stipendio superiore a 120.

     Il personale che alla data 1° luglio 1978 rivestiva la qualifica di segretario capo, coadiutore superiore ed equiparate e la quarta qualifica della carriera ausiliaria è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma.

     Il personale assunto o trasferito nei ruoli provinciali nel periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali retributivi in conformità ai criteri innanzi indicati.

     L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina o dell'inquadramento ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo la data del 1° luglio 1978 il dipendente abbia conseguito il passaggio o la promozione ad una qualifica superiore o la nomina in una carriera superiore che, se ottenuti prima, avrebbero determinato l'inquadramento in un diverso livello, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione o della nomina, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dai 1° luglio 1978 o dalle date di cui ai precedenti commi quarto, quinto e sesto, al personale collocato nei livelli funzionali - retributivi, vengono sommati i seguenti elementi in conformità alla posizione economica individuale di ciascun dipendente:

     a) stipendio tabellare comprensivo delle classi e degli aumenti biennali;

     b) assegno perequativo pensionabile;

     c) acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1;

     d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della corrispondente carriera di appartenenza riferito rispettivamente ai parametri 120, 143, 188 e 257; in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore a quella spettante al personale della carriera ausiliaria inquadrato nel terzo livello, né superare quella spettante al personale della carriera direttiva collocato nel settimo livello.

     Ai fini della determinazione della somma di cui alla lettera d) del precedente settimo comma per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento del personale professionale si considera la differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della qualifica di appartenenza.

     Per gli ispettori e i vice ispettori infermieri la somma di cui alla lettera d) del precedente settimo comma è pari a quella spettante al personale della carriera esecutiva inquadrato rispettivamente nel quinto e nel quarto livello.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato sia superiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale inquadrato nei ruoli provinciali a norma degli articoli 23 e 24 della Legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, a decorrere dalla data dell'inquadramento.

 

     Art. 3.

     Il personale provinciale delle Scuole dell'Infanzia contemplato nella tabelle A, B e C allegate alla Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in servizio alla data del 1° luglio 1978, è inquadrato dalla stessa data nei nuovi livelli retributivi previsti nel precedente articolo 1 avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° luglio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

     - nel secondo livello le inservienti;

     - nel quarto livello le assistenti;

     - nel sesto livello le insegnanti;

     - nel settimo livello le vigilatrici didattiche, i coordinatori pedagogici e gli ispettori tecnici amministrativi.

     Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente comma sono quelle definite nella Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13; il personale inquadrato nel secondo livello svolge le attività indicate per il medesimo livello nelle declaratorie di cui alla tabella costituente l'allegato A) della presente legge.

     Il personale assunto o trasferito nei ruoli provinciali nel periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati.

     L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina o dell'inquadramento ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo la data del 1° luglio 1978 il dipendente abbia conseguito un passaggio o la nomina ad una qualifica superiore che, se ottenuti prima, avrebbero determinato l'inquadramento in un diverso livello, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della nomina, ad un nuovo inquadramento nei suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalle date di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, al personale di cui al presente articolo, vengono sommati i seguenti elementi, in conformità alla posizione economica individuale del dipendente:

     a) stipendio tabellare comprensivo delle classi e degli aumenti biennali;

     b) assegno annuo pensionabile o assegno perequativo pensionabile;

     c) acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1;

     d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo e l'importo dello stipendio iniziale tabellare della corrispondente qualifica di appartenenza; in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo e massimo previsto dalla lettera d) del settimo comma del precedente articolo 2.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato sia superiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 55 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, il trattamento economico previsto per il sesto livello funzionale - retributivo, determinato con l'osservanza dei criteri stabiliti nel presente articolo.

 

     Art. 4.

     Al personale provinciale appartenente al Ruolo Speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI «Personale militare» del decreto - legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

     Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli funzionali - retributivi, ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1978.

     Ai fini dell'inquadramento nei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui al primo comma dell'articolo 50 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163, il nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, viene determinato in conformità alla posizione economica individuale del dipendente, sommando i seguenti elementi:

     a) trattamento economico complessivo annuo lordo per stipendio comprensivo degli aumenti biennali;

     b) assegno perequativo pensionabile;

     c) una somma pari a quella spettante, ai sensi della lettera d), settimo comma, del precedente articolo 2, rispettivamente, al personale della carriera esecutiva inquadrato nel quarto livello per le guardie, guardie scelte e vice brigadieri, al personale della carriera esecutiva inquadrato nel quinto livello per i brigadieri, marescialli ordinari, marescialli capo e marescialli maggiori e al personale della carriera di concetto inquadrato nel sesto livello per i marescialli maggiori scelti.

     Nei casi previsti dall'articolo 51 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163, la rideterminazione del trattamento economico viene effettuata in conformità ai criteri stabiliti nel presente articolo.

 

     Art. 5.

     Con effetto dal 1° luglio 1978, gli stipendi tabellari fissati dall'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per i dipendenti in possesso delle qualifiche di Consigliere e Direttore di Sezione ed equiparate, sono transitoriamente incrementati, rispettivamente, per il personale contemplato dall'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, di una somma pari a quella spettante al personale della carriera direttiva inquadrato nel settimo livello funzionale - retributivo ai sensi della lettera d) del settimo comma del precedente articolo 2 e per il personale previsto dall'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, in ragione del 40 per cento.

 

     Art. 6.

     Con effetto dal 1° gennaio 1979 il trattamento economico del personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, corrispondente a quello stabilito nella tabella di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene transitoriamente elevato, a tutti gli effetti, ad esclusione della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, in ragione del 40 per cento.

     Con la medesima decorrenza gli stipendi tabellari fissati dall'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per i dipendenti in possesso delle qualifiche di Ispettore Generale e Direttore di Divisione ed equiparate, sono transitoriamente incrementati, a tutti gli effetti, ad esclusione della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, rispettivamente, per il personale contemplato dall'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, di una somma pari a quella risultante dall'applicazione del precedente comma ai personale con corrispondente qualifica e per il personale previsto dall'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, in ragione del 40 per cento [1].

 

     Art. 7.

     Con successiva legge si provvederà a stabilire una nuova disciplina della carriera dirigenziale, che dovrà prevedere:

     a) la determinazione del numero dei dirigenti in relazione alle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'amministrazione;

     b) le nuove denominazioni da attribuire alle qualifiche dirigenziali;

     c) l'individuazione delle funzioni dei dirigenti e la definizione dell'area di responsabilità degli stessi;

     d) le modalità di conferimento delle qualifiche dirigenziali;

     e) la regolamentazione dello stato giuridico ed economico.

     Nella prima applicazione, ai fini della immediata copertura dei posti, la legge prevederà che i dirigenti siano nominati nell'ambito dei dipendenti con qualifiche di ispettore generale, direttore di divisione nonchè del personale inquadrato nel settimo livello, sulla base delle condizioni e dei requisiti in essa previsti.

 

     Art. 8.

     Con effetto dalle date di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5 e 6,cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1978 sono soppressi gli assegni perequativi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, dell'articolo 51 della Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, nonchè gli assegni annui pensionabili e gli assegni perequativi pensionabili di cui alle tabelle A, B e C, allegate alla Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

 

     Art. 9.

     L'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale è ulteriormente ridotta di mensili lorde Lire 32.000.

     La riduzione ha effetto dal 1° luglio 1978 per il personale contemplato nei precedenti articoli 1 e 5, e dal 1° gennaio 1979 per il personale di cui al precedente articolo 6.

     Per il personale appartenente al Ruolo Speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali l'indennità integrativa speciale in godimento è ridotta, a decorrere dal 1° luglio 1978, di mensili lorde Lire 44.500.

     Con le medesime decorrenze cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1.

 

     Art. 10.

     La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento. Dette disposizioni sono adottate in relazione alle decorrenze recate dalla legge medesima.

 

     Art. 11.

     Al personale comunque assunto con rapporto a tempo determinato provvisto di un trattamento economico complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, viene conservato il trattamento economico in godimento fino alla scadenza del rapporto in corso.

 

     Art. 12.

     I vincitori dei concorsi banditi in applicazione del primo comma dell'articolo 62 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nei livelli funzionali - retributivi in relazione alla carriera cui si riferiva il concorso.

 

     Art. 13.

     A decorrere dall'anno 1979, sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

     Per il personale previsto dai precedenti articoli 5 e 6 la promozione alle qualifiche a ruolo aperto e la progressione economica avvengono secondo le preesistenti disposizioni generali al compimento della prescritta anzianità di servizio senza demerito.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 15.

     Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della promozione alle qualche a ruolo aperto e della progressione economica nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa provinciale, escluse la censura e l'ammenda salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

     Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

     Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

     Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

 

     Art. 16.

     1. Gli scrutini per merito comparativo di cui all'articolo 55 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono aboliti.

     2. Sono comunque fatti salvi gli scrutini per le promozioni da conferire fino al 10 gennaio 1980 per posti disponibili entro la data del 31 dicembre 1979.

 

     Art. 17.

     1. La durata in carica dell'attuale consiglio di amministrazione è prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di cui al precedente articolo 1 in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 75 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 [3].

 

     Art. 18.

     1. Con successiva legge saranno istituiti i ruoli unici per ciascuno dei livelli funzionali-retributivi e stabilita la dotazione organica complessiva per ogni livello, determinata sulla base delle esigenze operative dell'amministrazione.

     2. Fino a quando non saranno determinate le dotazioni organiche, ai fini delle nuove assunzioni, si considerano disponibili i posti d'organico vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19.

     1. Salvo le specificazioni previste dalla vigente normativa provinciale per i vari ruoli, per l'accesso ai livelli funzionali retributivi è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

     1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per i livelli primo e secondo;

     2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i livelli terzo e quarto;

     3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per i livelli quinto e sesto;

     4) diploma di laurea per il settimo livello.

 

     Art. 20. [3]a

     [1. (Omissis) [4].

     2. Nel quadro G1 del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, costituente l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, le qualifiche ed i posti d'organico relativi alla carriera direttiva della sezione chimica e della sezione medica sono sostituiti dall'allegato 13) della presente legge.

     3. Sono fatti salvi gli scrutini per le promozioni da conferire fino al 1° luglio 1980 per i posti d'organico portati in aumento con il presente articolo.

     4. Per il personale ammesso agli scrutini di cui al comma precedente verranno compilati i rapporti informativi relativi all'anno 1979].

 

     Art. 21. [3]a

     [1. (Omissis) [5].

     2. (Omissis) [5].

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i concorsi banditi e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 22. [3]a

     [1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7]].

 

     Art. 23. [3]a

     [1. (Omissis) [8].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 24.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 25.

     1. (Omissis) [9]a

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. [3]a

     [1. (Omissis) [1]0.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 27. [3]a

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 29. [3]a

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 30. [3]a

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 31.

     1. I medici dell'ospedale psichiatrico provinciale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere tenuti al turno notturno di guardia d'attesa al di fuori dell'orario di servizio, da effettuarsi secondo modalità da stabilire con apposite norme regolamentari.

     2. Al personale che presti servizio di guardia d'attesa è corrisposto per ogni turno un compenso corrispondente a quello previsto per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario pari alla metà della durata oraria del turno di guardia d'attesa.

     3. (Omissis) [1]5.

 

     Art. 32.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 33.

     1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata

dall'amministrazione.

     2. Al personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero nel nuovo ruolo il servizio prestato nel ruolo di provenienza.

     3. Qualora il passaggio al nuovo ruolo comporti l'inquadramento in un livello superiore ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge, l'inquadramento avverrà nel livello superiore e il relativo trattamento economico verrà determinato sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 2.

 

     Art. 34.

     1. Il personale appartenente al ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica - con qualifica di ricercatore aggregato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga la propria attività presso la sezione chimica, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica di biologo della sezione stessa, conservando l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 35.

     1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici, ad esclusione di quello degli enti contemplati agli articoli 66, 67 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che si trovi, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e dall'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato nei ruoli provinciali, previo nullaosta della relativa amministrazione di provenienza.

     2. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonchè del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3. Il personale di cui al primo comma in possesso delle qualifiche di ispettore generale, dirigente superiore ed equiparate e direttore di divisione, primo dirigente ed equiparate verrà inquadrato nelle corrispondenti qualifiche provinciali, con il riconoscimento dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     4. Il restante personale di cui al primo comma verrà inquadrato nei livelli funzionali - retributivi previsti dal precedente articolo 1, in conformità alla posizione giuridica acquisita nell'ente di provenienza e con riferimento alle corrispondenze fissate nei precedenti articoli 2 e 3. Nell'ambito del livello funzionale retributivo di inquadramento è attribuita la qualifica corrispondente ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

     5. Al personale inquadrato in applicazione del precedente terzo comma, qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     6. Al personale inquadrato nei livelli funzionali - retributivi, qualora il trattamento economico in godimento, ad esclusione dell'indennità d'istituto e di qualsiasi altra indennità o assegno non pensionabili, risulti superiore a quello iniziale del livello d'inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     7. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     8. Le indennità o gli assegni esclusi dalla determinazione del trattamento economico in godimento di cui al precedente sesto comma, vengono conservati a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione di carriera o classe di stipendio.

     9. Le domande per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovranno essere presentate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. L'inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.

 

     Art. 36.

     1. Il personale previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, in possesso, nell'ente di provenienza, delle qualche di assistente e archivista - dattilografo verrà collocato, rispettivamente, nel sesto e quarto livello funzionale retributivo di cui al precedente articolo 1.

     2. Qualora il trattamento economico complessivo in godimento nell'ente di provenienza risulti superiore a quello iniziale del livello di inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     3. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 37.

     1. Il personale già appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva contemplato nell'articolo 11 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nei corrispondenti livelli funzionali retributivi previsti al precedente articolo 1, con riferimento al livello funzionale di provenienza.

     2. Al personale di cui al primo comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore a quello derivante dal trattamento economico complessivo per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale in godimento nell'ente di provenienza.

     3. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 38.

     1. Il personale contemplato dall'articolo 12 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, verrà collocato nel quarto livello funzionale - retributivo previsto nel precedente articolo 1.

     2. Qualora il trattamento economico complessivo in godimento nell'ente di provenienza per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale risulti superiore a quello iniziale del livello di inquadramento, verrà attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali ai 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico stesso.

     3. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 39.

     1. (Omissis) [1]7.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 40.

     1. Le centocinquanta ore del diritto allo studio di cui al D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, sono estese ai dipendenti provinciali e sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Provincia autonoma di Trento, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonchè, in ragione del 3 per cento del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di scuola statale e istituti regolarmente frequentati, compresi i corsi delle centocinquanta ore, fermo comunque restando il limite individuale.

 

     Art. 41.

     1. Fermo restando il totale della dotazione organica del Quadro P4 - ruolo tecnico dei Servizio Antincendi, istituito con l'articolo 1 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, le rispettive dotazioni organiche del sesto e del quinto livello dei «Vigili del Fuoco» potranno essere aumentate del numero di posti necessari alla sistemazione del personale che verrà inquadrato ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al fine di conservare allo stesso il livello acquisito nell'ente di provenienza; in eguale misura verranno diminuiti i posti dei livelli immediatamente inferiori a quelli per i quali si è operato l'aumento.

 

     Artt. 42. - 43.

     (Omissis) [1]8.

 

 

ALLEGATO A) [1]9

     Tabella delle declaratorie dei livelli funzionali - retributivi.

 

PRIMO LIVELLO

Attività semplici.

     Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

 

SECONDO LIVELLO

Attività semplici con conoscenze elementari.

     Attività semplici manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

 

TERZO LIVELLO

Attività tecnico - manuali o assistenziali con conoscenze non

specialistiche.

     Attività tecnico - manuali e assistenziali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

 

QUARTO LIVELLO

Attività amministrative o tecniche o sanitarie con conoscenze

specialistiche e responsabilità.

     Attività amministrativo contabili, tecniche o tecnico manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico, tecnico-manuale e sanitario, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate, nonché attività didattiche a prevalente carattere pratico. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

 

QUINTO LIVELLO

     Attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

     Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico - pratico di altre persone.

 

SESTO LIVELLO

Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

     Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

     Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

     Attività di insegnamento a carattere tecnico - pratico.

 

SETTIMO LIVELLO

Attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di

unità organiche.

     Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

     La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

     Attività di insegnamento a carattere teorico.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Vedi anche l'art. 3 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 166 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.P. 13 aprile 1981, n. 5.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[4] Comma sostitutivo dell'art. 41 bis della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[5] Comma modificativo dell'articolo 56 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[5] Comma modificativo dell'articolo 56 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[6] Comma modificativo dell'art. 88 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[7] Comma abrogativo del quarto comma dell'art. 85 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[8] Comma modificativo dell'art. 135 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 6 della L.P. 22 gennaio 1971, n. 3.

[9]9a Comma sostitutivo dell'art. 9 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49, poi abrogato dall'art. 10 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 17.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]10 Comma introduttivo dell'art. 5 bis nella L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]11 Articolo modificativo dell'art. 1 e sostitutivo dell'art. 2 della L.P. 24 agosto 1978, n. 34.

[1]12 Articolo modificativo dell'art. 34 della L.P. 18 novembre 1978, n. 47, ed ora abrogato dall'art. 86 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]13 Articolo modificativo dell'art. 4 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]14 Articolo modificativo dell'art. 24 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[1]15 Comma abrogativo dell'art. 133 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1]16 Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[1]17 Comma modificativo del 4° comma dell'art. 13 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[1]18 Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[1]19 Allegato abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.