§ 3.9.9 - Legge Provinciale 1 aprile 1986, n. 10.
Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:01/04/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Ripristino del patrimonio abitativo.
Art. 3.  Ripristino degli esercizi ricettivi.
Art. 4.  Soggetti ammessi ai finanziamenti.
Art. 5.  Vincoli.
Art. 6.  Ripristino delle attività industriali, artigianali e commerciali.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Interventi per il ripristino delle attività agricole.
Art. 9.  Beni mobili e arredi.
Art. 10.  Altri beni immobili.
Art. 11.  Veicoli.
Art. 12.  Ripristino di opere pubbliche.
Art. 13.  Interventi a favore del Comune di Tesero.
Art. 14.  Interventi di solidarietà.
Art. 15.  Ripristino di opere pubbliche.
Art. 16.  Interventi a favore delle attività turistiche.
Art. 17.  Interventi a favore di aziende agricole.
Art. 18.  Interventi a favore di imprese produttive.
Art. 18 bis.  Rilancio dell'attività turistica.
Art. 18 ter.  Termini per la realizzazione degli interventi.
Art. 19.  Norme finali.
Art. 20.  Deleghe al Comune di Tesero.
Art. 21.  Finanziamenti e trasferimenti al Comune di Tesero.
Art. 22.  Disposizioni per l'attuazione della legge.
Art. 23.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.9.9 - Legge Provinciale 1 aprile 1986, n. 10.

Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985.

(B.U. 8 aprile 1986, n. 15).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Per realizzare il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, sono disposti gli interventi di cui ai seguenti articoli.

     2. Il ripristino avrà luogo con riferimento alle varianti del programma di fabbricazione adottate dal Comune di Tesero e approvate dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662, le provvidenze previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste dal capo V, sono concesse a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità [1].

     4. La concessione delle provvidenze previste dagli articoli 15, 17 e 18 è subordinata alla cessione, da parte dei beneficiari a favore della Provincia, nei limiti delle somme concesse, del diritto di risarcimento del danno eventualmente spettante.

 

CAPO I

Interventi per il patrimonio abitativo

 

     Art. 2. Ripristino del patrimonio abitativo.

     1. Per la realizzazione nel territorio del comune di Tesero di edifici destinati ad uso abitativo in sostituzione di quelli distrutti a seguito della catastrofe, a favore dei proprietari di questi ultimi o dei loro eredi, è autorizzata la concessione di finanziamenti in misura pari al costo di costruzione, come determinato nei commi successivi, e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

     2. Nel caso di due o più eredi, il finanziamento a favore dell'intera eredità è concesso anche su domanda di almeno tanti eredi che insieme rappresentino la maggioranza delle quote dell'intero se ereditario. In tal caso il finanziamento è erogato previa quietanza dei soli soggetti che hanno sottoscritto la domanda.

     3. Il costo di costruzione di cui al primo comma e determinato tenendo conto:

     a) del costo convenzionale di costruzione dell'immobile riferito ad una volumetria non superiore a quella di ciascun edificio preesistente;

     b) delle spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori, nella misura non superiore al 7 per cento del costo convenzionale di cui alla lettera a), nonché delle spese tecniche eventualmente sostenute per la progettazione dei piani

attuativi previsti dal programma di fabbricazione del Comune di Tesero;

     c) degli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rapportati alla volumetria di cui alla lettera a);

     d) degli eventuali oneri fiscali effettivamente a carico dei soggetti beneficiari.

     4. Il costo convenzionale di costruzione di cui alla lettera

     a) del precedente comma è determinato tenendo conto dei prezzi informativi dei materiali e delle opere in provincia di Trento accertati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Trento nel periodo immediatamente precedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento, in relazione ad edifici riconducibili alla tipologia catastale A/2.

     5. A favore dei soggetti che per effetto delle nuove previsioni urbanistiche o di altri vincoli previsti dalla vigente legislazione non possono ricostruire sul suolo ove sorgeva l'edificio distrutto, è inoltre autorizzata la concessione di un finanziamento per l'acquisto dell'area necessaria.

     6. In alternativa ai finanziamenti di cui al primo comma, è autorizzata la concessione di finanziamenti per l'acquisto in Tesero di alloggi idonei alle esigenze del nucleo familiare degli aventi titolo e con le caratteristiche indicate dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

     7. I finanziamenti di cui al quinto ed al sesto comma sono concessi in misura pari alla spesa necessaria e comunque non superiore al valore venale dei suoi e degli alloggi, come determinato dal servizio espropriazioni della Provincia.

     8. E inoltre autorizzata la concessione di finanziamenti in misura pari al costo della riparazione degli immobili danneggiati a seguito della catastrofe, ivi comprese le spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori, nella misura non superiore al 7 per cento del costo stesso [2].

 

CAPO II

Interventi per gli esercizi ricettivi

 

     Art. 3. Ripristino degli esercizi ricettivi.

     1. Per la ricostruzione nel territorio del comune di Tesero degli immobili adibiti ad albergo o a casa per ferie distrutti o comunque demoliti a seguito della catastrofe, è autorizzata la concessione di finanziamenti in misura pari al costo di costruzione riferibile ad un albergo con classificazione non superiore a tre stelle e con capacità ricettiva non superiore a quella complessiva preesistente, espressa in numero di posti letto destinati agli ospiti, risultante dalle relative autorizzazioni all'esercizio o dai provvedimenti di classificazione alberghiera adottati precedentemente alla catastrofe ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La misura dei finanziamenti non può in ogni caso superare le spese effettivamente sostenute.

     2. Il costo di costruzione di cui al primo comma è determinato tenendo conto:

     a) del costo convenzionale di costruzione dell'immobile riferito alla classificazione alberghiera di progetto, ivi compresi l'abitazione del gestore ed i locali per il personale di servizio purché situati nell'immobile ricostruito, nonché le attrezzature e gli arredamenti pertinenti alle iniziative realizzate;

     b) dell'eventuale demolizione degli immobili gravemente danneggiati;

     c) della realizzazione di opere od impianti intesi a garantire le strutture civili e igienico-sanitarie necessarie quali acquedotti, fognature, impianto di depurazione, elettrodotti, linee telefoniche, qualora le medesime debbano essere realizzate a cura del beneficiario del finanziamento nonché della realizzazione di opere od impianti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e parcheggi [2]a;

     d) degli oneri di urbanizzazione;

     e) degli impianti e delle strutture complementari, qualora preesistenti;

     f) della progettazione e direzione lavori, nella misura non superiore al 7 per cento del costo convenzionale di cui alla lettera a), nonché delle spese tecniche eventualmente sostenute per la progettazione dei piani attuativi previsti dal programma di fabbricazione del Comune di Tesero;

     g) degli eventuali oneri fiscali effettivamente a carico dei soggetti beneficiari.

     3. Il costo convenzionale di costruzione di cui alla lettera

     a) del precedente comma è determinato sulla base dei costi medi per posto letto in relazione alla corrispondente tipologia e classificazione, riferiti ai costi per la costruzione di strutture similari realizzate nell'ultimo biennio nella stessa zona o zone limitrofe, tenuto conto delle eventuali variazioni di costo intervenute.

     4. A favore dei soggetti che per effetto delle nuove previsioni urbanistiche o di altri vincoli previsti dalla vigente legislazione non possono ricostruire sul suolo ove sorgeva la struttura alberghiera o ricettiva distrutta, è autorizzata inoltre la concessione di un finanziamento pari al costo d'acquisto di un'area dell'estensione necessaria, tenendo conto della classificazione dell'albergo da ricostruire. Per la determinazione del costo delle aree suddette si applica la disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 2.

     5. E' inoltre autorizzata la concessione di finanziamenti in misura pari al costo della riparazione degli immobili destinati ad uso alberghiero danneggiati a seguito della catastrofe, e alle spese per la sostituzione delle attrezzature e degli arredamenti distrutti o resi inservibili, nonché alle spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori nella misura non superiore al 7 per cento del costo stesso; nel caso di ricostruzione nel territorio del comune di Tesero dell'immobile danneggiato, è autorizzata in via alternativa la concessione di una somma «una tantum» in misura pari al costo di riparazione di cui sopra, determinato sulla base del relativo computo metrico-estimativo.

     6. A favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente articolo, è autorizzata la concessione di contributi per l'acquisizione delle scorte alimentari, energetiche ed economali necessarie all'avvio dell'impresa alberghiera. Tali contributi sono pari a lire 500.000 per ogni posto letto realizzato e comunque per un numero di posti letto non superiore a quelli preesistenti al momento della catastrofe [3].

 

     Art. 4. Soggetti ammessi ai finanziamenti.

     1. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i proprietari degli immobili distrutti, danneggiati o demoliti, o i loro eredi, che manifestino la volontà di riattivare o di intraprendere l'esercizio dell'attività alberghiera.

     2. Nel caso di coeredità, si applica il secondo comma dell'articolo 2.

     3. Il diritto ai finanziamenti di cui all'articolo 3 può essere ceduto a terzi, ferma restando per questi ultimi l'osservanza degli obblighi e dei vincoli previsti dalla presente legge. In tal caso i finanziamenti sono erogati, su concorde richiesta delle parti, direttamente al cessionario.

     4. Nei casi di cui al comma precedente il diritto di surrogazione di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662, è esercitato nei confronti del cessionario.

     5. In alternativa a quanto previsto dal terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano il quinto e sesto comma dell'articolo 6.

 

     Art. 5. Vincoli.

     1. Gli immobili costruiti con le provvidenze previste dal presente capo sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per dieci anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la cancellazione del vincolo quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile.

     2. Nel caso in cui la destinazione sia mutata senza l'autorizzazione di cui al precedente comma, la Giunta provinciale procede al recupero del finanziamento concesso ai sensi della presente legge in conformità alle disposizioni dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il saldo del finanziamento è erogato, unitamente ai contributi di cui all'articolo 3, sesto comma, ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa previa annotazione tavolare del vincolo a carico degli immobili destinati all'uso alberghiero o ricettivo e verifica dell'avvenuto rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio.

 

CAPO III

Interventi per le attività produttive

 

     Art. 6. Ripristino delle attività industriali, artigianali e commerciali.

     1. Per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende industriali, artigianali e commerciali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti in misura pari alle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute per:

     a) la costruzione o riparazione nel territorio del comune di Tesero degli opifici, impianti e strutture commerciali distrutti o danneggiati a seguito della catastrofe;

     b) le spese tecniche di progettazione e direzione lavori nella misura non superiore al 7 per cento del costo di costruzione o riparazione di cui alla lettera a), nonché quelle eventualmente sostenute per la progettazione dei piani attuativi previsti dal programma di fabbricazione del Comune di Tesero;

     c) l'eventuale acquisto dell'area necessaria all' insediamento dell'attività produttiva;

     d) le opere e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

     e) l'acquisto dei beni strumentali, ivi compresi gli automezzi, sostitutivi di quelli danneggiati o distrutti;

     f) la ricostituzione delle scorte di materie prime, semilavorati e merci giacenti;

     g) gli eventuali oneri fiscali effettivamente a carico dei soggetti beneficiari;

     h) l'eventuale canone per l'affitto di opifici finalizzato alla ripresa dell'attività produttiva, fino al momento della disponibilità degli opifici ricostruiti, per un massimo di quattro anni decorrenti dalla data della catastrofe.

     2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al precedente comma i proprietari dei beni distrutti o danneggiati o loro eredi, e, nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) del comma medesimo, anche i titolari delle relative imprese, che manifestino la volontà di riattivare o continuare l'attività economica.

     3. In caso di coeredità, si applica il secondo comma dell'articolo 2.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a concedere alle imprese industriali, artigianali e commerciali operanti nella zona colpita contributi corrispondenti all'attualizzazione al tasso di riferimento dei canoni previsti nei contratti di locazione finanziaria per l'acquisizione di beni strumentali sostitutivi di quelli distrutti o resi inservibili a seguito della catastrofe.

     5. A favore degli eredi che non intendono avviare o proseguire l'attività economica già svolta al momento della catastrofe, è autorizzata la concessione di una somma da erogare in unica soluzione, previa espressa rinuncia ai finanziamenti previsti

dal presente articolo, purché detta somma venga impiegata per l'avvio o la prosecuzione di altra attività economica nel comune di Tesero.

     6. L'entità della somma di cui al comma precedente è determinata sulla base di perizia asseverata di stima del danno patrimoniale subito, elaborata da un tecnico abitato, in cui sarà tenuto conto anche dell'eventuale diminuzione di valore del suolo conseguente alle trasformazioni fisiche determinate dalla catastrofe, nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento della somma di cui al precedente comma [4].

 

     Art. 7. Procedure.

     1. La Giunta provinciale provvede alla concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del precedente articolo sentiti, in relazione al tipo di intervento, rispettivamente il comitato tecnico-consultivo previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, per le imprese industriali, quello previsto dalla legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, per le imprese artigianali, e quello previsto dalla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, per le imprese commerciali, i quali propongono l'entità della spesa ammissibile a finanziamento. Tali proposte sono comunicate al Comune di Tesero che nel termine perentorio di quindici giorni ha facoltà di esprimere su di esse il proprio parere.

     2. In ogni caso l'erogazione del saldo dei finanziamenti di cui al precedente comma resta subordinata all'accertamento tecnico da parte dei servizi competenti per materia.

 

CAPO IV

Altri interventi

 

     Art. 8. Interventi per il ripristino delle attività agricole.

     1. Per il ripristino delle aziende agricole colpite dalla catastrofe, è autorizzata la concessione di finanziamenti in misura pari alle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute per:

     a) la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati ad uso rurale, ivi comprese le strutture zootecniche e le infrastrutture agricole, distrutti o danneggiati, nonché la ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte;

     b) il ripristino della produttività dei terreni agricoli e le spese tecniche per la relativa progettazione nella misura non superiore al 5 per cento della spesa di ripristino;

     c) le spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori, nella misura non superiore al 7 per cento del costo di ricostruzione o riparazione di cui alla lettera a), nonché quelle eventualmente sostenute per la progettazione dei piani attuativi previsti dal programma di fabbricazione del Comune di Tesero;

     d) gli eventuali oneri fiscali, effettivamente a carico dei soggetti beneficiari;

     e) l'eventuale canone per l'affitto di immobili finalizzato al ripristino dell'attività agricola, fino al momento della disponibilità dei fabbricati ricostruiti, per un massimo di quattro anni decorrenti dalla data della catastrofe.

     2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi nei limiti di consistenza, di tipologia e di produttività riferiti all'epoca dell'evento calamitoso, tenuto conto delle esigenze tecniche necessarie all'ordinario loro uso.

     3. A favore dei soggetti che, per effetto delle nuove previsioni urbanistiche o di altri vincoli previsti dalla vigente legislazione, non possono ricostruire i fabbricati e le strutture di cui alla lettera a) del primo comma sul suolo ove sorgevano, è inoltre autorizzata la concessione di un finanziamento per l'acquisto dell'area necessaria. Per la determinazione del costo dell'area necessaria si applica la disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 2.

     4. E altresì autorizzata la concessione di indennizzi pari all'80 per cento del valore agricolo dei terreni resi irrecuperabili ai fini produttivi, a seguito della catastrofe.

     5. I finanziamenti di cui al primo e terzo comma e gli indennizzi di cui al quarto comma sono concessi previo parere del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della Provincia.

     6. Possono beneficiare delle provvidenze di cui ai commi precedenti i proprietari degli immobili o i conduttori a vario titolo delle aziende agricole situate nella zona colpita, nonché gli eventuali loro eredi. In caso di coeredità, si applica il secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     7. A favore degli eredi che non intendono riattivare o proseguire attività agricola o zootecnica, è autorizzata la concessione di una somma da erogare, in unica soluzione, previa espressa rinuncia alle provvidenze previste dal presente articolo, e purché detta somma venga impiegata, salvo che si tratti di erede minorenne, per l'avvio o la prosecuzione di altra attività economica nel territorio del comune di Tesero.

     8. L'entità della somma di cui al comma precedente è determinata sulla base di perizia asseverata di stima del danno patrimoniale subito, elaborata da un tecnico abitato, nella quale sarà tenuto conto anche dell'eventuale diminuzione di valore del suolo conseguente alle trasformazioni fisiche determinate dalla catastrofe, nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento della somma di cui al precedente comma.

 

     Art. 9. Beni mobili e arredi.

     1. E' autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di lire 25.000.000, per l'acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio di attività lavorative, sostitutivi di quelli distrutti a seguito della catastrofe.

     2. E altresì autorizzata la concessione di finanziamenti per la sostituzione di beni mobili depositati presso il magazzino distrutto a seguito della catastrofe.

     3. Possono beneficiare delle provvidenze previste dai precedenti commi i proprietari dei beni mobili distrutti, o loro eredi. In caso di coeredità si applica il secondo comma dell'articolo 2.

     4. A favore dei beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 2, è autorizzata, per l'acquisto e la messa in opera di beni mobili necessari all'arredo, la concessione di contributi in misura corrispondente alla spesa sostenuta e comunque non superiore al 30 per cento del costo convenzionale di costruzione dell'immobile di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 2 o del prezzo di compravendita dell'alloggio di cui ai commi sesto e settimo del medesimo articolo.

     5. E altresì autorizzata la concessione di contributi una tantum a favore dei superstiti che abbiano perduto a causa della catastrofe beni mobili, entro il limite massimo di lire 5.000.000, elevabili a lire 15.000.000 in caso di perdita del mobilio. Sono comunque esclusi dalla concessione di contributi per il mobilio i beneficiari dei contributi di cui al quarto comma.

     6. L'entità dei contributi previsti dal primo, secondo e quinto comma è commisurata ai prezzi correnti dei singoli beni al momento della catastrofe.

 

     Art. 10. Altri beni immobili.

     1. A favore dei proprietari o loro eredi di beni immobili diversi da quelli previsti ai capi I, II, III, nonché all'articolo 8 della presente legge, distrutti a seguito della catastrofe, è autorizzata la concessione di una somma da erogare in unica soluzione, in sostituzione di ogni altra forma di provvidenza prevista dalle medesime disposizioni. L'entità della somma è determinata sulla base di perizia asseverata di stima del danno patrimoniale, effettuata da un tecnico abitato, nella quale sarà tenuto conto anche dell'eventuale diminuzione di valore del suolo conseguente alle trasformazioni fisiche determinate dalla catastrofe, nonché delle spese tecniche relative all'acquisizione della perizia stessa, nella misura non superiore al 5 per cento della somma [5].

     2. In caso di coeredità si applica il secondo comma dell'articolo 2.

 

     Art. 11. Veicoli.

     1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa della catastrofe, è autorizzata a favore dei rispettivi proprietari la concessione di un contributo in misura non superiore a lire 5.000.000 per i veicoli contemplati negli articoli 24 e 25 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, a lire

20.000.000 per le autovetture e a lire 30.000.000 per gli altri autoveicoli di cui all'articolo 26 e 28 del D.P.R. medesimo. Nel caso di decesso del proprietario possono beneficiare del contributo il coniuge superstite o i figli o i genitori o in loro assenza i collaterali di secondo grado.

     2. E' autorizzata altresì la concessione di contributi di cui al comma precedente per la sostituzione di autoveicoli di cui alla lettera f) dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 393/59, di proprietà di associazioni con finalità di soccorso e assistenza operanti nel territorio del comune di Tesero, resi inservibili a causa delle operazioni di soccorso immediatamente successive alla catastrofe.

     3. La determinazione dell'entità del contributo è commisurata al valore del mercato, al momento della catastrofe, di ciascun veicolo distrutto o reso inservibile.

     4. E' autorizzata altresì la concessione, a favore dei beneficiari di cui ai commi precedenti, di un contributo nella misura massima di lire 5.000.000, e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, per la riparazione dei veicoli di cui ai commi precedenti danneggiati dalla catastrofe oppure a causa delle operazioni di soccorso immediatamente successive alla catastrofe [6].

 

     Art. 12. Ripristino di opere pubbliche.

     1. La Giunta provinciale provvede alla costruzione o riparazione delle opere pubbliche di proprietà della Provincia distrutte o danneggiate a seguito della catastrofe, nonché all'esecuzione dei lavori pubblici di ripristino o di bonifica, ivi compresi quelli attinenti alla sistemazione delle aree interessate dalla catastrofe, anche ai fini del recupero ambientale.

     2. L'approvazione dei progetti esecutivi di opere e lavori previsti dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute da enti erogatori di pubblici servizi per il ripristino dei relativi impianti.

     3 bis. Sono compresi tra i lavori di cui al comma 1, anche quelli attinenti alla sistemazione delle aree interessate dalla coltivazione della miniera. Per la sistemazione di tali aree si applica l'articolo 7 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6.

     3 ter. Qualora sussistano finalità di pubblico interesse, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata alla reintegrazione dei propri beni patrimoniali indisponibili distrutti anche mediante l'acquisto di edifici situati nel comune di Tesero [7].

 

     Art. 13. Interventi a favore del Comune di Tesero.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al Comune di Tesero finanziamenti fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute per:

     a) l'ampliamento e la sistemazione del cimitero comunale, per il ripristino e la ricostruzione delle opere pubbliche e dei fabbricati, anche appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché per la sostituzione dei beni mobili di proprietà del Comune stesso distrutti o resi inservibili a seguito della catastrofe;

     b) lo studio e l'elaborazione di varianti al programma di fabbricazione e degli strumenti urbanistici attuativi dello stesso;

     c) l'assunzione di consulenze ai fini del ripristino della zona colpita, nonché ai fini dell'assistenza tecnico-legale a favore dei cittadini sinistrati;

     d) il rimborso delle spese sostenute dal Comune per dare ricovero provvisorio alle famiglie rimaste senza tetto, per un massimo di quattro anni decorrenti dalla data della catastrofe;

     e) il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'eventuale ricorso a collaborazioni esterne, o per l'eventuale assunzione di personale temporaneo, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 20 [8].

     2. I finanziamenti per le attività di cui alle lettere c) ed e) sono concessi nei limiti di spesa previamente autorizzata dalla Giunta provinciale.

 

CAPO V

Altri interventi a carico del bilancio provinciale

 

     Art. 14. Interventi di solidarietà.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere al completamento degli interventi di solidarietà, già posti in essere dalla medesima mediante l'utilizzo di oblazioni versate da parte di enti pubblici, enti privati e da privati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 agosto 1985, n. 9, con le modalità adottate nei provvedimenti assunti in applicazione del predetto articolo 3.

 

     Art. 15. Ripristino di opere pubbliche.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti a comuni confinanti con quello di Tesero, fino alla concorrenza delle spese sostenute per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate o usurate a causa delle operazioni di soccorso conseguenti alla catastrofe.

 

     Art. 16. Interventi a favore delle attività turistiche.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un intervento straordinario a favore dell'azienda autonoma di soggiorno operante sul territorio del comune di Tesero per le finalità di cui all'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54 e successive modificazioni.

     2. A tal fine la Giunta provinciale predispone, sentiti l'azienda e il Comune di Tesero, uno specifico progetto per gli interventi da realizzare allo scopo di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle risorse turistiche della zona colpita dalla catastrofe.

 

     Art. 17. Interventi a favore di aziende agricole.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 8, primo, secondo, terzo e quarto comma sono estesi ai proprietari o conduttori a vario titolo di aziende agricole con terreni ubicati fuori del territorio del comune di Tesero, danneggiati o resi irrecuperabili a seguito della catastrofe o delle operazioni di soccorso e ripristino.

 

     Art. 18. Interventi a favore di imprese produttive.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai titolari di imprese danneggiate dalla catastrofe un finanziamento a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino delle aree, situate anche fuori dal comune di Tesero, utilizzate per l'estrazione e la lavorazione di sabbia e ghiaia.

     2. Il finanziamento è concesso con le modalità, in quanto compatibili, previste dall'articolo 7.

 

     Art. 18 bis. Rilancio dell'attività turistica. [8]a

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un intervento straordinario a favore del comune di Tesero per la realizzazione nella zona di Stava di opere pubbliche finalizzate al rilancio dell'attività turistica fino alla somma massima di lire 5 miliardi [8]b.

     2. Per i fini di cui al comma 1 il comune di Tesero predispone apposito progetto da presentare alla Giunta provinciale che assegna le somme per le opere ritenute ammissibili, sentita la commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Giunta provinciale può prescindere dal parere.

     3. Per l'erogazione e la rendicontazione dell'intervento di cui al comma 1 si applicano le modalità stabilite dall'articolo 21.

CAPO VI

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 18 ter. Termini per la realizzazione degli interventi. [8]a

     1. Gli interventi relativi al ripristino di beni immobili di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, all'articolo 9, comma 4, agli articoli 10, 12 e all'articolo 13, comma 1, lettera a), si applicano alle opere la cui realizzazione abbia inizio entro il 31 dicembre 2001 [9].

     2. Le disposizioni relative al ripristino di beni mobili di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 11 si applicano agli interventi di ripristino effettuati entro il 30 giugno 1998.

 

     Art. 19. Norme finali.

     1. I finanziamenti, i contributi e le altre provvidenze previsti dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, terzo comma, 13, 15 e 17 possono essere concessi anche per obbligazioni già contratte o spese già sostenute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, terzo comma, e 17 sono concesse su domanda degli interessati da presentare alla Provincia, ovvero al Comune di Tesero, in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 20. La domanda deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga deliberata per giustificati motivi dalla Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle suddette provvidenze, con proprie deliberazioni determina:

     a) la documentazione tecnico-amministrativa da presentare per ciascun tipo di intervento;

     b) la quantificazione e specificazione, ove necessario, dei costi convenzionali o delle spese ammissibili;

     c) il rapporto consentito tra la volumetria e la capacità ricettiva degli immobili di cui al capo II;

     d) le modalità di erogazione dei finanziamenti, secondo quanto previsto dal quinto comma;

     e) i criteri per la determinazione dei termini per il completamento delle opere finanziate, tenendo conto delle dimensioni e complessità delle opere stesse;

     f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

     4. Le deliberazioni di cui al precedente comma sono comunicate al Comune di Tesero per la loro pubblicazione all'albo comunale, previa comunicazione ed illustrazione delle stesse alla competente commissione legislativa consiliare.

     5. L'erogazione delle somme relative alle provvidenze concesse può essere disposta anche in più soluzioni, nonché in via anticipata nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare totale. Le somme eventualmente erogate in eccedenza ai finanziamenti effettivamente spettanti sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

     6. L'inosservanza dei termini di completamento delle opere fissati con i provvedimenti di concessione delle provvidenze, comporta la revoca delle provvidenze stesse, fatta salva la facoltà di proroga per giustificati motivi.

     7. Ai soli fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge non è richiesto il parere di organi tecnici non espressamente previsti dalla legge stessa.

     8. Per la costruzione di immobili di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8 il costo convenzionale ovvero la spesa ammissibile possono essere rideterminati secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale tenendo conto delle variazioni degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, riferite alla città di Trento e comunicate dal servizio statistica, intervenute successivamente alla data della precedente determinazione.

     9. Non si dà luogo alla concessione delle provvidenze previste dalla presente legge per la parte in cui i danni subiti siano coperti da assicurazione.

     10. A partire dal sessantesimo giorno di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale presenta alla competente commissione legislativa consiliare una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 20. Deleghe al Comune di Tesero.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, settimo comma, 5, primo e secondo comma, e 8, quinto comma, tutte le funzioni inerenti alle provvidenze previste dai capì I e II nonché dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del capo IV sono delegate al Comune di Tesero, il quale provvede attenendosi a quanto disposto con le deliberazioni della Giunta provinciale previste dalla presente legge, nonché agli eventuali indirizzi emanati dalla stessa.

     2. Su domanda del Comune di Tesero, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare ad esso collaborazione, tramite le strutture organizzative e gli organismi tecnico-consultivi della Provincia, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 21. Finanziamenti e trasferimenti al Comune di Tesero.

     1. L'erogazione al Comune di Tesero dei finanziamenti previsti dall'articolo 13 e dei trasferimenti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 20, è disposta sulla base dei fabbisogni di cassa anticipati, distinti per singola voce di spesa.

     2. Il Comune di Tesero è tenuto, entro due mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, fino ad avvenuta ultimazione degli interventi, a presentare alla Giunta provinciale una relazione, approvata dall'organo competente e distinta per tipo di intervento, nella quale, oltre agli elementi di rendicontazione finanziaria, saranno analiticamente evidenziati gli interventi programmati, quelli realizzati, quelli in corso di realizzazione ed i relativi tempi di presumibile completamento, i soggetti beneficiari delle provvidenze e le relative entità, nonché le spese sostenute direttamente dal Comune ai sensi dell'articolo 13.

     3. Le somme eventualmente non utilizzate dal Comune di Tesero sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

 

     Art. 22. Disposizioni per l'attuazione della legge.

     1. Al fine di consentire l'immediata erogazione da parte della Provincia autonoma di Trento delle provvidenze previste dalla presente legge, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, a favore di funzionari delegati, secondo le disposizioni contenute negli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni.

 

     Art. 23. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui ai capi I, II, III e IV della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     2. Per i fini di cui al capo V della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     3. Le spese per interventi di ripristino nel comune di Tesero, effettuati dalla Provincia in base all'articolo 24 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, o da effettuarsi ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della presente legge, possono trovare separata evidenza fra le spese del bilancio provinciale per esigenze di organizzazione e di gestione; il loro ammontare è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e sono poste a carico del fondo di cui al primo comma del presente articolo, attraverso regolazioni contabili a favore delle entrate del bilancio provinciale.

     4. Con successive leggi provinciali si provvederà, se necessario, all'autorizzazione delle spese derivanti dall'applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 19 della presente legge.

 

     Artt. 24. - 25. [1]0

 

 


[1] Per il decreto legge 24 settembre 1985, n. 480 vedi G.U. 25 settembre 1985, n. 226; per la legge di conversione 21 novembre 1985, n. 662 vedi G.U. 23 novembre 1985, n. 278.

[2] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28 e dall'art. 6 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[2]2a Lettera così modificata dall'art. 34 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28 e dall'art. 6 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[4] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28, e dall'art. 6 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[6] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[7] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.P. 15 marzo 1990, n. 8.

[8] Comma così modificato dell'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.

[8]8a Articolo inserito dall'art. 34 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[8]8b Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[8]8a Articolo inserito dall'art. 34 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[9] Comma già modificato dall'art. 54 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[1]10 Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.