Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 30/03/1989 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e obiettivi generali. |
Art. 2. Disciplina di legge. |
Art. 3. Disciplina in base ad accordi provinciali. |
Art. 4. Accordi sindacali e composizione delle delegazioni. |
Art. 5. Contenuto degli accordi. |
Art. 5 bis. Area negoziale per le qualifiche dirigenziali. |
Art. 6. Efficacia temporale degli accordi. |
Art. 7. Copertura finanziaria. |
Art. 8. Personale dirigenziale. |
Art. 9. Abrogazione delle disposizioni incompatibili. |
§ 2.1.102 - Legge Provinciale 30 marzo 1989, n. 1.
Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia.
(B.U. 11 aprile 1989, n. 18).
(L'art. 70 della
presente legge fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa
Art. 1. Ambito di applicazione e obiettivi generali.
1. In armonia con la Costituzione, con lo Statuto, con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della
Art. 2. Disciplina di legge.
1. Sono regolati in ogni caso con legge provinciale, ovvero, sulla base della legge, con atto normativo o amministrativo, secondo quando previsto dallo Statuto speciale o dall'ordinamento della Provincia, sentite le organizzazioni sindacali:
1) gli organi, le strutture, le modalità di preposizione alle medesime, i principi fondamentali di organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche e livelli funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione complessive delle qualifiche e dei livelli;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti provinciali ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione provinciale.
Art. 3. Disciplina in base ad accordi provinciali.
1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego:
1) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, punto 1);
3) l'identificazione delle qualifiche o livelli funzionali in rapporto ai profili professionali e alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.
Art. 4. Accordi sindacali e composizione delle delegazioni.
1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione della Provincia autonoma è designata dalla Giunta provinciale; della stessa fanno parte in ogni caso l'assessore competente in materia di personale, che la presiede, nonché l'assessore competente in materia di bilancio o un suo delegato [5].
2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale.
3. Le delegazioni che iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi debbono formulare un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che dichiarino di non partecipare alle trattative, possono trasmettere al Presidente della Giunta provinciale ed ai componenti la delegazione della Provincia le loro osservazioni.
5. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, la Giunta provinciale, entro il termine di trenta giorni, verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7, ne autorizza la sottoscrizione.
6. In caso di determinazione negativa della Giunta provinciale le parti devono formulare, entro il termine di sessanta giorni, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta provinciale.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono emanate le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo stesso. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 5. Contenuto degli accordi.
1. Gli accordi di cui al precedente articolo prevederanno altresì distinte disposizioni in relazione alle categorie del personale medico, veterinario e dei vigli del fuoco dipendenti della Provincia. Nei medesimi accordi va quantificata la spesa derivante, compresi gli oneri riflessi.
2. Possono essere dettate con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 4 norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento di conflitti di lavoro.
3. E' fatto divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
4. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Art. 5 bis. Area negoziale per le qualifiche dirigenziali.
1. Ad integrazione della disciplina degli accordi di cui alla presente legge, è istituita un'apposita area negoziale per le qualifiche dirigenziali di cui al comma 2 dell'articolo 60 della
2. L'area negoziale di cui al comma 1 riguarderà altresì l'istituzione di un'indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dai compensi per lavoro straordinario e dagli istituti incentivanti previsti dagli accordi di cui alla presente legge. L'indennità sarà commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
3. L'ipotesi di accordo dell'area dirigenziale è negoziata [da una delegazione pubblica designata secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 4] [5] con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti provinciali. Per la conclusione di tale accordo sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni sindacali.
4. L'accordo sull'area dirigenziale sarà sottoscritto tra le parti di cui al comma 3 previa autorizzazione della Giunta provinciale, che entro il termine di trenta giorni dal raggiungimento dell'intesa sull'ipotesi di accordo verificherà le compatibilità finanziarie come determinate nell'articolo 7. Si applicano inoltre i commi 6 e 7 dell'articolo 4.
5. Gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata corrispondente a quella degli accordi per il restante personale [1].
Art. 6. Efficacia temporale degli accordi.
1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.
2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Art. 7. Copertura finanziaria.
1. La spesa destinata alla contrattazione per il triennio deve essere indicata nel bilancio pluriennale, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
2. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato nel quadro delle indicazioni del comma 1 con apposita norma da inserire nella legge finanziaria con distinta specificazione dell'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale [2].
3. La Giunta provinciale in sede di approvazione degli accordi non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente, se non previa modifica della legge finanziaria.
Art. 8. Personale dirigenziale.
1. (Omissis) [3].
2. Restano altresì disciplinati dalle norme provinciali vigenti ostato giuridico ed il trattamento economico dei sottoufficiali e guardie forestali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 26, secondo comma, della
Art. 9. Abrogazione delle disposizioni incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
3. Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 5 bis rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina [4].
[5] Il comma 1 dell'art. 4 e le parole comprese tra [...] al comma 3, art. 5 bis, della presente legge sono abrogati dalla data di cui al comma 7, art. 37, della
[*] Per la
[5] Il comma 1 dell'art. 4 e le parole comprese tra [...] al comma 3, art. 5 bis, della presente legge sono abrogati dalla data di cui al comma 7, art. 37, della
[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 3 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della